RU 2016 671
Ordinanza
sul recepimento automatico delle liste di sanzioni
del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
del 4 marzo 2016
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo2 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi,
ordina:
I
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 2 ottobre 20002 che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban
Art. 7 Recepimento automatico di liste di persone, gruppi e organizzazioni soggetti alle sanzioni
Le liste delle persone fisiche e giuridiche, persone, gruppi o organizzazioni, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ovvero dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato 2), sono recepite automaticamente. La pubblicazione delle voci secondo l’Allegato2 non è prevista né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).
Allegato 2
Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie, al divieto di entrata e di transito e al divieto di fornire armamenti; persone giuridiche, gruppi e organizzazioni soggetti alle sanzioni finanziarie e al divieto di fornire armamenti 1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche e giuridiche, gruppi e organizzazioni indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite3. Management) il giorno feriale successivo al comunicato delle Nazioni Unite4.
2. Ordinanza del 7 agosto 19905 che istituisce misure economiche nei confronti della Repubblica dell’Iraq
Art. 2 cpv.2
Le persone fisiche, imprese o enti interessati dalle misure menzionate nel capoverso1 sono elencati nell’allegato.
Art. 5a Recepimento automatico di liste di persone, imprese o enti soggetti alle sanzioni
Le liste delle persone fisiche, imprese o enti, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ovvero dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato), sono recepite automaticamente. La pubblicazione delle voci secondo l’Allegato non è prevista né nella Raccolta ufficiale delle
La lista è consultabile ai seguenti indirizzi Internet: www.un.org/en/sc/ > Subsidiary Organs > Sanctions > ISIL (Da’esh) & Al-Qaida Sanctions Committee > Sanctions List Materials, sowie www.un.org/en/sc > Subsidiary Organs > Sanctions > 1988 Sanctions Committee > Sanctions List Materials.
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Persone fisiche, imprese o enti soggetti alle sanzioni finanziarie 1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche, imprese ed enti indicati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite6. Management) il giorno feriale successivo al comunicato delle Nazioni Unite7.
3. Ordinanza del 21 dicembre 20058 concernente le misure contro determinate persone in relazione all’attentato a Rafik Hariri
Titolo prima dell’art. 6a
Art. 6a Recepimento automatico di liste delle persone fisiche e giuridiche soggette alle sanzioni
Le liste delle persone fisiche e giuridiche, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ovvero dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato), sono recepite automaticamente. La pubblicazione delle voci secondo l’Allegato non è prevista né nella Raccolta ufficiale delle
La lista è consultabile ai seguenti indirizzi Internet: www.un.org/en/sc/ > Subsidiary Organs > Sanctions > 1518 Sanctions Committee (Iraq) > Sanctions List Materials.
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entrata e di transito; persone giuridiche soggette alle sanzioni finanziarie 1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche e giuridiche indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite9. Management) il giorno feriale successivo al comunicato delle Nazioni Unite10.
4. Ordinanza del 22 giugno 200511 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica democratica del Congo
Art. 7a Recepimento automatico di liste delle persone fisiche, imprese e
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato), sono recepite automaticamente. La pubblicazione delle voci secondo l’Allegato non è prevista né nella Raccolta
La lista è consultabile ai seguenti indirizzi Internet: www.un.org/en/sc/ > Subsidiary Organs > Sanctions > 1636 Sanctions Committee.
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entrata e di transito; imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie 1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite12. Management) il giorno feriale successivo al comunicato delle Nazioni Unite13.
5. Ordinanza del 19 gennaio 200514 che istituisce provvedimenti nei confronti della Costa d’Avorio
Art. 7a Recepimento automatico di liste delle persone fisiche, imprese e
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato), sono recepite automaticamente. La pubblicazione delle voci secondo l’Allegato non è prevista né nella Raccolta
La lista è consultabile ai seguenti indirizzi Internet: www.un.org/en/sc/ > Subsidiary Organs > Sanctions > The Democratic Republic of Congo Sanctions Committee > Sanctions List Materials.
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1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite15. Management) il giorno feriale successivo al comunicato delle Nazioni Unite16.
6. Ordinanza del 19 gennaio 200517 che istituisce provvedimenti nei confronti della Liberia Allegati1 e 2 Abrogati 7. Ordinanza del 25 maggio 200518 che istituisce provvedimenti nei confronti del Sudan
Art. 7a Recepimento automatico di liste delle persone fisiche, imprese e
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato), sono recepite automaticamente. La pubblicazione delle voci secondo l’Allegato non è prevista né nella Raccolta
La lista è consultabile ai seguenti indirizzi Internet: www.un.org/en/sc/ > Subsidiary Organs > Sanctions > Côte d’Ivoire Sanctions Committee > Sanctions List Materials.
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1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite19. Management) il giorno feriale successivo al comunicato delle Nazioni Unite20.
8. Ordinanza del 14 marzo 201421 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Centrafricana
Titolo prima dell’art.8
Art. 8 Recepimento automatico di liste delle persone fisiche, imprese e
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato), sono recepite automaticamente. La pubblicazione delle voci secondo l’Allegato non è prevista né nella Raccolta
La lista è consultabile ai seguenti indirizzi Internet: www.un.org/en/sc/ > Subsidiary Organs > Sanctions > The Sudan Sanctions Committee > Sanctions List Materials.
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(art.2 cpv.1 lett. a, 4 cpv.1 e 8) entrata e di transito e al divieto di fornire armamenti; imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie 1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite22. Management) il giorno feriale successivo al comunicato delle Nazioni Unite23.
9. Ordinanza del 25 ottobre 200624 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
Titolo prima dell’art. 8a
Art. 8a Recepimento automatico di liste delle persone fisiche, imprese e
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato 3), sono recepite automaticamente. La pubblicazione delle voci secondo l’Allegato 3 non è prevista né nella
La lista è consultabile ai seguenti indirizzi Internet: www.un.org/en/sc/ > Subsidiary Organs > Sanctions > The Central African Republic Sanctions Committee > Sanctions List Materials.
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Allegato 3
1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite25. Management) il giorno feriale successivo al comunicato delle Nazioni Unite26.
10. Ordinanza del 3 febbraio 201027 che istituisce provvedimenti nei confronti dell’Eritrea
Titolo prima dell’art. 8a
Art. 8a Recepimento automatico di liste delle persone fisiche, imprese e
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato), sono recepite automaticamente. La pubblicazione delle voci secondo l’Allegato non è prevista né nella Raccolta
La lista è consultabile ai seguenti indirizzi Internet: www.un.org/en/sc/ > Subsidiary Organs > Sanctions > 1718 Sanctions Committee (DPRK) > Sanctions List Materials.
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Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie, al divieto di entrata e di transito e al divieto di fornire armamenti; imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di fornire armamenti 1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite28. Management) il giorno feriale successivo al comunicato delle Nazioni Unite29.
11. Ordinanza del 1° giugno 201230 che istituisce provvedimenti nei confronti della Guinea-Bissau
Titolo prima dell’art. 6a
Sezione 3 Recepimento automatico di liste, pubblicazione ed entrata in vigore
Art. 6a Recepimento automatico di liste delle persone fisiche, imprese e
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato 1), sono recepite automaticamente.
Art. 6b Pubblicazione
Le voci secondo gli allegati1 e 2 non sono pubblicate né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).
La lista è consultabile ai seguenti indirizzi Internet: www.un.org/en/sc/ > Subsidiary Organs > Sanctions > Somalia and Eritrea Sanctions Committee > Sanctions List Materials.
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Allegato 1
1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite31. Management) il giorno feriale successivo al comunicato delle Nazioni Unite32.
12. Ordinanza dell’11 novembre 201533 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran
Titolo prima dell’art.14
Sezione 7 Recepimento automatico di liste, pubblicazione e disposizioni finali
Art. 14 Recepimento automatico di liste delle persone fisiche, imprese e
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato 5), sono recepite automaticamente.
Art. 14a Pubblicazione
Le voci secondo gli allegati 5–7 non sono pubblicate né nella Raccolta ufficiale delle
La lista è consultabile ai seguenti indirizzi Internet: www.un.org/en/sc/ > Subsidiary Organs > Sanctions > Guinea-Bissau Sanctions Committee > Sanctions List Materials.
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Allegato 5
1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite34. Management) il giorno feriale successivo al comunicato delle Nazioni Unite35.
13. Ordinanza del 30 marzo 201136 che istituisce provvedimenti nei confronti della Libia
Titolo prima dell’art. 9a
Sezione 3 Recepimento automatico di liste, pubblicazione e disposizioni finali
Art. 9a Recepimento automatico di liste delle persone fisiche, imprese e
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegati2 e 4), sono recepite automaticamente.
Art. 9b Pubblicazione
Le voci secondo gli allegati 2–5 non sono pubblicate né nella Raccolta ufficiale delle
La lista è consultabile ai seguenti indirizzi Internet: www.un.org/en/sc/ > 2231 (2015) > 2231 list.
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Allegato 2
(art.2 cpv.1 lett.a e b, 9a e 9b) Persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie 1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite37. Management) il giorno feriale successivo al comunicato delle Nazioni Unite38.
Allegato 4
Persone fisiche soggette al divieto di entrata e di transito 1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite39. Management) il giorno feriale successivo al comunicato delle Nazioni Unite40.
La lista è consultabile ai seguenti indirizzi Internet: www.un.org/en/sc/ > Subsidiary Organs > Sanctions > Libya Sanctions Committee > Sanctions List Materials.
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La lista è consultabile ai seguenti indirizzi Internet: www.un.org/en/sc/ > Subsidiary Organs > Sanctions > Libya Sanctions Committee > Sanctions List Materials.
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14. Ordinanza del 13 maggio 200941 che istituisce provvedimenti nei confronti della Somalia
Art. 7a Recepimento automatico di liste delle persone fisiche, imprese e
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato 1), sono recepite automaticamente. La pubblicazione delle voci secondo l’Allegato1 non è prevista né nella
Allegato 1
1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite42. Management) il giorno feriale successivo al comunicato delle Nazioni Unite43.
La lista è consultabile ai seguenti indirizzi Internet: www.un.org/en/sc/ > Subsidiary Organs > Sanctions > Somalia and Eritrea Sanctions Committee > Sanctions List Materials.
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15. Ordinanza del 12 agosto 201544 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica del Sudan del Sud
Titolo prima dell’art.8
Art. 8 Recepimento automatico di liste delle persone fisiche, imprese e
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato), sono recepite automaticamente. La pubblicazione delle voci secondo l’Allegato non è prevista né nella Raccolta (art.2 cpv.1 lett. a, 4 cpv.1 e 8) 1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite45. Management) il giorno feriale successivo al comunicato delle Nazioni Unite46.
La lista è consultabile ai seguenti indirizzi Internet: www.un.org/en/sc/ > Subsidiary Organs > Sanctions > South Sudan Sanctions Committee > Sanctions List Materials.
La banca dati SESAM è liberamente accessibile su Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi. È possibile ordinare la lista in formato cartaceo a: SECO, settore Sanzioni, Holzikofenweg36, 3003 Berna.
16. Ordinanza del 5 dicembre 201447 che istituisce provvedimenti nei confronti dello Yemen
Titolo prima dell’art. 7
Art. 7 Recepimento automatico di liste delle persone fisiche e giuridiche, gruppi e organizzazioni soggetti alle sanzioni
Le liste delle persone fisiche e giuridiche, gruppi e organizzazioni, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ovvero dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato), sono recepite automaticamente. La pubblicazione delle voci secondo l’Allegato non è prevista né nella Persone fisiche e giuridiche, gruppi e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie, al divieto di entrata e di transito e al divieto di fornire armamenti 1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche e giuridiche, gruppi e organizzazioni indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite48. Management) il giorno feriale successivo al comunicato delle Nazioni Unite49.
La lista è consultabile ai seguenti indirizzi Internet: www.un.org/en/sc/ > Subsidiary Organs > Sanctions > 2140 Sanctions Committee (Yemen) > Sanctions List Materials.
La banca dati SESAM è liberamente accessibile su Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi. È possibile ordinare la lista in formato cartaceo a: SECO, settore Sanzioni, Holzikofenweg36, 3003 Berna.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 4 marzo 2016 alle ore18.0050.
4 marzo 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |
Pubblicazione urgente ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).