531.215.42
Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di gas naturale
del 9 maggio 2003 (Stato 1° gennaio 2013)
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8, 52, 53, 55 e 57 della legge dell’8 ottobre 19821 sull’approvvigionamento economico del Paese (LAP), ordina:
Art. 1 Obbligo imperativo di costituire scorte
Le merci menzionate nell’allegato (gas naturale) sottostanno all’obbligo imperativo di costituire scorte per garantire l’approvvigionamento del Paese con gas naturale.
Art. 2 Obbligo di costituire scorte per chi mette per la prima volta in circolazione gas naturale
Chiunque mette per la prima volta in circolazione gas naturale (prima messa in circolazione) sul territorio nazionale svizzero, ossia immette questo tipo di merci in libera pratica doganale giusta l’articolo 4 capoverso1 della legge del 21 giugno 19962 sull’imposizione degli oli minerali, è tenuto a concludere con l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE) un contratto per scorte obbligatorie (art. 8 cpv. 5 LAP).
Le enclavi doganali estere sono assimilate al territorio nazionale svizzero, ma non le enclavi doganali svizzere.
Le persone soggette all’obbligo di costituire scorte devono, nel corso della durata del contratto, costituire sul territorio doganale svizzero scorte obbligatorie di gas naturale.
Se colui che mette per la prima volta in circolazione dette merci non è domiciliato in Svizzera, l’UFAE può dichiarare astretta a costituire scorte obbligatorie a titolo suppletivo la persona per conto della quale le merci sono state immesse in circolazione.
Art. 3 Contratto per scorte obbligatorie
I particolari circa la costituzione di scorte obbligatorie sono regolati mediante contratti uniformi tra l’UFAE e i depositari delle scorte.
Art. 4 Volume e qualità delle scorte obbligatorie.
Udite le cerchie economiche interessate, il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)3 determina:
le merci di cui nell’Allegato che devono essere oggetto di costituzione di scorte obbligatorie;
il volume e la qualità delle scorte obbligatorie nonché i criteri per determinare il volume delle scorte obbligatorie dei singoli depositari.
Art. 5 Annunci periodici
Il depositario della scorta obbligatoria deve indicare periodicamente all’UFAE il quantitativo complessivo delle sue scorte (sia volontarie sia obbligatorie) di gas naturale.
Art. 6 Costituzione di scorte obbligatorie a titolo suppletivo sotto forma di olio da riscaldamento extra leggero
Chiunque mette per la prima volta in circolazione gas naturale può adempiere, a titolo suppletivo, l’obbligo di costituire scorte obbligatorie di gas naturale impegnandosi per scritto:
a contribuire finanziariamente alla costituzione di scorte obbligatorie già praticata a titolo suppletivo al fine di garantire l’approvvigionamento dei consumatori dotati di impianti misti (funzionanti sia con gas naturale sia con olio di riscaldamento) o
a costituire personalmente, a titolo suppletivo, scorte obbligatorie di olio da riscaldamento ultra leggero o di incaricarne un terzo qualificato.
Udite le cerchie economiche interessate, il DEFR determina:
il volume e la qualità delle scorte obbligatorie di olio da riscaldamento ultra leggero, costituite a titolo suppletivo, nonché le esigenze connesse all’esercizio;
i criteri per determinare in quale misura la persona che mette per la prima volta in circolazione gas naturale deve contribuire alla costituzione delle scorte obbligatorie a titolo suppletivo.
Art. 7 Cooperazione delle autorità; composizione delle controversie
L’Amministrazione federale delle dogane (AFD) comunica all’UFAE i dati relativi ai tassi doganali e all’imposta sugli oli minerali per le merci di cui all’articolo 2 capoverso1.
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
In caso di controversie l’UFAE, fondandosi sulle notifiche dell’AFD, stabilisce con decisione destinata alla persona che mette per la prima volta in circolazione gas naturale:
l’obbligo o meno di concludere un contratto per scorte obbligatorie di gas naturale o di costituire, a titolo suppletivo, scorte obbligatorie di olio da riscaldamento extra leggero;
il momento in cui le scorte obbligatorie devono essere costituite.
Art. 8 Controlli
Per accertare l’obbligo di costituire scorte, l’UFAE ha il diritto in qualsiasi momento di consultare i documenti commerciali delle ditte e aziende interessate e di esaminare e controllare i loro locali commerciali, stazioni di misurazione, depositi e mezzi di trasporto.
Art. 9 Esecuzione
L’UFAE e l’AFD sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza..
Il DEFR può modificare l’Allegato dopo aver sentito le cerchie economiche interessate.
Art. 10 Disposizione transitoria
L’AFD notifica all’UFAE le quantità di gas naturale che sono state messe per la prima volta in circolazione nei tre anni precedenti l’entrata in vigore della presente ordinanza.
Art. 11 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2003.
Elenco delle merci
Voce di tariffa Descrizione della merce
2711.1190 Gas naturale liquefatto 2711.2190 Gas naturale sotto forma gassosa