Fonte

312.3

Ordinanza
concernente la comunicazione di decisioni
penali cantonali
1

del 10 novembre 2004 (Stato 1° gennaio 2023)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 445 del Codice di diritto processuale penale svizzero2 (CPP),3

ordina:

Art. 1 Disposizioni del Codice penale

Le autorità cantonali comunicano tutte le sentenze, decisioni amministrative di carattere penale e dichiarazioni di non doversi procedere emanate in applicazione delle seguenti disposizioni del Codice penale4:5

  1. articoli 111 e seguenti (reati contro la vita e l’integrità della persona, se attengono ai trasporti pubblici): comunicazione all’Ufficio federale dei trasporti;

  2. articolo 156 (estorsione, se è stata commessa a danno della Confederazione): comunicazione al Ministero pubblico della Confederazione;

  3. articoli 195, 1966 e 197 (promovimento della prostituzione, tratta di esseri umani e pornografia): comunicazione all’Ufficio federale di polizia;

  4. articoli 231 e 234 (propagazione di malattie dell’uomo e inquinamento di acque potabili): comunicazione all’Ufficio federale della sanità pubblica;

  5. articolo 237 (soltanto perturbamento della circolazione aerea pubblica): comunicazione all’Ufficio federale dell’aviazione civile;

  6. articolo 238 (perturbamento del servizio ferroviario): comunicazione all’Ufficio federale dei trasporti e all’Ufficio d’inchiesta conformemente all’articolo 15 della legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (RS 742.101);

  7. articolo 239 (perturbamento di pubblici servizi, se attengono al perturbamento di imprese di trasporto): comunicazione all’Ufficio federale dei trasporti e all’Ufficio d’inchiesta conformemente all’articolo 15 della legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie;

  8. articoli 240, 241, 242, 243, 244 e 247 (contraffazione di monete, alterazione di monete, messa in circolazione di monete false, imitazione di biglietti di banca, monete o valori di bollo ufficiali senza fine di falsificazione, importazione, acquisto e deposito di monete false, strumenti per la falsificazione e uso illegittimo di strumenti): comunicazione all’Ufficio federale di polizia;

  9. 7articoli 259, 260, 261, 261bis e 285 (pubblica istigazione a un crimine o alla violenza, sommossa, perturbamento della libertà di credenza e di culto, discriminazione razziale, violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari): comunicazione all’Ufficio federale di polizia;

  10. articoli 322ter–322septies (corruzione attiva, corruzione passiva, concessione di vantaggi, accettazione di vantaggi, corruzione di pubblici ufficiali stranieri): comunicazione all’Ufficio federale di polizia.

Art. 2 Cause soggette a un’autorizzazione

Le autorità cantonali comunicano al Ministero pubblico della Confederazione tutte le sentenze, decisioni amministrative di carattere penale e dichiarazioni di non doversi procedere relative a reati commessi da rappresentanti della Confederazione ai sensi dell’articolo 17 della legge del 13 dicembre 20028 sul Parlamento e degli articoli 14 e 15 della legge del 14 marzo 19589 sulla responsabilità.

Art. 3 Altre leggi federali

Le autorità cantonali comunicano tutte le sentenze, decisioni amministrative di carattere penale e dichiarazioni di non doversi procedere emanate in applicazione delle seguenti leggi federali:

  1. legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri [CS 1 117]10: comunicazione alla Segreteria di Stato della migrazione11;

  2. legge federale del 26 giugno 1998 sull’asilo (RS 142.31142.31): comunicazione alla Segreteria di Stato della migrazione;

  3. legge del 9 ottobre 1992 sul diritto d’autore (RS 231.1231.1): comunicazione all’Istituto federale della proprietà intellettuale;

  4. legge del 9 ottobre 1992 sulle topografie (RS 231.2231.2): comunicazione all’Istituto federale della proprietà intellettuale;

  5. legge del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi (RS 232.11232.11): comunicazione all’Istituto federale della proprietà intellettuale;

  6. legge del 5 ottobre 2001 sul design (RS 232.12232.12): comunicazione all’Istituto federale della proprietà intellettuale;

  7. legge federale del 5 giugno 193112 per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici [CS 2 919]: comunicazione all’Istituto federale della proprietà intellettuale;

  8. legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (RS 241241): comunicazione alla Segreteria di Stato dell’economia13;

  9. legge federale del 17 marzo 1972 che promuove la ginnastica e lo sport [RU 19721069]14: comunicazione all’Ufficio federale dello sport;

  10. legge del 20 giugno 2003 sul trasferimento dei beni culturali (RS 444.1444.1): comunicazione all’Ufficio federale della cultura;

  11. legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (RS 451451): comunicazione all’Ufficio federale dell’ambiente15;

  12. legge federale del 9 marzo 1978 sulla protezione degli animali [RU 1981 562]16: comunicazione all’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria17;

  13. legge del 20 giugno 1997 sulle armi (RS 514.54514.54): comunicazione all’Ufficio federale di polizia;

  14. legge federale del 21 giugno 1932 sull’alcool (RS 680680), per quanto concernano i divieti di commercio al minuto di cui all’articolo 41: comunicazione alla Regia federale degli alcool;

  15. 14a. 18legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (RS 742.101): comunicazione all’Ufficio federale dei trasporti;

  16. 14b. 19legge del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune (RS 743.01743.01), per quanto concernano impianti di trasporto a fune che necessitano di una concessione per il trasporto di viaggiatori: comunicazione all’Ufficio federale dei trasporti;

  17. legge del 15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici (RS 812.21812.21): comunicazione all’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici;

  18. legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (RS 814.01814.01): comunicazione all’Ufficio federale dell’ambiente;

  19. legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (RS 814.20814.20): comunicazione all’ Ufficio federale dell’ambiente;

  20. legge del 21 marzo 2003 sull’ingegneria genetica (RS 814.91814.91): comunicazione all’Ufficio federale dell’ambiente;

  21. legge del 9 ottobre 199220 sulle derrate alimentari [RU 1995 1469]: comunicazione all’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria;

  22. legge del 18 dicembre 1970 sulle epidemie [RU 1974 1071]21: comunicazione all’Ufficio federale della sanità pubblica;

  23. legge del 13 marzo 1964 sul lavoro (RS 822.11822.11): comunicazione alla Segreteria di Stato dell’economia;

  24. legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (RS 831.40831.40): comunicazione all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali;

  25. legge forestale del 4 ottobre 1991 (RS 921.0921.0): comunicazione all’Ufficio federale dell’ambiente;

  26. legge del 20 giugno 1986 sulla caccia (RS 922.0922.0): comunicazione all’Ufficio federale dell’ambiente;

  27. legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (RS 923.0923.0): comunicazione all’Ufficio federale dell’ambiente;

  28. 25bis. 22legge del 16 dicembre 2005 sui revisori (RS 221.302221.302): comunicazione all’Autorità federale di sorveglianza dei revisori;

  29. legge federale del 9 giugno 197723 sulla metrologia [RU 1977 2394]: comunicazione all’Istituto federale di metrologia (METAS)24;

  30. legge del 20 giugno 1933 sul controllo dei metalli preziosi (RS 941.31941.31): comunicazione all’Amministrazione federale delle dogane;

  31. legge del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (RS 941.41941.41): comunicazione all’Ufficio federale di polizia;

  32. 28bis. 25legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (RS 946.51946.51): comunicazione alla Segreteria di Stato dell’economia;

  33. 26legge del 22 giugno 200727 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA): comunicazione all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA);

  34. 28leggi sui mercati finanziari secondo l’articolo 1 capoverso 1 LFINMA: comunicazione alla FINMA.

Art. 4 Comunicazione delle decisioni

Le decisioni penali devono essere trasmesse immediatamente, in copia integrale e gratuita, all’ufficio dell’amministrazione federale cui spetta il caso.

Art. 5 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2005.

Compendio delle norme federali che prevedono esse stesse l’obbligo di comunicazione

  • 1. Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative, articolo 74 capoverso 7 (RS 121);

  • 1a. Legge federale del 16 dicembre 1983 sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero, articolo 35 (RS 211.412.41);

  • 2. Legge del 25 giugno 1954 sui brevetti, articolo 85 capoverso 2 (RS 232.14);

  • 3. Legge federale del 25 marzo 1954 concernente la protezione dell’emblema e del nome della Croce Rossa, articolo 10 capoverso 2 (RS 232.22);

  • 4. Legge federale del 15 dicembre 1961 concernente la protezione dei nomi e degli emblemi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e d’altre organizzazioni intergovernative, articolo 9 capoverso 2 (RS 232.23);

  • 5. Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale, articolo 27 capoverso 2 (RS 241);

  • 6. Legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale, articolo 255 (PP; CS 3 286), per quanto concerne le cause deferite ai Cantoni in virtù degli articoli 18 e 18bis PP;

  • 7. Legge federale del 19 marzo 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, articolo 6 capoverso 1 (RS 312.4);

  • 8. Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo, articolo 79 capoverso 2 in combinazione con l’articolo 74 capoverso 1, per quanto concerne le cause deferite ai Cantoni in virtù dell’articolo 73 capoverso 1 (RS 313.0);

  • 9. Legge federale del 4 ottobre 2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, articolo 70 capoverso 229 [RU 2003 4187];

  • 10. Legge dell’8 ottobre 1982 sull’approvvigionamento del Paese, articolo 50 capoverso 330 [RU 1983 931];

  • 11. ...

  • 12. Legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera, articolo 15 capoverso 3 (RS 747.30);

  • 13. Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti, articolo 28 capoverso 231 (RS 812.121812.121);

  • 14. Legge del 6 ottobre 1995 sul servizio civile, articolo 78a capoverso 1 (RS 824.0);

  • 15. a 18. ...

  • 19. Legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura, articolo 166 capoverso 4 (RS 910.1);

  • 20. Legge del 20 giugno 1986 sulla caccia, articolo 22 capoverso 1 (RS 922.0);

  • 21. Legge federale dell’8 giugno 1923 concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate, articolo 52 capoverso 1 [CS 10 250];

  • 21bis. Legge del 16 dicembre 2005 sui revisori, articolo 24 (RS 221.302);

  • 22. Legge federale del 26 settembre 1958 concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni, articolo 16 capoverso 5 [RU 1959 385]32;

  • 22bis. Legge federale del 25 settembre 2020 sui precursori di sostanze esplodenti, articolo 20 (RS 941.42);

  • 23. Legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro, articolo 29 capoverso 233 (RS 955.0955.0).