915.7
Ordinanza concernente la ricerca agronomica
(ORAgr)
del 27 ottobre 2010 (Stato 1° gennaio 2012)
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 177 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura, ordina:
Sezione 1 Scopo e orientamento
Art. 1
La Confederazione svolge una ricerca agronomica che elabora le conoscenze scientifiche e le basi tecniche necessarie per un’agricoltura e una filiera alimentare sostenibili, per le decisioni di politica agricola e per l’esecuzione di compiti stabiliti dalla legge.
La ricerca agronomica della Confederazione tiene conto del contesto nazionale e internazionale e persegue gli obiettivi seguenti:
promuovere un’agricoltura e una filiera alimentare multifunzionali e competitive;
contribuire all’alimentazione e alla salute umana e animale;
favorire uno sfruttamento parsimonioso delle risorse naturali quali il suolo, l’acqua, l’aria, la flora, la fauna e contribuire al mantenimento e alla promozione della biodiversità come pure a sviluppare e curare paesaggi rurali diversificati.
La ricerca agronomica della Confederazione è orientata alle esigenze dei beneficiari delle prestazioni, segnatamente:
le persone attive nell’agricoltura e nella filiera alimentare (i produttori, inclusi i livelli a monte e a valle, le persone attive nella formazione e nella consulenza);
i consumatori;
l’Amministrazione.
RU 2010 5871
Sezione 2 Organizzazione
Art. 2 Ufficio federale dell’agricoltura
L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) elabora la concezione di ricerca per l’agricoltura e la filiera alimentare, la quale comprende la strategia di ricerca e d’innovazione di Agroscope.
Nell’elaborazione della concezione di ricerca, l’UFAG coinvolge il Consiglio della ricerca agronomica, Agroscope e altri ambienti interessati.
Art. 3 Consiglio della ricerca agronomica
Il Consiglio federale istituisce un Consiglio permanente della ricerca agronomica quale organo consultivo. Ne nomina il presidente e gli altri membri per un mandato di quattro anni.2
Fanno parte del Consiglio della ricerca:
almeno un rappresentante dell’UFAG, del settore dei Politecnici federali, della produzione, della trasformazione e dei consumatori;
specialisti attivi nella ricerca rilevante per l’agricoltura e la filiera alimentare;
persone che si occupano di questioni relative alla politica della ricerca, dell’economia, dell’ambiente e della società rilevanti per l’agricoltura e la filiera alimentare.
Il Consiglio della ricerca tiene conto degli obiettivi politici del Consiglio federale in materia di agricoltura, alimentazione, ricerca, economia, ambiente e società.
Il Consiglio della ricerca esamina periodicamente la qualità e l’attualità della ricerca agronomica della Confederazione. A tale scopo può fare svolgere valutazioni della ricerca, di taluni settori della stessa o di singole stazioni di ricerca d’intesa con l’UFAG.
L’UFAG accorda al Consiglio della ricerca il necessario sostegno.
Art. 4 Agroscope
La Confederazione gestisce sotto il nome di Agroscope le tre stazioni di ricerca agronomica seguenti:
Agroscope Changins-Wädenswil (ACW);
Agroscope Liebefeld-Posieux (ALP-Haras);
Agroscope Reckenholz-Tänikon (ART).
Nuovo testo giusta il n. I 6.7 dell’O del 9 nov. 2011 (Verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227).
IlConsiglio federale conferisce ad Agroscope un mandato di prestazioni per l’adempimento dei compiti.
L’organo direttivo di Agroscope è la sua direzione. Quest’ultima emana un regolamento interno per Agroscope.
La direzione si compone dei direttori delle stazioni di ricerca e del membro responsabile della direzione dell’UFAG. Il membro della direzione dell’UFAG assume la presidenza.
Ogni stazione di ricerca è diretta da un direttore. Il direttore conclude con l’UFAG una convenzione sulle prestazioni.
Le stazioni di ricerca agronomica istituiscono comitati di esperti.3
Ogni stazione di ricerca decide, a seconda del settore specifico e dei compiti, in merito alla composizione dei comitati di esperti e alla loro convocazione.4
Sezione 3 Compiti e competenze di Agroscope
Art. 5 Agroscope
Agroscope ha i seguenti compiti:
ricerca e sviluppo a favore del settore agroalimentare;
consulenza ai politici, perizie, valutazioni e monitoraggio ai sensi della ricerca settoriale della Confederazione;
compiti esecutivi nell’ambito della legislazione sull’agricoltura e di convenzioni con altri uffici federali.
Art. 6 Agroscope Changins-Wädenswil
ACW è responsabile dei settori seguenti:
a. per quanto concerne la ricerca e lo sviluppo: 1. produzione vegetale (coltivazione delle piante e risorse genetiche, campicoltura, sistemi pastorali, viticoltura e enologia, frutticoltura, orticoltura, coltivazione di bacche, di piante medicinali e di piante aromatiche, colture protette e altre colture speciali), 2. basi della protezione fitosanitaria, 3. qualità e sicurezza dei prodotti vegetali, nonché del loro valore per l’alimentazione e la salute umana (inclusa la conservazione e la trasformazione);
Nuovo testo giusta il n. I 6.7 dell’O del 9 nov. 2011 (Verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227).
Introdotto dal n. I 6.7 dell’O del 9 nov. 2011 (Verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227).
per quanto concerne la consulenza ai politici, le perizie, la valutazione e il 1. produzione vegetale e risorse genetiche, 2. protezione fitosanitaria, concimazione per le colture campicole e speciali, 3. qualità e sicurezza dei prodotti vegetali nonché dei prodotti trasformati;
per quanto concerne i compiti in materia di esecuzione:
1. esame delle varietà nella campicoltura, riconoscimento di materiale vegetale, banca genetica e misure fitosanitarie, 2. esame di prodotti fitosanitari e norme di concimazione per le colture campicole e speciali, 3. controllo dei vini destinati all’esportazione.
Agroscope Liebefeld-Posieux ALP-Haras è responsabile dei settori seguenti:
a. per quanto concerne la ricerca e lo sviluppo: 1. produzione e trasformazione del latte e della carne (in particolare foraggiamento nonché produzione di formaggio e preparazione delle colture), 2. apicoltura, salute e allevamento di api, nonché detenzione e allevamento di cavalli nell’agricoltura, 3. qualità e sicurezza dei prodotti lattieri, carnei e apistici nonché del loro valore per l’alimentazione e la salute umana;
per quanto concerne la consulenza ai politici, le perizie, la valutazione e il 1. produzione e trasformazione del latte e della carne, 2. allevamento, detenzione, foraggiamento e aspetti fisiologico-nutrizionali di animali da reddito, comprese le api, 3. alimenti per animali e mercato degli alimenti per animali;
per quanto concerne i compiti in materia di esecuzione:
1. gestione del laboratorio di riferimento nazionale in materia di economia lattiera, 2. autorizzazione e controllo degli alimenti per animali, 3. notifica, ammissione e registrazione dei produttori di alimenti per animali e delle persone che li mettono in commercio.
Agroscope Reckenholz-Tänikon ART è responsabile dei settori seguenti:
a. per quanto concerne la ricerca e lo sviluppo:
1. produzione agricola e risorse naturali (suolo, acqua, aria, biodiversità, paesaggio), mutamenti climatici e agricoltura, 2. coltivazione di piante foraggere, sistemi di gestione di erbai e campi incentrati sull’agricoltura biologica, 3. economia agraria e sociale nonché tecnologia agraria (comprese le costruzioni rurali e la tecnica dei processi nella detenzione di animali da reddito);
per quanto concerne la consulenza ai politici, le perizie, la valutazione e il 1. bilanci delle sostanze nutritive ed ecobilanci, protezione delle acque e del suolo nonché emissioni della detenzione di animali da reddito, 2. ripercussioni economiche, ecologiche e sociali delle misure politiche nel settore agricolo, 3. indicatori ambientali nel settore agricolo;
per quanto concerne i compiti in materia di esecuzione: 1. basi per la concimazione, concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio, norme di concimazione per la foraggicoltura e metodi di riferimento e riconoscimento dei laboratori autorizzati all’analisi dei concimi e del suolo, 2. valutazione della fertilità e del deterioramento del suolo nell’ambito dell’osservatorio nazionale dei suoli, 3. riconoscimento delle sementi di tutti i tipi di colture, esame delle varietà nella foraggicoltura, 4. esame dei dispositivi tecnici e dei veicoli agricoli nonché autorizzazione di attrezzature per le stalle, 5. esame della situazione economica dell’agricoltura.
Art. 9 Competenze in dettaglio
La direzione di Agroscope definisce in dettaglio le competenze delle stazioni di ricerca.
Art. 10 Informazione, comunicazione e scambio di conoscenze
Agroscope rende accessibili ai beneficiari delle prestazioni e al pubblico i risultati della propria attività mediante la consulenza, l’insegnamento, pubblicazioni pratiche e scientifiche, perizie, manifestazioni e offerte di perfezionamento professionale, in quanto non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti.
Art. 11 Collaborazione
Le stazioni di ricerca si completano a vicenda, in particolare negli ambiti che, in ragione delle tematiche settoriali o delle specificità regionali (p. es. caratteristiche climatiche, topografiche o del suolo), richiedono lo svolgimento di ricerche in luoghi diversi.
Le stazioni di ricerca collaborano vicendevolmente e con altre istituzioni, segnatamente con le amministrazioni pubbliche, le autorità, le scuole universitarie professionali, le università, i politecnici federali, altri istituti di formazione, le organizzazioni professionali o specializzate e le centrali di consulenza nonché con i produttori agricoli, l’artigianato e l’economia.
Le stazioni di ricerca collaborano inoltre con la comunità scientifica nazionale e internazionale, in particolare nel quadro di progetti di ricerca e di sviluppo comuni. A tale scopo si prefiggono di ottenere i mezzi finanziari necessari presso organi riconosciuti di promozione della ricerca a livello nazionale e internazionale.
Art. 12 Diritti su beni immateriali
Appartengono alla Confederazione tutti i diritti sui beni immateriali prodotti nell’esercizio della loro attività di servizio da persone legate da un rapporto di lavoro con Agroscope, fatta eccezione per i diritti d’autore.
La stazione di ricerca interessata decide in merito all’esercizio dei diritti sui beni immateriali che appartengono alla Confederazione.
In caso di collaborazione con terzi la proprietà e l’esercizio dei diritti sui beni immateriali devono essere disciplinati contrattualmente.
Art. 13 Immobili, edifici e locali di Agroscope
Agroscope pianifica in collaborazione con l’UFAG il proprio sviluppo in materia di edifici e di locali.
Sezione 4 Mandati di ricerca e contributi per la ricerca
Art. 14 Mandati di ricerca
Entro i limiti del credito stanziato, l’UFAG può affidare a istituti di ricerca pubblici o privati mandati che servono a realizzare lo scopo e l’orientamento della ricerca agronomica della Confederazione ai sensi dell’articolo1.
L’UFAG conclude un contratto con gli istituti di ricerca ai quali decide di affidare i mandati di ricerca.
La questione della proprietà e dell’esercizio dei diritti sui beni immateriali dev’essere disciplinata contrattualmente.
Art. 15 Contributi per la ricerca
Su domanda ed entro i limiti del credito stanziato, l’UFAG può concedere a istituti di ricerca pubblici o privati contributi destinati all’esecuzione di progetti di ricerca che servono a realizzare lo scopo e l’orientamento della ricerca agronomica della Confederazione ai sensi dell’articolo1.
I contributi ammontano al massimo al 75 per cento dei costi comprovati e riconosciuti dall’UFAG.
Se decide di assegnare un contributo per la ricerca, l’UFAG stipula un contratto con il richiedente. Può subordinare il versamento dei contributi a determinate condizioni.
La questione della proprietà e dell’esercizio dei diritti sui beni immateriali dev’essere disciplinata contrattualmente.
Sezione 5 Disposizioni finali
Art. 16 Esecuzione
L’UFAG è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza, sempreché tale compito non incomba al Dipartimento federale dell’economia.
Art. 17 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 9 giugno 20065 concernente la ricerca agronomica è abrogata.
Art. 18 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.
[RU 2006 2499]