819.14
Ordinanza
concernente la sicurezza delle macchine
(Ordinanza sulle macchine, OMacch)
del 2 aprile 2008 (Stato 20 gennaio 2024)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 4 della legge federale del 12 giugno 20091 sulla sicurezza
dei prodotti (LSPro);
visto l’articolo 83 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 19812 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF);
in esecuzione della legge del 24 giugno 19023 sugli impianti elettrici (LIE);
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19954 sugli ostacoli tecnici
al commercio (LOTC),5
ordina:
Art. 1 Oggetto, campo d’applicazione, definizioni e diritto applicabile
La presente ordinanza disciplina l’immissione sul mercato e la sorveglianza del mercato relative alle macchine secondo la direttiva 2006/42/CE6 (direttiva UE relativa alle macchine).7
Il campo d’applicazione è disciplinato dall’articolo 1 della direttiva UE relativa alle macchine. L’articolo 3 della stessa si applica per analogia.8
Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva UE relativa alle macchine e di cui all’articolo 3 punti 8−13 del regolamento (UE) 2019/10209 (regolamento UE sulla vigilanza del mercato). Si applicano inoltre le equivalenze terminologiche di cui all’allegato 1 numero 1.10
Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni della direttiva UE relativa alle macchine e al regolamento UE sulla vigilanza del mercato, che a loro volta rimandano ad altre normative UE, in luogo di queste ultime si applica la normativa svizzera come da allegato 1 numero 2.11
Nella misura in cui la presente ordinanza non contiene particolari disposizioni, sono applicabili alle macchine le disposizioni dell’ordinanza del 19 maggio 201012 sulla sicurezza dei prodotti (OSPro).13
Art. 2 Condizioni per l’immissione sul mercato14
È lecito mettere in circolazione macchine soltanto se:
quando sono installate e mantenute in modo corretto nonché utilizzate conformemente ai loro scopi e in condizioni ragionevolmente prevedibili, non mettono in pericolo né la sicurezza né la salute delle persone e di eventuali animali domestici, né l’integrità dei beni né l’ambiente, purché la direttiva UE relativa alle macchine15 contempli per tali macchine prescrizioni specifiche in materia ambientale;
soddisfano le esigenze fissate nelle seguenti disposizioni della direttiva UE relativa alle macchine: articolo 5 paragrafo 1 lettere a–e, nonché paragrafi 2 e 3, e articoli 12 e 13; e
un operatore economico secondo l’articolo 4 paragrafo 2 del regolamento UE sulla vigilanza del mercato16 adempie gli obblighi di cui all’articolo 4a.17
La messa in servizio di macchine equivale alla messa in circolazione se quest’ultima non è avvenuta in precedenza.
Per la presentazione di macchine in occasione di fiere, esposizioni o manifestazioni simili si applica l’articolo 6 paragrafo 3 della direttiva UE relativa alle macchine.
Art. 3 Norme tecniche
La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) indica quali norme tecniche sono appropriate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute secondo l’allegato I della direttiva UE relativa alle macchine18.19
Art. 4 Organismi di valutazione della conformità
Gli organismi di valutazione della conformità devono, ciascuno per il campo di sua competenza:
essere accreditati ai sensi dell’ordinanza del 17 giugno 199620 sull’accreditamento e sulla designazione;
essere riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; oppure
essere altrimenti abilitati dal diritto federale.
Gli organismi di valutazione della conformità che effettuano valutazioni della conformità secondo il regolamento (UE) 2023/123021 (regolamento UE relativo alle macchine) devono essere accreditati ai sensi dell’ordinanza sull’accreditamento e sulla designazione nonché soddisfare le condizioni di cui all’articolo 30 del regolamento UE relativo alle macchine.22
Gli organismi di valutazione della conformità informano l’autorità federale competente del relativo campo specifico se l’attestato d’esame del tipo o l’ammissione del sistema di garanzia della qualità sono sospesi, revocati o sottoposti a limitazioni, oppure se è necessario l’intervento dell’autorità competente.
Art. 4a23 Obblighi degli operatori economici
Gli obblighi spettanti ai seguenti operatori economici derivano dalle disposizioni del regolamento UE sulla vigilanza del mercato24, fatte salve le disposizioni della direttiva UE relativa alle macchine25:
fabbricante: dall’articolo 5 della direttiva UE relativa alle macchine e dall’articolo 4 paragrafi 3 e 4 del regolamento UE sulla vigilanza del mercato;
mandatario: dall’articolo 5 della direttiva UE relativa alle macchine nonché dall’articolo 4 capoversi 3 e 4 e dall’articolo 5 del regolamento UE sulla vigilanza del mercato;
importatore, distributore e fornitore di servizi di logistica: dall’articolo 4 paragrafi 3 e 4 del regolamento UE sulla vigilanza del mercato.
Art. 5 Sorveglianza del mercato26
La sorveglianza del mercato è disciplinata negli articoli 19–29 OSPro27.28
I competenti organi di controllo attuano in Svizzera i provvedimenti decisi dalla Commissione europea in base agli articoli 8 e 9 della direttiva UE relativa alle macchine29.30 I divieti o le limitazioni di immissione sul mercato o le revoche di macchine sono pubblicati nel Foglio federale.
Art. 6 Modifica del diritto vigente
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato 2.
Art. 7 Periodo transitorio per apparecchi portatili di fissazione con carica esplosiva e altri apparecchi da sparo
Apparecchi portatili di fissazione con carica esplosiva e altri apparecchi da sparo con funzione di utensile possono ancora essere messi in circolazione fino al 29 giugno 2011 conformemente al diritto anteriore.
Art. 8 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 29 dicembre 2009.
Equivalenze terminologiche e diritto applicabile
(art. 1 cpv. 2bis e 3)
1. Le espressioni qui appresso della direttiva UE relativa alle macchine31 e del regolamento UE sulla vigilanza del mercato32 hanno nella presente ordinanza gli equivalenti seguenti:
Espressioni italiane
UE | Svizzera |
|---|---|
immissione sul mercato all’interno della Comunità | immissione sul mercato in Svizzera |
messa in servizio all’interno della Comunità | messa in servizio in Svizzera |
persona stabilita all’interno della Comunità | persona domiciliata in Svizzera |
stato membro | Svizzera |
nazionale | svizzero |
organismo notificato | organismo di valutazione della conformità |
dichiarazione CE di conformità | dichiarazione di conformità |
attestato d’esame CE del tipo | attestato d’esame del tipo |
esame CE del tipo | esame del tipo |
procedura per la certificazione di esame CE del tipo | procedura per la certificazione di esame |
Unione | Svizzera |
Espressioni tedesche
UE | Svizzera |
|---|---|
Inverkehrbringen in der Gemeinschaft | Inverkehrbringen in der Schweiz |
Inbetriebnahme in der Gemeinschaft | Inbetriebnahme in der Schweiz |
in der Gemeinschaft ansässige Personen | in der Schweiz niedergelassene Personen |
Mitgliedstaat | Schweiz |
einzelstaatlich | schweizerisch |
Marktaufsicht/Marktüberwachung | Marktüberwachung |
benannte Stelle | Konformitätsbewertungsstelle |
EG-Konformitätserklärung | Konformitätserklärung |
EG-Baumusterprüfbescheinigung | Baumusterprüfbescheinigung |
EG-Baumusterprüfung | Baumusterprüfung |
EG-Baumusterprüfverfahren | Baumusterprüfverfahren |
Einführer | Importeur |
Union | Schweiz |
Espressioni francesi
UE | Svizzera |
|---|---|
mise sur le marché dans la Communauté | mise sur le marché en Suisse |
mise en service dans la Communauté | mise en service en Suisse |
personne établie dans la Communauté | personne établie en Suisse |
Etat membre | Suisse |
national | suisse |
organisme notifié | organisme d’évaluation de la conformité |
déclaration CE de conformité | déclaration de conformité |
attestation d’examen CE de type | certificat d’examen de type |
examen CE de type | examen de type |
procédure d’examen CE de type | procédure d’examen de type |
Union | Suisse |
2. Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni della direttiva UE relativa alle macchine che, a loro volta, rimandano ad altre normative UE, in luogo di tali normative UE si applica il seguente diritto svizzero:
Direttiva 2003/37/CE: direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli, che abroga la direttiva 74/150/CEE, GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1 (sostituita dal regolamento (UE) n. 167/2013, GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1). | Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi (OETV 2; |
Direttiva 70/156/CEE: direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1 (sostituita dalla direttiva 2007/46/CE, GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1). | Ordinanza concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi (OETV 1; RS 741.412741.412) |
Direttiva 2002/24/CE: direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio, GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1 (sostituita dal regolamento (UE) n. 168/2013, GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52). | Ordinanza concernente il riconoscimento delle omologazioni UE e le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, tricicli a motore e ciclomotori (OETV 3; RS 741.414741.414) |
Direttiva 2014/35/UE: direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (rifusione), versione della GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357. | Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT; RS 734.26734.26) |
Regolamento (CE) n. 1107/2009: regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1. | Ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF; RS 916.161916.161) |
Direttiva 2009/128/CE: direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi, GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71. | Le tre ordinanze seguenti:
|
Modifica del diritto vigente
(art. 6)
Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
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