RU 2003 2163
Legge federale
sulle sedi del Tribunale penale federale
e del Tribunale amministrativo federale
del 21 giugno 2002
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 191a della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 20012 e il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 28 settembre 20013,
decreta:
Art. 1 Sede del Tribunale penale federale
La sede del Tribunale penale federale è Bellinzona.
Al momento dell’entrata in vigore della legge del 4 ottobre 20024 sul Tribunale penale federale, il Consiglio federale è abilitato a integrarvi il capoverso1 del presente articolo e ad adeguarla di conseguenza.
Art. 2 Sede del Tribunale amministrativo federale
La sede del Tribunale amministrativo federale è San Gallo .
Al momento dell’entrata in vigore della legge del …5 sul Tribunale amministrativo federale, il Consiglio federale è abilitato a integrarvi il capoverso1 del presente articolo e ad adeguarla di conseguenza.
Art. 3 Finanziamento
Il Consiglio federale è abilitato a concludere con il Cantone del Ticino e il Cantone di San Gallo una convenzione relativa alla loro partecipazione finanziaria alle spese per l’istituzione del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale.
Messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 2001 (FF 2001 3764) e Messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 28 settembre 2001 (FF 2001 5381).
Art. 4 Referendum ed entrata in vigore
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Esso può scaglionare nel tempo l’entrata in vigore delle diverse disposizioni.
Consiglio degli Stati, 21 giugno 2002 | Consiglio nazionale, 21 giugno 2002 |
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Il presidente: Anton Cottier | La presidente: Liliane Maury Pasquier |
Il segretario: Christoph Lanz | Il segretario: Christophe Thomann |
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore
Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 17 ottobre 2002.6
Gli articoli1, 3 e 4 entrano in vigore il 1° agosto 2003.7
L’entrata in vigore dell’articolo2 sarà stabilita ulteriormente.
25 giugno 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |