172.056.12
Ordinanza del DFE sull’adeguamento dei valori soglia degli acquisti pubblici per il 2004
del 13 ottobre 2003 (Stato 9 dicembre 2003)
Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 6 capoverso 2 della legge federale del 16 dicembre 19941 sugli acquisti pubblici (legge); d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, ordina:
Art. 1 Adeguamento dei valori soglia
I valori soglia di cui all’articolo 6 capoverso1 della legge ammontano per il 2004 a:
248 950 franchi per forniture;
248 950 franchi per prestazioni di servizi;
9,575 milioni di franchi per opere edili;
766 000 franchi per forniture e servizi su incarico di un committente giusta l’articolo 2 capoverso 2 della legge o per commesse che i servizi automobilistici della Posta Svizzera appaltano in esecuzione della loro attività di trasporto passeggeri in Svizzera.
Art. 2 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 28 ottobre 20022 sull’adeguamento dei valori soglia degli acquisti pubblici per il 2003 è abrogata.