Fonte

824.095

Ordinanza sul sistema d’informazione del servizio civile

del 30 giugno 2004 (Stato 1° gennaio 2013)

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 80 capoverso4 della legge del 6 ottobre 19951 sul servizio civile (LSC),2 ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione

La presente ordinanza disciplina il trattamento dei dati nell’ambito dell’esecuzione del servizio civile da parte delle autorità e da parte dei terzi ai quali sono stati delegati compiti d’esecuzione del servizio civile (incaricati d’esecuzione) ai sensi dell’articolo 79 capoverso 2 LSC.

Art. 2 Organi responsabili del sistema automatizzato d’informazione

L’organo d’esecuzione del servizio civile (organo d’esecuzione) è responsabile dello sviluppo e della gestione del sistema d’informazione automatizzato del servizio civile (sistema ZIVI+).

L’organo d’esecuzione può fare ricorso a un altro servizio federale o a un fornitore privato per lo sviluppo tecnico del sistema ZIVI+ e per la gestione dell’applicazione.

Art. 3 Scopo del sistema ZIVI+

Il sistema ZIVI+ serve da sostegno a tutta l’esecuzione del servizio civile:

  1. l’esecuzione della procedura d’ammissione al servizio civile;

  2. l’esecuzione della procedura di riconoscimento degli istituti d’impiego;

  3. la preparazione, l’esecuzione, l’amministrazione, il controllo e la valutazione degli impieghi;

  4. l’esecuzione di ispezioni e di controlli di efficacia negli istituti d’impiego;

  5. la preparazione, l’esecuzione, il finanziamento e il controllo dei corsi d’introduzione e d’istruzione per le persone soggette all’obbligo di prestare servizio civile e astrette al lavoro;

RU 2004 3633

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del6 mar. 2009, in vigore dal 1° apr. 2009

  1. l’esecuzione delle procedure disciplinari e la trattazione delle domande di risarcimento dei danni;

  2. 3 la trattazione delle domande di consulenza delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio civile e astrette al lavoro;

  3. la riscossione dei tributi dagli istituti d’impiego e la concessione di aiuti finanziari ai medesimi;

  4. la partecipazione alle procedure di ricorso;

  5. …4

  6. la contabilità creditori e debitori;

  7. la documentazione;

  8. l’allestimento di statistiche;

  9. il sistema d’informazione concernente l’impiego delle persone soggette

  10. l’autenticazione degli utenti di un Extranet;

  11. …5

Art. 4 Pubblicazione su Internet

I dati di base e le possibilità d’impiego degli istituti d’impiego riconosciuti che hanno dato il proprio assenso alla pubblicazione dei loro dati su Internet possono essere resi accessibili su Internet.

Sezione 2 Dati e trattamento dei dati

Art. 5 Provenienza dei dati

I dati trattati nell’ambito dell’esecuzione del servizio civile provengono:

  1. dalle persone richiedenti l’ammissione al servizio civile e da quelle soggette

  2. dagli istituti che presentano una domanda di riconoscimento quale istituto d’impiego;

  3. dagli istituti d’istruzione;

  4. …6

  5. dai destinatari dei dati secondo gli articoli7 e 8.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del6 mar. 2009, in vigore dal 1° apr. 2009

Art. 6 Contenuto del sistema ZIVI+

Nel sistema ZIVI+ i dati che possono essere trattati concernono:

  1. le persone richiedenti l’ammissione al servizio civile e quelle soggette

  2. gli istituti che chiedono il riconoscimento quali istituti d’impiego e quelli già riconosciuti in quanto tali;

  3. gli istituti d’istruzione;

  4. i periodi d’impiego e i corsi d’introduzione e d’istruzione;

  5. …7

  6. le procedure disciplinari e di ricorso;

  7. e h. …8

  8. i risultati delle ispezioni e dei controlli di efficacia.

I dati personali degni di particolare protezione che devono essere trattati nel sistema ZIVI+ nonché i diritti di accesso e di trattamento dei dati sono definiti nell’allegato.

Art. 79 Comunicazione di dati personali

L’organo d’esecuzione comunica dati personali ai seguenti organi per gli scopi sottoelencati:

  1. alle FFS, per il conteggio dei tragitti effettuati con i trasporti pubblici dalle presone che prestano servizio civile;

  2. ai servizi pubblici svizzeri qualificati e, all’occorrenza, ad altre istituzioni specializzate, per l’esame di programmi relativi a impieghi all’estero o nell’agricoltura;

  3. alle persone soggette all’obbligo di prestare servizio civile e agli istituti d’impiego, per la preparazione dei periodi d’impiego con l’ausilio del sistema d’informazione relativo agli impieghi;

  4. agli uffici di consulenza del servizio civile, per sostenerli nella ricerca di possibilità d’impiego con l’ausilio del sistema d’informazione relativo agli impieghi;

  5. ai datori di lavoro delle persone che prestano servizio civile, per constatare l’impossibilità di disdire il contratto di lavoro durante i periodi di cui all’articolo 336c capoverso1 lettera a del Codice delle obbligazioni10.

Abrogate dal n. I dell’O del6 mar. 2009, con effetto dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1119).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del6 mar. 2009, in vigore dal 1° apr. 2009

Art. 8 e 911

Art. 9 Comunicazione di dati personali in casi particolari

In casi particolari e su richiesta, l’organo d’esecuzione comunica ad altri organi soltanto i dati di cui questi ultimi necessitano assolutamente per adempiere i propri compiti legali.

Art. 10 Sorveglianza e coordinamento

L’organo d’esecuzione esercita la sorveglianza su:

  1. il trattamento dei dati personali in virtù della presente ordinanza e del regolamento d’esercizio;

  2. il rispetto delle disposizioni in materia di protezione e di sicurezza dei dati da parte dei privati e delle istituzioni che partecipano al sistema ZIVI+.

Esso coordina le sue attività con le autorità della Confederazione che partecipano al sistema ZIVI+ e con i privati e le istituzioni coinvolti.

Esso accorda i diritti individuali di trattamento dei dati per il sistema ZIVI+.

Sezione 3 Protezione e sicurezza dei dati

Art. 11 Obblighi di diligenza

Le autorità che partecipano al sistema ZIVI+ provvedono, nel proprio settore, affinché i dati personali siano trattati conformemente alle prescrizioni.

I privati e le istituzioni cui sono stati delegati compiti esecutivi provvedono, nel proprio settore, affinché i dati personali siano trattati conformemente alle prescrizioni.

Le autorità, i privati e le istituzioni si accertano che i dati personali che introducono nel sistema o comunicano agli organi competenti siano completi, esatti e aggiornati.

Art. 12 Sicurezza dei dati

La sicurezza dei dati si fonda sugli articoli 8–12 dell’ordinanza del 14 giugno 199312 sulla protezione dei dati, sugli articoli 8 e 9 dell’ordinanza del 26 settembre 200313 concernente l’informatica e la telecomunicazione nell’Amministrazione federale (OIAF) e sulle raccomandazioni dell’Organo strategia informatica della Confederazione.

Abrogati dal n. I dell’O del6 mar. 2009, con effetto dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1119).

[RU 2003 3687, 2007 3401 art. 22 cpv. 2, 2010 635 all. n. 2. RU 2011 6093 art. 29 cpv. 1]. Vedi ora l’O del 9 dic. 2011 (RS 172.010.58).

Le autorità, i privati e le istituzioni autorizzati adottano i provvedimenti organizzativi e tecnici necessari secondo le disposizioni in materia di protezione dei dati affinché i loro dati personali siano protetti dalla perdita e da qualsiasi trattamento, consultazione o sottrazione non autorizzato.

L’organo d’esecuzione emana un regolamento per il trattamento dei dati che contempla le normative necessarie in materia di misure organizzative e di sicurezza nonché le disposizioni necessarie sul controllo del trattamento dei dati.

Nell’ambito del trattamento dei dati, l’organo d’esecuzione provvede affinché siano automaticamente aggiornati i nomi degli utenti, le operazioni da essi compiute e la data in cui sono state effettuate.

Art. 13 Diritto d’informazione e diritto di rettifica

Le persone interessate devono far valere i propri diritti, in particolare i diritti d’informazione, di rettifica e di cancellazione, presso l’organo d’esecuzione in virtù degli articoli5 e 8 della legge federale del 19 giugno 199214 sulla protezione dei dati (LPD) e della legge federale del 20 dicembre 196815 sulla procedura amministrativa.

Sezione 4 Conservazione, archiviazione e statistica

Art. 14 Durata di conservazione e archiviazione

Sono conservati per la durata di cinque anni i dati riguardanti:

  1. le persone soggette all’obbligo di prestare servizio civile e astrette al lavoro, dalla fine dell’obbligo di prestare servizio civile e lavoro;

  2. gli istituti d’impiego, dall’estinzione del riconoscimento;

  3. gli istituti d’istruzione, dopo il loro ultimo corso d’introduzione o d’istruzione;

  4. …16 2 Scaduto il temine di conservazione, l’organo d’esecuzione trasmette all’Archivio federale, rende anonimi o distrugge tutti i dati conformemente all’articolo 21 LPD17.

I dati trasmessi all’Archivio federale sono distrutti nel sistema ZIVI+.

Art. 15 Statistica

L’organo d’esecuzione comunica all’Ufficio federale di statistica i dati di cui necessita per lo svolgimento dei suoi compiti.

Sezione 5 Finanziamento

Art. 16

La Confederazione finanzia lo sviluppo e la gestione del sistema d’informazione ZIVI+ nonché l’allacciamento e la gestione delle linee di trasmissione dei dati fino agli organi e alle persone collegati direttamente (online) al sistema ZIVI+.18

Gli organi e le persone collegati direttamente al sistema ZIVI+ assumono i costi di acquisto e di gestione dei loro apparecchi e dei software necessari. L’organo d’esecuzione fissa le condizioni che tali apparecchi e i software devono adempiere.

Sezione 6 Disposizioni finali

Art. 17

L’ordinanza del 14 agosto 199619 sul sistema d’informazione del servizio civile è abrogata.

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2004.

Disposizione transitoria della modifica del 6 marzo 200920 Entro il 31 dicembre 2010 vengono tolti da ZIVI+:

  1. le motivazioni delle domande d’ammissione;

  2. gli atti delle audizioni personali;

  3. le motivazioni delle decisioni d’ammissione;

  4. le iscrizioni concernenti il casellario giudiziale.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del6 mar. 2009, in vigore dal 1° apr. 2009

[RU 1996 2461, 1997 2779 II 57, 1998 2530] Sistema d’informazione del servizio civile 824.095 Allegato21 (art.6 cpv. 2) Dati personali nel sistema ZIVI+: utenti e diritto di consultazione e di trattamento Utenti: 1 = Collaboratori delle ammissioni e degli impieghi 7 = Direzione dell’organo d’esecuzione

= Collaboratori delle ispezioni 8 = Servizio giuridico dell’organo d’esecuzione

= Collaboratori dell’infrastruttura 9 = Responsabile degli impieghi speciali

= Responsabile dei processi degli impieghi 10 = Autorità cantonali della tassa d’esenzione dall’obbligo militare /

= Amministrazione federale delle contribuzioni

= Responsabile dei processi delle ammissioni 11 = Assicurazione militare

= Direttore del centro regionale Dati Diritto degli utenti 1. Dati personali del richiedente/della persona soggetta all’obbligo di prestare servizio civile

Numero di sistema del richiedente/della persona soggetta A A A A A A A A A A A all’obbligo di prestare servizio civile

Cognome B A B B B A A A B A A

Nome B A B B B A A A B A A

Indirizzo B A B B B A A A B A A

Data di nascita B A B B B A A A B A A

Titolo B A B B B A A A B A A

Nuovo testo giusta il n. II dell’O del6 mar. 2009, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1119).

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 824.095 Dati Diritto degli utenti

Stato civile B A B B B A A A B A A

Cantone d’origine B A B B B A A A B A A

Numero di assicurato AVS B A B B B A A A B A A

Attività professionali B A B B B A A A B A A

Campo annotazioni per informazioni e contatti B A B B B A A A B A A 2. Procedura d’ammissione

Competenza del centro regionale o dell’organo centrale per il B A B B B A A A B A A richiedente/la persona soggetta all’obbligo di prestare servizio civile

Idoneità B A B B B A A A A A

Ultimo grado militare ottenuto dalla persona soggetta all’obbligo B A B B B A A A A A di prestare servizio civile

Giorni di servizio militare prestati e ancora da compiere nonché B A B B B A A A A A categoria di conteggio IPG

Documentazione completa alla ricezione della domanda B B A A A

Status al momento dell’ammissione: persona soggetta all’obbligo B B A A A A di prestare servizio civile/persona soggetta all’obbligo di leva

Riconsiderazione di una non entrata in materia o di un rigetto B B A A A della domanda

Questionario concernente la procedura d’ammissione B B A A A

Data della ricezione della domanda d’ammissione e della B B A A A documentazione complementare Sistema d’informazione del servizio civile 824.095 Dati Diritto degli utenti

Coinvolgimento della giustizia militare B B A A A

Osservazioni in merito alla domanda d’ammissione B B A A A

Osservazioni sulla sospensione della domanda, incluso il periodo B B A A A di sospensione

Decisione relativa alla domanda d’ammissione B B A A A A

Giorni di servizio civile da prestare B A B B A A A A A

Incartamento del richiedente con la documentazione completa B B A A A della procedura d’ammissione 3. Impieghi

Istruzione della persona soggetta all’obbligo di prestare servizio B A A B B A A A B A civile

Tipo di servizio: persona soggetta all’obbligo di prestare servizio B A A B B A A A A A A civile, persona soggetta all’obbligo di prestare servizio civile perché astretta al lavoro, persona astretta al lavoro o rifiuto del servizio d’avanzamento alla scuola sottufficiali

Collaboratore responsabile delle iscrizioni B A A B B A A A B A A

Status dei militari in ferma continuata B A B A A A B A A

Numero di giorni supplementari di servizio prestati B A B A A A B A A volontariamente

Esonero dal servizio ai sensi dell’art. 13 LSC B A B A A A B A A

Foto formato passaporto per carta d’identità e biglietti FFS della B A A B A A A B persona soggetta all’obbligo di prestare servizio civile

Riesame della capacità al lavoro B A B A A A B A A Prestazione di lavoro di pubblico interesse 824.095 Dati Diritto degli utenti

Osservazioni sulla capacità al lavoro B A B A A A B A A

Visita effettuata dal medico di fiducia B A B A A A B A

Risultato della verifica della buona reputazione della persona B A A A A A B soggetta all’obbligo di prestare servizio civile

Convocazioni B A B A A A B

Giorni di servizio civile previsti e prestati B A A B B A A B A

Motivo del congedo B A B A A A B A

Procedimento disciplinare e procedura penale A A A A A B A

Esonero dall’obbligo di prestare servizio civile e relativo motivo B A B A A A B A A

Incartamento con la documentazione completa della persona B A B A A A B soggetta all’obbligo di prestare servizio civile, esclusa la documentazione per l’ammissione 4. Istituti richiedenti/istituti d’impiego

Nome B A B A A A B A

Indirizzo B A B A A A B A

Persona di contatto B A B A A A B A

Numero di sistema A A A A A A A

Ambito d’attività dell’istituto d’impiego secondo l’art. 4 LSC B A B A A A B

Elenco dei mansionari e delle rispettive attività B A B A A A B

Esigenze particolari poste a una persona soggetta all’obbligo di B A A B A A A B prestare servizio civile per quanto concerne la buona reputazione Sistema d’informazione del servizio civile 824.095 Dati Diritto degli utenti

Dati interni: forma giuridica, valutazione finanziaria, aiuto B A B A A A B finanziario, verifiche, status, descrizione, destinatario della decisione

Dati necessari per il trattamento della domanda B A B A A A B

Questionario B A B A A A B

Obbligo di pagare i tributi B A B A A A B

Decisione di riconoscimento B A B A A A B

Dati per la domanda di aiuto finanziario B A B A A A B

Competenza del centro regionale o dell’organo centrale per B A B A A A B l’istituto d’impiego

Dati concernenti le ispezioni B B B A A A B

Contenuto del questionario sulla soddisfazione del cliente B A B A A A B

Incartamento con la documentazione completa concernente B A B A A A B l’istituto d’impiego 5. Procedura di ricorso 5.1 Procedura di ricorso in materia d’ammissione

Presentazione e oggetto d’impugnazione del ricorso B B A A A

Consultazione B B A A A

Decisione del Tribunale amministrativo federale B B A A A Prestazione di lavoro di pubblico interesse 824.095 Dati Diritto degli utenti 5.2 Procedura di ricorso in materia d’impiego e di riconoscimento

Ricorrente (persona soggetta all’obbligo di prestare servizio B B A A A B civile, istituto d’impiego o autorità cantonale preposta al mercato del lavoro)

Oggetto d’impugnazione del ricorso B B A A A B

Istituto che ha preso la decisione impugnata B B A A A B

Consultazione B B A A A B

Decisione del Tribunale amministrativo federale B B A A A B