RU 2002 4148
Ordinanza
sull’adeguamento dei valori soglia
degli acquisti pubblici per il 2003
del 28 ottobre 2002
Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 6 capoverso2 della legge federale del 16 dicembre 19941 sugli acquisti pubblici (legge); d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze,
ordina:
Art. 1 Adeguamento dei valori soglia
I valori soglia di cui all’articolo 6 capoverso1 della legge ammontano per il 2003 a:
248 950 franchi per forniture;
248 950 franchi per prestazioni di servizi;
9,575 milioni di franchi per opere edili;
766 000 franchi per forniture e servizi su incarico di un committente secondo l’articolo2 capoverso2 della legge o per commesse che i servizi automobilistici della Posta Svizzera appaltano in esecuzione della loro attività di trasporto di passeggeri in Svizzera.
Art. 2 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 5 novembre 20012 sull’adeguamento dei valori soglia degli acquisti pubblici per il 2002 è abrogata.
Art. 3 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.
28 ottobre 2002 Dipartimento federale dell’economia: Pascal Couchepin RS 172.056.12