Fonte

RU 2003 2163

Legge federale
sulle sedi del Tribunale penale federale
e del Tribunale amministrativo federale

del 21 giugno 2002

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 191a della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 20012 e il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 28 settembre 20013,
decreta:

Art. 1 Sede del Tribunale penale federale

La sede del Tribunale penale federale è Bellinzona.

Al momento dell’entrata in vigore della legge del 4 ottobre 20024 sul Tribunale penale federale, il Consiglio federale è abilitato a integrarvi il capoverso1 del presente articolo e ad adeguarla di conseguenza.

Art. 2 Sede del Tribunale amministrativo federale

La sede del Tribunale amministrativo federale è San Gallo .

Al momento dell’entrata in vigore della legge del …5 sul Tribunale amministrativo federale, il Consiglio federale è abilitato a integrarvi il capoverso1 del presente articolo e ad adeguarla di conseguenza.

Art. 3 Finanziamento

Il Consiglio federale è abilitato a concludere con il Cantone del Ticino e il Cantone di San Gallo una convenzione relativa alla loro partecipazione finanziaria alle spese per l’istituzione del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale.

RS 173.72

Messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 2001 (FF 2001 3764) e Messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 28 settembre 2001 (FF 2001 5381).

Art. 4 Referendum ed entrata in vigore

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Esso può scaglionare nel tempo l’entrata in vigore delle diverse disposizioni.

Consiglio degli Stati, 21 giugno 2002

Consiglio nazionale, 21 giugno 2002

Il presidente: Anton Cottier

La presidente: Liliane Maury Pasquier

Il segretario: Christoph Lanz

Il segretario: Christophe Thomann

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 17 ottobre 2002.6

Gli articoli1, 3 e 4 entrano in vigore il 1° agosto 2003.7

L’entrata in vigore dell’articolo2 sarà stabilita ulteriormente.

25 giugno 2003 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz