946.231.18
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Sudan
del 25 maggio 2005 (Stato 4 marzo 2016)
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi (LEmb); in esecuzione delle risoluzioni 1556 (2004) e 1591 (2005)2 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ordina:
Sezione 1 Misure coercitive
Art. 1 Divieto di fornire materiale d’armamento e materiale affine
Sono vietati la fornitura, la vendita, il transito e la mediazione di materiale d’armamento di ogni genere, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari nonché relativi accessori e pezzi di ricambio, a destinazione del Sudan.
Sono vietate l’offerta, la vendita e la mediazione di consulenza tecnica, istruzione o assistenza connesse con la fornitura, la produzione, la manutenzione o l’utilizzazione del materiale d’armamento di cui al capoverso1, a destinazione del Sudan.
La Segreteria di Stato dell’economia (SECO)3 può, d’intesa con i competenti uffici del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), accordare deroghe ai divieti di cui ai capoversi1 e 2 per:
l’esclusiva utilizzazione da parte della Missione delle Nazioni Unite nel Sudan (UNMIS);
l’esclusiva utilizzazione da parte di organizzazioni regionali in operazioni di osservazione, di verifica o di promovimento della pace;
la fornitura di materiale militare non letale esclusivamente destinato a scopi umanitari o di protezione;
la fornitura di indumenti di protezione (ad es. giubbotti antiproiettile) destinati all’utilizzazione individuale da parte del personale delle Nazioni Unite, di rappresentanti dei media e del personale umanitario;
il sostegno all’accordo globale di pace firmato a Nairobi il 9 gennaio 2005.
RU 2005 2223
www.un.org./fr/documents/scres.shtml.
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Sono fatte salve le disposizioni della legge del 13 dicembre 19964 sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge del 13 dicembre 19965 sul materiale bellico.
Art. 2 Blocco degli averi e delle risorse economiche
Gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni menzionate nell’allegato sono bloccati.
È vietato trasferire averi alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni che sottostanno al blocco, oppure mettere altrimenti a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi e risorse economiche.
Per tutelare interessi svizzeri o per prevenire casi di rigore, la SECO, d’intesa con gli uffici competenti del DFAE e del Dipartimento federale delle finanze, può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate.
Art. 3 Definizioni
Nella presente ordinanza si intende per:
averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, contratti di assicurazione, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;
risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;
blocco delle risorse economiche: l’impedimento dell’impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, compresa la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.
Art. 4 Divieto di entrata e di transito
L’entrata in Svizzera e il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate nell’allegato.
La Segreteria di Stato della migrazione6 può concedere deroghe in conformità alle decisioni del competente comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite oppure per tutelare interessi svizzeri.
Sezione 2 Esecuzione e disposizioni penali
Art. 5 Controllo ed esecuzione
La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli1 e 2.
La Segreteria di Stato della migrazione sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all’articolo4.
Il controllo al confine è di competenza dell’Amministrazione federale delle dogane.
Su ordine della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.
Art. 6 Dichiarazioni obbligatorie
Le persone e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 2 capoverso1 li dichiarano senza indugio alla SECO.
Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.
Art. 7 Disposizioni penali
Chiunque viola l’articolo1, 2 o 4 è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.
Chiunque viola l’articolo 6 è punito conformemente all’articolo 10 LEmb.
Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; esso può ordinare sequestri e confische.
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv.
dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Sezione 3 Recepimento automatico di liste ed entrata in vigore7
Art. 7a8 Recepimento automatico di liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni
Le liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ovvero dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato), sono recepite automaticamente. La pubblicazione delle voci secondo l’Allegato non è prevista né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).
Art. 8 Entrata in vigore9
La presente ordinanza entra in vigore il 26 maggio 2005.
Nuovo testo giusta il n. I 7 dell’O del 4 mar. 2016 sul recepimento automatico delle liste di sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in vigore dal 4 mar. 2016 (RU 2016 671).
Introdotto dal n. I 9 dell’O del 19 dic. 2012 sulla modifica della pubblicazione degli allegati alle ordinanze sugli embarghi (RU 2013 255). Nuovo testo giusta il n. I 7 dell’O del 4 mar. 2016 sul recepimento automatico delle liste di sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in vigore dal 4 mar. 2016 (RU 2016 671).
Introdotta dal n. I 9 dell’O del 19 dic. 2012 sulla modifica della pubblicazione degli allegati alle ordinanze sugli embarghi, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 255).
Allegato10 Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di entrata e di transito; imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie Nota bene 1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite11. 2. In generale, la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management) il giorno feriale successivo al comunicato delle Nazioni Unite12.
Nuovo testo giusta il n. I 7 dell’O del 4 mar. 2016 sul recepimento automatico delle liste di sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in vigore dal 4 mar. 2016 (RU 2016 671).
La lista è consultabile ai seguenti indirizzi Internet: www.un.org/en/sc/ > Subsidiary Organs > Sanctions > The Sudan Sanctions Committee > Sanctions List Materials.
La banca dati SESAM è liberamente accessibile su Internet: www.seco.admin.ch > Politica economica esterna e cooperazione economica > Controlli all’esportazione e sanzioni > Sanzioni / Embarghi. È possibile ordinare la lista in formato cartaceo a: SECO, settore Sanzioni, Holzikofenweg 36, 3003 Berna.