Fonte

946.231.16

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Liberia

del 19 gennaio 2005 (Stato 4 marzo 2016)

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi (LEmb); in esecuzione delle risoluzioni 1521 (2003), 1532 (2004), 1683 (2006), 1689 (2006), 1753 (2007), 1903 (2009), 2128 (2013) e 2237 (2015)2 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,3 ordina:

Sezione 1 Misure coercitive

Art. 14 Divieto di fornire materiale d’armamento e materiale affine

Sono vietati la fornitura, la vendita, l’esportazione, il transito e la mediazione a destinazione della Liberia di materiale d’armamento d’ogni genere, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi accessori e pezzi di ricambio.

Sono vietate la fornitura, la vendita e la mediazione di consulenza, formazione o assistenza, compresi il finanziamento e l’assistenza finanziaria, connessi con la fornitura, la produzione, la manutenzione o l’utilizzazione del materiale d’armamento di cui al capoverso1 nonché con attività militari in Liberia.

Sono esclusi dai divieti elencati nei capoversi1 e 2:

  1. la fornitura di beni e servizi destinati alla missione delle Nazioni Unite in Liberia (UNMIL);

  2. la fornitura di beni e servizi per organi statali della Liberia;

  3. la fornitura di materiale militare non letale destinato esclusivamente a scopi umanitari o di protezione, e l’assistenza tecnica o formazione con essa connesse;

  4. l’esportazione temporanea di indumenti di protezione, inclusi i giubbotti antiproiettili e i caschi, per l’uso individuale del personale delle Nazioni RU 2005 313 2 I testi delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite possono essere consultati online all’indirizzo Internet: www.un.org > Peace and Security > Security Council > Documents > Resolutions.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 14 ott. 2015

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 feb. 2010, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2010 683).

Unite e della Confederazione, dei rappresentanti dei mass media e del personale umanitario.

Sono fatte salve le disposizioni della legge del 13 dicembre 19965 sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge del 13 dicembre 19966 sul materiale bellico.

Art. 2 e 37

Art. 48

Art. 59

Art. 610

Sezione 2 Esecuzione e disposizioni penali

Art. 7 Controllo ed esecuzione

La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui all’articolo1. Conformemente alla risoluzione 1903 (2009) essa notifica in via preliminare al Comitato competente del Consiglio di sicurezza dell’ONU la fornitura di beni e servizi di cui all’articolo1 capoverso 3 lettere b e

c. 11 2 ...12

Il controllo al confine è di competenza dell’Amministrazione federale delle dogane.

...13

Art. 814 Dichiarazioni obbligatorie

La fornitura di beni e servizi di cui all’articolo1 capoverso 3 lettera b deve essere notificata alla SECO con almeno 30 giorni di anticipo.

Abrogati dal n. I dell’O del 14 ott. 2015, con effetto dal 14 ott. 2015 (RU 2015 4065).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 14 ott. 2015

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 14 ott. 2015

Art. 9 Disposizioni penali

Chiunque viola l’articolo1 è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.15

Chiunque viola l’articolo8 della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 10 LEmb.

Le infrazioni di cui agli articoli9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; esso può ordinare sequestri e confische.

Sezione 3 Disposizioni finali16

Art. 10 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 27 giugno 200118 che istituisce provvedimenti nei confronti della Liberia è abrogata.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 20 gennaio 2005.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 14 ott. 2015

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 14 ott. 2015

Introdotto dal n. I8 dell’O del 19 dic. 2012 sulla modifica della pubblicazione degli allegati alle ordinanze sugli embarghi (RU 2013 255). Abrogato dal n. I dell’O del

ott. 2015, con effetto dal 14 ott. 2015 (RU 2015 4065).

[RU 2001 1686, 2002 3964, 2003 2185 2186] Allegato 1 e 219

Abrogati dal n. I6 dell’O del 4 mar. 2016 sul recepimento automatico delle liste di sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, con effetto dal 4 mar. 2016 (RU 2016 671).