142.209
Ordinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri
(Ordinanza sugli emolumenti LStr, OEmol-LStr)
del 24 ottobre 2007 (Stato 12 dicembre 2008)
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 123 capoverso 2 della legge federale del 16 dicembre 20051 sugli stranieri (LStr), ordina:
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 12 Campo di applicazione
La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni e le prestazioni fornite in applicazione della LStr e dell’Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone) nonché della Convenzione del 4 gennaio 19604 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS) e degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen.
Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen sono menzionati nell’allegato.
Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale sugli emolumenti dell’8 settembre 20045.
Art. 3 Assoggettamento
È tenuto a pagare un emolumento chi sollecita una decisione o una prestazione ai sensi dell’articolo1.
Le persone che hanno presentato una domanda a favore di uno straniero rispondono solidalmente con quest’ultimo.
RU 2007 5561
Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal
Art. 4 Determinazione degli emolumenti
Se non è prevista un’aliquota speciale, gli emolumenti sono calcolati in funzione del tempo impiegato.
La tariffa oraria varia da 100 a 250 franchi a seconda delle conoscenze speciali necessarie.
Art. 5 Supplemento
Per le decisioni e le prestazioni che, su domanda, sono fornite d’urgenza o fuori del normale orario di lavoro nonché per le procedure e le prestazioni di eccezionale entità o di particolare difficoltà possono essere riscossi supplementi fino al 50 per cento dell’emolumento di base.
Art. 6 Incasso
Gli emolumenti possono essere riscossi anticipatamente, contro rimborso o dietro fatturazione.
All’estero gli emolumenti vanno pagati anticipatamente nella valuta del rispettivo Paese. Nei Paesi senza valuta convertibile, previa intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), gli emolumenti possono essere riscossi in un’altra valuta.
Il corso del cambio delle valute di cui al capoverso 2 è fissato dalle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere secondo le istruzioni del DFAE.
Art. 7 Emolumenti cantonali
Per gli emolumenti cantonali, la procedura è retta dal diritto cantonale.
Sezione 2 Emolumenti cantonali
Art. 8 Emolumenti massimi
Gli emolumenti cantonali massimi ammontano a:
Fr.
per l’autorizzazione relativa al rilascio del visto o per l’assicurazione del rilascio di un permesso 95
per il rilascio o il rinnovo di permessi di soggiorno di breve durata, di dimora o per frontalieri 95
per l’autorizzazione di assumere un impiego, di cambiare Cantone, posto o professione (decisioni interne) 95
per il rilascio del permesso di domicilio 95
per la proroga di permessi di soggiorno di breve durata, di dimora o per frontalieri 95 Fr.
per la proroga del termine di controllo della carta di soggiorno certificante il domicilio 65
per la proroga del termine durante il quale resta in vigore il permesso di domicilio di uno straniero che si trova all’estero 65
per la proroga della carta di soggiorno di persone ammesse provvisoriamente 65
per la sostituzione di una carta di soggiorno 65
6 per il cambiamento di indirizzo nel Sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) 25
per tutte le restanti modifiche alla carta di soggiorno 65
per la richiesta di un estratto del casellario giudiziale 25
per la conferma della notifica dei lavoratori e dei lavoratori indipendenti 25 2 Per gli stranieri che possono appellarsi all’Accordo di libera circolazione delle persone7 o alla Convenzione AELS8, l’emolumento per le prestazioni di cui al capoverso1 lettere a, b, c ed e ammonta al massimo a 65 franchi.
Per le persone non coniugate minori di 18 anni, che possono appellarsi all’Accordo di libera circolazione delle persone o alla Convenzione AELS, l’emolumento per le prestazioni di cui al capoverso1 lettere j ed l ammonta a 12.50 franchi, negli altri casi al massimo a 30 franchi.
Agli stranieri che possono appellarsi all’Accordo di libera circolazione delle persone o alla Convenzione AELS, e che presentano un’assicurazione del rilascio di un permesso (cpv.1 lett. a), la competente autorità cantonale rilascia gratuitamente il permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio.
Per le decisioni e le prestazioni sollecitate in comune da più di 12 persone si preleva un emolumento di gruppo unitario. Esso ammonta al massimo a 12 emolumenti singoli.
Possono essere prelevati emolumenti per decisioni di rifiuto. Il loro ammontare è determinato in funzione del dispendio effettivo.
Art. 9 Determinazione degli emolumenti da parte dei Cantoni
I Cantoni possono fissare loro stessi gli emolumenti per altre decisioni o prestazioni di diritto degli stranieri non previsti dall’articolo8 nonché per le decisioni prese in materia di mercato del lavoro in applicazione dell’ordinanza del 24 ottobre 20079 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa.
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Sezione 3 Emolumenti federali
Art. 10 Emolumenti federali
Gli emolumenti dell’Ufficio federale della migrazione (UFM) per le decisioni ammontano a: Fr.
per la sospensione provvisoria di un divieto d’entrata 100
per l’abrogazione anticipata di un divieto d’entrata 100 2 L’emolumento per il trattamento dei dati nel SIMIC è compreso nell’ammontare dell’emolumento secondo l’articolo8 ed è prelevato dall’UFM direttamente presso i Cantoni.10 Esso ammonta al massimo a 10 franchi per straniero. Per il calcolo dell’emolumento da parte dell’UFM sono determinanti:
la media degli effettivi della popolazione residente straniera al 31 dicembre dell’anno precedente e al 31 agosto dell’anno corrente; e
le spese annue dell’UFM per la costituzione, l’esercizio e l’ammortamento del SIMIC nonché per l’esecuzione della LStr nella misura in cui non sia già previsto un emolumento speciale secondo la presente ordinanza.
Art. 11 Emolumenti per i datori di lavoro
Il calcolo degli emolumenti per le decisioni relative al mercato del lavoro dell’UFM è retto dagli articoli 2 e 4.
Gli emolumenti prelevati per le decisioni prese in materia di mercato del lavoro in applicazione dell’ordinanza del 24 ottobre 200711 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa, e che sono diretti al datore di lavoro, sono a carico di quest’ultimo.
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Sezione 4 Emolumenti per i visti
Art. 1212 Emolumenti
L’importo dell’emolumento è fissato in franchi svizzeri e corrisponde ai seguenti importi in euro: Euro.
per una domanda di visto di tipo A, B o C (art.13 cpv.1 dell’O del 22 ott. 200813 concernente l’entrata e il rilascio del visto, OEV) trattata da una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera, a prescindere dalla durata di validità 60
per un visto eccezionale di tipo A, B o C rilasciato da un posto di confine svizzero 60
per un visto nazionale di tipo D o dei tipi D e C rilasciato da una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera 60
per un visto di tipo D o dei tipi D e C rilasciato in Svizzera dall’UFM o dalle autorità cantonali degli stranieri 60
per un visto collettivo 60 più1 per persona 2 Nell’ambito della sua competenza in materia di visti l’UFM o il DFAE può, in singoli casi, ridurre o condonare l’emolumento se interessi nazionali o la reciprocità lo giustificano.
L’UFM può prelevare un emolumento per le decisioni formali di rifiuto del visto. L’ammontare è determinato in funzione del dispendio effettivo. Gli importi massimi di cui al capoverso1 non possono essere superati.
Sono fatti salvi gli emolumenti previsti da accordi internazionali.
L’autorità cantonale che rilascia un visto rimette la metà dell’emolumento all’UFM.
Art. 13 Visti esenti da emolumento
I visti sono esenti da emolumento per i seguenti stranieri :
i minori di 6 anni;
le persone che vengono in Svizzera in missione ufficiale, comprese le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 200714 sullo Stato ospite;
i titolari di passaporti ufficiali, in particolare di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale valido;
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gli scolari, gli studenti, gli studenti postgrado e gli insegnanti-accompagnatori per un viaggio a fini di studio o formazione;
i ricercatori cittadini di Paesi terzi, ai quali è applicabile la raccomandazione
i borsisti dei Politecnici federali, della Commissione federale delle borse e del Fondo nazionale svizzero per le ricerche scientifiche;
i borsisti delle Nazioni Unite, delle istituzioni specializzate e di altri organi dell’ONU che vengono in Svizzera presso queste organizzazioni per ricevere istruzioni o per presentare il loro rapporto finale;
i borsisti della cooperazione tecnica bilaterale e multilaterale o di organizzazioni private, quali la Fondazione Ford o la Fondazione Rockefeller, come pure Swissaid, Swisscontact e Helvetas, che vengono in Svizzera a scopo d’istruzione;
i familiari delle persone menzionate nelle lettere b–h;
i visitatori di fiere ed esposizioni svizzere di portata internazionale e particolarmente rilevanti per l’economia svizzera;
i membri del Comitato olimpico;
gli stranieri che sono sposati con un cittadino svizzero o che vivono in un’unione domestica registrata con un cittadino svizzero;
i seguenti familiari di un cittadino di uno Stato dell’UE o dell’AELS: 1. il coniuge e i parenti in linea discendente, se minori di21 anni o a carico, 2. i parenti e gli affini in linea ascendente, se a carico, 3. nel caso di studenti, il coniuge e i figli a carico.16 2 D’intesa con il DFAE, l’UFM può assoggettare all’emolumento i titolari di passaporti ufficiali rilasciati:
da uno Stato che non accorda la reciprocità;
per scopi che, secondo la prassi costante della Svizzera o il diritto internazionale pubblico, non giustificano questo rilascio.
È fatta salva l’esenzione dagli emolumenti prevista in trattati internazionali.17
Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 set. 2005, diretta a facilitare il rilascio, da parte degli Stati membri, di visti uniformi di soggiorno di breve durata per i ricercatori di paesi terzi che si spostano nella Comunità a fini di ricerca scientifica (GU L 289 del3.11.2005, pag. 23).
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Introdotto dal n. I 2 dell’O del22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal
Sezione 5 Disposizioni finali
Art. 14 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 20 maggio 198718 sulle tasse da riscuotere in applicazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri è abrogata.
Art. 15 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.
[RU 1987 784, 1995 5266, 1998 194 art. 30 847, 2002 3985, 2003 1380 art. 18 n. 2 4331, 2004 1569 n. II4, 2006 1945 all.3 n. 3 3363 4869 n. I 1] Allegato19 (art.1 cpv. 2) Accordi di associazione alla normativa di Schengen Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen comprendono gli accordi seguenti:
Accordo del 26 ottobre 200420 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (AAS);
Accordo del 26 ottobre 200421 sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell’Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi;
Accordo del 17 dicembre 200422 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
Accordo del 28 aprile 200523 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo delle parti dell’acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea;
Protocollo del 28 febbraio 200824 tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.
Introdotto dal n. I 2 dell’O del22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal