Fonte

946.231.127.6

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

del 25 ottobre 2006 (Stato 4 marzo 2016)

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi (LEmb), in esecuzione delle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) e 2094 (2013)2 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,3 ordina:

Sezione 1 Misure coercitive

Art. 1 Divieto di fornire e acquisire materiale d’armamento e armi di distruzione di massa

Sono vietati la fornitura, la vendita e il transito a destinazione della Repubblica popolare democratica di Corea di materiale d’armamento d’ogni genere, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi accessori e pezzi di ricambio.4

Sono vietati la fornitura, la vendita e il transito a destinazione della Repubblica popolare democratica di Corea dei beni, comprese le tecnologie e i software, di cui all’allegato1.

Sono vietati l’acquisizione, l’acquisto e il transito di beni di cui ai capoversi1 e 2 provenienti dalla Repubblica popolare democratica di Corea.

Sono vietati la fornitura e l’ottenimento di servizi di ogni genere, compresi il finanziamento, la mediazione, la formazione e la consulenza tecniche, connessi con la fornitura, la vendita, il transito, l’acquisizione, la produzione, la manutenzione o l’utilizzazione dei beni di cui ai capoversi1 e 2.5

Sono vietate la fornitura e l’accettazione di mezzi finanziari di ogni genere connessi con la fornitura, la vendita, il transito, l’acquisizione, la produzione, la manutenzione o l’utilizzazione dei beni di cui ai capoversi1 e 2.6 RU 2006 4237

I testi delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sono disponibili sul sito: www.un.org > Peace and Security > Security Council > Documents > Resolutions.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 lug. 2013, in vigore dal 4 lug. 2013

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2009, in vigore dal 2 lug. 2009 (RU 2009 3179).

Introdotto dal n. I dell’O del 1° lug. 2009, in vigore dal 2 lug. 2009 (RU 2009 3179).

D’intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e previa notifica al competente comitato del Consiglio di sicurezza dell’ONU, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può autorizzare deroghe ai capoversi1, 4 e 4bis per armi di piccolo calibro e armi leggere nonché per il relativo materiale.7

Sono fatte salve le disposizioni della legge del 13 dicembre 19968 sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge del 13 dicembre 19969 sul materiale bellico.

Art. 2 Divieto di fornire beni di lusso

Sono vietati la fornitura, la vendita e il transito a destinazione della Repubblica popolare democratica di Corea dei beni di lusso di cui all’allegato 2.

Art. 310 Blocco degli averi e delle risorse economiche

Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo:

  1. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui all’allegato 3;

  2. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a;

  3. delle imprese e organizzazioni di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a o b.

Sono altresì bloccati gli averi e le risorse economiche che presentano un legame con i programmi nucleari e missilistici della Repubblica popolare democratica di Corea o con altre attività vietate secondo la presente ordinanza.

È vietato trasferire averi alle persone fisiche, alle imprese o alle organizzazioni che sottostanno al blocco, oppure mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi e risorse economiche.

La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati, nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate per:

  1. prevenire casi di rigore;

  2. rispettare contratti esistenti;

  3. rispettare crediti oggetto di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale;

  4. tutelare interessi svizzeri.

Introdotto dal n. I dell’O del 1° lug. 2009, in vigore dal 2 lug. 2009 (RU 2009 3179).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 lug. 2013, in vigore dal 4 lug. 2013

Essa autorizza le deroghe di cui al capoverso 4 d’intesa con gli uffici competenti del DFAE e del Dipartimento federale delle finanze e secondo le risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza dell’ONU.11 Art. 3a12 Divieto per determinati servizi finanziari e trasferimenti di averi Sono vietati la fornitura di servizi finanziari e la messa a disposizione di averi e risorse economiche, incluso denaro contante, che sono in relazione con i programmi nucleari e missilistici della Repubblica popolare democratica di Corea o con altre attività vietate secondo la presente ordinanza.

Art. 4 Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per:

a. averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, contratti di assicurazione, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;

  1. blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;

  2. risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;

  3. blocco delle risorse economiche: l’impedimento dell’impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.

Divieto di entrata e di transito

L’entrata in Svizzera o il transito in Svizzera sono vietati:

  1. alle persone fisiche di cui all’allegato 3;

  2. alle persone che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni di cui all’allegato 3;

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3119).

Introdotto dal n. I dell’O del 3 lug. 2013, in vigore dal 4 lug. 2013 (RU 2013 2357).

c. alle persone che violano la presente ordinanza o le risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza dell’ONU o che forniscono aiuti per eluderle.13 2 La Segreteria di Stato della migrazione (SEM)14 può concedere deroghe in conformità alle decisioni del competente Comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite oppure per tutelare interessi svizzeri.

Art. 5a15 Restrizione al sostegno finanziario del commercio

L’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni non si assume impegni a copertura di attività con la Repubblica popolare democratica di Corea che potrebbero contribuire a programmi nucleari e missilistici della Repubblica popolare democratica di Corea o ad altre attività vietate secondo la presente ordinanza o che potrebbero contribuire ad eludere tali divieti.

La restrizione al sostegno finanziario del commercio di cui al capoverso1 non si applica ai prodotti alimentari, ai farmaci e alle attrezzature mediche né al commercio a scopi umanitari.

Art. 5b16 Divieto di soddisfare determinati crediti È vietato soddisfare crediti delle seguenti persone fisiche, imprese e organizzazioni se vi è correlazione tra queste e un contratto o un’attività la cui esecuzione viene direttamente o indirettamente impedita o pregiudicata da misure previste dalla presente ordinanza:

  1. il governo della Repubblica popolare democratica di Corea;

  2. persone fisiche, imprese e organizzazioni che si trovano nella Repubblica popolare democratica di Corea;

  3. persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui all’allegato 3;

  4. persone fisiche, imprese e organizzazioni che operano per conto o sotto la direzione di persone od organizzazioni di cui alle lettere a–c.

Sezione 2 Esecuzione e disposizioni penali

Art. 6 Controllo ed esecuzione

La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli1, 2–3a,

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 lug. 2013, in vigore dal 4 lug. 2013

La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Introdotto dal n. I dell’O del 3 lug. 2013, in vigore dal 4 lug. 2013 (RU 2013 2357).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 lug. 2013, in vigore dal 4 lug. 2013

La SEM sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all’articolo 5.

Il controllo al confine è di competenza dell’Amministrazione federale delle dogane.

Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

Art. 7 Dichiarazioni obbligatorie

Le persone e le istituzioni che detengono o amministrano averi, oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 3 capoverso1 o 2, li dichiarano senza indugio alla SECO.18

Le dichiarazioni indicano i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.

Art. 8 Disposizioni penali

Chiunque viola gli articoli1, 2, 3, 3a, 5, 5a o 5b della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.19

Chiunque viola l’articolo 7 della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 10 LEmb.

Le infrazioni di cui agli articoli9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può ordinare sequestri e confische.

Sezione 3 Recepimento automatico di liste ed entrata in vigore20

Art. 8a21 Recepimento automatico di liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni Le liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ovvero dal comitato competente del

18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3119). 19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 lug. 2013, in vigore dal 4 lug. 2013 20 Nuovo testo giusta il n. I9 dell’O del 4 mar. 2016 sul recepimento automatico delle liste di sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in vigore dal 4 mar. 2016 (RU 2016 671). 21 Introdotto dal n. I 11 dell’O del 19 dic. 2012 sulla modifica della pubblicazione degli allegati alle ordinanze sugli embarghi (RU 2013 255). Nuovo testo giusta il n. I9 dell’O del 4 mar. 2016 sul recepimento automatico delle liste di sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in vigore dal 4 mar. 2016 (RU 2016 671).

Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato 3), sono recepite automaticamente. La pubblicazione delle voci secondo l’Allegato 3 non è prevista né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

Art. 9 Entrata in vigore22

La presente ordinanza entra in vigore il 26 ottobre 2006.

Introdotta dal n. I 11 dell’O del 19 dic. 2012 sulla modifica della pubblicazione degli allegati alle ordinanze sugli embarghi, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 255).

Allegato 123 (art.1 cpv. 2) Beni, compresi tecnologie e software, ai quali si applica il divieto di cui all’articolo1 capoversi 2 e 3 1. I beni di cui all’allegato 2, parte 1 dell’ordinanza del 25 giugno 199724 sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI). 2. I beni di cui all’allegato 2 parte 2 OBDI; sono esclusi i numeri di controllo all’esportazione recanti i codici 001-099. 3. Materiali nucleari giusta l’articolo1 dell’ordinanza del 10 dicembre 200425 sull’energia nucleare. 4. Sistemi completi di razzi e aeromobili senza pilota che non sono contemplati dall’articolo1 capoverso1, compresi i sottosistemi completi. 5. Tutti i beni rimanenti che possono essere impiegati in relazione con sistemi di razzi e con aeromobili senza pilota nonché con programmi di produzione di armi di distruzione di massa e quelli contemplati dall’allegato 2, parte 2 OBDI, dall’allegato 3 OBDI o dall’allegato1 dell’ordinanza del 25 febbraio 199826 concernente il materiale bellico (OMB). 6. Grafite progettata o specifica per uso in macchine per elettroerosione. 7. Fibra para-aramidica (Kevlar e simili), filati e nastri. 8. Lubrificanti perfluorati. 9. Valvole a soffietto resistenti alla corrosione dell’esafluoruro di uranio 10. Acciai inossidabili resistenti alla corrosione, limitatamente agli acciai resistenti all’acido nitrico fumante rosso inibito (IRFNA) o all’acido nitrico, come l’acciaio duplex legato con l’ossigeno. 11. Materiali ceramici compositi resistenti a temperature ultraelevate in forma solida (come blocchi, cilindri, tubi o barre) a condizione che le dimensioni non superino i valori seguenti:

  1. per i cilindri: 120 mm di diametro e 50 mm di lunghezza;

  2. per i tubi: 65 mm di diametro interno,25 mm di spessore della parete e 50 mm di lunghezza;

  3. per i blocchi: 120 mm x 120 mm x 50 mm. 12. Valvole ad azionamento pirotecnico.

Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 3 lug. 2013, in vigore dal 4 lug. 2013 13. Attrezzatura di misurazione e di controllo adeguata per le gallerie del vento (bilance, calcolo del flusso termico, controllo della corrente). 14. Perclorato di sodio. 15. Pompe a vuoto aventi una portata massima di aspirazione specificata dal costruttore superiore a1 m3/h (in condizioni standard) e involucri preformati per tali pompe, rivestimenti preformati degli involucri, giranti, rotori e ugelli in cui tutte le superfici a diretto contatto sono interamente costituite da materiali che sottostanno alle restrizioni.

Allegato 227 (art. 2) Beni di lusso 1. Caviale e succedanei del caviale preparati con uova di pesce 2. Vini e bevande spiritose 3. Sigari 4. Profumi pregiati, prodotti per la toeletta e cosmetici pregiati 5. Articoli pregiati di marocchineria 6. Indumenti e accessori di abbigliamento pregiati, calzature pregiate 7. Tappeti annodati a mano 8. Arazzi tessuti a mano 9. Perle, pietre preziose e semipreziose, minuterie e oggetti di gioielleria 10. Monete non aventi corso legale 11. Posateria da tavola dorata, argentata o platinata 12. Elettronica d’intrattenimento di grande valore 13. Apparecchi per la registrazione o la riproduzione di immagini, elettronici o ottici 14. Veicoli di lusso per il trasporto aereo, stradale e nautico, nonché i loro componenti e accessori 15. Orologi e prodotti dell’orologeria pregiati 16. Strumenti musicali pregiati 17. Oggetti d’arte, da collezione o di antichità 18. Cavalli purosangue 19. Tartufi 20. Specialità di panetteria (come le brioche al burro), prodotti di confetteria e pasticceria 21. Articoli sportivi pregiati e attrezzatura di qualità (p. es. sci, golf, equitazione e sport acquatici) 22. Articoli e attrezzatura per giochi al biliardo, impianti automatici per birilli (p. es. piste da bowling), giochi d’azzardo e giochi a monete o a banconote 23. Infrastrutture e attrezzature per impianti sportivi di lusso (p. es. stazioni sciistiche e piscine)

Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 3 lug. 2013, in vigore dal 4 lug. 2013 Allegato 328 Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di entrata e di transito; imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie Nota bene 1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite29. 2. In generale, la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management) il giorno feriale successivo al comunicato delle Nazioni Unite30.

Nuovo testo giusta il n. I9 dell’O del 4 mar. 2016 sul recepimento automatico delle liste di sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in vigore dal 4 mar. 2016 (RU 2016 671).

La lista è consultabile ai seguenti indirizzi Internet: www.un.org/en/sc/ > Subsidiary Organs > Sanctions > 1718 Sanctions Committee (DPRK) > Sanctions List Materials.

La banca dati SESAM è liberamente accessibile su Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi. È possibile ordinare la lista in formato cartaceo a: SECO, settore Sanzioni, Holzikofenweg 36, 3003 Berna.

Allegato 431 allegati alle ordinanze sugli embarghi, con effetto dal 1° feb. 2013 (RU 2013 255).