414.165.1
Ordinanza sull’organizzazione del Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (Ordinanza sull’organizzazione del LPMR)
del 16 maggio 2002 (Stato 11 giugno 2002)
Il Consiglio dei Politecnici federali (Consiglio dei PF), visti gli articoli 9 capoverso 2 e 10 capoverso 3 dell’ordinanza del 13 gennaio 19931 sul Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca, ordina:
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza regola l’organizzazione del Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (LPMR) come pure i compiti e le competenze della direzione e dei suoi membri.
Art. 2 Organizzazione
Il LPMR si compone dei dipartimenti seguenti:
Materiali moderni, loro superfici e loro superfici di giunzione;
Materiali e sistemi per il settore della costruzione e dell’ingegneria;
Materiali e sistemi per la protezione del benessere del corpo umano;
Tecnica dell’informazione, dell’affidabilità e della simulazione;
Mobilità e ambiente;
Logistica, controllo e marketing.
I dipartimenti sono ripartiti in divisioni. Il direttore definisce in dettaglio la struttura organizzativa.
Art. 3 Direzione
La direzione si compone del direttore, del direttore supplente e dei responsabili dei dipartimenti.
La direzione prende le decisioni concernenti i rapporti e le condizioni di lavoro del personale del LPMR, nella misura in cui queste non competano al Consiglio dei PF.
Art. 4 Il direttore
Il direttore assume la responsabilità suprema della gestione del LPMR.
Egli:
decide in merito alla pianificazione in materia di ricerca, sviluppo, servizio e insegnamento;
decide in merito agli accordi sulle prestazioni annuali con le divisioni e alla ripartizione dei fondi a disposizione;
regola l’organizzazione e la suddivisione dei compiti in seno alla direzione;
sottopone al Consiglio dei PF le sue proposte per l’assunzione del direttore supplente e dei responsabili dei dipartimenti;
emana direttive organizzative.
Il direttore decide in merito ad affari importanti ai sensi del capoverso 2 e dell’articolo 2 capoverso 2 dopo aver ascoltato le persone interessate e dopo averne discusso con gli altri membri della direzione.
Art. 5 I responsabili dei dipartimenti
I responsabili dei dipartimenti dirigono il loro settore e rispondono nei confronti del direttore dell’organizzazione e delle attività svolte nel loro dipartimento.
Essi preparano, in collaborazione con i capidivisione, gli accordi sulle prestazioni annuali con le divisioni e le richieste dei fondi necessari da sottoporre al direttore.
Ai responsabili dei dipartimenti compete in particolare:
lo sviluppo continuo delle attività strategiche chiave del loro dipartimento;
il promovimento della collaborazione interdisciplinare con gli altri dipartimenti del LPMR come pure con istituti di ricerca esterni;
la comunicazione e l’attuazione dei risultati di ricerca in particolare nell’insegnamento, nella pratica e nelle relazioni pubbliche;
la fornitura a terzi dei servizi assunti dal LPMR.
Al responsabile del dipartimento Logistica, controllo e marketing compete in particolare:
l’approvvigionamento di infrastrutture e di materiali del LPMR;
la gestione efficiente ed ecologica delle risorse del LPMR;
il promovimento e la coordinazione delle attività di relazioni pubbliche e di marketing.
Art. 6 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 23 settembre 19932 sull’organizzazione del LPMR è abrogata.
Art. 7 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2002.
[RU 1993 2908, 2001 1789 art. 65 n. 5]