RU 2003 2133
Legge
sul Tribunale penale federale
(LTPF)
del 4 ottobre 2002
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 191a della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 20012,
decreta:
Capitolo 1 Statuto e organizzazione
Sezione 1 Statuto
Art. 1 Principio
Il Tribunale penale federale è il tribunale penale ordinario della Confederazione.
In quanto la legge non escluda il ricorso al Tribunale federale, giudica quale autorità di grado precedente.
È dotato di 15–35 posti di giudice.
L’Assemblea federale stabilisce il numero dei posti di giudice mediante ordinanza.
Per far fronte a un afflusso straordinario di nuove pratiche, l’Assemblea federale può autorizzare, per due anni al massimo, posti supplementari di giudice.
Art. 2 Indipendenza
Nella sua attività giurisdizionale, il Tribunale penale federale è indipendente e sottostà al solo diritto.
Art. 3 Alta vigilanza
L’Assemblea federale esercita l’alta vigilanza sul Tribunale penale federale.
Essa decide ogni anno sull’approvazione del progetto di preventivo, del consuntivo e del rapporto di gestione del Tribunale penale federale.
RS 173.71
Art. 4 Sede
La sede del Tribunale penale federale è determinata dalla legge federale del 21 giugno 20023 sulle sedi del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale.
Se risulta opportuno date le circostanze, il Tribunale penale federale può riunirsi altrove.
Sezione 2 Giudici
Art. 5 Elezione
L’Assemblea federale elegge i giudici.
È eleggibile chiunque abbia diritto di voto in materia federale.
Art. 6 Incompatibilità
I giudici non possono essere membri dell’Assemblea federale, del Consiglio federale o del Tribunale federale, né esercitare alcun’altra funzione al servizio della Confederazione.
Non possono esercitare alcuna attività che pregiudichi l’adempimento della loro funzione di giudice, l’indipendenza del Tribunale o la sua dignità né esercitare professionalmente la rappresentanza in giudizio.
Non possono esercitare alcuna funzione ufficiale per uno Stato estero né accettare titoli o decorazioni conferiti da autorità estere.
I giudici a tempo pieno non possono esercitare alcuna funzione al servizio di un Cantone né altre attività lucrative. Non possono neppure essere membri della direzione, dell’amministrazione, dell’ufficio di vigilanza o dell’ufficio di revisione di un’impresa commerciale.
Art. 7 Altre attività
I giudici possono esercitare attività al di fuori del Tribunale penale federale soltanto con l’autorizzazione di quest’ultimo.
Art. 8 Incompatibilità personale
I parenti e gli affini in linea retta e, fino al quarto grado compreso, in linea collaterale, i coniugi, i coniugi di fratelli e sorelle e le persone che convivono stabilmente non possono esercitare nel medesimo tempo la funzione di giudice del Tribunale penale federale.
Art. 9 Durata della carica
I giudici stanno in carica sei anni.
I giudici che raggiungono l’età ordinaria di pensionamento secondo le disposizioni in materia di rapporti di lavoro del personale federale lasciano la carica alla fine dell’anno civile.
I seggi divenuti vacanti sono riassegnati per il resto del periodo.
Art. 10 Destituzione
L’Assemblea federale può destituire un giudice prima della scadenza del suo mandato se:
intenzionalmente o per negligenza grave, ha violato gravemente i suoi doveri d’ufficio; o
ha durevolmente perso la capacità di esercitare il suo ufficio.
Art. 11 Giuramento
Prima di entrare in carica, i giudici giurano di adempiere coscienziosamente il loro dovere.
Prestano giuramento dinanzi alla Corte plenaria.
Il giuramento può essere sostituito dalla promessa solenne.
Art. 12 Grado di occupazione e statuto giuridico
I giudici esercitano la loro funzione a tempo pieno o a tempo parziale.
Il Tribunale può, in casi motivati, autorizzare una modifica del grado di occupazione durante il periodo di carica, a condizione che la somma delle percentuali di occupazione rimanga complessivamente immutata.
L’Assemblea federale disciplina mediante ordinanza il rapporto di lavoro e la retribuzione dei giudici.
Sezione 3 Organizzazione e amministrazione
Art. 13 Principio
Il Tribunale penale federale determina la sua organizzazione e amministrazione.
Art. 14 Presidenza
L’Assemblea federale elegge per due anni il presidente e il vicepresidente del Tribunale scegliendoli tra i suoi giudici.
Il presidente presiede la Corte plenaria ed è membro della direzione del Tribunale. Rappresenta il Tribunale verso l’esterno.
In caso di impedimento, è rappresentato dal vicepresidente e, se anche questi è impedito, dal giudice più anziano per elezione o, se vi sono più giudici con la stessa anzianità di elezione, dal più anziano tra di loro.
Art. 15 Corte plenaria
Alla Corte plenaria competono segnatamente:
le nomine, in quanto non siano attribuite mediante regolamento a un altro organo del Tribunale;
l’emanazione dei regolamenti concernenti l’organizzazione e l’amministrazione del Tribunale, la ripartizione delle cause, le tasse di giustizia, le spese ripetibili accordate alle parti e le indennità concesse a patrocinatori d’ufficio, periti e testimoni;
le decisioni concernenti modifiche del grado di occupazione dei giudici durante il periodo di carica;
l’adozione del rapporto di gestione;
la nomina, per sei anni e tenendo conto delle lingue ufficiali, dei giudici istruttori federali e dei loro supplenti; in caso di necessità, essa nomina giudici istruttori straordinari.
La Corte plenaria delibera validamente soltanto se alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno due terzi dei giudici.
I giudici che esercitano la loro funzione a tempo parziale hanno un voto.
Art. 16 Direzione del Tribunale
La Corte plenaria nomina i membri della direzione del Tribunale scegliendoli tra i giudici.
La direzione è responsabile dell’amministrazione del Tribunale.
Art. 17 Corti
La Corte plenaria costituisce per due anni una o più corti penali e una o più corti dei reclami penali. Ne rende pubblica la composizione.
Per costituire le corti, tiene adeguatamente conto delle lingue ufficiali.
Ciascun giudice può essere tenuto a prestare il proprio concorso in una corte diversa dalla sua. Il giudice che ha prestato il proprio concorso in quanto membro della Corte dei reclami penali non può, nella stessa causa, fungere da membro della Corte penale.
Art. 18 Presidenza delle corti
La Corte plenaria nomina i presidenti delle corti per due anni.
In caso di impedimento, il presidente è rappresentato dal giudice più anziano per elezione o, se vi sono più giudici con la stessa anzianità di elezione, dal più anziano tra di loro.
Art. 19 Votazione
Salvo che la legge disponga altrimenti, la Corte plenaria, la direzione del Tribunale e le corti deliberano, prendono le decisioni e procedono alle nomine a maggioranza assoluta dei voti.
In caso di parità di voti, se si tratta di decisioni, decide il voto del presidente; se si tratta di nomine, decide la sorte.
Art. 20 Ripartizione delle cause
Il Tribunale penale federale disciplina mediante regolamento la ripartizione delle cause tra le corti e la composizione dei collegi giudicanti.
Art. 21 Modifica della giurisprudenza e precedenti
Una corte può derogare alla giurisprudenza di una o più altre corti soltanto con il consenso delle corti interessate riunite.
Se deve giudicare una questione di diritto concernente più corti, la corte interessata, qualora lo ritenesse opportuno ai fini dell’elaborazione del diritto giudiziale o per garantire una giurisprudenza uniforme, chiede il consenso delle corti interessate riunite.
Le corti riunite deliberano validamente soltanto se alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno due terzi dei giudici di ciascuna corte interessata. La decisione è presa senza dibattimento ed è vincolante per la corte che deve giudicare la causa.
Art. 22 Cancellieri
Il Tribunale penale federale nomina i cancellieri.
I cancellieri partecipano all’istruzione e al giudizio delle cause. Hanno voto consultivo.
Elaborano rapporti sotto la responsabilità di un giudice e redigono le sentenze del Tribunale penale federale.
Adempiono gli altri compiti che il regolamento affida loro.
Art. 23 Amministrazione
Il Tribunale penale federale gode di autonomia amministrativa.
Istituisce i suoi servizi e assume il personale necessario.
Tiene una contabilità propria.
Art. 24 Segretariato generale
Il Tribunale penale federale nomina il segretario generale e il suo sostituto.
Il segretario generale dirige l’amministrazione del Tribunale, compresi i servizi scientifici. Dirige inoltre il segretariato della Corte plenaria e degli organi amministrativi.
Art. 25 Informazione
Il Tribunale penale federale informa il pubblico sulla sua giurisprudenza. Ogni corte decide quali delle proprie sentenze debbano essere oggetto di pubblicazione ufficiale.
Capitolo 2 Competenze e procedura
Sezione 1 Corte penale
Art. 26 Competenza
La Corte penale giudica:
le cause penali sottoposte alla giurisdizione federale in virtù degli articoli 340 e 340bis del Codice penale4, sempreché il procuratore generale della Confederazione non ne abbia deferito l’istruzione e il giudizio alle autorità cantonali;
le cause penali amministrative che il Consiglio federale ha deferito al Tribunale penale federale in applicazione della legge federale del 22 marzo 19745 sul diritto penale amministrativo;
le domande di riabilitazione inerenti a sentenze pronunciate da una giurisdizione della Confederazione.
Art. 27 Composizione
Le cause che rientrano nella competenza della Corte penale sono giudicate:
a. dal presidente o da un giudice da questi designato, qualora la sanzione prevedibile sia la multa, l’arresto, la detenzione per un anno al massimo o una misura non privativa della libertà;
da tre giudici, qualora la sanzione prevedibile sia la detenzione o la reclusione superiori a un anno, ma al massimo fino a dieci anni, o una misura privativa della libertà ai sensi degli articoli43, 44 e 100bis del Codice penale6;
da cinque giudici, qualora la sanzione prevedibile sia la reclusione per più di dieci anni o una misura privativa della libertà ai sensi dell’articolo42 del Codice penale.
Se nella sua prima composizione, la Corte penale accerta che sarà pronunciata una sanzione che va oltre la sua competenza, il numero dei giudici è aumentato di conseguenza.
Nei casi di cui al capoverso1 lettera a, l’accusato può domandare, entro dieci giorni dalla comunicazione dell’atto d’accusa, che la Corte giudichi nella composizione di tre giudici.
La Corte penale giudica le domande di riabilitazione nella composizione di tre giudici.
Sezione 2 Corte dei reclami penali
Art. 28 Competenza
La Corte dei reclami penali giudica:
i reclami contro atti o omissioni del procuratore generale della Confederazione o del giudice istruttore federale nelle cause penali sottoposte alla giurisdizione federale (art.26 lett. a);
le misure coercitive e i relativi atti, in quanto la legge federale del 15 giugno 19347 sulla procedura penale o un’altra legge federale lo preveda;
le domande di ricusazione contestate concernenti il procuratore generale della Confederazione, i giudici istruttori federali e i loro cancellieri;
i reclami che le sono sottoposti in virtù della legge federale del 22 marzo 19748 sul diritto penale amministrativo;
i reclami contro gli ordini di arresto in vista d’estradizione e contro le altre decisioni pronunciate in virtù dell’articolo47 della legge federale del 20 marzo 19819 sull’assistenza internazionale in materia penale;
i ricorsi contro gli ordini di arresto in vista di consegna e contro le decisioni dell’Ufficio centrale in merito alle domande di scarcerazione di cui agli articoli19 e 20 della legge federale del 22 giugno 200110 sulla cooperazione con la Corte penale internazionale;
le contestazioni concernenti la competenza e l’assistenza nazionale in materia penale, in quanto una legge federale lo preveda;
i ricorsi contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di rapporti di lavoro del suo personale.
Essa esercita la vigilanza sulle indagini della polizia giudiziaria federale e sull’istruzione preparatoria nelle cause penali sottoposte alla giurisdizione federale.
Art. 29 Composizione
La Corte dei reclami penali giudica nella composizione di tre giudici, salvo che la legge attribuisca tale competenza al presidente.
Sezione 3 Procedura
Art. 30 Principio
La procedura dinanzi alle corti del Tribunale penale federale è retta dalla legge federale del 15 giugno 193411 sulla procedura penale; sono fatti salvi i casi previsti negli articoli26 lettera b e 28 capoverso1 lettera d, cui è applicabile la legge federale del 22 marzo 197412 sul diritto penale amministrativo.
Art. 31 Revisione, interpretazione e rettifica delle decisioni della Corte dei reclami penali
Gli articoli 136–145 della legge federale del 16 dicembre 194313 sull’organizzazione giudiziaria si applicano per analogia alla revisione, interpretazione e rettifica delle decisioni della Corte dei reclami penali.
Non sono proponibili come motivi di revisione i motivi che l’istante avrebbe potuto invocare con ricorso contro la decisione della Corte dei reclami penali.
Capitolo 3 Disposizioni finali
Art. 32 Modifica del diritto vigente
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
L’Assemblea federale può adeguare mediante ordinanza le disposizioni di leggi federali che, nonostante siano in contraddizione con la presente legge, non sono state modificate formalmente dalla stessa.
Art. 33 Disposizioni transitorie
All’entrata in vigore della presente legge, il Tribunale penale federale riprende le cause pendenti dinanzi alla Corte penale federale e alla Camera d’accusa del Tribunale federale.
Il nuovo diritto è applicabile ai procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge.
Fino all’entrata in vigore della revisione totale della legge federale del 16 dicembre 194314 sull’organizzazione giudiziaria, le decisioni del Tribunale penale federale sono impugnabili come segue:
le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive, mediante ricorso al Tribunale federale entro30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La procedura è retta dagli articoli 214–216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 193415 sulla procedura penale, applicabili per analogia;
le decisioni della Corte penale, mediante ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale. La procedura è retta dagli articoli 268– 278bis della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale; l’articolo 269 capoverso2 non è tuttavia applicabile. Il procuratore generale della Confederazione è legittimato a ricorrere.
Art. 34 Referendum ed entrata in vigore
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 4 ottobre 2002 | Consiglio nazionale, 4 ottobre 2002 |
|---|---|
Il presidente: Anton Cottier | La presidente: Liliane Maury Pasquier |
Il segretario: Christoph Lanz | Il segretario: Christophe Thomann |
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore
Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 23 gennaio 2003.16
Gli articoli 1–14,15 capoverso1 lettere a–d e capoversi2 e 3, 16–20, 22–24,32 e
della legge del 4 ottobre 2002 e i numeri 2–6 del suo allegato entrano in vigore il 1° agosto 2003.17
Le altre disposizioni entrano in vigore il 1° aprile 2004.
25 giugno 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |
Allegato
(art.32 cpv. 1) Modifica del diritto vigente Gli atti normativi seguenti sono modificati come segue:
1. Legge federale del 21 marzo 199718 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna
Art. 13 cpv.4
Il Dipartimento preposto o il Consiglio federale dirime le contestazioni in seno all’Amministrazione federale; la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale dirime le contestazioni tra organi della Confederazione e dei Cantoni.
2. Legge del 26 giugno 199819 sull’archiviazione
Art. 1 cpv.1 lett. d
La presente legge disciplina l’archiviazione di documenti:
d. del Tribunale penale federale e delle commissioni federali di ricorso e di arbitrato;
Art. 4 cpv.4
Il Tribunale penale federale e le commissioni federali di ricorso e di arbitrato offrono all’Archivio federale di archiviare i loro documenti, sempre che non siano in grado di occuparsi autonomamente dell’archiviazione conformemente ai principi della presente legge.
3. Legge del 26 marzo 193420 sulle garanzie
Art. 4 cpv.2
Parimenti un membro del Tribunale federale o del Tribunale penale federale non può essere perseguito senza il proprio consenso scritto o l’autorizzazione della Corte plenaria.
Art. 5
Se il Consiglio federale, il Tribunale federale o il Tribunale penale federale negano l’autorizzazione a procedere, l’autorità competente per l’azione penale può, entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione, deferirla all’Assemblea federale plenaria.
Art. 6 cpv.2
Il reato è sottoposto alla giurisdizione penale federale.
Art. 8
I crimini e delitti contro la vita, l’incolumità e la libertà personale di membri del Consiglio federale o del Cancelliere della Confederazione sono sottoposti alla giurisdizione federale. Lo stesso vale per i crimini e delitti contro l’onore, in quanto essi si riferiscano all’attività di questi magistrati.
Tali sono sottoposti alla giurisdizione federale anche quando sono commessi contro la persona di membri dell’Assemblea federale o del Tribunale federale, di giurati federali, del Procuratore generale della Confederazione o di giudici istruttori federali, di supplenti o di sostituti di questi funzionari, o di rappresentanti o commissari federali, mentre queste persone si trovano in effettivo servizio della Confederazione.
Rimangono salve le disposizioni concernenti la competenza del Tribunale penale federale in quanto si tratti di crimini e delitti contro la Confederazione e i poteri federali.
4. Legge del 14 marzo 195821 sulla responsabilità
Art. 1 cpv.1 frase introduttiva e lett. c
La presente legge è applicabile a tutte le persone cui è conferita una carica pubblica della Confederazione, quali:
c. i membri e i supplenti del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni nonché i membri del Tribunale penale federale;
Art. 14 cpv.5 e 6
L’incolpato può essere rinviato al Tribunale penale federale, ancorché il reato soggiaccia alla giurisdizione cantonale, quando il rinvio fosse giustificato da circostanze particolari.
Se il permesso è accordato e il caso è rimesso al Tribunale penale federale, l’Assemblea federale plenaria designa un procuratore generale straordinario.
Art. 15 cpv.1 secondo periodo e cpv. 5bis
… Per il personale dei servizi del Parlamento, tale permesso è accordato dalla Delegazione amministrativa dell’Assemblea federale, per il personale del Tribunale federale dalla Commissione amministrativa del Tribunale federale, per il personale del Tribunale federale delle assicurazioni dalla Commissione amministrativa del Tribunale federale delle assicurazioni e per il personale del Tribunale penale federale dalla direzione del Tribunale penale federale.
Abrogato
5. Legge del 24 marzo 200022 sul personale federale
Art. 2 cpv.1 lett. f
La presente legge è applicabile al personale:
f. del Tribunale penale federale, sempreché la legge del 4 ottobre 200223 sul Tribunale penale federale non preveda altrimenti, e delle Commissioni federali di ricorso e d’arbitrato secondo gli articoli 71a–71c della legge federale del 20 dicembre 196824 sulla procedura amministrativa;
Art. 3 cpv.3
Il Tribunale penale federale è considerato datore di lavoro, per quanto la legge o il Consiglio federale gli deleghino le corrispondenti competenze.
6. Legge federale del 23 giugno 200025 sulla Cassa pensioni della Confederazione
Art. 1 cpv.1 lett. e
La presente legge disciplina la previdenza professionale contro le conseguenze economiche di vecchiaia, invalidità e morte per il personale:
e. del Tribunale penale federale e delle commissioni federali di ricorso e d’arbitrato secondo gli articoli 71a-71c della legge federale del 20 dicembre 196826 sulla procedura amministrativa, inclusi i giudici;
7. Legge federale del 16 dicembre 194327 sull’organizzazione giudiziaria
Art. 12 cpv.1 lett. d, f , g nonché cpv.2
Il Tribunale federale costituisce nel proprio seno, per un periodo di due anni civili, le sezioni seguenti:
abrogata
abrogata
g. la Corte di cassazione penale, incaricata di giudicare i ricorsi per cassazione contro le decisioni prese nei Cantoni dai tribunali penali o dalle autorità di accusa e contro le decisioni prese dalla Corte penale del Tribunale penale 2 Abrogato
Art. 13 cpv.4
Art. 22 cpv.1 frase introduttiva
I membri o supplenti del Tribunale federale devono astenersi: ...
Art. 23 frase introduttiva
I giudici o supplenti del Tribunale federale possono essere ricusati dalle parti o dichiarare essi stessi che si astengono: ...
Art. 26 cpv.1
Se la causa della ricusazione (art.22 e 23) è contestata, la sezione competente pronuncia sulla domanda, senza il concorso dei giudici ricusati.
Art. 27
8. Codice penale28
Art. 340 n. 3
3. Sono fatte salve le disposizioni contenute in leggi federali speciali concernenti la competenza del Tribunale penale federale.
Art. 351
Contestazioni Se esiste contestazione fra le autorità di più Cantoni sul foro compesul foro tente, il Tribunale penale federale designa il Cantone cui spetta il diritto e il dovere di perseguire e di giudicare.
Art. 357
Contestazioni Le contestazioni tra la Confederazione e un Cantone ovvero tra Cantoni circa l’assistenza sono decise dal Tribunale penale federale. Finché la decisione non sia emanata, devono essere mantenute le misure di sicurezza ordinate.
Art. 372 n. 1 terzo comma
In caso di conflitto di competenza tra Cantoni, la decisione spetta al Tribunale penale federale.
Art. 381 cpv.2
Nelle cause giudicate dalla Corte penale del Tribunale penale federale dispone invece la Confederazione.
Art. 394 lett. a
Per le sentenze pronunciate in applicazione del presente Codice o di altre leggi federali, il diritto di grazia spetta:
a. all’Assemblea federale, nelle cause giudicate dalla Corte penale del Tribunale penale federale o da un’autorità amministrativa della Confederazione;
9. Legge federale del 15 giugno 193429 sulla procedura penale Sostituzione di termini
Il termine «Camera d’accusa» è sostituito dal termine «Corte dei reclami penali» negli articoli51 capoversi1 e 2,52 capoverso2, 54 capoverso2, 69 capoverso3, 73 capoverso2, 105bis capoverso2, 109, 110 capoverso1, 111, 112, 119 capoverso3, 124, 218 e 241 capoverso2.
Il termine «Camera d’accusa del Tribunale federale» è sostituito dal termine «Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale» negli articoli17 capoverso1, 18 capoverso4, 27 capoverso5, 100 capoverso5, 102ter, 252 capoverso3, 254 capoverso2, 260, 262 capoverso3 e 263 capoverso3.
Il termine «Corte penale federale» è sostituito dal termine «Corte penale» negli articoli28 capoverso1, 97 capoversi1 e 2, 107, 140 capoverso1, 141, 148 capoverso3, 165, 331 capoversi1 e 2, 332, 333 capoverso1 e 341 capoverso1.
Art. 1 cpv.1 n. 1 e 3–6
La giustizia penale della Confederazione è esercitata dalle autorità penali federali seguenti: 1. il Tribunale penale federale, composto della Corte penale e della Corte dei reclami penali, le cui competenze sono definite nella legge del 4 ottobre 200230 sul Tribunale penale federale; 3. abrogato 4. abrogato 5. la Corte di cassazione penale del Tribunale federale nei ricorsi per cassazione;
6. abrogato
Art. 2
Art. 7 –11
Abrogati
Art. 12
La Corte di cassazione giudica, col concorso di cinque giudici, i ricorsi per cassazione contro le sentenze di tribunali penali cantonali, le decisioni penali di autorità amministrative cantonali, le dichiarazioni di non doversi procedere delle autorità cantonali di rinvio in materia penale e le decisioni della Corte penale del Tribunale penale federale. Rimane salvo l’articolo 275bis.
Cifra III (art. 13)
Art. 18 cpv.3 secondo periodo
Art. 18bis
Nei casi semplici, il procuratore generale può delegare alle autorità cantonali l’istruzione e il giudizio di una causa di diritto penale federale ai sensi degli articoli 340 numero2 e 340bis del Codice penale31.
L’articolo18 capoversi2 e 4 si applica per analogia.
Art. 27 cpv.6
In materia di assistenza giudiziaria, sono del resto applicabili gli articoli 352–358 del Codice penale32.
Art. 38 cpv.1
L’indennità al difensore d’ufficio è stabilita dal tribunale o, nel caso in cui non si debba procedere, dal procuratore generale (art. 106 e 121).
Titolo prima dell’art. 99
XIII. Della ricusazione, dei termini e della restituzione
Art. 99
La ricusazione di funzionari giudiziari, come pure i termini e la restituzione per inosservanza di termine, sono retti dalla legge federale del 16 dicembre 194333 sull’organizzazione giudiziaria.
Le disposizioni sulla ricusazione si applicano anche ai periti e agli interpreti.
La ricusazione del procuratore generale della Confederazione nonché dei giudici istruttori federali e dei loro cancellieri è retta per analogia dagli articoli22 capoverso1, 23–25 e 26 capoverso2 della legge federale del 16 dicembre 1943 sull’organizzazione giudiziaria. La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica le domande di ricusazione contestate.
Art. 102 cpv.2
Il procuratore generale decide circa le richieste. Sono fatti salvi gli articoli 18 capoversi1 e 2 e 18bis capoverso1.
Art. 106 cpv. 1bis
Notifica parimenti questa sospensione alla parte lesa e alla vittima di un reato secondo l’articolo2 della legge federale del 4 ottobre 199134 concernente l’aiuto alle vittime di reati. Contro la sospensione delle indagini la parte lesa e la vittima possono ricorrere entro dieci giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
Titolo prima dell’art. 120
III. Della desistenza dal procedimento e della messa in stato d’accusa
Art. 120
Il procuratore generale può, nel corso dell’istruzione preparatoria o dopo la chiusura di essa, desistere dal procedimento.
La decisione di desistenza dal procedimento è motivata brevemente.
Essa è notificata:
1. all’imputato; 2. alla parte lesa;
3. alla vittima di un reato secondo l’articolo2 della legge federale del 4 ottobre 199135 concernente l’aiuto alle vittime di reati; 4. al giudice istruttore; 5. alla Corte dei reclami penali.
La parte lesa e la vittima, indipendentemente dal fatto che facciano valere pretese civili, possono, entro dieci giorni, impugnare la decisione di desistenza dal procedimento dinanzi alla Corte dei reclami penali.
Art. 120bis
1 In caso di decisione di desistenza dal procedimento, il procuratore generale è competente per la confisca di oggetti e beni patrimoniali. Egli notifica per scritto la
decisione all’interessato e ne indica sommariamente i motivi.
La decisione di confisca può essere impugnata entro dieci giorni dinanzi alla Corte dei reclami penali.
Art. 121 secondo periodo
... Il procuratore generale può metterle totalmente o parzialmente a carico dell’imputato che abbia colpevolmente provocato l’apertura del procedimento o sensibilmente intralciato l’istruttoria con comportamenti defatigatori.
Art. 122 cpv.3
Il procuratore generale sottopone gli atti, per decisione, insieme con la sua proposta, alla Corte dei reclami penali. È dato modo alle persone in causa di presentare le loro osservazioni.
Titolo prima dell’art. 125
Art. 126
L’atto d’accusa deve indicare:
1. l’accusato; 2. il reato imputatogli, con i suoi elementi di fatto e di diritto; 3. le disposizioni penali applicabili; 4. i mezzi di prova invocati per il dibattimento; 5. la composizione della Corte penale (art.27 della legge del 4 ottobre 200236 sul Tribunale penale federale).
Esso non è motivato.
Art. 127
Il procuratore generale notifica l’atto d’accusa:
1. a ogni accusato e al suo difensore; 2. alla parte lesa; 3. alla vittima di un reato secondo l’articolo2 della legge federale del 4 ottobre 199137 concernente l’aiuto alle vittime di reati; 4. alla Corte penale, insieme con gli atti; 5. al giudice istruttore.
L’atto d’accusa non è impugnabile.
Art. 128 –134
Abrogati
Art. 135
Art. 136
Se l’accusato non ha ancora un difensore, il presidente della Corte penale lo avverte che ha il diritto di designarlo.
Se l’accusato non fa uso di questo diritto entro il termine impartitogli, il presidente gli designa un difensore d’ufficio.
Art. 162
Art. 169 cpv.2
Tiene conto delle risultanze della procedura preliminare e del dibattimento.
Art. 181
Il processo verbale del dibattimento contiene:
1. l’indicazione del luogo e della data del dibattimento; 2. i nomi dei giudici, del rappresentante del Ministero pubblico, del cancelliere, dell’accusato e del suo difensore, della parte lesa e del suo patrocinatore o rappresentante nonché il reato indicato nell’atto d’accusa; 3. il riassunto delle dichiarazioni delle persone sentite e le domande importanti poste dal presidente, lo svolgimento del dibattimento e la constatazione del- l’osservanza delle formalità prescritte, le istanze e le conclusioni delle parti, le decisioni prese in proposito e il dispositivo della sentenza.
Se il tenore di una dichiarazione è particolarmente importante, il presidente può ordinare, d’ufficio o su richiesta di una parte, che il processo verbale la riproduca integralmente.
Art. 212 cpv.1
La nullità della sentenza penale pronunciata in seguito a domanda di revisione o a ricorso al Tribunale federale comporta la nullità della decisione sulle pretese di diritto civile.
Art. 213
Il giudice istruttore e il presidente della Corte penale possono accordare alla parte lesa il gratuito patrocinio alle condizioni previste nell’articolo 152 della legge federale del 16 dicembre 194338 sull’organizzazione giudiziaria.
Art. 216
Il reclamo deve essere presentato per scritto al Tribunale penale federale. Il detenuto può consegnarlo alla direzione delle carceri, la quale deve farlo pervenire immediatamente al Tribunale penale federale.
Art. 219 cpv.1 e 2
Se il reclamo non appare senz’altro irricevibile o infondato, il presidente della Corte dei reclami penali o il giudice da questi designato lo notifica al giudice istruttore assegnandogli un termine per la risposta. Spirato questo termine, la Corte dei reclami penali decide.
Se il reclamo è dichiarato fondato, la Corte dei reclami penali ordina le misure necessarie.
Cifra II (art. 220–228)
Art. 229 frase introduttiva e n. 4
La revisione di una sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale passata in giudicato può essere domandata: 4. se la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato in una decisione definitiva una violazione della Convenzione del 4 novembre 195039 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali o dei suoi protocolli, nella misura in cui un’indennità pecuniaria non sia atta a rimediare alle conseguenze della violazione e la revisione sia necessaria per rimediare a tali conseguenze; la domanda di revisione deve essere presentata entro 90 giorni dal momento in cui la decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo è divenuta definitiva ai sensi dell’articolo44 di detta Convenzione.
Art. 232 cpv.1 e 3
La domanda di revisione deve essere presentata per scritto al Tribunale penale
La domanda di revisione sospende l’esecuzione della sentenza soltanto se la Corte penale lo ordina.
Art. 233
Se la domanda di revisione è conforme alle norme della legge, la Corte penale la notifica alle altre parti e assegna loro un termine per la presentazione delle loro osservazioni scritte.
Art. 234
La Corte penale ordina, se è il caso, l’assunzione di prove. Può incaricarne uno dei suoi membri o rivolgersi, per rogatoria, all’autorità cantonale. La Corte dà alle parti la facoltà di assistere all’assunzione delle prove.
Art. 236
Se la domanda di revisione è fondata, la Corte penale annulla la sentenza e ne pronuncia una nuova.
Art. 239 cpv.1
Le decisioni della Corte penale divengono esecutive se:
1. il termine di ricorso al Tribunale federale è trascorso inutilizzato; 2. il ricorso non ha effetto sospensivo per legge o per pronuncia del Tribunale federale; 3. il Tribunale federale ha respinto il ricorso o lo ha dichiarato irricevibile.
Art. 244
Art. 264
Titolo prima dell’art. 279
Parte quarta: Contestazioni sulla competenza e sull’assistenza giudiziaria nazionale
Art. 279
1 In caso di contestazioni sulla competenza tra la Confederazione e un Cantone o tra
Cantoni, l’autorità di perseguimento penale adita per prima sottopone la questione alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
La decisione inerente alla giurisdizione della Confederazione o di un Cantone pronunciata dall’autorità cantonale di perseguimento penale o dal procuratore generale della Confederazione può essere impugnata dinanzi alla Corte dei reclami penali; quest’ultima può essere adita anche in caso di ritardo nella pronuncia di una siffatta decisione. Gli articoli 214–219 si applicano per analogia.
In caso di contestazioni sull’assistenza giudiziaria nazionale, le autorità federali e cantonali interessate possono adire la Corte dei reclami penali.
10. Legge federale del 22 marzo 197440 sul diritto penale amministrativo Sostituzione di termini
Il termine «Tribunale federale» è sostituito dal termine «Tribunale penale federale» nell’articolo22 capoverso2.
I termini «Camera d’accusa del Tribunale federale» e «Camera d’accusa» sono sostituiti dai termini «Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale» rispettivamente «Corte dei reclami penali» negli articoli25 rubrica e capoversi 1–4, 26 capoversi 1–3,27 capoverso3, 29 capoverso2, 30 capoverso5, 33 capoverso3, 50 capoverso3, 51 capoverso6, 88 capoverso4, 96 capoverso1, 98 capoverso2, 100 capoverso4 e 102 capoverso3.
Il termine «Corte penale federale» è sostituito dal termine «Corte penale» negli articoli21 capoverso3, 81, 82 e 89 capoverso1.
Art. 41 cpv.2
2 All’interrogatorio e all’indennità dei testimoni si applicano per analogia gli articoli 74–85 della legge federale del 15 giugno 193441
sulla procedura penale e l’articolo48 della legge del 4 dicembre 194742 di procedura civile federale; il testimonio che, senza motivo legittimo, rifiuta di fare una deposizione richiestagli con riferimento all’articolo 292 del Codice penale43 e sotto comminatoria delle pene ivi previste, è deferito al giudice penale per disobbedienza a decisioni dell’autorità.
Art. 43 cpv.2
All’imputato dev’essere data la possibilità di esprimersi circa la scelta dei periti e le domande da porre. Per il resto, alla nomina dei periti, come anche ai loro diritti e doveri, si applicano per analogia gli articoli 92–96 della legge federale del 15 giugno 193444 sulla procedura penale e l’articolo61 della legge del 4 dicembre 194745 di procedura civile federale.
Art. 83 cpv.2
Art. 93 cpv.2
Se respinge una pretesa di attribuzione del ricavo della realizzazione di un oggetto o di un bene confiscato, fondata sull’articolo59 numero1 secondo comma del Codice penale46, l’amministrazione in causa emana una decisione in applicazione della legge federale del 20 dicembre 196847 sulla procedura amministrativa.
11. Codice penale militare del 13 giugno 192748
Art. 223 cpv.1 e 2
I conflitti di competenza fra la giurisdizione militare e la giurisdizione ordinaria sono decisi in modo definitivo dal Tribunale penale
Il Tribunale penale federale annulla le sentenze e i processi che costituiscono un’usurpazione della competenza militare verso quella ordinaria e viceversa. Esso ordina le misure precauzionali necessarie.
Art. 232b lett. b
Per le sentenze pronunciate in applicazione del Codice penale militare, il diritto di grazia spetta:
b. all’Assemblea federale nelle cause giudicate dal Tribunale penale federale;
12. Procedura penale militare del 23 marzo 197949
Art. 21 Controversie
Le controversie per denegata assistenza sono giudicate dal Tribunale penale federale.
Art. 136 cpv.2
Il tribunale pronuncia d’ufficio la sua incompetenza quando il caso non soggiace alla giurisdizione militare. Le decisioni prese dal Tribunale penale federale in virtù dell’articolo 223 del Codice penale militare del 13 giugno 192750 vincolano il tribunale e le parti.
13. Legge federale del 20 marzo 198151 sull’assistenza internazionale in materia penale
Art. 48 cpv.2
Contro queste decisioni è ammesso, entro dieci giorni dalla notificazione scritta dell’ordine di arresto, il reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Gli articoli 214–219 della legge federale del 15 giugno 193452 sulla procedura penale sono applicabili per analogia.
14. Legge federale del 22 giugno 200153 sulla cooperazione con la Corte penale internazionale
Art. 19 cpv.4 primo periodo
L’ordine di arresto in vista di consegna può essere impugnato mediante ricorso dinanzi al Tribunale penale federale entro dieci giorni dalla notificazione scritta. …
Art. 20 cpv.2 quarto periodo
… La decisione dell’Ufficio centrale può essere impugnata mediante ricorso dinanzi al Tribunale penale federale entro dieci giorni dalla notificazione scritta. … 15. Decreto federale del 21 dicembre 199554 concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario
Art. 12 cpv.2
Può essere presentato un ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale entro un termine di dieci giorni a partire dalla notifica dell’ordine di arresto. Gli articoli 214–219 della legge federale del 15 giugno 193455 sulla procedura penale si applicano per analogia.
16. Legge federale del 7 ottobre 199456 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione
Art. 4 cpv.2
In merito alle controversie che sorgono nell’Amministrazione federale decide l’autorità preposta; in merito alle controversie tra organi della Confederazione e organi dei Cantoni, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
17. Legge federale del 23 settembre 195357 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera
Art. 15 cpv.1
I reati commessi a bordo di navi svizzere come pure le contravvenzioni punibili secondo la presente legge devono essere perseguiti e giudicati dalle autorità del Cantone di Basilea Città, in quanto non sia prevista la competenza del Tribunale penale federale o dei tribunali militari. Il ricavo delle multe pronunciate in virtù della presente legge appartiene al Cantone di Basilea Città.
18. Legge federale del 6 ottobre 200058 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni
Art. 7 cpv.1 lett. a
L’ordine di sorveglianza va sottoposto per approvazione alle autorità seguenti:
a. da parte delle autorità civili della Confederazione: al presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale;
19. Legge del 22 marzo 199159 sulla radioprotezione
Art. 46 cpv.1
I delitti di cui all’articolo43 sono sottoposti alla giurisdizione del Tribunale penale 20. Legge federale dell’8 giugno 192360 concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate
Art. 51
V. Contestazione Se esiste contestazione sul foro competente fra le autorità di più sul foro Cantoni, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale designa il Cantone in cui devono aver luogo il procedimento e il giudizio.
21. Legge del 4 febbraio 191961 sulle cauzioni
Art. 20 cpv.1
Gli organi, i rappresentanti ed ausiliari di una società che omettono intenzionalmente di fare all’autorità di vigilanza le comunicazioni concernenti la cauzione o che fanno a questo proposito scientemente dichiarazioni inesatte, sono puniti dalla Corte penale del Tribunale penale federale con la detenzione fino a due anni o con la multa fino a ventimila franchi. Le due pene possono essere cumulate.