Fonte

501.31

Ordinanza
sul servizio sanitario coordinato
(OSSC)

del 27 aprile 2005 (Stato 1° aprile 2023)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 6 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 20191 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile,2

ordina:

Sezione 1 Compiti del servizio sanitario coordinato

Art. 1 Servizio sanitario coordinato

Il servizio sanitario coordinato (SSC) ha il compito di coordinare, in funzione dei livelli, l’impiego e l’utilizzazione dei mezzi, nell’ambito del personale, del materiale e delle installazioni, degli organi civili e militari incaricati di pianificare, preparare ed eseguire misure d’ordine sanitario (partner SSC).

Sono fatte salve le competenze dei singoli partner SSC.

Il coordinamento ha lo scopo di garantire ai pazienti la migliore assistenza sanitaria possibile in tutte le situazioni.

Art. 2 Pianificazione dell’impiego dei mezzi

I partner SSC pianificano e preparano l’impiego dei mezzi disponibili in vista di tutte le situazioni.

Sezione 2 Organizzazione del servizio sanitario coordinato

Art. 33 Direzione del SSC

La direzione del SSC compete all’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP).

Art. 4 Compiti dell’UFPP in relazione al SSC4

L’UFPP in relazione al SSC ha seguenti compiti:5

  1. allestisce un’analisi consolidata dei rischi, informa le autorità competenti e raccomanda misure appropriate per la prevenzione, la gestione e la limitazione dei rischi;

  2. dirige la Conferenza direttiva SSC e l’Organo di coordinamento sanitario (OCSAN);

  3. elabora la concezione del SSC e altre concezioni per settori sanitari particolari, adeguandole quando necessario;

  4. può allestire un compendio attualizzato delle risorse disponibili nel settore della sanità pubblica svizzera e metterlo a disposizione dei partner SSC per la preparazione e l’impiego;

  5. 6promuove e coordina la formazione, la formazione permanente e il perfezionamento dei quadri e degli specialisti dei partner SSC nei settori sanitari nonché nel settore della lotta contro le epizoozie;

  6. propone alle autorità federali e cantonali misure giuridiche e organizzative per determinati settori sanitari;

  7. informa periodicamente il Consiglio federale sullo stato di preparazione del SSC;

  8. provvede all’impiego economico delle risorse del SSC;

  9. 7coordina le misure degli organi militari per la prevenzione e la lotta contro la diffusione di epizoozie con le misure degli organi civili.

Art. 58

Art. 69 Elaborazione dei dati

L’UFPP elabora dati personali per il SCC secondo l’articolo 35 dell’ordinanza del 16 dicembre 200910 sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS.

Art. 7 Istituzioni interessate

A livello federale l’UFPP11 è appoggiato dalle istituzioni seguenti:

  1. la Conferenza direttiva SSC;

  2. l’OCSAN;

  3. i gruppi specialistici.

Art. 8 Conferenza direttiva SSC

La Conferenza direttiva SSC offre consulenza all’UFPP in tutte le questioni relative al coordinamento in ambito sanitario e lo appoggia nell’attuazione del coordinamento.

L’UFPP nomina i membri della Conferenza direttiva SSC su proposta di tutti i partner SSC. I membri sono scelti tra le fila di tutti i partner SSC importanti.

Art. 9 OCSAN

L’OCSAN appoggia l’UFPP in tutte le questioni e tutti gli affari sanitari e gli offre consulenza in occasione di compiti d’importanza strategica.

Sono membri d’ufficio dell’OCSAN:

  1. il segretario centrale della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità;

  2. un rappresentante di ciascuna delle quattro Conferenze regionali dei direttori cantonali della sanità o i rappresentanti dei Cantoni in esse rappresentati;

  3. un rappresentante dell’Ufficio federale della sanità pubblica;

  4. un rappresentante dell’Ufficio federale della protezione della popolazione;

  5. un rappresentante dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria;

  6. un rappresentante dello Stato maggiore di condotta dell’esercito;

  7. il capo dell’Ufficio SSC.12

Gli altri membri dell’OCSAN sono designati dall’UFPP, su proposta e d’intesa con la Conferenza direttiva SSC, tra i rappresentanti dei partner SSC.13

L’OCSAN assume, per ordine del Consiglio federale, il coordinamento a livello federale in situazioni particolari e straordinarie nonché nel caso di un conflitto armato. Per tale scopo dispone di uno stato maggiore ridotto permanente.

Se necessario, l’UFPP può invitare degli esperti a collaborare nell’ambito dell’OCSAN.

Art. 10 Gruppi specialistici

Se necessario, per l’elaborazione di determinate questioni relative ai differenti settori specialistici, l’UFPP può istituire gruppi specialistici permanenti o non permanenti che lo appoggiano nelle sue attività.

Art. 1114 Ufficio SSC

L’UFPP dirige l’Ufficio SSC.

L’Ufficio SSC dirige il segretariato della Conferenza direttiva SSC, dell’OCSAN e dei gruppi specialistici.

Sezione 315 Istruzione nell’ambito della medicina d’urgenza e di catastrofe

Art. 12

L’UFPP promuove e coordina la cooperazione in materia d’istruzione nell’ambito della medicina d’urgenza e di catastrofe.

Per la cooperazione con organi esterni all’Amministrazione federale l’UFPP può concludere contratti di prestazione.

Art. 13

Abrogato

Sezione 4 Disposizioni finali

Art. 14 Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogate:

  1. l’ordinanza del 1° settembre 197616 concernente la preparazione del servizio sanitario coordinato;

  2. l’ordinanza del 18 giugno 198417 sull’organo federale di coordinamento sanitario.

Art. 15 Modifica del diritto vigente

...18

Art. 16 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2005.