946.231.169.4
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Somalia
del 13 maggio 2009 (Stato 4 marzo 2016)
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi (LEmb); in esecuzione delle risoluzioni 733 (1992), 1356 (2001), 1425 (2002), 1744 (2007), 1772 (2007), 1844 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008), 1863 (2009), 2036 (2012), 2060 (2012) e 2093 (2013)2 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,3 ordina:
Sezione 1 Misure coercitive
Art. 1 Divieto di fornire materiale d’armamento e materiale affine
Sono vietati la fornitura, la vendita e il transito a destinazione della Somalia di materiale d’armamento di ogni genere, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi accessori e pezzi di ricambio.
È vietata la fornitura di servizi di ogni genere, compresi il finanziamento, i servizi di mediazione e la formazione tecnica, in relazione con la fornitura, la vendita, il transito, la fabbricazione, la manutenzione e l’impiego di beni di cui al capoverso1, nonché con attività militari in Somalia.
I divieti dei capoversi1 e 2 si applicano anche alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni menzionate nell’allegato1.4
Sono esclusi dai divieti elencati nei capoversi1 e 2:
a. l’esportazione temporanea di indumenti di protezione, inclusi i giubbotti antiproiettili e i caschi, per l’uso individuale del personale delle Nazioni Unite e della Svizzera, dei rappresentanti dei mass media e del personale umanitario;
RU 2009 2405
I testi delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sono consultabili al seguente indirizzo Internet: www.un.org > Security Council > Documents > Resolutions.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mag. 2013, in vigore dal 23 mag. 2013
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mag. 2013, in vigore dal 23 mag. 2013
5 beni e servizi destinati esclusivamente a sostenere la missione dell’Unione africana in Somalia (AMISOM) e dei suoi partner strategici;
beni e servizi destinati esclusivamente a Stati e organizzazioni regionali per la lotta alla pirateria e alla rapina a mano armata in mare, conformemente al paragrafo 10 della risoluzione 1846 (2008) e al paragrafo 6 della risoluzione 1851 (2008);
6 beni e servizi destinati esclusivamente a sostenere il personale delle Nazioni Unite, incluso l’Ufficio politico delle Nazioni Unite per la Somalia o la nuova missione;
7 beni e servizi destinati esclusivamente allo sviluppo delle forze di sicurezza del governo federale della Somalia e a fornire sicurezza al popolo somalo, esclusi i beni di cui all’allegato 2.
La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può, d’intesa con i competenti uffici del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e in conformità alle decisioni del competente Comitato del Consiglio di sicurezza dell’ONU, autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi1 e 2 per:
equipaggiamento militare non letale destinato esclusivamente a scopi umanitari o di protezione;
beni e assistenza tecnica messi a disposizione da Stati e destinati esclusivamente a contribuire allo sviluppo di istituzioni nel settore della sicurezza, conformemente al processo politico menzionato nei paragrafi 1–5 della risoluzione 1772 (2007);
assistenza tecnica messa a disposizione da Stati e organizzazioni interessate, tra cui l’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO), per migliorare la sicurezza delle coste e della navigazione marittima al largo della Somalia e degli Stati confinanti, conformemente al paragrafo 5 della risoluzione 1846 (2008).
Sono fatte salve le disposizioni della legge del 13 dicembre 19968 sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge del 13 dicembre 19969 sul materiale bellico.
Art. 1a10 Divieti concernenti il carbone di legna
Per quanto concerne il carbone di legna di cui all’allegato 3, sono vietati:
l’importazione o il trasporto, qualora tale prodotto sia originario della Somalia o sia stato esportato dalla Somalia;
l’acquisto, qualora si trovi in Somalia o sia originario della Somalia.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mag. 2013, in vigore dal 23 mag. 2013
Introdotta dal n. I dell’O del 22 mag. 2013, in vigore dal 23 mag. 2013 (RU 2013 1545).
Introdotto dal n. I dell’O del 22 mag. 2013, in vigore dal 23 mag. 2013 (RU 2013 1545).
È vietato mettere a disposizione direttamente o indirettamente mezzi finanziari o fornire sostegno finanziario, assicurazioni o riassicurazioni, concernenti le attività di cui al capoverso1.
Art. 2 Blocco degli averi e delle risorse economiche
Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni menzionate nell’allegato1.11
È vietato trasferire averi alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni che sottostanno al blocco, oppure mettere a loro disposizione in altro modo, direttamente o indirettamente, averi e risorse economiche.
D’intesa con gli uffici competenti del DFAE e del Dipartimento federale delle finanze, nonché previa notificazione al competente Comitato del Consiglio di sicurezza dell’ONU o conformemente alle decisioni di questo Comitato, la SECO può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati, nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate.
Art. 3 Definizioni
Nella presente ordinanza s’intende per:
averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, contratti di assicurazione, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni effettuate dagli istituti finanziari;
risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;
blocco delle risorse economiche: l’impedimento del loro impiego per acquisire averi, merci o servizi, ivi comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno di tali risorse.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mag. 2013, in vigore dal 23 mag. 2013
Art. 4 Divieto di entrata e di transito
L’entrata o il transito in Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate nell’allegato1.12
La Segreteria di Stato della migrazione (SEM)13 può concedere deroghe in conformità alle decisioni del competente comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
Sezione 2 Esecuzione e disposizioni penali
Art. 5 Controllo ed esecuzione
La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli1, 1a e 2.14
La SEM sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all’articolo 4.
Ilcontrollo al confine è di competenza dell’Amministrazione federale delle dogane.
Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.
Art. 6 Dichiarazioni obbligatorie
Le persone fisiche e le istituzioni che detengono o amministrano averi, oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 2 capoverso1, li dichiarano senza indugio alla SECO.
Le dichiarazioni indicano i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.
Art. 7 Disposizioni penali
Chiunque viola gli articoli1, 1a, 2 o 4 è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.15
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mag. 2013, in vigore dal 23 mag. 2013
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mag. 2013, in vigore dal 23 mag. 2013
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mag. 2013, in vigore dal 23 mag. 2013
Chiunque viola l’articolo 6 della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 10 LEmb.
Le infrazioni di cui agli articoli9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può ordinare sequestri o confische.
Sezione 3 Recepimento automatico di liste ed entrata in vigore16
Art. 7a17 Recepimento automatico di liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni
Le liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ovvero dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato 1), sono recepite automaticamente. La pubblicazione delle voci secondo l’Allegato1 non è prevista né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).
Art. 8 Entrata in vigore18
La presente ordinanza entra in vigore il 25 maggio 2009.
Nuovo testo giusta il n. I 14 dell’O del 4 mar. 2016 sul recepimento automatico delle liste di sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in vigore dal 4 mar. 2016 (RU 2016 671).
Introdotto dal n. I 17 dell’O del 19 dic. 2012 sulla modifica della pubblicazione degli allegati alle ordinanze sugli embarghi (RU 2013 255). Nuovo testo giusta il n. I 14 dell’O del 4 mar. 2016 sul recepimento automatico delle liste di sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in vigore dal 4 mar. 2016 (RU 2016 671).
Introdotta dal n. I 17 dell’O del 19 dic. 2012 sulla modifica della pubblicazione degli allegati alle ordinanze sugli embarghi, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 255).
Allegato 119 Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di entrata e di transito; imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie Nota bene 1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite20. 2. In generale, la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management) il giorno feriale successivo al comunicato delle Nazioni Unite21.
Originario all. Nuovo testo giusta il n. I 14 dell’O del 4 mar. 2016 sul recepimento automatico delle liste di sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in vigore dal 4 mar. 2016 (RU 2016 671).
La lista è consultabile ai seguenti indirizzi Internet: www.un.org/en/sc/ > Subsidiary Organs > Sanctions > Somalia and Eritrea Sanctions Committee > Sanctions List Materials.
La banca dati SESAM è liberamente accessibile su Internet: www.seco.admin.ch > Politica economica esterna e cooperazione economica > Controlli all’esportazione e sanzioni > Sanzioni / Embarghi. È possibile ordinare la lista in formato cartaceo a: SECO, settore Sanzioni, Holzikofenweg 36, 3003 Berna.
Allegato 222 (art.1 cpv. 4 lett. e) Beni a cui non si applica l’eccezione di cui all’articolo 1 capoverso 4 lettera e 1. Missili terra-aria, inclusi i sistemi di difesa antiaerea portatili (MANPADS) 2. Fucili e cannoni di calibro superiore a 12,7 mm, e loro munizioni e componenti appositamente progettati, esclusi i lanciarazzi anticarro a spalla quali RPG e LAW, le granate da fucile e i lanciabombe 3. Mortai di calibro superiore a 82 mm 4. Armi guidate anticarro, missili guidati anticarro (ATGM) e munizioni e componenti appositamente progettati per questi articoli 5. Cariche e dispositivi a uso militare contenenti materiali energetici, mine e materiale connesso 6. Congegni di mira con capacità di visione notturna
Introdotto dal n. II dell’O del 22 mag. 2013, in vigore dal 23 mag. 2013 (RU 2013 1545).
Allegato 323 Beni a cui si applica il divieto di cui all’articolo 1a Voce di tariffa Designazione della merce 4402 Carbone di legna, incluso il carbone di gusci o di noci, anche agglomerato, escluso il carbone di legna come prodotto medicinale, mescolato con incenso, attivato e carboncino
Introdotto dal n. II dell’O del 22 mag. 2013, in vigore dal 23 mag. 2013 (RU 2013 1545).