173.72
Legge federale sulle sedi del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale
del 21 giugno 2002 (Stato 4 aprile 2006)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 191a della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 20012 e il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 28 settembre 20013, decreta:
Art. 1 Sede del Tribunale penale federale
La sede del Tribunale penale federale è Bellinzona.
Al momento dell’entrata in vigore della legge federale del 4 ottobre 20024 sul Tribunale penale federale, il Consiglio federale è abilitato a integrarvi il capoverso 1 del presente articolo e ad adeguarla di conseguenza.
Art. 2 Sede del Tribunale amministrativo federale
La sede del Tribunale amministrativo federale è San Gallo .
Al momento dell’entrata in vigore della legge del 17 giugno 20055 sul Tribunale amministrativo federale, il Consiglio federale è abilitato a integrarvi il capoverso1 del presente articolo e ad adeguarla di conseguenza.
Art. 3 Finanziamento
Il Consiglio federale è abilitato a concludere con il Cantone del Ticino e il Cantone di San Gallo una convenzione relativa alla loro partecipazione finanziaria alle spese per l’istituzione del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale.
Art. 3a6 Disposizione transitoria dell’art.2
Fino al suo insediamento a San Gallo, il Tribunale amministrativo federale svolge la sua attività nella regione di Berna.
Introdotto dall’art.5 n. 1 della LF del 18 mar. 2005 sull’istituzione del Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° ott. 2005 e con effetto sino all’entrata in vigore della LF del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale (RS 173.30).
Al momento dell’entrata in vigore della legge federale del 17 giugno 20057 sul Tribunale amministrativo federale, il Consiglio federale è autorizzato a integrare il capoverso1 in tale legge.
Art. 4 Referendum ed entrata in vigore
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Esso può scaglionare nel tempo l’entrata in vigore delle diverse disposizioni.
Data dell’entrata in vigore:8
art. 1,, : 1° agosto 200334
art. 2 : 1° gennaio 20079
Art. 2 dell’O del 25 giu. 2003 (RU 2003 2131).
Art. 1 let. c dell’O del 1° mar. 2006 (RU 2006 1069).