RU 2008 5421
Ordinanza
che adegua ordinanze del settore degli stranieri e dell’asilo
a seguito della messa in vigore degli Accordi di associazione
alla normativa di Schengen e di Dublino
del 22 ottobre 2008
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
1. Ordinanza SIMIC del 12 aprile 20061
Art. 2 lett. a n. 5 e b n. 4
Nella presente ordinanza s’intende per:
dati del settore degli stranieri: i dati personali trattati nell’ambito dei compiti previsti dagli atti normativi seguenti: 5. gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen e di Dublino; tali accordi sono menzionati nell’allegato4;
dati del settore dell’asilo: i dati personali trattati nell’ambito dei compiti previsti dagli atti normativi seguenti:
4. gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino;
Art. 5 cpv.1 lett. l
Abrogata
Art. 6 rubrica, cpv.1 frase introduttiva nonché lett. a
Notificazioni di altre autorità (art.7 cpv.1 e 2 LSISA)
Le autorità menzionate qui sotto notificano i dati seguenti:
a. la Segreteria di Stato del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), le rappresentanze e le missioni svizzere all’estero: conformemente alle istruzioni dell’Ufficio federale della migrazione (UFM), i dati personali relativi al rilascio di visti, nella misura in cui tali dati siano necessari per l’adempi- mento dei compiti secondo la LStr2 e gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen3;
Art. 6a Notificazioni delle imprese di trasporto aereo
Le imprese di trasporto aereo notificano i dati personali conformemente all’articolo 104 capoversi1 e 2 LStr4.
Art. 19 cpv.1
I diritti degli interessati, segnatamente il diritto d’accesso, il diritto di essere informati in merito alla raccolta dei dati personali e il diritto alla rettifica e alla cancellazione dei dati, sono retti dalle disposizioni della legge federale del 19 giugno 19925 sulla protezione dei dati (LPD) e della legge federale del 20 dicembre 19686 sulla procedura amministrativa, nonché dagli articoli 111e–111g LStr7.
Art. 20 cpv.2
L’UFM trasmette alle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni le statistiche necessarie per l’adempimento dei loro compiti secondo la LStr8, la LAsi9, la LCit10, l’Accordo sulla libera circolazione delle persone11 e la Convenzione AELS12, nonché gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen13 e di Dublino14.
Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 4 conformemente all’appendice dell’ordinanza SIMIC.
Tali Acc. sono menzionati nell’all.4 n. 1.
Tali Acc. sono menzionati nell’all.4 n. 1.
Tali Acc. sono menzionati nell’all.4 n. 2.
2. Ordinanza del 24 ottobre 200715 sugli emolumenti LStr
Art. 1 Campo di applicazione
La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni e le prestazioni fornite in applicazione della LStr e dell’Accordo del 21 giugno 199916 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone) nonché della Convenzione del 4 gennaio 196017 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS) e degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen.
Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen sono menzionati nell’allegato.
Art. 8 cpv.1 lett. j
Gli emolumenti cantonali massimi ammontano a: Fr.
j. per il cambiamento di indirizzo nel Sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) 25
Art. 10 cpv.2 primo periodo
L’emolumento per il trattamento dei dati nel SIMIC è compreso nell’ammontare dell’emolumento secondo l’articolo8 ed è prelevato dall’UFM direttamente presso i Cantoni. …
Art. 12 Emolumenti
L’importo dell’emolumento è fissato in franchi svizzeri e corrisponde ai seguenti importi in euro: Euro.
per una domanda di visto di tipo A, B o C (art. 13 cpv.1 dell’O del 22 ott. 200818 concernente l’entrata e il rilascio del visto, OEV) trattata da una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera, a prescindere dalla durata di validità60
per un visto eccezionale di tipo A, B o C rilasciato da un posto di confine svizzero60
per un visto nazionale di tipo D o dei tipi D e C rilasciato da una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera 60 Euro.
per un visto di tipo D o dei tipi D e C rilasciato in Svizzera dall’UFM o dalle autorità cantonali degli stranieri60
per un visto collettivo 60 più1 per persona 2 Nell’ambito della sua competenza in materia di visti l’UFM o il DFAE può, in singoli casi, ridurre o condonare l’emolumento se interessi nazionali o la reciprocità lo giustificano.
L’UFM può prelevare un emolumento per le decisioni formali di rifiuto del visto. L’ammontare è determinato in funzione del dispendio effettivo. Gli importi massimi di cui al capoverso1 non possono essere superati.
Sono fatti salvi gli emolumenti previsti da accordi internazionali.
L’autorità cantonale che rilascia un visto rimette la metà dell’emolumento all’UFM.
Art. 13 cpv.1 e 3
I visti sono esenti da emolumento per i seguenti stranieri :
i minori di6 anni;
le persone che vengono in Svizzera in missione ufficiale, comprese le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 capoverso2 della legge del 22 giugno 200719 sullo Stato ospite;
i titolari di passaporti ufficiali, in particolare di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale valido;
gli scolari, gli studenti, gli studenti postgrado e gli insegnanti-accompagnatori per un viaggio a fini di studio o formazione;
i ricercatori cittadini di Paesi terzi, ai quali è applicabile la raccomandazione
i borsisti dei Politecnici federali, della Commissione federale delle borse e del Fondo nazionale svizzero per le ricerche scientifiche;
i borsisti delle Nazioni Unite, delle istituzioni specializzate e di altri organi dell’ONU che vengono in Svizzera presso queste organizzazioni per ricevere istruzioni o per presentare il loro rapporto finale;
Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del28 set. 2005, diretta a facilitare il rilascio, da parte degli Stati membri, di visti uniformi di soggiorno di breve durata per i ricercatori di paesi terzi che si spostano nella Comunità a fini di ricerca scientifica (GU L 289 del 3.11.2005, pag. 23).
i borsisti della cooperazione tecnica bilaterale e multilaterale o di organizzazioni private, quali la Fondazione Ford o la Fondazione Rockefeller, come pure Swissaid, Swisscontact e Helvetas, che vengono in Svizzera a scopo d’istruzione;
i familiari delle persone menzionate nelle lettere b–h;
i visitatori di fiere ed esposizioni svizzere di portata internazionale e particolarmente rilevanti per l’economia svizzera;
i membri del Comitato olimpico;
gli stranieri che sono sposati con un cittadino svizzero o che vivono in un’unione domestica registrata con un cittadino svizzero;
i seguenti familiari di un cittadino di uno Stato dell’UE o dell’AELS: 1. il coniuge e i parenti in linea discendente, se minori di21 anni o a carico, 2. i parenti e gli affini in linea ascendente, se a carico, 3. nel caso di studenti, il coniuge e i figli a carico.
È fatta salva l’esenzione dagli emolumenti prevista in trattati internazionali.
Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato conformemente all’appendice dell’ordinanza sugli emolumenti LStr.
3. Ordinanza del 24 ottobre 200721 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)
Titolo prima dell’art.1
Capitolo 1 Campo d’applicazione e definizioni
Art. 1 Campo d’applicazione
La presente ordinanza si applica in quanto gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen non prevedano disposizioni derogatorie.
Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen sono menzionati nell’allegato 3.
Art. 1a Attività lucrativa dipendente
(art.11 cpv. 2 LStr)
È considerata attività lucrativa dipendente qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro con sede in Svizzera o all’estero, indipendentemente dal fatto che il salario sia pagato in Svizzera o all’estero e che l’attività sia esercitata a ore, a giornate o a titolo temporaneo.
È considerata attività lucrativa dipendente in particolare anche l’attività di apprendista, praticante, volontario, sportivo, assistente sociale, missionario, artista e impiegato alla pari.
Art. 5 Permesso d’entrata
Se la domanda per un permesso di soggiorno di breve durata o per un permesso di dimora in vista di svolgere un’attività lucrativa è accolta e il richiedente si trova ancora all’estero, l’autorità competente autorizza la rappresentanza svizzera all’estero a rilasciare il visto. Se il visto non è obbligatorio, l’autorità competente rilascia, su domanda, l’assicurazione di un tale permesso.
Art. 71 cpv.1 secondo periodo
… L’UFM considera le esigenze del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 200222, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi.
Art. 83a Riconoscimento delle decisioni di allontanamento estere
Le autorità cantonali degli stranieri impongono senza formalità, in base alla direttiva 2001/40/CE23, la partenza dalla Svizzera, e se necessario il rinvio coatto, agli stranieri che sono già stati allontanati da uno Stato vincolato dagli Accordi di associazione alla normativa di Schengen24 perché non adempievano le condizioni d’entrata secondo l’articolo5 paragrafo1 del Codice frontiere Schengen25.
La compensazione delle spese d’esecuzione risultanti da detta procedura è retta dall’articolo7 della direttiva 2001/40/CE e dalla decisione 2004/191/CE26. L’UFM è l’organo di contatto ai sensi di detta decisione.
GU L 157 del15.6.2002, pag.1.
Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del28 mag. 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34).
Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen sono menzionati nell’allegato 3.
Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del15 mar. 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.04.2006, pag. 1).
Decisione 2004/191/CE del Consiglio, del 23 feb. 2004, che definisce i criteri e le modalità pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari risultanti dall’applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU L60 del 27.2.2004, pag. 55).
Art. 89a Comunicazione di dati personali a uno Stato non vincolato da nessuno degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen
È data una protezione adeguata dello straniero in questione ai sensi dell’articolo 102c capoverso 3 LAsi se sono fornite garanzie sufficienti, risultanti segnatamente dalle clausole contrattuali, sui punti seguenti:
i principi della legittimità e della buona fede nel trattamento dei dati nonché dell’esattezza dei dati sono rispettati;
lo scopo della comunicazione è chiaramente stabilito;
i dati sono trattati solo fintanto che necessario allo scopo della comunicazione;
le autorità autorizzate a trattare i dati sono chiaramente designate;
la trasmissione dei dati ad altri Stati che non garantiscono un adeguato livello di protezione è vietata;
la conservazione e la cancellazione dei dati sono chiaramente disciplinate;
lo straniero in questione ha un diritto di rettifica dei dati inesatti;
lo straniero in questione è informato sul trattamento dei suoi dati personali nonché sulle relative condizioni;
lo straniero in questione ha il diritto di essere informato sui dati che lo riguardano;
la sicurezza dei dati è garantita;
lo straniero in questione ha il diritto di fare appello a un’autorità indipendente se ritiene che il trattamento dei suoi dati sia illecito.
Allegato 3
Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 3 conformemente all’appendice dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa.
4. Ordinanza1 dell’11 agosto 199927 sull’asilo In tutto il testo l’espressione «legge» è sostituita con «LAsi»
In tutto il testo i rimandi tra parentesi dopo le rubriche degli articoli (…) ai corrispondenti articoli della legge vengono completati con «LAsi».
Titolo precedente l’art.1
Capitolo 1 Campo d’applicazione e definizioni
Art. 1 Campo d’applicazione
La presente ordinanza si applica in quanto gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino non prevedano disposizioni derogatorie.
Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino sono menzionati nell’allegato.
Art. 1a Definizioni
Nella legge e nell’ordinanza s’intendono per:
identità: cognomi, nomi, cittadinanze, etnia, data di nascita, luogo di nascita e sesso;
documento di viaggio: un documento ufficiale che autorizza ad entrare nel Paese d’origine o in un altro Paese, segnatamente un passaporto o un documento sostitutivo;
documento di legittimazione o documento d’identità: un documento ufficiale con fotografia, rilasciato per comprovare l’identità del titolare;
minorenne: chi giusta l’articolo 14 del Codice civile28 non ha ancora compiuto i18 anni;
famiglia: i coniugi e i figli minorenni. Sono equiparati ai coniugi i partner registrati e le persone che vivono in unione duratura simile a quella coniugale.
Art. 2 nota
Abrogata
Art. 10 cpv.4 e 5
Se un cittadino di uno Stato che non è vincolato da nessuno degli Accordi di associazione a Dublino29 deposita una domanda d’asilo presso la rappresentanza svizzera in uno Stato vincolato da uno degli Accordi di associazione a Dublino, la rappresentanza svizzera informa l’UFM della domanda d’asilo mediante un modulo. L’UFM trasmette tempestivamente la domanda d’asilo allo Stato sul cui territorio si trova il richiedente e informa quest’ultimo per scritto della trasmissione e della data alla quale essa è avvenuta conformemente all’articolo4 paragrafo4 del regolamento (CE) n. 343/200330.
In via eccezionale l’UFM può decidere di trattare la domanda d’asilo e autorizzare la persona a entrare in Svizzera per motivi umanitari. Può informarne lo Stato sul cui territorio si trova il richiedente, segnatamente qualora questi abbia già presentato una domanda d’asilo in tale Stato.
Art. 11
Abrogato
Art. 11a cpv.2 e 3
L’UFM può parimenti autorizzare l’entrata se:
il richiedente l’asilo ha stretti vincoli con persone che vivono in Svizzera; oppure
la Svizzera è competente per lo svolgimento della procedura d’asilo in virtù del regolamento (CE) n. 343/200331 e il richiedente l’asilo non è giunto alla frontiera svizzera direttamente dal Paese d’origine o di provenienza, ma rende verosimile di averlo lasciato per uno dei motivi di cui all’articolo 3 capoverso 1 LAsi e di essere giunto senza indugio alla frontiera svizzera.
L’UFM può autorizzare l’entrata per motivi umanitari; ciò vale anche se non è stabilito che la Svizzera è competente per lo svolgimento della procedura d’asilo in virtù del regolamento (CE) n. 343/2003.
Gli Acc. di associazione alla normativa di Dublino sono menzionati nell’All.1.
Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del18 feb. 2003, che stabilisce i criteri e i
Art. 29a Esame della competenza secondo Dublino
(art.34 cpv.2 lett. d LAsi)
L’UFM esamina la competenza per il trattamento della domanda d’asilo giusta i criteri previsti dal regolamento (CE) n. 343/200332.
Se da tale esame risulta che il trattamento della domanda d’asilo compete a un altro Stato, l’UFM emana una decisione di non entrata nel merito dopo che lo Stato richiesto ha accettato la presa o ripresa in carico del richiedente l’asilo.
Se motivi umanitari lo giustificano, l’UFM può decidere di entrare nel merito della domanda anche qualora dall’esame risulti che il trattamento della domanda d’asilo compete a un altro Stato.
La procedura di presa o ripresa in carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato competente è retta dal regolamento (CE) n. 1560/200333.
Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato conformemente all’appendice dell’ordinanza1 sull’asilo.
5. Ordinanza 3 dell’11 agosto 199534 sull’asilo
Art. 1 Campo d’applicazione
La presente ordinanza si applica in quanto gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino non prevedano disposizioni derogatorie.
Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino sono menzionati nell’allegato4.
Art. 1a Sistemi d’informazione
(art. 96 LAsi; art. 31 LStr35 e art. 9 cpv.2 lett. a LSISA36)
L’Ufficio federale della migrazione (UFM) gestisce, per l’adempimento dei suoi compiti legali, i seguenti sistemi d’informazione:
Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del18 feb. 2003, che stabilisce i criteri e i
Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del2 set. 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i (GU L 222 del5.9.2003, pag. 3).
LF del16 dic. 2005 sugli stranieri (RS 142.20)
LF del 20 giu. 2003 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (RS 142.51)
banca dati Artis;
amministrazione dei prestiti;
documentazione giudiziaria turca;
banca dati finanziamento asilo (Finasi);
banca dati sui casi medici;
banca dati Aiuto individuale al ritorno;
banca dati LINGUA.
Art. 1b Banca dati Artis
Nella banca dati Artis sono raccolti documenti contenenti informazioni sui Paesi d’origine dei richiedenti l’asilo.
Non vi figurano né dati personali particolarmente degni di protezione né profili della personalità. Se un documento proveniente da una fonte non pubblica contiene nomi di persone, il documento è anonimizzato prima di essere registrato nel sistema.
Hanno accesso ai dati i collaboratori dell’UFM e del Tribunale amministrativo federale.
L’UFM può rendere accessibili le informazioni registrate in Artis alle seguenti autorità mediante procedura di richiamo:
alle autorità cantonali degli stranieri;
ai rappresentanti delle autorità dell’amministrazione federale che per adempiere i loro compiti abbisognano di informazioni relative ai Paesi d’origine dei richiedenti l’asilo;
alle autorità analoghe di Stati esteri nonché alle organizzazioni internazionali con le quali la Svizzera intrattiene uno scambio istituzionalizzato di informazioni sui Paesi.
Art. 1c Amministrazione dei prestiti
L’amministrazione dei prestiti gestisce i prestiti concessi ai rifugiati riconosciuti.
Hanno accesso ai dati i collaboratori dell’UFM che si occupano dell’amministrazione dei prestiti.
Art. 1d Documentazione giudiziaria turca
La documentazione giudiziaria turca è una banca dati di riferimento relativa ai documenti giudiziari turchi presentati da richiedenti l’asilo e la cui autenticità è stata confermata.
Hanno accesso ai dati i collaboratori dell’UFM specializzati nell’analisi di documenti giuridici.
Art. 1e Banca dati Finasi
Nella banca dati Finasi sono registrati i dati necessari per il versamento delle somme forfettarie giusta gli articoli 20, 22, 24, 26,28 e 31 dell’ordinanza2 dell’11 agosto 199937 sull’asilo (OAsi 2) e l’articolo18 dell’ordinanza del 24 ottobre 200738 sull’integrazione degli stranieri (OIntS).
La banca dati Finasi contiene i seguenti dati personali di rifugiati, rifugiati ammessi provvisoriamente e apolidi: cognome, nome, data di nascita, cittadinanza, attività lucrativa e numero personale.
I dati sono registrati per motivi di controllo nella banca dati Finasi per una durata di tre anni. Trascorso questo termine i documenti designati dall’Archivio federale come non degni di essere archiviati sono cancellati.
Hanno accesso ai dati i collaboratori dell’UFM che si occupano del versamento delle somme forfettarie.
Art. 1f Banca dati sui casi medici
La banca dati sui casi medici contiene fatti e decisioni relativi ai casi medici. Essa è intesa ad agevolare una prassi unitaria riguardo ai casi medici.
Hanno accesso ai dati i collaboratori dell’UFM che si occupano dei casi medici.
Art. 1g Banca dati Aiuto individuale al ritorno
Nella banca dati Aiuto individuale al ritorno sono registrati i conteggi degli aiuti individuali al ritorno versati ai richiedenti l’asilo.
Hanno accesso alla banca dati i collaboratori dell’UFM che si occupano del controllo e della valutazione dell’aiuto individuale al ritorno.
Art. 1h Banca dati LINGUA
Nella banca dati LINGUA sono registrati i nomi degli esperti nonché dei richiedenti l’asilo di cui è stata allestita una perizia LINGUA; il contenuto della perizia non figura nella banca dati.
Hanno accesso ai dati i collaboratori del servizio LINGUA dell’UFM.
Art. 6a Comunicazione di dati personali a uno Stato non vincolato da nessuno degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino
È data una protezione adeguata della persona interessata ai sensi dell’articolo 102c capoverso 3 LAsi se sono fornite garanzie sufficienti, risultanti segnatamente dalle clausole contrattuali, sui punti seguenti:
i principi della legittimità e della buona fede nel trattamento dei dati nonché dell’esattezza dei dati sono rispettati;
lo scopo della comunicazione è chiaramente stabilito;
i dati sono trattati solo fintanto che necessario allo scopo della comunicazione;
le autorità autorizzate a trattare i dati sono chiaramente designate;
la trasmissione dei dati ad altri Stati che non garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati è vietata;
la conservazione e la cancellazione dei dati sono chiaramente disciplinate;
la persona interessata ha un diritto di rettifica dei dati inesatti;
la persona interessata è informata sul trattamento dei suoi dati personali nonché sulle relative condizioni;
la persona interessata ha il diritto di essere informata sui dati che la riguardano;
la sicurezza dei dati è garantita;
la persona interessata ha il diritto di fare appello a un’autorità indipendente se ritiene che il trattamento dei suoi dati sia illecito.
Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 4 conformemente all’appendice dell’ordinanza 3 sull’asilo.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 12 dicembre 2008.
22 ottobre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova Appendice dell’ordinanza SIMIC (cifra I/1) (art.2 lett. a n. 5) Accordi di associazione alla normativa di Schengen e di Dublino 1. Accordi di associazione alla normativa di Schengen
Accordo del 26 ottobre 200439 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione
Accordo del 26 ottobre 200440 sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell’Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi;
Accordo del 17 dicembre 200441 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
Accordo del 28 aprile 200542 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di
Protocollo del 28 febbraio 200843 tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l’associazione della 2. Accordi di associazione alla normativa di Dublino
Accordo del 26 ottobre 200444 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità
Accordo del 17 dicembre 200445 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
Protocollo del 28 febbraio 200846 tra la Confederazione Svizzera, Comunità Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di
Protocollo del 28 febbraio 200847 tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Appendice dell’ordinanza sugli emolumenti LStr (cifra I/2) Accordi di associazione alla normativa di Schengen
Accordo del 26 ottobre 200448 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione
Accordo del 26 ottobre 200449 sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell’Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi;
Accordo del 17 dicembre 200450 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
Accordo del 28 aprile 200551 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di
Protocollo del 28 febbraio 200852 tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l’associazione della Appendice dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (cifra I/3)
Allegato 3
Accordi di associazione alla normativa di Schengen
Accordo del 26 ottobre 200453 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione
Accordo del 26 ottobre 200454 sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell’Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi;
Accordo del 17 dicembre 200455 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
Accordo del 28 aprile 200556 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di
Protocollo del 28 febbraio 200857 tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l’associazione della Appendice dell’ordinanza1 sull’asilo (cifra I/4) Accordi di associazione alla normativa di Dublino
Accordo del 26 ottobre 200458 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità
Accordo del 17 dicembre 200459 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
Protocollo del 28 febbraio 200860 tra la Confederazione Svizzera, Comunità Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di
Protocollo del 28 febbraio 200861 tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Appendice dell’ordinanza 3 sull’asilo (cifra I/5) Accordi di associazione alla normativa di Dublino
Accordo del 26 ottobre 200462 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità
Accordo del 17 dicembre 200463 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
Protocollo del 28 febbraio 200864 tra la Confederazione Svizzera, Comunità Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di
Protocollo del 28 febbraio 200865 tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del