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142.513

Ordinanza concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione (Ordinanza SIMIC)

del 12 aprile 2006 (Stato 12 dicembre 2008)

Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 20 giugno 20031 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (LSISA), ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

(art. 1 LSISA) La presente ordinanza disciplina il trattamento dei dati personali del settore degli stranieri e dell’asilo nel sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC), segnatamente:

  1. la struttura e il contenuto del SIMIC;

  2. gli obblighi di notificazione;

  3. i diritti d’accesso;

  4. la comunicazione dei dati;

  5. la protezione dei dati e la sicurezza informatica.

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza s’intende per:

  1. dati del settore degli stranieri: i dati personali trattati nell’ambito dei compiti previsti dagli atti normativi seguenti: 1.2 la legge federale del 16 dicembre 20053 sugli stranieri (LStr), 2. la legge del 29 settembre 19524 sulla cittadinanza (LCit), RU 2006 1945 2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 3. l’accordo del 21 giugno 19995 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, 4. l’accordo del 21 giugno 20016 di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), 5.7 gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen e di Dublino; tali accordi sono menzionati nell’allegato4;

  2. dati del settore dell’asilo: i dati personali trattati nell’ambito dei compiti previsti dagli atti normativi seguenti:

1. la legge del 26 giugno 19988 sull’asilo (LAsi), 2. la convenzione del 28 luglio 19519 sullo statuto dei rifugiati, 3. la convenzione del 28 settembre 195410 sullo statuto degli apolidi, 4.11 gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino;

  1. stranieri: le persone del settore degli stranieri e dell’asilo;

  2. sparizione: una persona del settore dell’asilo è considerata sparita se non si è annunciata presso il pertinente Cantone di attribuzione o se non è più raggiungibile al suo domicilio durante la procedura d’asilo;

  3. ricomparsa: si tratta di ricomparsa quando una persona del settore dell’asilo, considerata sparita, si annuncia nuovamente presso le autorità cantonali competenti oppure è nuovamente raggiungibile al suo domicilio durante la procedura d’asilo.

Sezione 2 Struttura e contenuto del SIMIC

Struttura del SIMIC 1 Il SIMIC comprende i sottosistemi seguenti:

a. un sistema automatizzato di rilascio e controllo dei visti (EVA); b. un sistema automatizzato degli incarti personali e della documentazione (eDossier). 2 Una ricerca nel SIMIC conduce a una consultazione on line all’interno del sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL).12

7 Introdotto dal n. I1 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 11 Introdotto dal n. I1 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 Nuovo testo giusta il n. I6 dell’O del 15 ott. 2008 sugli adeguamenti alla LF sui

Art. 4 Contenuto del SIMIC

(art. 4 LSISA)

Il SIMIC consta di due parti:

  1. una generale con i dati di base, accessibile a tutti gli utenti che dispongono di un diritto d’accesso;

  2. una speciale, ai cui dati le autorità o i terzi incaricati hanno accesso in funzione dei loro compiti legali (profili utente).

La parte generale con i dati di base comprende i dati personali delle categorie seguenti:

  1. generalità dell’interessato (cognomi, nomi, appellativi, data di nascita, sesso, cittadinanza, stato civile);

  2. numero personale;

  3. 13 numero d’assicurato di cui all’articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194614 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (numero d’assicurato AVS).

L’allegato1 elenca in modo esaustivo i dati contenuti nel SIMIC e determina la portata dell’accesso e il diritto a trattare i dati.

I dati sono registrati secondo il set di caratteri standard dell’Europa occidentale dell’Organizzazione internazionale di normazione (ISO 8859-1).15

Sezione 3 Obblighi di notificazione

Art. 5 Notificazioni delle autorità cantonali e comunali

(art. 7 cpv.1 e 4 LSISA)

Leautorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri notificano immediatamente:

  1. i permessi iniziali di dimora nonché le proroghe, i cambiamenti o le revoche degli stessi;

  2. le trasformazioni di permessi per dimoranti temporanei;

  3. l’inizio di un impiego nonché il cambiamento di impiego o di professione nel Cantone;

  4. i licenziamenti annunciati dai datori di lavoro;

  5. gli arrivi, i trasferimenti e le partenze degli stranieri;

  6. i rilasci di nuovi permessi di domicilio;

Introdotta dal n. 1 dell’all. all’O del21 nov. 2007 sull’armonizzazione dei registri,

Introdotto dal n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008

  1. la proroga dei termini di controllo dei libretti per stranieri titolari di un permesso di domicilio e gli altri dati che essi contengono;

  2. le nascite e i decessi;

  3. le adozioni;

  4. le naturalizzazioni ordinarie, gli accertamenti del diritto di cittadinanza e gli annullamenti;

  5. i cambiamenti e le rettifiche d’identità;

  6. …16

  7. i lavoratori dipendenti distaccati ai sensi dell’articolo1 della legge dell’8 ottobre 199917 sui lavoratori distaccati in Svizzera nonché gli altri lavoratori dipendenti o indipendenti che non necessitano di un permesso per dimoranti temporanei o di un permesso di dimora;

  8. la sparizione e la ricomparsa di persone del settore dell’asilo.

Le autorità cantonali e comunali preposte al mercato del lavoro notificano regolarmente:

  1. gli indirizzi dei datori di lavoro che hanno presentato domanda per un permesso;

  2. le decisioni in merito ai permessi;

  3. i lavoratori dipendenti distaccati ai sensi dell’articolo1 della legge dell’8 ottobre 1999 sui lavoratori distaccati in Svizzera nonché gli altri lavoratori dipendenti o indipendenti che non necessitano di un permesso per dimoranti temporanei o di un permesso di dimora.

Le autorità cantonali e comunali di aiuto sociale notificano regolarmente la sparizione e la ricomparsa di persone del settore dell’asilo.

Art. 6 Notificazioni di altre autorità

(art. 7 cpv.1 e 2 LSISA)18

Le autorità menzionate qui sotto notificano i dati seguenti:19

a. 20 la Segreteria di Stato del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), le rappresentanze e le missioni svizzere all’estero: conformemente alle istruzioni dell’Ufficio federale della migrazione (UFM), i dati personali relativi al rilascio di visti, nella misura in cui tali dati siano necessari per l’adempi-

Nuovo testo giusta il n. I1 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal

Nuovo testo giusta il n. I1 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal mento dei compiti secondo la LStr21 e gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen22;

  1. i posti di confine: i dati personali concernenti il respingimento e il rilascio di visti in via eccezionale. L’UFM23 emana le pertinenti istruzioni;

  2. le autorità federali e cantonali competenti: gli elenchi di stranieri per i quali è necessario un esame approfondito dell’eventuale domanda d’entrata o di dimora.

L’UFM può ricevere notificazioni concernenti stranieri che hanno lasciato la Svizzera o la cui dimora è ignota e che non adempiono i loro obblighi di diritto pubblico o alimentari.

Art. 6a24 Notificazioni delle imprese di trasporto aereo Le imprese di trasporto aereo notificano i dati personali conformemente all’articolo 104 capoversi1 e 2 LStr25.

Art. 7 Procedura di notificazione e registrazione dei dati

(art. 7 cpv. 1 LSISA)

I dati personali possono essere notificati:

  1. on line, tramite terminali di dati collegati all’ordinatore;

  2. a lotti, su supporti elettronici di dati (ad es. banda magnetica);

  3. sotto forma cartacea, su moduli di notificazione.

L’UFM determina a quali condizioni i dati personali possono essere notificati per via informatica e indica i controlli da eseguire prima della loro notificazione on line (prova di plausibilità).

Esso registra i dati notificati nel SIMIC.

Art. 826 Dati relativi a ricorsi

(Art. 8 LSISA) Il Tribunale amministrativo federale annuncia periodicamente in forma elettronica all’UFM i dati concernenti il deposito e l’evasione dei ricorsi.

Tali Acc. sono menzionati nell’all.4 n. 1.

Nuovo termine giusta il n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5615). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Introdotto dal n. I1 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal

Nuovo testo giusta il n. II 7 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

Sezione 4 Accesso al SIMIC

Art. 9 Dati del settore degli stranieri

(art.9 cpv. 1 LSISA) L’UFM può permettere alle autorità seguenti di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri:

  1. le autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, le autorità cantonali e comunali di polizia e quelle cantonali e comunali preposte al mercato del lavoro e alla cittadinanza per l’adempimento dei loro compiti in materia di stranieri, nonché le autorità cantonali e comunali di polizia per l’identificazione delle persone;

  2. i seguenti servizi dell’Ufficio federale di polizia (fedpol): 1. il Servizio di analisi e prevenzione (SAP): esclusivamente per l’esame delle misure di respingimento per la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera conformemente alla legge federale del 21 marzo 199727 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna, 2.28 il servizio incaricato della gestione del RIPOL: esclusivamente per l’identificazione delle persone nell’ambito del controllo delle segnalazioni RIPOL ai sensi dell’ordinanza RIPOL del 15 ottobre 200829, 3. i servizi competenti in materia di corrispondenza Interpol e la centrale d’intervento: esclusivamente per l’identificazione delle persone in relazione con i compiti nel settore dello scambio intercantonale e internazionale delle informazioni di polizia, segnatamente nell’ambito della cooperazione con l’Ufficio europeo di polizia (Europol), 4. i servizi competenti della Polizia giudiziaria federale: esclusivamente per l’identificazione delle persone in relazione con l’assistenza amministrativa e in occasione di inchieste della polizia di sicurezza e della polizia giudiziaria nonché nell’ambito dello scambio intercantonale e internazionale delle informazioni di polizia, 5. il servizio competente in materia di documenti e di ricerche di persone scomparse: esclusivamente per le ricerche concernenti la dimora delle persone, 6.30 il servizio incaricato della gestione dell’AFIS: esclusivamente per l’identificazione di persone ai sensi dell’articolo 102 capoverso1

Nuovo testo giusta il n. I6 dell’O del 15 ott. 2008 sugli adeguamenti alla LF sui

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 7. il servizio competente presso l’UFM di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro: esclusivamente per l’identificazione delle persone e l’accertamento del loro statuto di dimora effettuati nell’ambito dei suoi compiti legali nella lotta contro il riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo di cui all’articolo 23 della legge federale del 10 ottobre 199732 sul riciclaggio di denaro;

  1. la Divisione Assistenza giudiziaria internazionale dell’Ufficio federale di giustizia: in relazione con procedure di assistenza giudiziaria internazionale ai sensi della legge federale del 20 marzo 198133 sull’assistenza internazionale in materia penale;

  2. 34 il Tribunale amministrativo federale: per l’istruzione dei ricorsi conformemente alla LStr;

  3. i posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia e il Corpo delle guardie di confine: per l’esecuzione dei controlli delle persone e il rilascio di visti in via eccezionale;

  4. le rappresentanze e le missioni svizzere all’estero: per l’esame delle richieste di visto e per l’adempimento dei compiti nell’ambito della legislazione svizzera in materia di cittadinanza;

  5. il Segretariato di Stato e la Direzione politica del DFAE: per l’esame e la decisione relativi alle richieste di visto nella sfera di competenze del Dipartimento;

  6. la Centrale di compensazione: per il chiarimento delle domande di prestazioni nonché per l’assegnazione e la verifica del numero d’assicurato AVS;

  7. le autorità fiscali cantonali: per l’adempimento dei loro compiti in materia di riscossione dell’imposta alla fonte;

  8. le Commissioni tripartite previste quali organi di controllo nell’articolo 7 capoverso1 lettera b della legge dell’8 ottobre 199935 sui lavoratori distaccati in Svizzera: per lo svolgimento dei loro compiti giusta l’articolo 11 dell’ordinanza del 21 maggio 200336 sui lavoratori distaccati in Svizzera;

  9. 37 le autorità cantonali e comunali dello stato civile: esclusivamente per l’identificazione delle persone in relazione con eventi di stato civile, per la preparazione della celebrazione del matrimonio o della registrazione dell’unione domestica, nonché per evitare l’elusione del diritto in materia di stranieri giusta gli articoli 97a capoverso1 del Codice civile38 e 6 capoverso 2 della legge federale del 18 giugno 200439 sull’unione domestica registrata;

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008

  1. gli uffici cantonali di coordinamento nel settore dell’asilo e dei rifugiati: esclusivamente per garantire l’aiuto sociale giusta la LAsi40;

  2. 41 i servizi competenti per i registri di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge del 23 giugno 200642 sull’armonizzazione dei registri nell’ambito dell’armonizzazione dei registri e dell’aggiornamento del numero d’assicurato AVS.

Art. 10 Dati del settore dell’asilo

(art.9 cpv. 2 LSISA) L’UFM può permettere alle autorità seguenti di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell’asilo:

  1. le autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, le autorità cantonali e comunali di polizia, gli uffici di coordinamento nel settore dell’asilo e dei rifugiati e le autorità cantonali e comunali preposte al mercato del lavoro per l’adempimento dei loro compiti nel settore dell’asilo, nonché le autorità cantonali e comunali di polizia per l’identificazione delle persone;

  2. i seguenti servizi della fedpol: 1. il SAP: esclusivamente per l’esame delle misure di respingimento per la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera conformemente alla legge federale del 21 marzo 199743 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna, 2.44 il servizio incaricato della gestione del RIPOL: esclusivamente per l’identificazione delle persone nell’ambito del controllo delle segnalazioni RIPOL ai sensi dell’ordinanza RIPOL del 15 ottobre 200845, 3. i servizi competenti in materia di corrispondenza Interpol nonché la centrale d’intervento: esclusivamente per l’identificazione delle persone in relazione con compiti nel settore dello scambio intercantonale e internazionale delle informazioni di polizia, segnatamente nell’ambito della cooperazione con l’Ufficio europeo di polizia (Europol), 4. i servizi competenti della Polizia giudiziaria federale: esclusivamente per l’identificazione delle persone in relazione con l’assistenza amministrativa e in occasione di inchieste della polizia di sicurezza e della polizia giudiziaria nonché nell’ambito dello scambio intercantonale e internazionale delle informazioni di polizia,

Introdotta dal n. 1 dell’all. all’O del21 nov. 2007 sull’armonizzazione dei registri,

Nuovo testo giusta il n. I6 dell’O del 15 ott. 2008 sugli adeguamenti alla LF sui 5. il servizio competente in materia di documenti e di ricerche di persone scomparse: esclusivamente per le ricerche concernenti la dimora delle persone, 6. il servizio incaricato della gestione dell’AFIS: esclusivamente per l’identificazione di persone ai sensi dell’articolo 99 LAsi46, 7. il servizio competente presso l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro: esclusivamente per l’identificazione delle persone e l’accertamento del loro statuto di dimora effettuati nell’ambito dei suoi compiti legali nella lotta contro il riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo di cui all’articolo 23 della legge federale del 10 ottobre 199747 sul riciclaggio di denaro;

  1. la Divisione Assistenza giudiziaria internazionale dell’Ufficio federale di giustizia: in relazione con procedure dell’assistenza giudiziaria internazionale ai sensi della legge federale del 20 marzo 198148 sull’assistenza internazionale in materia penale;

  2. 49 il Tribunale amministrativo federale: per l’istruzione dei ricorsi conformemente alla LAsi;

  3. i posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia e il Corpo delle guardie di confine: per l’esecuzione dei controlli delle persone e il rilascio di visti in via eccezionale;

  4. il Controllo federale delle finanze: per la vigilanza finanziaria;

  5. la Centrale di compensazione: per il chiarimento delle domande di prestazioni nonché per l’assegnazione e la verifica del numero d’assicurato AVS;

  6. le autorità fiscali cantonali: per i loro compiti in materia di riscossione dell’imposta alla fonte;

  7. 50 le autorità cantonali e comunali dello stato civile: esclusivamente per l’identificazione delle persone in relazione con eventi di stato civile e per la preparazione della celebrazione del matrimonio o della registrazione dell’unione domestica, nonché per evitare l’elusione del diritto in materia di stranieri giusta gli articoli 97a capoverso1 del Codice civile51 e 6 capoverso 2 della legge federale del 18 giugno 200452 sull’unione domestica registrata;

Nuovo testo giusta il n. II 7 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008

j. 53 i servizi competenti per i registri di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge del 23 giugno 200654 sull’armonizzazione dei registri nell’ambito dell’armonizzazione dei registri e dell’aggiornamento del numero d’assicurato AVS.

Art. 11 Concessione dell’accesso a terzi incaricati

(art. 11 LSISA)

L’UFM esamina se i terzi incaricati di cui all’articolo 11 LSISA rispettano le prescrizioni applicabili in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica.

L’esame è effettuato nell’ambito della procedura di conferimento dei diritti d’accesso e mettendo a repertorio le interrogazioni. I dati repertoriati possono essere analizzati saltuariamente o in presenza di sospetti. L’UFM può chiedere ai terzi incaricati di fornire informazioni in merito alle misure di sicurezza adottate.

L’UFM determina segnatamente:

  1. i dati di cui necessita il terzo incaricato per l’adempimento dei suoi compiti legali;

  2. in che modo possono essere utilizzati i dati personali;

  3. chi può trattare i dati personali;

  4. come vanno protetti i dati personali.

Esso può limitare o revocare i diritti d’accesso se il terzo incaricato non rispetta le prescrizioni applicabili in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica.

Art. 12 Concessione dell’accesso

(art. 10 LSISA) Il DFGP disciplina la procedura di conferimento dei diritti d’accesso al SIMIC.

Sezione 5 Comunicazione dei dati da parte dell’UFM

Art. 13 Ad autorità od organizzazioni per l’adempimento dei compiti legali

(art. 13 LSISA)

L’UFM può, in un caso specifico o periodicamente, comunicare alle seguenti autorità od organizzazioni, per l’adempimento dei loro compiti legali, i dati personali trattati nel SIMIC, sotto forma di serie di dati o elenchi elettronici:

  1. le autorità di cui agli articoli9 e 10;

  2. i terzi incaricati giusta l’articolo 11 LSISA;

  3. l’Organizzazione svizzera d’aiuto ai rifugiati, per la coordinazione dei compiti affidati dalla LAsi55 alle istituzioni di soccorso autorizzate;

Introdotta dal n. 1 dell’all. all’O del21 nov. 2007 sull’armonizzazione dei registri,

d. la Cassa di compensazione svizzera e le casse di compensazione cantonali, per l’adempimento dei loro compiti in materia di finanziamento e l’eventuale rimborso dei contributi minimi dell’AVS per richiedenti l’asilo senza attività lucrativa.

Alle autorità e ai servizi di cui al capoverso1 lettere c e d possono essere comunicati soltanto i dati personali di cui all’allegato 2.

Gli invii dei dati nell’ambito dell’ordinanza del 30 giugno 199356 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali e dell’ordinanza del 21 novembre 200757 sull’armonizzazione dei registri avvengono attraverso Sedex o mediante un supporto elettronico di dati.58

Art. 14 Per scopi di pianificazione, scientifici e statistici

L’UFM può comunicare dati personali resi anonimi:

  1. alle autorità svizzere e a persone da loro incaricate della pianificazione, per scopi pianificatori e statistici;

  2. alle università svizzere e ai loro istituti, per scopi scientifici;

  3. a organizzazioni private, per scopi pianificatori e scientifici.

A tali servizi possono essere eccezionalmente comunicati anche dati personali non resi anonimi se l’UFM impone limitazioni per la protezione della personalità e stabilisce in particolare:

  1. il modo di utilizzare i dati personali;

  2. chi può consultare i dati personali;

  3. il modo di proteggere i dati personali;

  4. l’obbligo o meno di restituire i dati personali o di distruggerli dopo l’uso.

Art. 15 Ad autorità estere e a privati

(art.14 e 15 LSISA)

L’UFM trasmette alla persona interessata, per eventuale risposta, singole domande d’informazione concernenti casi specifici emananti da autorità estere o da persone e organizzazioni private. L’UFM segnala all’interessato che non vi è obbligo di rispondere alla domanda d’informazione e che l’UFM non comunicherà di sua iniziativa l’informazione richiesta.

L’UFM può comunicare all’autorità estera, alla persona o all’organizzazione privata esclusivamente l’indirizzo e inoltre, per quanto concerne le persone del settore degli stranieri, il tipo di autorizzazione di soggiorno dell’interessato, se l’autorità, la persona o l’organizzazione richiedente rende verosimile che la persona interessata rifiuta di fornire l’informazione allo scopo di impedire l’esecuzione di

Introdotto dal n. 1 dell’all. all’O del21 nov. 2007 sull’armonizzazione dei registri, pretese legali o la tutela di altri interessi degni di protezione. Se possibile e ragionevolmente esigibile, l’UFM offre previamente alla persona interessata l’opportunità di pronunciarsi.

Sezione 6 Protezione dei dati e sicurezza informatica

Art. 16 Consulenza in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica

(art.5 cpv. 2 LSISA)

L’UFM designa un consulente in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica. Quest’ultimo verifica periodicamente l’esattezza e la sicurezza dei dati nel SIMIC.

L’UFM stabilisce in un apposito regolamento segnatamente le misure organizzative e tecniche da adottare allo scopo di evitare il trattamento non autorizzato dei dati e disciplina la messa a repertorio automatica del trattamento e della consultazione dei dati.

Art. 17 Sicurezza informatica

(art.5 cpv. 1 LSISA)

La sicurezza dei dati è retta dalle disposizioni dell’ordinanza del 14 giugno 199359 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati, dalla sezione sulla sicurezza informatica dell’ordinanza del 26 settembre 200360 sull’informatica nell’Amministrazione federale e dalle raccomandazioni dell’Organo strategia informatica della Confederazione.

L’UFM, le autorità di cui agli articoli9 e 10, l’Ufficio federale di statistica, l’Organizzazione svizzera d’aiuto ai rifugiati, i terzi incaricati della tenuta dei conti di garanzia secondo la LAsi61, la Cassa di compensazione svizzera e le casse di compensazione cantonali adottano, ciascuno nel proprio ambito specifico, le misure d’organizzazione e d’ordine tecnico atte a salvaguardare la sicurezza dei dati personali.

Art. 18 Archiviazione, cancellazione e limitazione dell’accesso

(art.17 lett. c e d LSISA)

I dati non più necessari sono proposti per archiviazione all’Archivio federale. I dati che l’Archivio federale giudica non degni di archiviazione sono cancellati.

I dati dell’ambito dell’asilo sono archiviati in ogni caso.

I dati di una persona naturalizzata in Svizzera sono accessibili per due anni dalla sua naturalizzazione esclusivamente ai collaboratori competenti dell’UFM (Ambito Cittadinanza). Tutti i dati dell’Ambito Cittadinanza sono proposti per archiviazione all’Archivio federale 50 anni dopo la naturalizzazione o l’ultima domanda di naturalizzazione.

L’UFM cancella i dati personali non degni di archiviazione contenuti nel SIMIC in base alle regole seguenti:

  1. in caso di adozione, il nome dei genitori affilianti è sostituito dal nome del figlio, non appena noto. Al più tardi un mese dopo aver ricevuto la notifica dell’adozione, sono cancellati tutti i dati concernenti l’affiliando e i genitori affilianti;

  2. se il soggiorno dell’affiliando o del figlio adottivo non è stato regolato, i dati della decisione d’entrata degli affiliandi e dei figli adottivi sono cancellati dopo 26 mesi;

  3. in caso di decesso, i dati sono cancellati cinque anni dopo la morte;

  4. in caso di fine del soggiorno in Svizzera, i dati sono cancellati 15 anni dopo la fine del soggiorno;

  5. 62 i dati concernenti l’impiego ai sensi degli articoli 19 capoverso4 lettera b e 34 dell’ordinanza del 24 ottobre 200763 sull’ammissione, sul soggiorno e sull’attività lucrativa sono cancellati dopo dieci anni;

  6. 64 le dichiarazioni di garanzia sono cancellate dopo cinque anni.

Se in uno dei casi di cui al capoverso4 lettera d è stata emessa una misura di allontanamento o di respingimento, i dati personali sono cancellati al più presto cinque anni dopo lo scadere della misura.

Art. 19 Diritti degli interessati

(art. 6 LSISA)

I diritti degli interessati, segnatamente il diritto d’accesso, il diritto di essere informati in merito alla raccolta dei dati personali e il diritto alla rettifica e alla cancellazione dei dati, sono retti dalle disposizioni della legge federale del 19 giugno 199265 sulla protezione dei dati (LPD) e della legge federale del 20 dicembre 196866 sulla procedura amministrativa, nonché dagli articoli 111e–111g LStr67.68

L’interessato che intende far valere i propri diritti deve comprovare la propria identità e presentare all’UFM una domanda scritta.

I dati inesatti sono rettificati d’ufficio.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008

Nuovo testo giusta il n. I1 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal

Sezione 7 Statistiche e controlli

Art. 20 Statistica

L’UFM allestisce statistiche periodiche sulla base dei dati contenuti nel SIMIC, nella misura in cui sia necessario per adempiere i suoi compiti legali e in collaborazione con l’Ufficio federale di statistica. Tali statistiche non devono consentire di risalire alle persone interessate.

L’UFM trasmette alle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni le statistiche necessarie per l’adempimento dei loro compiti secondo la LStr69, la LAsi70, la LCit71, l’Accordo sulla libera circolazione delle persone72 e la Convenzione AELS73, nonché gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen74 e di Dublino75.76

Pubblica le statistiche più importanti.

Su richiesta, può mettere a disposizione di autorità nonché di persone od organizzazioni private i dati statistici complementari di cui necessitano. Può procedere a rilevazioni statistiche speciali in loro favore.

Collabora alla stesura della statistica federale sullo stato annuale della popolazione, di quelle sulla migrazione e sull’attività lucrativa. L’UFM fornisce regolarmente dati singoli su effettivi e movimento degli stranieri registrati nel SIMIC all’Ufficio federale di statistica per l’adempimento dei suoi compiti conformemente all’ordinanza del 30 giugno 199377 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali.

Può autorizzare i servizi con diritto d’accesso al SIMIC ad allestire statistiche in base ai loro propri dati.

Art. 21 Controlli

Con l’aiuto del SIMIC, l’UFM svolge controlli periodici sui permessi rilasciati e sull’effettivo degli stranieri.

Le autorità cantonali degli stranieri e i servizi di controllo degli stranieri incaricati dai Comuni collaborano ai lavori di controllo. A questo scopo, l’UFM comunica loro gli elenchi degli effettivi degli stranieri e gli elenchi delle date di scadenza dei loro permessi.

Tali Acc. sono menzionati nell’all.4 n. 1.

Tali Acc. sono menzionati nell’all.4 n. 2.

Nuovo testo giusta il n. I1 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal

Sezione 8 Emolumenti

Art. 22

Per le domande d’informazione di cui all’articolo 15 capoverso 2 le persone e le organizzazioni private devono all’UFM un emolumento di 20 franchi.

Deve all’UFM un emolumento a copertura delle spese:

  1. la persona o l’organizzazione privata, se l’UFM fornisce dati statistici complementari o procede a rilevazioni statistiche speciali (art. 20 cpv. 4);

  2. l’autorità, la persona o l’organizzazione privata, se l’UFM procede a rilevazioni statistiche speciali secondo gli articoli14 e 20 capoverso4 da cui derivano spese importanti o un onere lavorativo considerevole.

Se la registrazione di dati inesatti è stata provocata da un comportamento della persona interessata in violazione dei propri doveri, possono esserle addebitati i costi per la rettifica.

Per il rimanente sono applicabili le disposizioni generali dell’ordinanza del 24 ottobre 200778 sugli emolumenti LStr.79

Sezione 9 Disposizioni finali

Art. 23 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 23 novembre 199480 sul Registro centrale degli stranieri è abrogata.

Art. 24 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato3.

Art. 25 Disciplinamento transitorio in caso di guasti seri nella fase introduttiva

Se dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza sopravvengono guasti seri d’ordine tecnico od organizzativo per cui è necessaria la rimessa in funzione del Registro centrale degli stranieri (RCS) o del Sistema automatizzato di registrazione delle persone (AUPER), restano applicabili le seguenti ordinanze nel tenore previgente:

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008

[RU 1994 2859, 1996 194, 1999 1240, 2001 3184, 2002 1741 art. 35 n. 3, 2003 1380

art. 18 n. 1, 2004 1569 n. II 3 4813 all. n. 4, 2005 1321]

  1. l’ordinanza del 23 novembre 199481 sul Registro centrale degli stranieri;

  2. l’ordinanza3 dell’11 agosto 199982 sull’asilo relativa al trattamento di dati personali;

  3. l’ordinanza del 18 novembre 199283 concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone.

I sistemi d’informazione RCS e AUPER devono essere messi fuori servizio entro sei mesi dalla messa in funzione del SIMIC. Tutti i dati di questi sistemi devono essere distrutti o consegnati all’Archivio federale (art. 21 LPD84.85 Art. 25a86 Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 21 novembre 2007

La modifica del 21 novembre 2007 entra in vigore contemporaneamente agli articoli6 lettera a e 13 capoverso1, nonché ai numeri 1–3 dell’allegato della legge del 23 giugno 200687 sull’armonizzazione dei registri.

Il numero d’assicurato AVS delle persone già iscritte in SIMIC al momento della prima attribuzione e comunicazione completa del numero d’assicurato AVS viene registrato se si tratta di:

  1. persone del settore degli stranieri titolari di un permesso di soggiorno valido di almeno quattro mesi;

  2. persone del settore dell’asilo la cui procedura di entrata in Svizzera non è ancora completata.

La procedura della prima comunicazione completa del numero d’assicurato AVS a SIMIC è disciplinata dagli articoli 133bis e 134quater dell’ordinanza del 31 ottobre 194788 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Art. 26 Entrata in vigore

Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 29 maggio 2006.

I seguenti campi di dati dell’allegato1 entrano in vigore il 1° gennaio 2007:

– «Cittadinanza del partner registrato» (n. IV., 2., a); – «Il partner registrato è svizzero» (n. IV., 2., a); – «Categoria di stranieri del partner registrato» (n. IV., 2., d);

[RU 1994 2859, 1996 194, 1999 1240, 2001 3184, 2002 1741 art. 35 n. 3, 2003 1380

art. 18 n. 1, 2004 1569 n. II 3 4813 all. n. 4, 2005 1321]

[RU 1992 2425, 1994 2880, 1995 5047, 1999 2351 all.3, 2000 1227 all. n. II 2 2937, 2003 4333, 2004 4813 all. n. 6]

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008

Introdotto dal n. 1 dell’all. all’O del21 nov. 2007 sull’armonizzazione dei registri, – «Data di nascita del partner registrato» (n. IV., 2., i); – «Il partner registrato è svizzero» (n. IV., 2., i);

Allegato 189 (art.4 cpv. 3) Livelli d’accesso e autorizzazioni per il trattamento dei dati Legenda Livelli d’accesso: A: Consultazione B: Trattamento W: Comunicazione via piattaforma TIC Sedex nel singolo caso Vuoto: Nessun accesso * Accesso ai dati EVA Unità organizzative: AFC: Autorità fiscali cantonali ASC: Autorità cantonali e comunali dello stato civile CdA: Autorità cantonali e comunali del controllo degli abitanti CC: Centrale di compensazione CDF: Controllo federale delle finanze Cit: Autorità cantonali preposte alla cittadinanza COM: Commissioni tripartite (compreso il Segretariato federale delle commissioni tripartite) CP: Comandi cantonali e comunali di polizia CS: Collaboratore specialista DFAE: Dipartimento federale degli affari esteri, Segreteria di Stato e Mansioni consolari fedpol: Ufficio federale di polizia – I: Servizio di analisi e prevenzione (SAP) – II: Polizia giudiziaria federale (PGF) – III: Ufficio centrale nazionale INTERPOL, Centrale d’intervento, Sezione Documenti d’identità e ricerche di persone scomparse, AFIS DNA Services, Sezione MROS – IV: Sezione ricerche RIPOL OCF: Organi federali e cantonali di controllo alla frontiera PS: Autorità cantonali, regionali e comunali di polizia degli stranieri, autorità di polizia degli stranieri del Principato del Liechtenstein RSE: Rappresentanze e missioni svizzere all’estero SCAR: Servizi di coordinamento asilo e rifugiati TAF: – I: Terza corte del Tribunale amministrativo federale

Aggiornato dal n. II 7 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale (RU 2006 4705), dal n. II dell’O del n. I dell’O del 24 ott. 2007 (RU 2007 5615) e dal

n. 1 dell’all. all’O del21 nov. 2007 sull’armonizzazione dei registri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS 431.021).

– II: Quarta e quinta corte del Tribunale amministrativo federale UCL: Uffici cantonali e comunali del lavoro UFG: Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale UFM: Ufficio federale della migrazione – I: Sezione informatica e statistica – II: Collaboratore specialista in materia di stranieri – III: Servizio dei fascicoli – IV: Collaboratore specialista in materia di asilo Cittadinanza. Domicilio. Dimora 142.513 Catalogo dei dati SIMIC PS UCL OCF CP ASC fedpol TAF I UCC RSE DFAE TAF II UFG COM Cit CDF SCAR AFC CdA

  • * * * I II III IV I II III IV I. Dati di base 1. Identità Appellativi B B B B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A W Cognomi* B B B B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A W Nomi* B B B B B B B A A A A A A A A B B A A A A A A A W Data di nascita* B B B B B B B A A A A A A A A B B A A A A A A A W Cittadinanza* B B B B B B B A A A A A A A A B B A A A A A A A W Sesso* B B B B B B B A A A A A A A A B B A A A A A A A W Stato civile* B B B B B B B A A A A A A A A B B A A A A A A A W 2. Numero personale ID personale SIMIC B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A W (n. eDossier)* N. pers. settore degli B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A W stranieri* N. pers. settore B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A W dell’asilo Numero d’assicurato B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A W AVS Sistema d’informazione centrale sulla migrazione 142.513 PS UCL OCF CP ASC fedpol TAF I CC RSE DFAE TAF UF COM Cit CDF SCAR AFC II. eDossier 1.

    Gestione dei fascicoli Detentore del fascicolo A A B A A A A Trattato da CS B B B B A Trattato dal/fino B B B B A Stato del fascicolo A A B A A Data apertura fascicolo A A B A A A A Data di annullamento B B B B A A A Classe d’archiviazione B A B A 2. Informazioni in merito al documento Categorie (LDDS, B B B B A A A LAsi, LCit) Designazione del B B B B A A A documento Data del documento B B B B A A A CS competente B B B B A A A Provenienza (data/tipo) A A A A A A A Data di annullamento B B B B A A A III. Fascicoli cartacei 1. Ubicazione dei fascicoli Ubicazione B B B B B A A A A A 2. Informazioni in merito al fascicolo Categoria fascicolo B A B B A A A Numero fascicolo B A B B A A A Cittadinanza. Domicilio. Dimora 142.513 PS UCL OCF CP ASC fedpol TAF I CC RSE DFAE TAF UF COM Cit CDF SCAR AFC 3.

    Contenuto fascicolo Designazione del B B B B A A A documento Provenienza (CS, data) A A A A A A A Data d’entrata A B A A A A A Data d’uscita (ad es. A B A A A A A documento di legittimazione del Paese d’origine) IV. Altri campi di dati SIMIC 1. N. riferimento N. riferimento B B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A N. riferimento B B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A cantonale N. riferimento delle B B B A A B autorità competenti per la naturalizzazione Comune B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Fascicolo (ubicazio- B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A ne/data/ora dalle-) Sistema d’informazione centrale sulla migrazione 142.513 Campi di dati SIMIC UFM* Partner dell’UFM PS UCL OCF CP ASC fedpol TAF I UCC RSE DFAE TAF II UFG COM Cit CDF SCA AFC CdA

  • * * * R 2. Settore degli stranieri

  1. Identità Data di registrazione A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Statuto personale A A A A A A A A A A A A A A A A A A A W (codice) Fotografia A A A B B A A A A A A A A Firma A A A B B A A A A A A A A N. assicurazione B A A B B A A sociale straniera Paese d’origine B B B A B B A A A A W Luogo d’origine B B B A B B A A A A W Statuto dal profilo del B A A B B A soggiorno nel Paese di provenienza Cittadinanza del B B B A B B B A A B B A A A coniuge* Cittadinanza del B B B A B B B A A B B A A A partner registrato* Luogo di nascita* B B B B B B B A A A B B A A W Nato/a in Svizzera* B B B A B B A A A A A A A A A A A A W Deceduto/a il B B A A B A A A A A A A A A A A A A A Coniuge svizzero* B B B A B B A A A A A A A A A A A W Il partner registrato è B B B A B B A A A A A A A A A A W svizzero* Libretto per stranieri B B B A B

    B A A A dei genitori Genitore svizzero* B B B A B B A A A A A A A A A Cittadinanza. Domicilio. Dimora 142.513 Campi di dati SIMIC UFM* Partner dell’UFM PS UCL OCF CP ASC fedpol TAF I UCC RSE DFAE TAF II UFG COM Cit CDF SCA AFC CdA * * * * R Cognomi, nomi dei B B B B B B B A A A A A A A B B A A A W Cognomi, nomi, data B A A B B A A A A W di nascita dei figli Famiglia o gruppo B B B A B A A A W (codice) N. di famiglia o di B B B A B A A A gruppo N. di controllo del B A A A A A A A A A A A B A A processo (PCN)*

  2. Indirizzi Indirizzo all’estero B B B B B B B A A A A A A A B B A A A A Indirizzo in Svizzera B B B B B B B A A A A A A A B B A A A A W Comune di residenza B B B B B B B A A A A A A A B B A A A A W Indirizzo postale* B B B B B B A A A B A A A A Indirizzo valido dal B B B B B B A A A B A A A A Indirizzo di contatto in B A A B B A Svizzera o all’estero del lavoratore distaccato Sistema d’informazione centrale sulla migrazione 142.513 Campi di dati SIMIC UFM* Partner dell’UFM PS UCL OCF CP ASC fedpol TAF I CC RSE DFAE TAF UF COM Cit CDF SCAR AFC

  1. Documenti di viaggio Tipo del documento di B B A A B B B A A A A A A B B A legittimazione* Autorità di rilascio* B B A A B B B A A A A A A B B A Data del rilascio e B B A A B B B A A A A A A B B A durata di validità* Numero* B B A A B B B A A A A A A B B A

  2. Entrata Paese limitrofo B A A B B A Rappresentanza B B A B B A B A A A A A A B B A A all’estero responsabile* Decisione d’entrata B B A A B A A A A A A A A A A A A valida dal/al* Durata probabile del B B A B B A B A A B B soggiorno* N. di familiari parteci- B B A A B A B A A A A A A B B A panti al viaggio* Professione* B B A A B A B A A A B B A Condizioni d’entrata* B B A A B A B A A A A A A B B A Durata del soggiorno B B A A B B A B B richiesta* Tipo di copertura delle B B A A B B B B spese di soggiorno* Partner d’affari B B A A B B A A B B A (cognomi, indirizzo)* Dichiarazione di B B A A B A A A A garanzia sì/no* Cittadinanza. Domicilio.

    Dimora 142.513 Campi di dati SIMIC UFM* Partner dell’UFM PS UCL OCF CP ASC fedpol TAF I CC RSE DFAE TAF UF COM Cit CDF SCAR AFC Garante (cognomi, B B A A B A B B B indirizzo)* Data di rilascio della B B A A B B B B dichiarazione di garanzia* Identità e professione B B A A B B A A A B B A dei familiari* Categoria di stranieri B B A B B B B B A del coniuge* Categoria di stranieri B B A B B B B B A del partner registrato* Preavviso* A A A A A Arrivo da (luogo)* B B A A B B B B Paese di destinazione* B B A A B B B B Visto valido fino* B B A A B B A B B N. del biglietto B B A A B B B B d’aereo* Avviso temporaneo di B B A A B B B B trasmissione* Genere di visto* B B A A B B A A A A A B B A Tipo di visto* B B A A B B A A A A B B A Scopo del visto* B B A A B B A A A A A B B A N. del visto* A A A A A A A A A A A A A A Dati complementari B B A A B B A A A A B B A concernenti il visto* N.

    massimo di giorni di B B A A B B A A A A B B A soggiorno* Durata di validità del B B A A B A B A A A A A A B B A visto* Sistema d’informazione centrale sulla migrazione 142.513 PS UCL OCF CP ASC fedpol TAF I CC RSE DFAE TAF UF COM Cit CDF SCAR AFC

    • * * * II G N. di entrate B B A A B B A A A A A B B A autorizzate* Notificazione del visto* B B A A B B A A B B A Motivo del rifiuto* B B A A B B B B A Decisione di rifiuto* B B A A B A A A A B A Modo d’annullamento* B B A A B B A A A A B B A Data dell’annulla- B B A A B B A A A A B B A mento* Motivo dell’annulla- B B A A B B A A A A B B A mento* PS UCL OCF CP ASC fedpol TAF I UCC RSE DFAE TAF II UFG COM Cit CDF SCA AFC CdA

    • * * * R

e. Soggiorno e partenza Tipo di permesso A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A W Data effettiva B B A B B B A A A A A A A A A A A A W d’entrata* Data determinante per B B A A B A A A A A A il domicilio Data cambiamento B B A A B A A A A A statuto Motivo della data B B A A B A A A A determinante Data di notificazione B B A A B B A A Autorizzazione valida B B A A B B A A A A A A A A A A A A A A A dal/al* Cittadinanza. Domicilio. Dimora 142.513 PS UCL OCF CP ASC fedpol TAF I UCC RSE DFAE TAF II UFG COM Cit CDF SCA AFC CdA * * * * R Autorità di rilascio* A A A A B A A A A Tipo dell’ammissione B B A A B B A A A A A A A A W (codice)* PS UCL OCF CP ASC fedpol TAF I CC RSE DFAE TAF UF COM Cit CDF SCAR AFC * * * * II G

f. Decisioni preliminari in funzione del mercato del lavoro (AVOR) Riferimento all’ufficio B B A B B A del lavoro Durata di validità della B B A A B A decisione Tipo di contingente A A A A A A N. di contingente A A A A A A Periodo del contingente B B A A B A Unità del contingente A A A A Data della registrazione B B B A A A Data della domanda B B B A A A Articolo (richie- B B B A A A sto/autorizzato) N. di mesi (massi- B B B A A A mo/minimo) Stato del trattamento B B B A A A Motivazione B B B A A A Referenze della ditta B B B A A A Sistema d’informazione centrale sulla migrazione 142.513 Campi di dati SIMIC UFM* Partner dell’UFM PS UCL OCF CP ASC fedpol TAF I CC RSE DFAE TAF UF COM Cit CDF SCAR AFC

  1. Attività lucrativa Attività esercitata B B A B B B B A A A A A A A B B A A A A A Posizione professionale B B A B B B A A A A A Inizio e fine B B A B B B A A A A A dell’impiego Paese di lavoro B B A A B B A A A A A Attività lucrativa B B A B B B A A A A A accessoria N. ore di lavoro B B A A B B A A A A A settimanali Luogo e indirizzo di B A B B A A distacco Stato procedura notifi- B A B B A A A A A A A cazione Accordo libera circolazione UE/AELS Giorni di servizio già B A B B A prestato Decisione negativa B A B B A A concernente l’attività lucrativa indipendente secondo OLCP (RS 142.203)

  2. Dati delle aziende N. dell’azienda SIMIC A A A A A A A A A A A Nome della ditta B B A B B B A A A A A A A A A A A Indirizzi B B A B B B A A A A A A A A A A A Agglomerazione B B A B B B A A A A Gruppo economico B B A B B B A A A A Cittadinanza. Domicilio. Dimora 142.513 Campi di dati SIMIC UFM* Partner dell’UFM PS UCL OCF CP ASC fedpol TAF I CC RSE DFAE TAF UF COM Cit CDF SCAR AFC Comune di lavoro B B A B B B A A A A A Ultima mutazione A A A A A A A A A A (utente/data) Paese (codice) B B A B B B A A A A N. collettivo delle B B A B B B A A A A aziende Effettivo massimo B B B A A ballerine per impresa Impresa B A B B A

  3. Dati sulla cittadinanza N. e categoria del B A B A A A A fascicolo Tipo e n. della pratica B A B A A A A Lingua materna B A B A A A A Data di nascita del B A B A A A A coniuge Data di nascita del B A B A A A A partner registrato Luogo di nascita B A B A A A A Deceduto il B A B A A A A Cognomi e nomi dei B A B A A A A Cittadinanza svizzera B A B A A A A Coniuge svizzero B A B A A A A Il partner registrato è B A B A A A A svizzero Genitore svizzero B A B A A A A Sistema d’informazione centrale sulla migrazione 142.513 PS UCL OCF CP ASC fedpol TAF I CC RSE DFAE TAF UF COM Cit CDF SCAR AFC Tipo e durata del B A B A A A A permesso di soggiorno Luogo d’origine B A B A A A A Data di entrata e di B A B A A

    A A uscita Indirizzo in Svizzera e B A B A A A A all’estero Tipo di naturalizzazione B A B A A A A Comune di B A B A A A A naturalizzazione Data decisione B A B A A A A CS competente B A B A A A A Data di naturalizzazione B A B A A A A Data passaggio in B A B A A A A giudicato Ordini/provvedimenti B A B A A A A presi Nome e indirizzo degli B A B A A A A interessati Controllo del disbrigo B A B A A A A

  4. Misure d’allontanamento e di respingimento Data di notificazione B B A A B B A A A Valevole dal/fino B B A A B B A A A A A A A A Abrogato il B B A A B B A A A Motivazione B B A A B B A A A Ramo economico B B A A B B A A Data della domanda B B A A B B A Termine di partenza B B A A B A B A A A A A A Cittadinanza. Domicilio. Dimora 142.513 PS UCL OCF CP ASC fedpol TAF I CC RSE DFAE TAF UF COM Cit CDF SCAR AFC Proroga del termine di B B A A B A B A A A A A A partenza fino Data di partenza B B A A B B A A A A A A A Sospensione dal/al B B A A B B A A A A A Osservazioni come da B B A A B B A decisione

  5. Rapporto di controllo alla frontiera N. posto di confine* B A A A A B A A A A A A A A Designazione posto di B A A A A B A A A A A A A A confine/funzionario* Luogo di passaggio B A A A A B A A A A A A della frontiera Entrata/partenza/sul B A A A A B A A A A A A terreno Mezzo di trasporto B A A A A B A A A A A A Motivo del tratteni- B A A A B mento Passaggio di frontiera B A A A B osservato da/non osservato Fatti B A A A B Osservazioni interne B A A A B Descrizione della B A A A B falsificazione Data/ora del B A A A A B A A A A A A A A respingimento* Stesura rapporto di B A A A A B A A A A A A polizia (sì/no) Sistema d’informazione centrale sulla migrazione 142.513 PS UCL OCF CP ASC fedpol TAF I CC RSE DFAE TAF UF COM Cit CDF SCAR AFC Motivi del B A A A A B A A A A A A A A respingimento (codice)* Data/ora della consegna B A A A A B A A A A A A dell’interessato alla polizia

  6. Osservazioni strutturate Codici d’osservazione B B B A B A A Codici d’osservazione B B B A B A A validi dal/al Collaboratore B B B A B A A Utente B B B A B A A A Data della mutazione B B B A B A A A

  7. Ricerca del luogo di soggiorno Richiedente (cognomi/ B A indirizzo: soltanto per conteggio finale tasse)

  8. Tasse Tasse delle autorità B B A A B B B B B degli stranieri* Tasse delle autorità B B A B B cantonali del lavoro Tasse delle autorità pre- B B A B poste alla cittadinanza Saldo cassa B B B

  9. Protocollo delle mutazioni Tipo di mutazione A A A A A A A A A A A A Utente A A A A A A A A A A A A Cittadinanza. Domicilio. Dimora 142.513 Campi di dati SIMIC UFM* Partner dell’UFM PS UCL OCF CP ASC fedpol TAF I CC RSE DFAE TAF UF COM Cit CDF SCAR AFC

    • * * * II G Data della mutazione A A A A A A A A A A A A Data dell’evento A A A A A A A A A A A A Data del rilascio A A A A A A A A A A A A Autorità decisionale e A A A A A A A A A A A A autorità richiedente Tipo di decisione A A A A A A A A A A A A A A A A A Campi di dati SIMIC UFM* Partner dell’UFM PS UCL OCF CP ASC fedpol TAF I UCC RSE DFAE TAF II UFG COM Cit CDF SCA AF CdA

    • * * * R C 3. Settore dell’asilo

  10. Identità Fotografia A A A B B A A A A A A A A Firma A A A B B A A A A A A A A Religione B A B B A A A A A A A A A A A Lingua materna B A B B A A A A A A A A A Gruppo etnico B A B B A A A A A A A A A A A Cittadinanza alla B A B A A A A W nascita Luogo di nascita B A B A A A A A A Codice d’origine B B B A A A A A A A A A A W Cognomi e nomi dei B A B B A A A A A A A A A A A A A A W Mezzi finanziari B A B B A A A A propri Sistema d’informazione centrale sulla migrazione 142.513 PS UCL OCF CP ASC fedpol TAF I UCC RSE DFAE TAF II UFG COM Cit CDF SCA AF CdA

    • * * * R C I II III IV I II III IV Dichiarazione di B A B B A A A A garanzia Indirizzi B A B A B A A A A A A A A A A W Categorie d’identità B A B A A (codice NINA) PS UCL OCF CP ASC fedpol TAF I CC RSE DFAE TAF UF COM Cit CDF SCAR AFC

    • * * * II G I II III IV I II III IV

  1. Documenti del Paese d’origine Classificazione B A B B A A A A A A A A A A A (originale, copia, …)

  2. Procedura In generale Tipo di pratica B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A Tipo di trattamento B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A Stato della procedura B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A Cognomi e indirizzo B A B A A A A A A A A A A A A degli interessati Cantone di attribuzione B A B A A A A A A A A A A A A Data di apertura della B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A pratica Data del disbrigo della B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A pratica Passaggio in giudicato B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A Termini B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A Cittadinanza. Domicilio.

    Dimora 142.513 Campi di dati SIMIC UFM* Partner dell’UFM PS UCL OCF CP ASC fedpol TAF I CC RSE DFAE TAF UF COM Cit CDF SCAR AFC Codice d’osservazione B A B A A A Data di deposito e di B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A evasione del ricorso CS competente A A B B A A A A A A A A A A A A A Rilevamento delle impronte digitali N. di controllo del B A B A A A A A A B A A A A processo (NCP)* Luogo e data del B A B A A A A A A B A A A A rilevamento Attribuzione / Ripartizione Data di disbrigo della B A B A A A A A A A A A A A decisione d’attribuzione Motivo della mutazione B A B A A A A A A A A A A A Cantone interessato B A B A A A A A A A A A A A dalla ripartizione Data ripartizione B A B A A A A A A A A A A A Determinante sì/no B A B A A A A A A A A A A A Riga per commento B A B A A A A A A A A A A A Collaboratore specia- B A B A A A A A A A A A A A lista Documento di legittimazione settore dell’asilo Categoria B A B A B A A A A A A A A A

    A Data dell’allestimento B A B A B A A A A A A A A A A Valevole fino B A B A B A A A A A A A A A A Attività lucrativa B A A A B A A A A A A Cognome e indirizzo B A A A B A A A A A A A A del datore di lavoro Sistema d’informazione centrale sulla migrazione 142.513 PS UCL OCF CP ASC fedpol TAF I CC RSE DFAE TAF UF COM Cit CDF SCAR AFC Collaboratore B A B A B A A A A A A A A A A Obbligo di rimborsare e prestare garanzie Sirück Apertura conto B A B A A A A A Data dell’esenzione B A B A A A A A dall’obbligo di prestare garanzie Data della ripresa B A B A A A A A dell’obbligo di prestare garanzie Collaboratore B A B A A A A A Allegato 290 (art. 13 cpv. 2) Dati che possono essere comunicati ad autorità e organizzazioni conformemente all’articolo 13 Legenda Comunicazione dei dati:

CD: ammessa Vuoto: non ammessa Unità organizzative: OSAR: Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati CSC/ Cassa svizzera di compensazione (AVS/AI) / CCC: Casse di compensazione cantonali OSAR CSC/CCC Dati personali asilo Cognome(i) CD CD Nome(i) CD CD Cognome(i) e nome(i) dei genitori CD CD Appellativo(i) CD CD Data di nascita CD CD Sesso CD CD Cittadinanza CD CD Numero personale settore dell’asilo CD CD ID personale SIMIC CD CD Numero d’assicurato AVS CD Indirizzi CD Procedura Tipo di pratica CD Tipo di disbrigo CD Stato della procedura CD Cantone di attribuzione CD CD Data di apertura della pratica CD

Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. all’O del21 nov. 2007 sull’armonizzazione dei registri,

Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 20 aprile 198391 concernente la procedura di approvazione nel diritto in materia di stranieri

Art. 2 …

2. Ordinanza del 22 maggio 200292 sull’introduzione della libera circolazione delle persone

Art. 9 cpv. 2 …

3. Ordinanza del 20 maggio 198793 sulle tasse da riscuotere in applicazione della LDDS

Art. 13 cpv. 2 frase introduttiva, primo periodo e lett. b …

4. Ordinanza 2 dell’11 agosto 199994 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie

Art. 18 cpv. 2 …

91 [RU 1983 535, 1986 1482, 1996 2243 I 32, 1998 846, 2002 1769 III 2. RU 2007 5497 art. 91 n. 2] 93 [RU 1987 784, 1995 5266, 1998 194 art. 30 847, 2002 3985, 2003 1380 art. 18 n. 2 4331, 2004 1569 II 4, 2006 3363 4869 I 1. RU 2007 5561 art. 14]

Art. 29 cpv. 1 …

Art. 30 cpv. 2 …

Art. 31 cpv. 1 …

5. Ordinanza 3 dell’11 agosto 199995 sull’asilo relativa al trattamento di dati personali

Art. 1 cpv. 1 lett. a e b; 6–8; 11 e 12 cpv. 2, 4 e 5; 14 cpv. 1 nonché gli allegati 1 e 2 Abrogati

6. Ordinanza del 18 novembre 199296 concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone

Ingresso …

Art. 2 cpv. 2 …

Art. 3 lett. c Abrogata

Art. 4 …

Art. 6 cpv. 1 lett. k, l, n, o, p, q, r, s e t Abrogate

96 [RU 1992 2425, 1994 2880, 1999 2351 allegato 3, 2000 1227 allegato n. II 2 2937, 2003 4333, 2004 4813 allegato n. 6]

Art. 7 lett. c e f Abrogate

Art. 8 cpv. 3, 4 e 5 Abrogati

Art. 18 cpv. 4 …

Allegato 1 …

7. Ordinanza del 21 novembre 200197 sul trattamento dei dati segnaletici

Art. 12 …

Art. 13 cpv. 1 lett. b e c b. ... c. abrogata

8. Ordinanza del 30 giugno 199398 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali

9. Ordinanza del 13 gennaio 199999 sul censimento federale della popolazione del 2000

Art. 26 cpv. 1 primo periodo, cpv. 2 periodo introduttivo e lett. c …

10. Ordinanza del 30 giugno 1993100 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti

11. Ordinanza del 21 maggio 2003101 sui lavoratori distaccati in Svizzera

Art. 6 cpv. 8 …

abrogato

12. Ordinanza del 6 ottobre 1986102 che limita l’effettivo degli stranieri

Art. 47 cpv. 1 e 3 …

13. Ordinanza del 12 aprile 1995103 concernente i sussidi della Confederazione per la riduzione dei premi nell’assicurazione malattie

Art. 10a lett. a …

102 [RU 1986 1791, 1987 1334, 1989 2234, 1990 1720, 1991 2236, 1992 2040, 1993 1460 2944, 1994 2310, 1995 4869 5243, 1997 2410, 1998 860 2726, 2002 1769 1778 3571 4167, 2004 4389 5397, 2005 4841, 2006 4705 II 87 4739 I 4 4869 I 6, 2007 4967. RU 2007 5497 art. 91 n. 2] 103 [RU 1995 1377, 1996 1978, 2001 141 214 927 3913. RU 2007 6071 art. 9 cpv. 1]

14. L’ordinanza del 25 agosto 2004104 sull’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

Art. 5 cpv. 1 lett. b …

Allegato 4105 (art. 2 lett. a n. 5)

Accordi di associazione alla normativa di Schengen e di Dublino

1. Accordi di associazione alla normativa di Schengen Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen comprendono gli accordi seguenti:

a. Accordo del 26 ottobre 2004106 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (AAS); b. Accordo del 26 ottobre 2004107 sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell’Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi; c. Accordo del 17 dicembre 2004108 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia; d. Accordo del 28 aprile 2005109 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo delle parti dell’acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea; e. Protocollo del 28 febbraio 2008110 tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

105 Introdotto dal n. I 1 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).

2. Accordi di associazione alla normativa di Dublino Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino comprendono gli accordi seguenti: a. Accordo del 26 ottobre 2004111 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD); b. Accordo del 17 dicembre 2004112 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia; c. Protocollo del 28 febbraio 2008113 tra la Confederazione Svizzera, Comunità europea e il Principato del Liechtenstein dell’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera; d. Protocollo del 28 febbraio 2008114 tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera.