511.110
Ordinanza del DDPS sul reclutamento (OREC-DDPS)
(OREC-DDPS)
del 16 aprile 2002 (Stato 1° gennaio 2011)
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), visto l’articolo 28 capoverso1 dell’ordinanza del 10 aprile 20021 sul reclutamento,2 ordina:
Sezione 1 Ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni
Art. 1 Comando del reclutamento
Nel quadro dei compiti della Confederazione, il Comando del reclutamento è competente per il reclutamento sotto il profilo organizzativo, finanziario e del personale.
Gli incombono tutte le decisioni in relazione con il reclutamento che non sono assegnate a un altro organo.
È subordinato allo Stato maggiore di condotta dell’esercito (SMCOEs)3 dello Stato maggiore generale.
Art. 2 Centri di reclutamento
I centri di reclutamento sono subordinati al Comando del reclutamento.
Ogni centro è diretto da un comandante.
Art. 3 Gestione della prima istruzione nell’esercito
Lo SMCOEs stabilisce annualmente nel registro dei contingenti il fabbisogno di reclute da istruire per ciascuna funzione.
Gli organi responsabili dell’istruzione stabiliscono per tali funzioni la data e il luogo dell’istruzione.
Il Comando del reclutamento assegna i reclutati a tali funzioni tenendo conto delle possibilità d’istruzione a disposizione.
Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del DDPS del 14 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6099).
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 4 Cantoni
La competenza cantonale si fonda sul luogo di domicilio delle persone soggette all’obbligo di leva; il Comando del reclutamento può autorizzare eccezioni.
I comandanti di circondario sono gli interlocutori della Confederazione, delle persone soggette all’obbligo di leva e dei militari per quanto riguarda le questioni inerenti al reclutamento che rientrano nella sfera di responsabilità dei Cantoni.
Sezione 2 Informazione preliminare e giornata informativa
Art. 5 Oggetto dell’informazione preliminare
Mediante l’informazione preliminare scritta i destinatari sono informati in merito a:
i compiti dell’esercito, del servizio civile, della protezione civile e del Servizio della Croce Rossa;
gli obblighi e le possibilità degli Svizzeri di prestare servizio;
la possibilità per le Svizzere di prestare servizio su base volontaria;
le possibilità d’istruzione premilitare;
lo svolgimento del reclutamento delle persone soggette all’obbligo di leva;
gli organi della Confederazione e dei Cantoni in grado di fornire ulteriori informazioni.
Il Comando del reclutamento stabilisce, in collaborazione con gli organi competenti della Confederazione e dei Cantoni, il contenuto dettagliato dell’informazione preliminare.
Art. 6 Chiamata o invito alla giornata informativa
La chiamata (per le persone soggette all’obbligo di leva) o l’invito (per i volontari) alla giornata informativa ha luogo mediante una lettera del comando di circondario, nella quale si informa brevemente sullo scopo, sull’obbligo o sulla possibilità di partecipare nonché sullo svolgimento della giornata informativa.
Unitamente alla chiamata o all’invito alla giornata informativa sono inviati:
il programma della giornata informativa;
il questionario medico per il reclutamento;
alle persone soggette all’obbligo di leva: un ordine di marcia per l’utilizzazione gratuita dei mezzi di trasporto pubblici.
Art. 7 Contenuto della giornata informativa
Il Comando del reclutamento, in collaborazione con gli organi competenti della Confederazione e dei Cantoni, stabilisce:
il programma di massima della giornata informativa;
la forma e il contenuto delle informazioni da fornire;
i dati da rilevare.
Nel quadro di queste opzioni, i Cantoni sono liberi di organizzare autonomamente la giornata informativa.
Sezione 3 Giornate di reclutamento
Art. 8 Chiamata
Le persone soggette all’obbligo di leva sono chiamate al centro di reclutamento competente per il loro Cantone di domicilio. In casi giustificati, il Comando del reclutamento può autorizzare eccezioni.
Il Comando del reclutamento stabilisce i periodi nei quali i Cantoni possono chiamare le persone soggette all’obbligo di leva. Al riguardo, presta attenzione affinché i periodi siano ripartiti in maniera equilibrata sull’intero anno.
I Cantoni provvedono affinché le persone soggette all’obbligo di leva siano ripartite in maniera equilibrata tra i periodi a disposizione. Nel limite del possibile, prestano attenzione affinché le persone soggette all’obbligo di leva assolvano le giornate di reclutamento al più presto dodici mesi e al più tardi tre mesi prima dell’inizio desiderato della scuola reclute.
La chiamata è inviata alle persone soggette all’obbligo di leva il più presto possibile, ma al più tardi sei settimane prima dell’inizio delle giornate di reclutamento. Un termine più breve è ammesso soltanto su domanda della persona interessata.
Alla chiamata è allegata la lettera informativa del comandante del centro di reclutamento competente relativa allo svolgimento delle giornate di reclutamento.
Art. 9 Durata
L’inizio e la fine delle giornate di reclutamento sono fissati in modo che la maggioranza delle persone soggette all’obbligo di leva possa recarsi con i mezzi di trasporto pubblici rispettivamente dal proprio domicilio al centro di reclutamento o dal centro di reclutamento al proprio domicilio il giorno stesso.
Le persone soggette all’obbligo di leva che non possono evitare di effettuare il viaggio di andata alla vigilia delle giornate di reclutamento o il viaggio di ritorno il giorno successivo alle giornate di reclutamento hanno diritto alla sussistenza e all’alloggio necessari.
Alle persone soggette all’obbligo di leva di cui al capoverso 2 è computato un giorno come servizio d’istruzione, servizio di protezione civile o servizio civile:
per il viaggio di andata che deve essere intrapreso alla vigilia prima delle ore 12:00;
per il viaggio di ritorno che può terminare il giorno successivo soltanto dopo le ore 12:00;
se il viaggio di andata deve essere intrapreso alla vigilia dopo le ore 12:00 e il viaggio di ritorno può terminare il giorno successivo prima delle ore 12:00.
Sezione 4 Profilo attitudinale
Art. 10 Esame dello stato di salute
Mediante l’esame dello stato di salute si accerta lo stato di salute generale delle persone soggette all’obbligo di leva.
Il Comando del reclutamento stabilisce, d’intesa con il Gruppo della sanità dello Stato maggiore generale, gli esami da eseguire.
Art. 11 Esame delle attitudini fisiche
Mediante l’esame delle attitudini fisiche si valutano la condizione fisica, considerata nelle sue componenti di resistenza, forza, velocità e mobilità, nonché la capacità di coordinamento delle persone soggette all’obbligo di leva.
Il Comando del reclutamento stabilisce, d’intesa con l’Ufficio federale dello sport, le discipline d’esame e le tabelle di valutazione.
Le persone soggette all’obbligo di leva che ottengono la valutazione ”ottimo” hanno diritto alla distinzione di sport militare.
Art. 12 Esame delle attitudini intellettuali e della personalità
Mediante l’esame delle attitudini intellettuali e della personalità si rilevano le attitudini intellettuali generali, la capacità di risolvere problemi, la capacità di concentrazione e d’attenzione, la flessibilità, la scrupolosità e l’autoconsapevolezza, nonché gli interessi e gli hobby delle persone soggette all’obbligo di leva.
Il Comando del reclutamento stabilisce, in collaborazione con i pertinenti servizi specializzati, gli esami da sostenere e le tabelle di valutazione.
Art. 13 Esame della psiche
Mediante l’esame della psiche si rilevano lo stato di salute psichica, il grado di assenza di disturbi ansiosi, di autoconsapevolezza e di resistenza allo stress nonché la stabilità emotiva e la capacità di socializzare delle persone soggette all’obbligo di leva.
Il Comando del reclutamento stabilisce, in collaborazione con il Gruppo della sanità dello Stato maggiore generale, gli esami da sostenere e le tabelle di valutazione.
Art. 14 Esame della competenza sociale
Mediante l’esame della competenza sociale si rilevano il comportamento e la sensibilità di cui le persone soggette all’obbligo di leva danno prova nella società, nella comunità e nel gruppo.
Il Comando del reclutamento stabilisce, in collaborazione con i pertinenti servizi specializzati, gli esami da sostenere e le tabelle di valutazione.
Art. 15 Esami attitudinali
Mediante gli esami attitudinali si accerta se le persone esaminate sono idonee a esercitare determinate funzioni.
Gli esami attitudinali hanno luogo durante le giornate di reclutamento, sempre che le condizioni locali e il tempo a disposizione lo consentano.
Il Comando del reclutamento, in collaborazione con i pertinenti servizi specializzati e le autorità militari, stabilisce:
le funzioni per le quali devono essere sostenuti gli esami attitudinali;
gli esami da sostenere e le tabelle di valutazione.
Art. 16 Esami speciali
Mediante gli esami speciali si accerta se le persone esaminate dispongono delle capacità specifiche necessarie per esercitare determinate funzioni.
Gli esami speciali hanno luogo durante le giornate di reclutamento, sempre che le condizioni locali e il tempo a disposizione lo consentano.
Il Comando del reclutamento, in collaborazione con i pertinenti servizi specializzati, le Forze terrestri e le Forze aeree, stabilisce:
le funzioni per le quali devono essere sostenuti gli esami speciali;
gli esami da sostenere e le tabelle di valutazione.
Sezione 5 Assegnazione delle persone soggette all’obbligo di leva
Art. 17 Profilo delle esigenze
Il profilo delle esigenze delle singole funzioni militari è allestito dal Comando del reclutamento in collaborazione con le Forze terrestri, le Forze aeree e il Gruppo della sanità.
Il profilo delle esigenze delle singole funzioni della protezione civile è allestito dall’Ufficio federale della protezione della popolazione4 in collaborazione con il Comando del reclutamento e i Cantoni.
Per la medesima funzione, agli uomini e alle donne è applicato lo stesso profilo delle esigenze.
Art. 18 Assegnazione a una funzione militare
L’assegnazione delle persone soggette all’obbligo di leva a una funzione militare è definitiva; sono fatti salvi i capoversi 2-4.
Le funzioni per le quali sono necessari ulteriori esami attitudinali ed esami speciali particolari oppure un controllo di sicurezza relativo alle persone sono assegnate provvisoriamente fino al superamento di tali esami e controlli.
In casi giustificati, il Comando del reclutamento può procedere a una nuova assegnazione:
fino all’inizio della scuola reclute: autonomamente;
dopo l’inizio della scuola reclute: su domanda della formazione d’addestramento.
Sono considerati casi giustificati segnatamente:
il mancato superamento di un esame o di un controllo necessario;
mutamenti sostanziali della situazione personale o professionale delle persone soggette all’obbligo di leva, sempre che la situazione originaria fosse determinante per la decisione d’assegnazione;
i bisogni dell’esercito.
Art. 19 Inizio della scuola reclute
Le persone soggette all’obbligo di leva sono assegnate a una scuola reclute che inizia al più presto 3 mesi e al più tardi 12 mesi dopo le giornate di reclutamento.
Nell’interesse delle persone soggette all’obbligo di leva è possibile derogare a tali termini, sempre che i bisogni dell’esercito lo consentano.
Sezione 6 Reclutamento dei quadri
Art. 20 Esame del potenziale per la funzione di quadro
Mediante l’esame del potenziale per la funzione di quadro si accerta:
a. l’idoneità di base delle persone soggette all’obbligo di leva per un impiego come sottufficiali;
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).
l’idoneità di base delle persone che prestano servizio militare per un impiego come sottufficiali superiori o ufficiali;
l’idoneità di base dei quadri alla funzione di quadro a contratto temporaneo.
I contenuti degli esami sono analoghi agli esami del profilo attitudinale delle persone soggette all’obbligo di leva e tengono conto dei requisiti specifici ai quadri.
Il Comando del reclutamento, in collaborazione con i pertinenti servizi specializzati, stabilisce gli esami da sostenere e le tabelle di valutazione.
Art. 21 Livelli del potenziale per la funzione di quadro
Per quanto riguarda il potenziale per la funzione di quadro, si distinguono i livelli seguenti:
livello I: potenziale come sottufficiale;
livello II: potenziale come sottufficiale superiore o ufficiale;
livello III: potenziale come comandante d’unità;
livello IV: potenziale come ufficiale di stato maggiore generale o comandante di corpo di truppa;
livello Z: potenziale come quadro a contratto temporaneo.
Art. 22 Data del rilevamento del potenziale
Il livello I è rilevato durante le giornate di reclutamento.
I livelli II, III, IV e Z sono rilevati quando i militari interessati entrano in considerazione per la pertinente funzione di quadro.
Sezione 7 Reclutamento per il servizio di promovimento della pace
Art. 23
I contenuti degli esami del reclutamento per il servizio di promovimento della pace sono analoghi a quelli degli esami del profilo attitudinale delle persone soggette all’obbligo di leva e tengono conto dei requisiti specifici per l’impiego nel servizio di promovimento della pace.
Il Comando del reclutamento, in collaborazione con i pertinenti servizi specializzati, stabilisce gli esami da sostenere e le tabelle di valutazione.
Sezione 8 Disposizioni finali
Art. 24 Modifica e abrogazione del diritto vigente
Sono abrogate:
l’ordinanza del DDPS del 26 agosto 19945 concernente il reclutamento delle persone soggette all’obbligo di leva;
l’ordinanza del DDPS del 10 novembre 19816 concernente l’esame delle attitudini fisiche dei reclutandi;
l’ordinanza del DDPS del 26 agosto 19947 concernente gli esami d’attitudine e gli esami speciali delle persone soggette all’obbligo di leva.
Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
…8
Art. 25 Disposizione transitoria
Fino alla completa disponibilità operativa dei centri di reclutamento, il Comando del reclutamento disciplina mediante istruzioni il passaggio dal precedente sistema di reclutamento al nuovo iter con informazione preliminare, giornata informativa e giornate di reclutamento.
Conformemente all’articolo 148 capoverso1 dell’ordinanza del 7 dicembre 19989 sui controlli militari (OCM), gli organi che si occupano del reclutamento ottengono tutti gli accessi ai dati necessari per l’introduzione del nuovo diritto in materia di reclutamento fino al momento della pertinente revisione dell’OCM, ma al più tardi fino al 1° maggio 2003.
Art. 26 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2002.
[RU 1994 2457, 1996 3025]
[RU 1982 64, 1983 1055 art. 15 cpv. 2 lett. g, 1990 264, 1994 2738]
Non pubblicata nella RU.
Le modifiche possono essere consultate alla RU 2002 892.
[RU 1999 941 2903 art. 121 n. 1, 2001 190 n. I1. RU 2004 5299 art. 43]