946.11
Legge federale che completa temporaneamente le prestazioni assicurative dell’assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni
del 20 marzo 2009 (Stato 1° gennaio 2012)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 100 capoverso1 e 101 capoverso1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale dell’11 febbraio 20092, decreta:
Art. 1 Scopo
La presente legge intende agevolare l’intraprendimento e l’esecuzione di esportazioni in circostanze difficili.
A tale scopo essa completa temporaneamente le prestazioni assicurative dell’assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE).
Art. 2 Garanzie
L’ASRE può garantire che:
a all’istituto finanziario che rilascia una garanzia (bond) assicurata dall’ASRE sia rimborsata, su semplice richiesta e per intero, la somma versata in seguito a tale rivendicazione di garanzia; b al cessionario di crediti all’esportazione assicurati dall’ASRE sia rimborsata, su semplice richiesta, l’intera somma scoperta se il debitore non può effettuare i pagamenti in scadenza.
Lo stipulante deve restituire all’ASRE il rimborso da essa effettuato, in quanto non abbia diritto a prestazioni d’indennizzo garantite in base all’assicurazione contro i rischi delle esportazioni.
Art. 3 Assicurazione del credito di fabbricazione
Se un istituto finanziario accorda un credito a un esportatore per il finanziamento di forniture e servizi, l’ASRE può assicurare il rischio del credere dell’esportatore a condizione che le forniture e i servizi siano stati forniti nell’ambito di un’esportazione assicurata dall’ASRE.
Se l’ASRE ha indennizzato l’istituto finanziario, l’esportatore deve restituire l’indennizzo per intero.
Art. 4 Applicazione della legge sull’assicurazione contro i rischi delle esportazioni
Per il resto è applicabile la legge del 16 dicembre 20053 sull’assicurazione contro i rischi delle esportazioni.
Art. 5 Referendum ed entrata in vigore
La presente legge è dichiarata urgente conformemente all’articolo 165 capoverso 1 della Costituzione federale; sottostà al referendum facoltativo ai sensi dell’articolo 141 capoverso1 lettera b della Costituzione federale.
Entra in vigore il 21 marzo 2009 con effetto sino al 31 dicembre 2011.
La durata di validità della presente legge è prorogata sino al 31 dicembre 2015.4
Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2012 509; FF 2011 2117).