Fonte

RU 2002 4148

Ordinanza
sull’adeguamento dei valori soglia
degli acquisti pubblici per il 2003

del 28 ottobre 2002

Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 6 capoverso2 della legge federale del 16 dicembre 19941 sugli acquisti pubblici (legge); d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze,
ordina:

Art. 1 Adeguamento dei valori soglia

I valori soglia di cui all’articolo 6 capoverso1 della legge ammontano per il 2003 a:

  1. 248 950 franchi per forniture;

  2. 248 950 franchi per prestazioni di servizi;

  3. 9,575 milioni di franchi per opere edili;

  4. 766 000 franchi per forniture e servizi su incarico di un committente secondo l’articolo2 capoverso2 della legge o per commesse che i servizi automobilistici della Posta Svizzera appaltano in esecuzione della loro attività di trasporto di passeggeri in Svizzera.

Art. 2 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 5 novembre 20012 sull’adeguamento dei valori soglia degli acquisti pubblici per il 2002 è abrogata.

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.

28 ottobre 2002 Dipartimento federale dell’economia: Pascal Couchepin RS 172.056.12