Fonte

641.207.1

Ordinanza del DFF
concernente l’interesse moratorio e rimuneratorio

dell’11 dicembre 2009 (Stato 1° maggio 2018) (Stato 1° maggio 2018)

Preambolo

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),

visto l’articolo 74 capoverso 4 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane (LD);
visti gli articoli 187 capoverso 1 e 188 capoverso 2 dell’ordinanza
del 1° novembre 20062 sulle dogane (OD);
visto l’articolo 108 della legge del 12 giugno 20093 sull’IVA (LIVA);
visto l’articolo 22 capoverso 3 della legge federale del 21 giugno 19964 sull’imposizione degli oli minerali (LIOm);
visto l’articolo 25 capoverso 3 dell’ordinanza del 6 marzo 20005 sul traffico pesante (OTTP),6

ordina:

Art. 1 Interesse moratorio

Un interesse moratorio è dovuto:

  1. in caso di pagamento tardivo delle imposte secondo gli articoli 57 e 87 LIVA;

  2. in caso di pagamento tardivo dei tributi doganali secondo l’articolo 74 capoverso 1 LD e l’articolo 186 OD;

  3. in caso di pagamento tardivo delle imposte dovute in base alla legge del 2 settembre 19997 sull’IVA;

  4. in caso di pagamento tardivo delle imposte dovute in base all’ordinanza del 22 giugno 19948 sull’IVA;

  5. in caso di pagamento tardivo delle imposte dovute in base al decreto del Consiglio federale del 29 luglio 19419 che istituisce un’imposta sulla cifra d’affari;

  6. 10in caso di pagamento tardivo delle imposte dovute in base alla LIOm;

  7. 11in caso di pagamento tardivo delle imposte dovute in base alla legge del 21 giugno 193212 sull’alcool;

  8. 13in caso di pagamento tardivo della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni secondo l’articolo 25 capoverso 3 OTTP.

Il tasso di interesse annuo ammonta al:

  1. 4,0 % dal 1° gennaio 2012;

  2. 4,5 % dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011;

  3. 5 % dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 2009;

  4. 6 % dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1994;

  5. 5 % fino al 30 giugno 1990.14

L’interesse moratorio viene riscosso unicamente se ammonta ad almeno 100 franchi. È fatto salvo l’interesse moratorio per crediti fatti valere nell’ambito di una procedura d’esecuzione forzata.15

In caso di riscossione posticipata dell’imposta sull’importazione non viene riscosso alcun interesse moratorio ai sensi del capoverso 1 lettere a, c o d se all’atto dell’importazione l’importatore era registrato come contribuente sul territorio svizzero e se egli avesse potuto dedurre a titolo di imposta precedente l’imposta dovuta all’Amministrazione federale delle dogane.16

Art. 2 Interesse rimuneratorio

Un interesse rimuneratorio viene corrisposto:

  1. in caso di rimborso tardivo delle imposte secondo gli articoli 61 e 88 capoverso 4 LIVA;

  2. in caso di restituzione tardiva dei tributi doganali secondo l’articolo 74 capoverso 3 LD e l’articolo 188 OD;

  3. in caso di rimborso tardivo delle imposte dovute in base alla legge del 2 settembre 199917 sull’IVA;

  4. in caso di rimborso tardivo delle imposte dovute in base all’ordinanza del 22 giugno 199418 sull’IVA;

  5. 19in caso di restituzione tardiva dell’imposta sugli oli minerali e del supplemento fiscale sugli oli minerali gravante i carburanti secondo l’articolo 106a dell’ordinanza del 20 novembre 199620 sull’imposizione degli oli minerali;

  6. 21in caso di rimborso della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni dovuta secondo la legge del 19 dicembre 199722 sul traffico pesante..

Il tasso di interesse annuo ammonta al:

  1. 4,0 % dal 1° gennaio 2012;

  2. 4,5 % dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011;

  3. 5 % dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 2009.23

L’interesse rimuneratorio viene corrisposto unicamente se ammonta ad almeno 100 franchi.

Art. 3 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del DFF del 4 aprile 200724 concernente l’interesse moratorio e rimuneratorio è abrogata.

Art. 4 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.