173.711.31
Regolamento sulle spese ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale dell’11 febbraio 2004 (Stato 30 marzo 2004) Il Tribunale penale federale,
visto l’articolo 15 capoverso1 lettera b della legge del 4 ottobre 20021 sul Tribunale penale federale, adotta il seguente regolamento:
Sezione 1 Spese ripetibili accordate alle parti e indennità concesse ai
patrocinatori d’ufficio
Art. 1 Principio
Le spese ripetibili consistono nelle spese di patrocinio.
Se circostanze particolari lo giustificano, il Tribunale può accordare alla parte un’adeguata indennità per le altre spese indispensabili causate dal processo.
Se vince il Ministero pubblico della Confederazione, né quest’ultimo né la Confederazione hanno diritto a un’indennità.
Art. 2 Spese di patrocinio
Le spese di patrocinio comprendono l’onorario e il rimborso delle spese indispensabili, segnatamente quelle di viaggio, di vitto e di alloggio, postali e telefoniche.
Il presente regolamento non si applica al rapporto tra l’avvocato e la propria parte.
Art. 3 Onorario
L’onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall’avvocato per la causa. L’indennità oraria ammonta almeno a 200 e al massimo a 300 franchi.
Nel caso di avvocati d’ufficio valgono le stesse indennità orarie.
Se entro l’udienza finale o entro un termine fissato dal Tribunale non è presentata alcuna nota delle spese, l’onorario è fissato secondo libero apprezzamento.
Le indennità non comprendono l’imposta sul valore aggiunto.
Art. 4 Spese
Per le copie possono essere calcolati 50 centesimi a pagina.
Le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi. Sono rimborsati al massimo:
per i viaggi, il prezzo del biglietto ferroviario di prima classe;
per i viaggi in aereo dall’estero, un pacchetto vantaggioso in classe economica;
25 franchi sia per il pranzo sia per la cena;
150 franchi per pernottamento, colazione compresa.
Sezione 2 Indennità ai testimoni e alle persone informate sui fatti
Art. 5 Principio
Ad eccezione dei casi previsti dalla legge, i testimoni hanno diritto a un’indennità e al rimborso delle loro spese indispensabili.
Ai testimoni provenienti da un altro Cantone o dall’estero può essere accordato un anticipo adeguato per le spese che risulteranno loro.
I testimoni che per le loro deposizioni si rendono sospetti di reato possono essere privati provvisoriamente dell’indennità; se riconosciuti colpevoli di un reato, essi perdono il diritto all’indennità.
I testimoni possono essere tenuti a presentare giustificativi.
Art. 6 Indennità
1I testimoni ricevono un’indennità forfettaria in funzione del tempo impiegato compresa la durata necessaria del viaggio che varia:
tra 30 e 100 franchi, se l’intera deposizione non dura più di una mezza giornata;
tra 50 e 150 franchi al giorno, se dura oltre mezza giornata.
Nel caso di una perdita di guadagno sufficientemente comprovata o resa verosimile, l’indennità oscilla di regola tra i 25 e i 150 franchi l’ora.
Se circostanze particolari lo giustificano, può essere rimborsata l’effettiva perdita di guadagno. Una perdita di guadagno straordinariamente elevata non viene presa in considerazione.
Art. 7 Spese
Le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi. Sono rimborsati al massimo:
per i viaggi, il prezzo del biglietto ferroviario di seconda classe;
per i viaggi in aereo dall’estero, un pacchetto vantaggioso in classe economica;
25 franchi sia per il pranzo sia per la cena;
130 franchi per pernottamento, colazione compresa.
Se per motivi di malattia, infermità, età o per altri motivi, il testimone ha dovuto ricorrere a un mezzo di trasporto speciale, gli vengono rimborsate tutte le spese necessarie. Se per motivi particolari, i testimoni necessitano di una persona d’accompagnamento, quest’ultima ha diritto alla stessa indennità di un testimone.
Se circostanze particolari lo giustificano, invece degli importi forfettari possono essere rimborsati i costi effettivi.
Art. 8 Indennità alle persone informate sui fatti
Le persone informate sui fatti e altri terzi che sono interessati da misure probatorie hanno diritto alla stessa indennità dei testimoni.
Sezione 3 Indennità a periti, traduttori e interpreti
Art. 9 Indennità a periti
In linea di massima, i periti sono indennizzati in funzione delle prestazioni fornite. La tariffa è calcolata in base alle necessarie conoscenze professionali e alla difficoltà delle prestazioni; nel caso di periti che esercitano una professione liberale l’indennità è calcolata, di regola, secondo le tariffe in uso nella rispettiva associazione professionale o secondo convenzione. Di regola, l’indennità è fissata in base all’onorario presentato dal perito.
Prima di incaricare il perito, il Tribunale penale federale può chiedere un preventivo.
Se la fattura risulta eccessiva, segnatamente se il mandato non è stato eseguito correttamente o entro i termini prefissati, l’indennità può essere ridotta.
Per le indennità di viaggio e di vitto nonché per le altre spese dei periti, si applicano, salvo convenzione contraria, le tariffe dell’articolo 4.
Art. 10 Indennità a interpreti e traduttori
Di regola, l’indennità per gli interpreti e i traduttori oscilla tra i 60 e i 120 franchi l’ora. La tariffa è calcolata in funzione delle necessarie conoscenze linguistiche e professionali (segnatamente diploma professionale, laurea in lingue, formazione equivalente o esperienza professionale comparabile).
Se la fattura risulta eccessiva, segnatamente se il mandato non è stato eseguito correttamente o entro i termini prefissati, l’indennità può essere ridotta.
Per le indennità di viaggio e di vitto nonché per le altre spese, si applicano, salvo convenzione contraria, le tariffe dell’articolo 7.
Le indennità non comprendono l’imposta sul valore aggiunto.
Sezione 4 Disposizione finale
Art. 11 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 2004.