Fonte

946.231.132.9

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dell’Eritrea

del 3 febbraio 2010 (Stato 4 marzo 2016)

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi (LEmb); in esecuzione della risoluzione 1907 (2009)2 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ordina:

Sezione 1 Misure coercitive

Art. 1 Divieto di fornire materiale d’armamento e materiale affine

Sono vietati la fornitura, la vendita, l’esportazione e il transito a destinazione dell’Eritrea di materiale d’armamento d’ogni genere, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi accessori e pezzi di ricambio.

Sono vietati la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione e la consulenza tecnica, la concessione di mezzi finanziari come pure gli investimenti in relazione con la fornitura, la vendita, l’esportazione, il transito, la fabbricazione o l’impiego di materiale d’armamento di cui al capoverso1, nonché con attività militari in Eritrea.

I divieti dei capoversi1 e 2 si applicano anche alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni menzionate nell’allegato.

L’esportazione temporanea di indumenti di protezione, inclusi i giubbotti antiproiettile e i caschi, destinati ad un uso individuale da parte del personale delle Nazioni Unite o della Confederazione, dei rappresentanti dei media e del personale umanitario è esclusa dai divieti di cui ai capoversi1 e 2.

La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può, d’intesa con i competenti uffici del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e in conformità delle decisioni del competente Comitato del Consiglio di sicurezza dell’ONU, autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi1 e 2 per equipaggiamento militare non letale destinato esclusivamente a scopi umanitari o di protezione.

Sono fatte salve le disposizioni della legge del 13 dicembre 19963 sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge del 13 dicembre 19964 sul materiale bellico.

RU 2010 559

S/RES/1907 (2009); consultabile sul seguente sito Internet dell’ONU: http://www.un.org/fr/sc/documents/resolutions/.

Art. 2 Divieto di acquistare materiale d’armamento e di ricorrere a servizi provenienti dall’Eritrea

Sono vietati l’acquisto, l’importazione, il transito e la mediazione di materiale d’armamento d’ogni genere proveniente dall’Eritrea, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari nonché i relativi accessori e pezzi di ricambio.

Il ricorso a servizi di ogni genere provenienti dall’Eritrea in relazione al materiale d’armamento di cui al capoverso1 è vietato.

Art. 3 Blocco degli averi e delle risorse economiche

Gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni menzionate nell’allegato sono bloccati.

È vietato trasferire averi alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni che sottostanno al blocco, oppure mettere a loro disposizione in altro modo, direttamente o indirettamente, averi e risorse economiche.

D’intesa con gli uffici competenti del DFAE e del Dipartimento federale delle finanze, nonché previa notificazione al competente Comitato del Consiglio di sicurezza dell’ONU o conformemente alle decisioni di questo Comitato, la SECO può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati, nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate.

Art. 4 Definizioni

Nella presente ordinanza s’intende per:

  1. averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, contratti di assicurazione, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;

  2. blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni effettuate dagli istituti finanziari;

  3. risorse economiche: valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;

  4. blocco delle risorse economiche: l’impedimento dell’impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.

Art. 5 Divieto di entrata e di transito

L’entrata in Svizzera o il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate nell’allegato.

La Segreteria di Stato della migrazione (SEM)5 può concedere deroghe in conformità delle decisioni del competente Comitato del Consiglio di sicurezza dell’ONU oppure per consentire la partecipazione a conferenze internazionali.

Sezione 2 Esecuzione e disposizioni penali

Art. 6 Controllo ed esecuzione

La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 1–3.

La SEM sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all’articolo 5.

Ilcontrollo al confine è di competenza dell’Amministrazione federale delle dogane.

Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

Art. 7 Dichiarazioni obbligatorie

Le persone fisiche e le istituzioni che detengono o amministrano averi, oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo3 capoverso1, ne informano senza indugio la SECO mediante dichiarazione.

Le dichiarazioni includono i nomi dei beneficiari nonché l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.

Art. 8 Disposizioni penali

Chiunque viola gli articoli1, 2,3 o 5 della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.

Chiunque viola l’articolo 7 della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 10 LEmb.

Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO, che può ordinare sequestri o confische.

La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv.3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Sezione 3 Recepimento automatico di liste ed entrata in vigore6

Art. 8a7 Recepimento automatico di liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni Le liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ovvero dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato), sono recepite automaticamente. La pubblicazione delle voci secondo l’Allegato non è prevista né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

Art. 9 Entrata in vigore8

La presente ordinanza entra in vigore il 4 febbraio 2010.

Nuovo testo giusta il n. I 10 dell’O del4 mar. 2016 sul recepimento automatico delle liste di sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in vigore dal4 mar. 2016 (RU 2016 671).

Introdotto dal n. I 12 dell’O del 19 dic. 2012 sulla modifica della pubblicazione degli allegati alle ordinanze sugli embarghi (RU 2013 255). Nuovo testo giusta il n. I 10 dell’O del4 mar. 2016 sul recepimento automatico delle liste di sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in vigore dal4 mar. 2016 (RU 2016 671).

Introdotta dal n. I 12 dell’O del 19 dic. 2012 sulla modifica della pubblicazione degli allegati alle ordinanze sugli embarghi, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 255).

Allegato9 Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie, al divieto di entrata e di transito e al divieto di fornire armamenti; imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di fornire armamenti Nota bene 1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite10. 2. In generale, la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management) il giorno feriale successivo al comunicato delle Nazioni Unite11.

Nuovo testo giusta il n. I 10 dell’O del4 mar. 2016 sul recepimento automatico delle liste di sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in vigore dal4 mar. 2016 (RU 2016 671).

La lista è consultabile ai seguenti indirizzi Internet: www.un.org/en/sc/ > Subsidiary Organs > Sanctions > Somalia and Eritrea Sanctions Committee > Sanctions List Materials.

La banca dati SESAM è liberamente accessibile su Internet: www.seco.admin.ch > Politica economica esterna e cooperazione economica > Controlli all’esportazione e sanzioni > Sanzioni / Embarghi. È possibile ordinare la lista in formato cartaceo a: SECO, settore Sanzioni, Holzikofenweg 36, 3003 Berna.