RU 2004 4865
Ordinanza
concernente la comunicazione di decisioni
penali cantonali
(Ordinanza sulla comunicazione)
del 10 novembre 2004
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 265 capoverso1 della legge federale del 15 giugno 19341 sulla procedura penale (PP),
ordina:
Art. 1 Disposizioni del Codice penale
Le autorità cantonali comunicano tutte le sentenze, decisioni amministrative di carattere penale e dichiarazioni di non doversi procedere emanate in applicazione delle seguenti disposizioni del Codice penale (CP)2: 1. articoli 111 e seguenti (reati contro la vita e l’integrità della persona, se attengono ai trasporti pubblici): comunicazione all’Ufficio federale dei trasporti; 2. articolo 156 (estorsione, se è stata commessa a danno della Confederazione): comunicazione al Ministero pubblico della Confederazione; 3. articoli 195, 196 e 197 (promovimento della prostituzione, tratta di esseri umani e pornografia): comunicazione all’Ufficio federale di polizia; 4. articoli 231 e 234 (propagazione di malattie dell’uomo e inquinamento di acque potabili): comunicazione all’Ufficio federale della sanità pubblica; 5. articolo 237 (soltanto perturbamento della circolazione aerea pubblica): comunicazione all’Ufficio federale dell’aviazione civile; 6. articolo 238 (perturbamento del servizio ferroviario): comunicazione all’Ufficio federale dei trasporti e all’Ufficio d’inchiesta conformemente all’articolo 15 della legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (RS 742.101); 7. articolo 239 (perturbamento di pubblici servizi, se attengono al perturbamento di imprese di trasporto): comunicazione all’Ufficio federale dei trasporti e all’Ufficio d’inchiesta conformemente all’articolo 15 della legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie; 8. articoli 240, 241, 242, 243, 244 e 247 (contraffazione di monete, alterazione di monete, messa in circolazione di monete false, imitazione di biglietti di RS 312.3 banca, monete o valori di bollo ufficiali senza fine di falsificazione, importazione, acquisto e deposito di monete false, strumenti per la falsificazione e uso illegittimo di strumenti): comunicazione all’Ufficio federale di polizia; 9. articoli 259, 260, 261, 261bis e 285 (pubblica istigazione a un crimine o alla violenza, sommossa, perturbamento della libertà di credenza e di culto, discriminazione razziale, violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari): comunicazione all’Ufficio federale di polizia; 10. articoli 322ter–322septies (corruzione attiva, corruzione passiva, concessione di vantaggi, accettazione di vantaggi, corruzione di pubblici ufficiali stranieri): comunicazione all’Ufficio federale di polizia.
Art. 2 Cause soggette a un’autorizzazione
Le autorità cantonali comunicano al Ministero pubblico della Confederazione tutte le sentenze, decisioni amministrative di carattere penale e dichiarazioni di non doversi procedere relative a reati commessi da rappresentanti della Confederazione ai sensi dell’articolo 17 della legge del 13 dicembre 20023 sul Parlamento e degli articoli 14 e 15 della legge del 14 marzo 19584 sulla responsabilità.
Art. 3 Altre leggi federali
Le autorità cantonali comunicano tutte le sentenze, decisioni amministrative di carattere penale e dichiarazioni di non doversi procedere emanate in applicazione delle seguenti leggi federali: 1. legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (RS 142.20): comunicazione all’Ufficio federale della migrazione; 2. legge federale del 26 giugno 1998 sull’asilo (RS 142.31): comunicazione all’Ufficio federale della migrazione; 3. legge del 9 ottobre 1992 sul diritto d’autore (RS 231.1): comunicazione all’Istituto federale della proprietà intellettuale; 4. legge del 9 ottobre 1992 sulle topografie (RS 231.2): comunicazione all’Istituto federale della proprietà intellettuale; 5. legge del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi (RS 232.11): comunicazione all’Istituto federale della proprietà intellettuale; 6. legge del 5 ottobre 2001 sul design (RS 232.12): comunicazione all’Istituto federale della proprietà intellettuale; 7. legge federale del 5 giugno 1931 per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici (RS 232.21): comunicazione all’Istituto federale della proprietà intellettuale; 8. legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (RS 241): comunicazione al Segretariato di Stato dell’economia;
9. legge federale del 17 marzo 1972 che promuove la ginnastica e lo sport (RS 415.0): comunicazione all’Ufficio federale dello sport; 10. legge del 20 giugno 2003 sul trasferimento dei beni culturali (RS 444.1): comunicazione all’Ufficio federale della cultura; 11. legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (RS 451): comunicazione all’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio; 12. legge federale del 9 marzo 1978 sulla protezione degli animali (RS 455): comunicazione all’Ufficio federale di veterinaria; 13. legge del 20 giugno 1997 sulle armi (RS 514.54): comunicazione all’Ufficio federale di polizia; 14. legge federale del 21 giugno 1932 sull’alcool (RS 680), per quanto concernano i divieti di commercio al minuto di cui all’articolo 41: comunicazione alla Regia federale degli alcool; 15. legge del 15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici (RS 812.21): comunicazione all’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici; 16. legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (RS 814.01): comunicazione all’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio; 17. legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (RS 814.20): comunicazione all’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio; 18. legge del 21 marzo 2003 sull’ingegneria genetica (RS 814.91): comunicazione all’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio; 19. legge del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari (RS 817.0): comunicazione all’Ufficio federale della sanità pubblica; 20. legge del 18 dicembre 1970 sulle epidemie (RS 818.101): comunicazione all’Ufficio federale della sanità pubblica; 21. legge del 13 marzo 1964 sul lavoro (RS 822.11): comunicazione al Segretariato di Stato dell’economia; 22. legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (RS 831.40): comunicazione all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali; 23. legge forestale del 4 ottobre 1991 (RS 921.0): comunicazione all’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio; 24. legge del 20 giugno 1986 sulla caccia (RS 922.0): comunicazione all’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio; 25.
legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (RS 923.0): comunicazione all’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio; 26. legge federale del 9 giugno 1977 sulla metrologia (RS 941.20): comunicazione all’Ufficio federale di metrologia e accreditamento;
27. legge del 20 giugno 1933 sul controllo dei metalli preziosi (RS 941.31): comunicazione all’Amministrazione federale delle dogane; 28. legge del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (RS 941.41): comunicazione all’Ufficio federale di polizia; 29. legge dell’8 novembre 1934 sulle banche (RS 952.0): comunicazione alla Commissione federale delle banche; 30. legge del 24 marzo 1995 sulle borse (RS 954.1): comunicazione alla Commissione federale delle banche.
Art. 4 Comunicazione delle decisioni
Le decisioni penali devono essere trasmesse immediatamente, in copia integrale e gratuita, all’ufficio dell’amministrazione federale cui spetta il caso.
Art. 5 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2005.
10 novembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cencelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
Allegato
Compendio delle norme federali che prevedono esse stesse l’obbligo di comunicazione 1. Legge federale del 16 dicembre 1983 sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero, articolo 35 (RS 211.412.41); 2. Legge del 25 giugno 1954 sui brevetti, articolo 85 capoverso2 (RS 232.14); 3. Legge federale del 25 marzo 1954 concernente la protezione dell’emblema e del nome della Croce Rossa, articolo 10 capoverso2 (RS 232.22); 4. Legge federale del 15 dicembre 1961 concernente la protezione dei nomi e degli emblemi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e d’altre organizzazioni intergovernative, articolo 9 capoverso2 (RS 232.23); 5. Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale, articolo 27 capoverso2 (RS 241); 6. Legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale, articolo 255 (PP; RS 312.0), per quanto concerne le cause deferite ai Cantoni in virtù degli articoli 18 e 18bis PP; 7. Legge federale del 19 marzo 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, articolo 6 capoverso1 (RS 312.4); 8. Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo, articolo 79 capoverso2 in combinazione con l’articolo 74 capoverso1, per quanto concerne le cause deferite ai Cantoni in virtù dell’articolo 73 capoverso 1 (RS 313.0); 9. Legge federale del 4 ottobre 2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, articolo 70 capoverso2 (RS 520.1); 10. Legge dell’8 ottobre 1982 sull’approvvigionamento del Paese, articolo 50 capoverso3 (RS 531); 11. Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie, articolo 88 capoverso 4 (RS 742.101); 12. Legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera, articolo 15 capoverso3 (RS 747.30); 13. Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti, articolo 28 capoverso 2 (RS 812.121); 14. Legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, articolo 90 capoverso 2 LAVS (RS 831.10); 15. Legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità, articolo 70 (RS 831.20), in combinazione con l’articolo 90 capoverso 2 LAVS; 16.
Legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, articolo 16 capoverso 3 (RS 831.30), in combinazione con l’articolo 90 capoverso 2 LAVS;
17. Legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno, articolo 25 (RS 834.1), in combinazione con l’articolo 90 capoverso 2 LAVS; 18. Legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell’agricoltura, articolo 23 (RS 836.1), in combinazione con l’articolo 90 capoverso 2 LAVS; 19. Legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura, articolo 166 capoverso 4 (RS 910.1); 20. Legge del 20 giugno 1986 sulla caccia, articolo 22 capoverso1 (RS 922.0); 21. Legge federale dell’8 giugno 1923 concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate, articolo 52 capoverso1 (RS 935.51); 22. Legge federale del 26 settembre 1958 concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni, articolo 16 capoverso 5 (RS 946.11); 23. Legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro, articolo 29 capoverso 2 (RS 955.0).