Fonte

0.362.380.007

Scambio di note del 28 marzo 2008
tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento della
decisione 2007/533/GAI del Consiglio del 12 giugno 2007 sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)
(Sviluppo dell’acquis di Schengen)

Preambolo

Traduzione1

Missione della Svizzera presso
l’Unione europea

Bruxelles, 28 marzo 2008

Segretariato generale del
Consiglio dell’Unione europea

La Missione della Svizzera presso l’Unione europea porge i complimenti al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea e ha l’onore di accusare ricezione della notifica del Consiglio del 9 luglio 2007, emessa in virtù dell’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 20042, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente:

«Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo in combinazione con l’articolo 14 paragrafo 1 dell’Accordo riguardante l’associazione della Svizzera all’acquis di Schengen, l’adozione dell’atto seguente è notificata alla Svizzera:

  • – Decisione del Consiglio sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)

  • Documenti del Consiglio:

    10403/07 SIRIS 104 SCHENGEN 18 EUROPOL 76 EUROJUST 31 COMIX 530

    14914/06 SIRIS 193 SCHENGEN 98 EUROPOL 94 EUROJUST 51 COMIX 931 OC 865

    + COR 1 (en,fr,nl,el,pt,fi,sv,cs,pl) + COR 2 (it,da,es,sl) + COR 3 (fi)

    + COR 4 (et) + COR 5 (sv) + COR 6 + COR 7

  • Data d’approvazione: 12.06.2007»3

Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a secondo periodo dell’Accordo di associazione e fatto salvo l’adempimento dei requisiti costituzionali della Svizzera, la Missione della Svizzera presso l’Unione europea informa il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell’atto annesso alla notifica del Consiglio. L’atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.

Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell’Accordo di associazione, la Svizzera informerà immediatamente il Consiglio dell’adempimento dei propri requisiti costituzionali.

Conformemente all’articolo 7 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione, la notifica del Consiglio del 9 luglio 2007 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e l’Unione europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e l’Unione europea.

Il presente accordo entrerà in vigore alla data della notifica da parte della Svizzera dell’adempimento dei requisiti costituzionali. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 dell’Accordo di associazione.

La Missione della Svizzera presso l’Unione europea coglie l’occasione per rinnovare al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea le assicurazioni della più alta considerazione.

Copia:

Segretariato generale della Commissione europea, all’attenzione di Karl von Kempis, Bruxelles

0.362.380.007 RU 2008 5117; FF 2007 7729Scambio di note del 28 marzo 2008tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento delladecisione 2007/533/GAI del Consiglio del 12 giugno 2007 sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)(Sviluppo dell’acquis di Schengen)Approvato dall’Assemblea federale il 13 giugno 2008 Art. 1 cpv. 1 lett. c del DF del 13 giu. 2008 (RU 2008 5111).Entrato in vigore il 17 ottobre 2008 (Stato 17 ottobre 2008)