Fonte

414.165.1

Ordinanza sull’organizzazione del Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (Ordinanza sull’organizzazione del LPMR)

del 16 maggio 2002 (Stato 11 giugno 2002)

Il Consiglio dei Politecnici federali (Consiglio dei PF), visti gli articoli 9 capoverso 2 e 10 capoverso 3 dell’ordinanza del 13 gennaio 19931 sul Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca, ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza regola l’organizzazione del Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (LPMR) come pure i compiti e le competenze della direzione e dei suoi membri.

Art. 2 Organizzazione

Il LPMR si compone dei dipartimenti seguenti:

  1. Materiali moderni, loro superfici e loro superfici di giunzione;

  2. Materiali e sistemi per il settore della costruzione e dell’ingegneria;

  3. Materiali e sistemi per la protezione del benessere del corpo umano;

  4. Tecnica dell’informazione, dell’affidabilità e della simulazione;

  5. Mobilità e ambiente;

  6. Logistica, controllo e marketing.

I dipartimenti sono ripartiti in divisioni. Il direttore definisce in dettaglio la struttura organizzativa.

Art. 3 Direzione

La direzione si compone del direttore, del direttore supplente e dei responsabili dei dipartimenti.

La direzione prende le decisioni concernenti i rapporti e le condizioni di lavoro del personale del LPMR, nella misura in cui queste non competano al Consiglio dei PF.

RU 2002 1355

Art. 4 Il direttore

Il direttore assume la responsabilità suprema della gestione del LPMR.

Egli:

  1. decide in merito alla pianificazione in materia di ricerca, sviluppo, servizio e insegnamento;

  2. decide in merito agli accordi sulle prestazioni annuali con le divisioni e alla ripartizione dei fondi a disposizione;

  3. regola l’organizzazione e la suddivisione dei compiti in seno alla direzione;

  4. sottopone al Consiglio dei PF le sue proposte per l’assunzione del direttore supplente e dei responsabili dei dipartimenti;

  5. emana direttive organizzative.

Il direttore decide in merito ad affari importanti ai sensi del capoverso 2 e dell’articolo 2 capoverso 2 dopo aver ascoltato le persone interessate e dopo averne discusso con gli altri membri della direzione.

Art. 5 I responsabili dei dipartimenti

I responsabili dei dipartimenti dirigono il loro settore e rispondono nei confronti del direttore dell’organizzazione e delle attività svolte nel loro dipartimento.

Essi preparano, in collaborazione con i capidivisione, gli accordi sulle prestazioni annuali con le divisioni e le richieste dei fondi necessari da sottoporre al direttore.

Ai responsabili dei dipartimenti compete in particolare:

  1. lo sviluppo continuo delle attività strategiche chiave del loro dipartimento;

  2. il promovimento della collaborazione interdisciplinare con gli altri dipartimenti del LPMR come pure con istituti di ricerca esterni;

  3. la comunicazione e l’attuazione dei risultati di ricerca in particolare nell’insegnamento, nella pratica e nelle relazioni pubbliche;

  4. la fornitura a terzi dei servizi assunti dal LPMR.

Al responsabile del dipartimento Logistica, controllo e marketing compete in particolare:

  1. l’approvvigionamento di infrastrutture e di materiali del LPMR;

  2. la gestione efficiente ed ecologica delle risorse del LPMR;

  3. il promovimento e la coordinazione delle attività di relazioni pubbliche e di marketing.

Art. 6 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 23 settembre 19932 sull’organizzazione del LPMR è abrogata.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2002.

[RU 1993 2908, 2001 1789 art. 65 n. 5]