172.220.116
Ordinanza
concernente l’entrata in vigore della legge
sul personale federale per la Posta
e il mantenimento in vigore di taluni atti legislativi
(Ordinanza sull’entrata in vigore della LPers per la Posta)
Preambolo
Il Consiglio federale,
visti gli articoli 39 capoverso 3 e 42 capoverso 2 della legge del 24 marzo 20001 sul personale federale (LPers),
ordina:
Art. 1 Entrata in vigore del nuovo diritto
La legge del 24 marzo 2000 sul personale federale entra in vigore per la Posta il 1° gennaio 2002.
L’ordinanza quadro del 20 dicembre 20002 relativa alla legge sul personale federale (ordinanza quadro LPers) si applica alla Posta. In deroga all’articolo 8 capoverso 1 di tale ordinanza, la Posta può ordinare, mediante un disciplinamento transitorio valido al più tardi fino al 30 giugno 2007, la riduzione della durata massima della settimana lavorativa per i responsabili degli uffici postali, finora fissata a 54 ore.
Art.
2 Mantenimento in vigore di disposizioni dell’Ordinamento
dei funzionari
Gli articoli 6 capoverso 3 e 14a dell’ordinamento dei funzionari del 30 giugno 1927 (OF)3 rimangono in vigore per la Posta.
Art. 3 Diritto previgente: abrogazione
Il regolamento dei funzionari 2 del 15 marzo 1993 (RF 2)4 è abrogato.
Art. 4 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.