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Ordinanza concernente l’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio di protezione civile e dell’idoneità a prestare servizio di protezione civile

520.15 · Raccolta sistematica del diritto federale

In vigore dal 1 gen 2004

https://lexipedia.io/it/docs/ch/sr-rs-rs/520-15/it/ordinanza-concernente-l-apprezzamento-medico-dell-idoneita-al-servizio-di-protezione-civile-e-dell-idoneita-a-prestare-servizio-di-protezione-civile

Consultato il 4 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta sistematica del diritto federale
Fonte

Questo testo non è più in vigore dal 1 gen 2021.

Abrogato da: Ordinanza sulla protezione civile (AS 2020 5031)

Emanato con: Ordinanza sull’apprezzamento medico delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile (AS 2003 5179)

520.15

Ordinanza concernente l’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio di protezione civile e dell’idoneità a prestare servizio di protezione civile
(OAMP)

del 5 dicembre 2003 (Stato 1° gennaio 2013)

Il Consiglio federale, visto l’articolo 75 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 20022 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC), ordina:

Footnotes

  1. [2] RS 520.1

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la procedura per l’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio di protezione civile e dell’idoneità a prestare servizio di protezione civile.3

L’apprezzamento dell’idoneità al servizio di protezione civile4 e dell’idoneità a prestare servizio di protezione civile5 si fonda sui risultati della visita medica, sui certificati medici e su ulteriori rapporti.

Art. 1a6 Idoneità al servizio di protezione civile e idoneità a prestare servizio di protezione civile

È abile al servizio di protezione civile dal punto di vista medico chiunque può soddisfare fisicamente, intellettualmente e psichicamente le esigenze del servizio di protezione civile.

È abile a prestare servizio di protezione civile chiunque è abile al servizio di protezione civile e dal punto di vista medico è in grado di prestare un servizio di protezione civile imminente.

RU 2003 5179

Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all.2 all’O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013

Nuova espr. giusta il n. 4 dell’all.2 all’O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013

Introdotto dal n. 4 dell’all.2 all’O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013

Art. 2 Competenze

Le commissioni per la visita sanitaria (CVS) sono competenti per l’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio di protezione civile conformemente all’articolo 4 capoverso 1 dell’ordinanza del 24 novembre 20047 concernente l’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio militare e dell’idoneità a prestare servizio militare (OAMM). Sempre che le disposizioni della presente ordinanza non dispongano altrimenti, la procedura si fonda sull’OAMM.8

I Cantoni sono competenti per l’apprezzamento medico dell’idoneità a prestare servizio di protezione civile dei militi della protezione civile; a questo scopo nominano medici di fiducia. È fatto salvo l’articolo 15 lettera b.

Footnotes

  1. [7] RS 511.12

Capitolo 2 Apprezzamento medico dell’idoneità al servizio di protezione civile9

Sezione 1:10 Accertamento dell’idoneità al servizio di protezione civile

Art. 3 Persone da sottoporre all’apprezzamento medico

In occasione del reclutamento si sottopongono all’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio di protezione civile:

  1. i cittadini svizzeri dichiarati inabili al servizio militare;

  2. gli uomini naturalizzati dopo il compimento del 25° anno d’età;

  3. le persone che intendono prestare servizio a titolo volontario nella protezione civile, la cui domanda di servizio volontario nella protezione civile è stata accolta e che non hanno ancora partecipato ad alcun reclutamento.

Su domanda, nel quadro di una giornata di visita e di apprezzamento medici (VAM), devono essere sottoposti all’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio di protezione civile:

  1. i militi della protezione civile, se vi sono dubbi in merito alla loro idoneità al servizio di protezione civile; il diritto di presentare una domanda è retto dall’articolo7;

  2. le persone inabili al servizio di protezione civile; la domanda motivata deve essere presentata al Servizio medico militare (S med mil).

Inoltre, nel quadro di una VAM, devono essere sottoposte all’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio di protezione civile:

Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all.2 all’O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013

  1. le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare dichiarate inabili al servizio militare dopo il reclutamento e che non hanno ancora prestato 50 giorni di servizio militare;

  2. le persone che intendono prestare servizio a titolo volontario nella protezione civile, la cui domanda di servizio volontario nella protezione civile è stata accolta e che hanno già partecipato a un reclutamento.

Art. 4 Decisioni

Le decisioni della CVS sono espresse nei seguenti termini:

  1. abile al servizio di protezione civile;

  2. rinviato fino al …;

  3. inabile al servizio di protezione civile.

Sono rinviate le persone la cui idoneità al servizio di protezione civile non è chiara o non può essere stabilita con assoluta certezza al momento dell’apprezzamento medico. La durata complessiva del rinvio non può superare i due anni.

È inabile al servizio di protezione civile dal punto di vista medico chiunque non può soddisfare fisicamente, intellettualmente e psichicamente le esigenze del servizio di protezione civile.

Art. 5 Competenza

Le CVS sono responsabili dell’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio di protezione civile conformemente all’articolo 4 capoverso 1 OAMM11.

Footnotes

  1. [11] RS 511.12

Art. 6 Notifica della decisione

La decisione secondo l’articolo 4 capoverso 1 è spiegata a voce e notificata per scritto alla persona esaminata ed eventualmente è comunicata alla persona o all’ufficio che ha presentato la domanda.

Sezione 2 Controllo dell’idoneità al servizio di protezione civile dei militi della

protezione civile

Art. 7 Diritto di presentare una domanda12

Possono richiedere l’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio di protezione civile:13

Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all.2 all’O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013

  1. i militi della protezione civile che non sono in servizio di protezione civile14;

  2. il medico responsabile delle cure mediche dei militi della protezione civile che non sono in servizio di protezione civile;

  3. il comandante della protezione civile;

  4. i medici competenti secondo l’articolo 15;

  5. l’organo cantonale responsabile della protezione civile nell’ambito della sua funzione di vigilanza;

  6. 15 l’assicurazione militare per i suoi assicurati;

  7. 16 il S med mil della Sanità militare della Base logistica dell’esercito.

Art. 8 Domanda

Gli aventi diritto conformemente all’articolo7 lettere a–d presentano la loro domanda motivata all’organo cantonale responsabile della protezione civile all’attenzione del S med mil17.

Essi allegano alla domanda il libretto di servizio di protezione civile e, in busta chiusa, l’eventuale certificato medico.

Art. 918 Decisione

Il S med mil avvia la procedura dell’apprezzamento medico tramite convocazione e designa la CVS responsabile dell’apprezzamento medico.

La decisione della CVS è spiegata a voce e notificata per scritto alla persona esaminata ed eventualmente è comunicata alla persona o all’ufficio che ha presentato la domanda nonché, in caso di bisogno, all’organo cantonale responsabile della protezione civile.

Se i certificati medici e gli altri rapporti sono sufficienti per l’apprezzamento, la CVS competente può, con il consenso della persona interessata, decidere secondo la procedura in assenza.

Art. 10 Convocazione

Chi deve sottoporsi all’apprezzamento medico di una CVS, è convocato a una VAM.19

Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all.2 all’O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013

Nuova espr. giusta il n. 4 dell’all.2 all’O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013

Nuovo testo giusta il n. 6 dell’all. all’O del 27 apr. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2885).

Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all.2 all’O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013

Nuova espr. giusta il n. 4 dell’all.2 all’O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013

Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all.2 all’O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 2I militi della protezione civile che ricevono una convocazione per presentarsi davanti a una CVS sono dispensati dai servizi fino all’apprezzamento medico.

Chi non si presenta senza una ragione valida è punito disciplinarmente.

Sezione 3 Mezzi d’impugnazione

Art. 11 …20

Contro la decisione della CVS può essere interposto ricorso.21

Hanno il diritto di ricorrere:

  1. la persona oggetto della decisione o il suo rappresentante legale;

  2. 22 l’assicurazione militare;

  3. la direzione medica delle cliniche e degli ospedali psichiatrici, degli istituti per epilettici, degli istituti di cura per alcolizzati nonché delle istituzioni per la terapia dei tossicomani;

  4. i medici del S med mil.

Nella procedura di ricorso si applicano gli articoli 14 e 15 OAMM23.24

Footnotes

  1. [23] RS 511.12

Art. 1225

Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all.2 all’O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013

Nuovo testo giusta il n. 6 dell’all. all’O del 27 apr. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2885).

Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all.2 all’O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013

Footnotes

  1. [25] Abrogato dal n. 4 dell’all. 2 all’O del 14 nov. 2012, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6493).

Capitolo 3 Apprezzamento medico dell’idoneità a prestare servizio

di protezione civile26

Art. 13 Militi della protezione civile da sottoporre all’apprezzamento medico27

Vanno sottoposti all’apprezzamento medico i militi chiamati a prestare servizio di protezione civile, che:28

  1. non possono entrare in servizio di protezione civile per motivi di salute;

  2. si annunciano all’interrogazione sanitaria d’entrata;

  3. necessitano di un trattamento medico durante il servizio di protezione civile;

  4. si annunciano all’interrogazione sanitaria d’uscita.

Art. 14 Decisioni29

Le decisioni della CVS sono espresse nei seguenti termini:30

  1. dispensato per motivi di salute;

  2. prosciolto per motivi medici al momento dell’entrata in servizio di protezione civile;

  3. prosciolto per trattamento a domicilio;

  4. ospedalizzato;

  5. prosciolto dopo guarigione.

È dispensato per motivi di salute, chi per motivi di salute non può entrare in servizio di protezione civile.

È prosciolto per motivi medici al momento dell’entrata in servizio di protezione civile, chi non è in grado di prestare servizio di protezione civile in quel momento.

È prosciolto per trattamento a domicilio o ospedalizzato, chi per motivi di salute non è in grado di continuare il servizio di protezione civile e richiede un trattamento medico, ambulante o stazionario, anche dopo la fine del servizio di protezione civile.

È prosciolto dopo guarigione chi, alla fine del trattamento, viene prosciolto per trattamento a domicilio oppure ospedalizzato.

Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all.2 all’O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013

Il milite della protezione civile che, temporaneamente, non è del tutto idoneo al servizio di protezione civile, deve essere curato secondo le istruzioni del medico competente o dispensato da determinate attività.

Se è necessario un controllo dell’idoneità al servizio di protezione civile, i medici competenti presentano una relativa domanda al S med mil secondo l’articolo 15 allegando i documenti medici.

Art. 15 Competenze

È responsabile dell’apprezzamento medico:

  1. il medico di fiducia dell’autorità che ha chiamato in servizio di protezione civile il milite, per le decisioni secondo l’articolo 14 capoverso 1 lettera a;

  2. il medico responsabile delle cure mediche durante il servizio di protezione civile (a livello federale o cantonale), per le decisioni secondo l’articolo 14 capoverso 1 lettere b–d;

  3. il medico competente dell’ospedale, per le decisioni secondo l’articolo 14 capoverso 1 lettere c ed e.

Art. 16 Medici di fiducia

I medici di fiducia sono designati e indennizzati dalle autorità cantonali competenti.

Art. 17 Visita da parte del medico di fiducia

Se il medico di fiducia non può decidere in merito all’idoneità a prestare servizio di protezione civile in base alla documentazione disponibile, sottopone il milite ad una visita medica.

L’organo cantonale responsabile della protezione civile convoca il milite interessato per la visita medica.

Al milite che, per motivi di salute, non è in grado di entrare in servizio di protezione civile, può essere intimato di tenersi a disposizione per la visita medica.

Art. 18 Assunzione dei costi

Il Cantone si assume le spese dell’apprezzamento eseguito dai suoi medici di fiducia, come pure delle visite specialistiche effettuate su richiesta di questi ultimi.

Le spese per i certificati medici sono assunte dal milite della protezione civile che li presenta.

Art. 19 Diritti e doveri dei militi della protezione civile

I militi della protezione civile per i quali è richiesto un apprezzamento medico devono sottoporsi, secondo l’articolo 26 capoverso 1 LPPC, alla visita del medico di fiducia e del medico specialista su disposizione dell’organo cantonale responsabile della protezione civile. Ogni infrazione è punibile secondo l’articolo 68 capoverso 1 lettera a della LPPC.

Le visite di un medico di fiducia o di un medico specialista al di fuori di un servizio di protezione civile non danno alcun diritto al soldo, all’indennità per perdita di guadagno e al rimborso delle spese; inoltre, i militi della protezione civile non sono coperti dall’assicurazione militare.

Capitolo 4 Disposizioni comuni

Art. 20 Obbligo del segreto

Le persone che collaborano o che sono presenti alla visita medica e all’apprezzamento medico sono tenute a mantenere il segreto di servizio di protezione civile, il segreto di funzione e il segreto professionale.

Art. 21 Trattamento dei dati

1I dati sanitari registrati sulla base dell’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio di protezione civile vengono immessi nel sistema d’informazione medica dell’esercito (MEDISA).31

I dati sanitari inerenti all’ idoneità a prestare servizio di protezione civile vengono archiviati dai medici di fiducia dei Cantoni.

In caso di verifica dell’idoneità al servizio di protezione civile, i dati sanitari dei Cantoni sono messi a disposizione del S med mil.

Il trattamento dei dati sanitari è retto dagli articoli 24–29 della legge federale del 3 ottobre 200832 sui sistemi d’informazione militari.33

Footnotes

  1. [32] RS 510.91

Capitolo 5 Disposizioni finali

Art. 22 Esecuzione

Gli organi federali competenti e i Cantoni eseguono la presente ordinanza nell’ambito delle loro rispettive competenze.

Art. 23 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del DFGP del 19 ottobre 199434 sull’apprezzamento medico delle persone obbligate a servire nella protezione civile è abrogata.

Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all.2 all’O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013

[RU 1994 2749]

Art. 24 Modifica del diritto vigente

….35

Art. 25 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

Le mod. possono essere consultate alla RU 2003 5179.

Footnotes

  1. [20] Abrogata dal n. 4 dell’all. 2 all’O del 14 nov. 2012, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6493).