741.56
Ordinanza concernente il registro automatizzato dei veicoli e dei detentori (Ordinanza sul registro MOFIS)
del 3 settembre 2003 (Stato 1° giugno 2010)
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 104a capoversi6 e 7 e 106 capoverso1 della legge del 19 dicembre 19581 sulla circolazione stradale (LCStr); visti gli articoli7 capoverso2, 16 capoverso2 e 36 capoverso1 della legge federale del 19 giugno 19922 sulla protezione dei dati (LPD), ordina:
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina la costituzione e la gestione del registro automatizzato dei veicoli e dei detentori (MOFIS).
MOFIS repertoria tutti i veicoli omologati attualmente e in passato in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, nonché i dati relativi ai detentori, all’assicurazione di responsabilità civile degli autoveicoli, allo sdoganamento e all’imposizione conformemente alla legge federale del 21 giugno 19963 sull’imposizione degli autoveicoli (LIAut).
Art. 2 Organo responsabile
L’Ufficio federale delle strade (Ufficio federale) gestisce il MOFIS in collaborazione con il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), i Cantoni e il Principato del Liechtenstein.
Art. 3 Contenuto di MOFIS
Nel MOFIS sono registrati i seguenti dati:
dati per l’identificazione principale del detentore: 1. numero d’identificazione del detentore (NID) assegnato dal sistema, 2. identificazione del registro cantonale o del Principato del Liechtenstein;
dati del detentore: 1. nome/ditta, 2. cognome/altri cognomi, RU 2003 3376 3. nome(i), 4. data di nascita, 5. Paese di origine, 6. sesso, 7. lingua, 8. indirizzo del detentore, 9. recapito, 10. indirizzo di contatto, 11. targa di controllo;
dati assicurativi:
1. codice della compagnia d’assicurazione, 2. numero di riferimento dell’assicuratore;
d. dati del conducente autorizzato (facoltativo): 1. cognome, 2. nome(i), 3. indirizzo, 4. indirizzo di contatto;
e. dati per l’identificazione principale del veicolo: 1. numero del veicolo, 2. numero del telaio;
indirizzo del luogo di stanza del veicolo;
chilometri percorsi al momento dell’ultimo esame periodico del veicolo;
altri dati necessari per:
1. l’ammissione del veicolo alla circolazione, 2. la verifica del rispetto delle esigenze tecniche secondo l’ordinanza del 19 giugno 19954 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV), 3. la tenuta dei controlli sullo sdoganamento e sull’imposizione secondo la 4. la riscossione della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni secondo la legge del 19 dicembre 19976 sul traffico pesante (LTTP), 5. l’occupazione e il noleggio di veicoli per l’esercito, la protezione civile e l’approvvigionamento economico del Paese, 6. la ricerca.
L’Ufficio federale stabilisce, d’intesa con il DDPS, l’Amministrazione federale delle dogane (AFD) e le autorità dei Cantoni e del Principato del Liechtenstein competenti per il rilascio e la revoca delle licenze di circolazione, i dati da rilevare conformemente al capoverso1 lettera h.
Art. 4 Competenze
Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e del Principato del Liechtenstein competenti per il rilascio e la revoca delle licenze di circolazione immettono e mutano tutti i dati di cui all’articolo3 direttamente nel MOFIS o nei loro propri sistemi di dati. I dati elaborati in un proprio sistema di dati vanno trasmessi al MOFIS.
Le polizie della Svizzera e del Principato del Liechtenstein, nonché i servizi doganali incaricati di compiti di polizia stradale notificano il blocco e lo sblocco di veicoli e targhe di controllo segnalate per la ricerca mediante il sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) conformemente all’ordinanza RIPOL del 15 ottobre 20087.8
L’AFD immette i dati necessari per la tenuta dei controlli sullo sdoganamento e sull’imposizione secondo la LIAut9. Essa può anche affidare tale compito alle autorità competenti per il rilascio e la revoca delle licenze di circolazione.
L’autorità competente in seno al DDPS immette i dati necessari per l’occupazione e il noleggio dei veicoli destinati all’esercito, alla protezione civile e all’approvvigionamento economico del Paese.
Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e del Principato del Liechtenstein competenti per il rilascio e la revoca delle licenze di circolazione immettono i dati necessari riguardanti:
la prima immatricolazione del veicolo;
ogni cambiamento di detentore;
ogni cambiamento di assicuratore di responsabilità civile o della targa di controllo;
ogni messa fuori circolazione e rimessa in circolazione del veicolo;
ogni modifica tecnica del veicolo, che il detentore deve notificare all’autorità secondo l’articolo 34 capoverso 2 OETV10;
ogni messa fuori circolazione definitiva del veicolo.
Le autorità dei Cantoni e del Principato del Liechtenstein competenti per il rilascio e la revoca delle licenze di circolazione immettono i dati necessari per la riscossione della tassa conformemente alla LTTP11.
Nuovo testo giusta il n. I 18 dell’O del15 ott. 2008 sugli adeguamenti alla LF sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal5 dic. 2008 (RU 2008 4943).
L’Ufficio federale registra le comunicazioni della prefettura di Singen relative ai veicoli del territorio doganale D-Büsingen, che gli sono trasmesse dall’AFD mediante il rapporto di perizia di cui all’articolo 75 capoverso1 dell’ordinanza del 27 ottobre 197612 sull’ammissione alla circolazione (OAC).
Art. 5 Trasmissione di dati da parte degli importatori e dei fabbricanti di veicoli
Gli importatori e i fabbricanti di veicoli che importano o fabbricano in serie in Svizzera devono notificare i dati relativi al veicolo contenuti nel rapporto di perizia di cui all’articolo 75 capoverso 1 OAC13. È fatto salvo l’articolo 74 capoverso 1 lettera a OAC.
L’Ufficio federale stabilisce la procedura di notificazione.
Art. 6 Trattamento dei dati
Oltre alle autorità di cui all’articolo 104a capoverso 4 LCStr, l’AFD può trattare i dati necessari per:
a) la tenuta dei controlli sullo sdoganamento e sull’imposizione conformemenb) la riscossione della tassa conformemente alla LTTP15.
Art. 716 Immissione di dati del MOFIS in altri registri automatizzati
Le polizie della Svizzera e del Principato del Liechtenstein, come pure i servizi doganali incaricati di compiti di polizia stradale, possono immettere dati del MOFIS in altri sistemi di dati propri, se ne garantiscono la protezione e la sicurezza e li utilizzano esclusivamente per l’allestimento di rapporti nell’ambito di una ricerca o di un perseguimento penale.
I dati del MOFIS possono:
essere inseriti nel sottoregistro per la rilevazione degli incidenti stradali secondo l’articolo1 lettera a dell’ordinanza del 14 aprile 201017 sul registro degli incidenti stradali (ORIStr) per: 1. verificare e completare i dati relativi ai veicoli, 2. individuare il numero di matricola dei veicoli;
essere collegati, in forma anonimizzata, con i dati del sottoregistro per la valutazione degli incidenti stradali secondo l’articolo1 lettera b ORIStr al fine delle valutazioni di cui all’articolo 17 ORIStr.
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del14 apr. 2010, in vigore dal 1° giu. 2010 (RU 2010 1657).
Art. 7bis18 Scambio di dati con gli assicuratori
L’assicuratore comunica alle autorità d’immatricolazione per il tramite di MOFIS:
i dati di cui all’allegato1 dell’ordinanza del 20 novembre 195919 sull’assicurazione dei veicoli;
la sospensione o la cessazione dell’assicurazione.
Le autorità d’immatricolazione comunicano all’assicuratore, per il tramite di MOFIS, la messa in circolazione o la messa fuori circolazione del veicolo assicurato.
L’assicuratore può riprendere i dati di MOFIS nel proprio sistema di dati se ne garantisce la protezione e la sicurezza e li utilizza unicamente per suoi scopi assicurativi.
Art. 8 Rettifica dei dati
Qualora constati registrazioni errate, l’autorità preposta all’immissione dei dati rettifica direttamente i dati corrispondenti.
L’Ufficiofederale controlla i dati e le mutazioni registrati quanto alla loro completezza e plausibilità.
In caso di registrazioni incomplete o errate, l’Ufficio federale predispone la loro rettifica, il loro completamento o la loro cancellazione per il tramite del servizio che ha immesso i dati nel sistema oppure, d’intesa con tale servizio, esegue esso stesso i necessari adeguamenti.
In caso di registrazioni incomplete o errate, che riguardano la tenuta dei controlli sullo sdoganamento e sull’imposizione conformemente alla LIAut20 o la riscossione della tassa conformemente alla LTTP21, l’AFD predispone la rettifica, il completamento o la cancellazione per il tramite del servizio che ha immesso i dati nel sistema oppure, d’intesa con tale servizio, esegue esso stesso i necessari adeguamenti.
Art. 9 Conservazione dei dati
I dati relativi ai veicoli e ai detentori devono poter essere richiamati online durante sette anni dopo la messa fuori circolazione del veicolo interessato e in seguito tenuti offline.
Art. 10 Diritto d’informazione e di rettifica
I detentori possono chiedere informazioni su dati che li riguardano o che riguardano il veicolo all’autorità competente per il rilascio e la revoca della licenza di circolazione nel luogo di stanza del veicolo.
Introdotto dal n. I dell’O del29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 109).
Per una persona incapace di discernimento, il diritto d’informazione spetta anche al suo rappresentante legale, ma esclusivamente in nome e nell’interesse di detta persona. La persona che chiede l’informazione deve presentare una richiesta scritta e qualificarsi.
L’autorità comunica i dati completi gratuitamente e di regola per scritto quanto rapidamente possibile, ma al più tardi entro30 giorni dal ricevimento della richiesta d’informazioni.
I detentori possono esigere che i dati inesatti che li riguardano o che riguardano il veicolo siano rettificati, completati o eliminati dal MOFIS. Essi devono inoltrare tale richiesta per scritto all’autorità competente.
Le richieste d’informazioni e di rettifica di privati domiciliati all’estero sono trasmesse dall’Ufficio federale all’autorità che ha eseguito l’ultima mutazione nel MOFIS.
Art. 11 Cambiamento di luogo di stanza
Dopo lo spostamento del veicolo in un altro Cantone o nel Principato del Liechtenstein o dal Principato del Liechtenstein in Svizzera, il nuovo Cantone di stanza o il Principato del Liechtenstein esegue il cambiamento d’indirizzo nel MOFIS. Tale mutazione è notificata al precedente Cantone di stanza o al Principato del Liechtenstein.
Art. 12 Sicurezza dei dati e registrazione degli utenti
Al fine di garantire la sicurezza dei dati, le autorità aventi diritto d’accesso devono osservare l’ordinanza del 14 giugno 199322 sulla protezione dei dati (OLPD) e il capitolo sulla sicurezza informatica nell’ordinanza del 23 febbraio 200023 sull’informatica nell’Amministrazione federale.
Nell’ambito del trattamento dei dati, il sistema registra automaticamente gli utenti che hanno aggiornato lo stato dei dati, come pure il momento dell’aggiornamento.
Art. 13 Controllo interno dei dati
Le autorità aventi diritto d’accesso adottano i provvedimenti organizzativi e tecnici affinché i loro dati siano protetti dalla perdita e da qualsiasi trattamento, visione o sottrazione illeciti.
Art. 14 Responsabilità e sorveglianza
La responsabilità dell’esattezza e dell’aggiornamento dei dati registrati spetta al servizio che immette i dati nel sistema.
[RU 2000 1227. RU 2003 3687 all. I 1]. Vedi ora l’O del26 sett. 2003 sull’informatica nell’Amministrazione federale (RS 172.010.58).
L’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione è responsabile della manutenzione tecnica e dell’osservanza dei requisiti di sicurezza, nonché della gestione delle autorizzazioni d’accesso degli utenti.
Art. 15 Comunicazione di dati ad autorità estere
I dati possono essere comunicati ad autorità estere, a condizione che ciò sia previsto da un trattato internazionale e lo Stato estero accordi la reciprocità.
Art. 16 Comunicazione di dati a fini statistici o di ricerca
La comunicazione di dati registrati nel MOFIS a fini statistici o di ricerca è retta dalle disposizioni della LPD e dall’OLPD24, nonché dalla legge del 9 ottobre 199225 sulla statistica federale e dall’ordinanza del 30 giugno 199326 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali.
Art. 17 Comunicazione di dati a privati
Fatto salvo l’articolo 126 capoversi1 e 2 OAC27, i dati registrati nel MOFIS possono essere comunicati a persone diverse dal detentore solo se:
è fatto valere un interesse sufficiente nell’ambito di un procedimento; e
i dati sono necessari per lo svolgimento di tale procedimento.
Art. 18 Istruzioni
L’Ufficio federale emana istruzioni per l’esecuzione della presente ordinanza.
Art. 19 Disposizioni transitorie
D’intesa con le autorità d’immatricolazione del Cantone o del Principato del Liechtenstein e i servizi della Confederazione competenti per il rilascio delle licenze di circolazione federali, l’Ufficio federale stabilisce il momento in cui i loro sistemi saranno collegati online al MOFIS.
Le autorità di cui al capoverso1, i cui sistemi non sono ancora collegati online al MOFIS, riprendono nel frattempo i dati necessari all’adempimento dei loro compiti dal rapporto di perizia presentato dal detentore. Esse notificano almeno settimanalmente all’Ufficio federale:
le prime immatricolazioni mediante il rapporto di perizia secondo l’articolo 75 capoverso 1 OAC28 e una copia dell’attestato d’assicurazione;
ogni cambiamento di detentore mediante una copia dell’attestato d’assicurazione scaduto e di quello nuovo;
ogni cambiamento di assicuratore di responsabilità civile (con codice) o della targa di controllo con indicazione della data (valevole fino al ritiro dalla circolazione – valevole a partire dalla messa in circolazione) mediante una copia dell’attestato d’assicurazione;
ogni sospensione temporanea del veicolo dalla circolazione mediante una copia del vecchio attestato d’assicurazione o ogni rimessa in circolazione del veicolo mediante una copia del nuovo attestato d’assicurazione;
ogni modifica tecnica del veicolo, che il detentore deve notificare all’autorità secondo l’articolo 34 capoverso 2 OETV29, mediante il rapporto di perizia secondo l’articolo 75 capoverso 3 OAC.
Nel caso di rimorchi, le prime ammissioni alla circolazione e le modifiche tecniche devono essere comunicate alle autorità di cui al capoverso1, i cui sistemi non sono ancora collegati online al MOFIS, mediante il rapporto di perizia secondo l’articolo 75 capoverso1 o 3 OAC, le mutazioni o i ritiri dalla circolazione mediante una copia della licenza di circolazione.
Le comunicazioni di cui ai capoversi2 e 3 possono essere trasmesse anche mediante una procedura elettronica di notifica stabilita dall’Ufficio federale.
Le autorità dei Cantoni e del Principato del Liechtenstein competenti per il rilascio e la revoca delle licenze di circolazione, i cui sistemi non sono ancora collegati online al MOFIS, comunicano nel frattempo all’AFD giornalmente i dati necessari per la tenuta dei controlli sullo sdoganamento e sull’imposizione secondo la LIAut30 e la riscossione della tassa secondo la LTTP31.
La Direzione dell’informatica del DDPS è responsabile sino al 31 dicembre 2004 dell’esercizio della precedente banca dati MOFIS.
Art. 20 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2003.