211.112.1
Ordinanza sullo stato civile (OSC)1 2
del 1° giugno 1953 (Stato 22 giugno 2004)
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 40, 44 capoverso 2, 48 e 103 del Codice civile3 (CC),4 ordina:
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Capo nono: Delle comunicazioni ...
Art. 130 II. Autorità giudiziarie
L’autorità giudiziaria comunica:
1.5 la sentenza constatante la nascita o la morte, agli uffici dello stato civile del luogo di nascita o di morte, nonché del luogo di attinenza e di domicilio; la constatazione della morte di una persona coniugata, inoltre, all’ufficio dello stato civile dei luoghi di attinenza e del domicilio svizzero del coniuge; 2. la sentenza constatante il matrimonio, agli uffici dello stato civile del luogo di celebrazione del matrimonio, nonché del luogo di attinenza e di domicilio di ambedue i coniugi; 3.6 la sentenza dichiarante la scomparsa o revocante la dichiarazione di scomparsa, all’ufficio dello stato civile del luogo di attinenza; per una persona coniugata, inoltre, all’ufficio dello stato civile dei luoghi di attinenza e del domicilio svizzero del RU 1953 645
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988
Il presente testo é abrogato dall'art. 99 cpv. 1 n. 2 dell'O del 28 apr. 2004 sullo stato civile. Eccezione a ciò é costituita dagli art. 130 a 132. Questi restano in vigore fino all'entrata in vigore degli art. 22 e 43 cpv. 1 a3 di suddetta O (vedi RS 211.112.2 art. 100 cpv. 3).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 coniuge, nonché all’autorità tutoria del luogo di domicilio dei figli minorenni; 4.7 la sentenza di divorzio (art. 111 segg. CC) e di nullità del matrimonio (art. 104 segg. CC) agli uffici dello stato civile del luogo di attinenza e del luogo di domicilio svizzero di ambedue i coniugi al momento della pronuncia, nonché all’autorità tutoria del luogo di domicilio dei figli minorenni; 5.8 le decisioni in materia di nome (art. 29 e 30 CC), agli uffici dello stato civile del luogo di attinenza e di domicilio; per una persona coniugata, inoltre, all’ufficio dello stato civile dei luoghi di attinenza e del domicilio svizzero del coniuge; 6.9 la sentenza di accertamento della paternità (art. 261 CC), all’autorità tutoria del luogo di domicilio della madre al momento della nascita del figlio; inoltre, all’ufficio dello stato civile dei luoghi di attinenza e di domicilio del padre e della madre come pure del luogo di nascita del figlio; l’accertamento della paternità di un figlio che ha compiuto il dodicesimo anno di età o di un figlio deceduto, inoltre, all’autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile della sua sede; 7.10 la sentenza di annullamento del rapporto di filiazione con il marito della madre (art. 256 CC), all’autorità tutoria del luogo di domicilio del figlio minorenne; inoltre, all’ufficio dello stato civile dei luoghi di attinenza e di domicilio del marito e della madre come pure del luogo di nascita del figlio; l’annullamento del rapporto di filiazione di un figlio che ha compiuto il dodicesimo anno di età o di un figlio deceduto, inoltre, all’autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile della sua sede; 8.11 la sentenza di annullamento del riconoscimento (art. 259 cpv. 2 e 260a CC), all’autorità tutoria del luogo di domicilio del figlio minorenne e all’autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile della sua sede;
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988
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Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 9.12 la sentenza di scioglimento dell’adozione (art. 269 segg. CC), all’autorità tutoria del luogo di domicilio del figlio minorenne e all’autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile della sua sede; 9a.13la sentenza di cambiamento di sesso all’autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile della sua sede; 10.14l’iscrizione, la rettificazione e la cancellazione di dati in un registro (art. 42 CC) all’autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile della sua sede.
La comunicazione è fatta dopo che la sentenza è passata in giudicato, in forma di estratto che deve contenere i dati personali completi trascritti in base a atti di stato civile, come pure il dispositivo della sentenza e la data alla quale questa è passata in giudicato.
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Il riconoscimento di un figlio davanti al giudice (art. 260 cpv. 3 CC) è comunicato all’autorità tutoria del luogo di domicilio della madre al momento della nascita del figlio, inoltre all’ufficio dello stato civile dei luoghi di attinenza e di domicilio del padre e della madre come pure del luogo di nascita del figlio; il riconoscimento di un figlio che ha compiuto il dodicesimo anno di età o di un figlio deceduto, inoltre, all’autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile della sua sede. Sono pure fatte le comunicazioni secondo l’articolo 106. La comunicazione deve contenere la data della dichiarazione di riconoscimento e i dati personali rilevati da documenti di stato civile.16
Art. 13117 III. Autorità amministrative
L’autorità amministrativa competente comunica:
1.18 i cambiamenti dell’attinenza comunale o cantonale, l’acquisto della cittadinanza svizzera secondo la procedura ordinaria nonché la perdita della cittadinanza svizzera all’ufficio dello stato civile del precedente e del nuovo luogo di attinenza, come pure a quello del luogo di domicilio. Il cambiamento dell’attinenza di una persona coniugata dev’essere
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988
Introdotto dal n. I dell’O del 24 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3068).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000
Introdotto dal n. I dell’O del 12 gen. 1977 (RU 1977 265). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 285).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 1994, in vigore dal 1° lug. 1994 (RU 1994 1384).
comunicato anche all’ufficio dello stato civile dei luoghi di attinenza e del domicilio svizzero del coniuge; 1bis.19 acquisto della cittadinanza svizzera e la reintegrazione in tale cittadinanza mediante decisione del Dipartimento federale di giustizia e polizia all’autorità cantonale di sorveglianza in materia di stato civile del Cantone di attinenza. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia cura la comunicazione alle autorità del luogo di domicilio; 2. a.20 cambiamento del nome (art. 30 cpv. 1 CC) all’ufficio dello stato civile dei luoghi di attinenza e di domicilio nonché, suppletivamente: – i cambiamenti del cognome di una persona coniugata all’ufficio dello stato civile dei luoghi di attinenza e del domicilio svizzero del coniuge; – i cambiamenti del cognome con conseguente cambiamento del diritto di cittadinanza e d’attinenza (art. 271 cpv. 3 CC) all’ufficio dello stato civile del precedente e del nuovo luogo di attinenza; – i cambiamenti dei nomi all’ufficio dello stato civile del luogo di nascita. Il cambiamento del nome di un cittadino svizzero in età di essere reclutato o di prestare servizio militare sono comunicati anche all’autorità militare del Cantone di domicilio e, in caso di domicilio all’estero, all’autorità militare del Cantone di attinenza;
b. 21 i cambiamenti di cognome di fidanzati in vista del matrimonio (art. 30 cpv. 2 CC) all’ufficio dello stato civile competente per l’esecuzione della procedura preparatoria del matrimonio (art. 148); in caso di matrimonio all’estero, all’autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile dei Cantoni di attinenza.
Le decisioni di cui al capoverso 1 devono indicare i dati personali completi degli interessati, rilevati da documenti di stato civile.
Art. 13222
IV. Altre autorità 1 I tribunali e le autorità amministrative competenti a norma del diritto cantonale comunicano:
Introdotto dal n. I dell’O del 25 mag. 1994, in vigore dal 1° lug. 1994 (RU 1994 1384).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 1994, in vigore dal 1° lug. 1994 (RU 1994 1384).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 1. l’adozione (art. 264 segg. CC), all’autorità cantonale di vigilanza in materia di stato civile della loro sede. Questa autorità provvede per la trasmissione all’Ufficio federale dello stato civile e, all’occorrenza per il tramite delle altre autorità cantonali di vigilanza competenti, in particolare agli uffici dello stato civile del luogo di nascita, del precedente e del nuovo luogo di attinenza, dell’eventuale diverso luogo di attinenza dei genitori del sangue, così come al luogo di domicilio dell’adottante e dell’adottato; 2. il riconoscimento di un figlio per disposizione a causa di morte, all’autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile della sua sede. La comunicazione è fatta in forma di estratto del testamento dall’autorità competente per la pubblicazione (art. 557 cpv. 1 CC); 3. l’interdizione e la sua revoca, all’ufficio dello stato civile del luogo di attinenza.
Le decisioni e gli atti previsti nel capoverso 1 devono indicare i dati personali completi degli interessati, rilevati da documenti di stato civile.
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