Fonte

172.056.12

Ordinanza del DFE sull’adeguamento dei valori soglia degli acquisti pubblici per il 2004

del 13 ottobre 2003 (Stato 9 dicembre 2003)

Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 6 capoverso 2 della legge federale del 16 dicembre 19941 sugli acquisti pubblici (legge); d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, ordina:

Art. 1 Adeguamento dei valori soglia

I valori soglia di cui all’articolo 6 capoverso1 della legge ammontano per il 2004 a:

  1. 248 950 franchi per forniture;

  2. 248 950 franchi per prestazioni di servizi;

  3. 9,575 milioni di franchi per opere edili;

  4. 766 000 franchi per forniture e servizi su incarico di un committente giusta l’articolo 2 capoverso 2 della legge o per commesse che i servizi automobilistici della Posta Svizzera appaltano in esecuzione della loro attività di trasporto passeggeri in Svizzera.

Art. 2 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 28 ottobre 20022 sull’adeguamento dei valori soglia degli acquisti pubblici per il 2003 è abrogata.