Fonte

173.110

Legge federale sull’organizzazione giudiziaria (Organizzazione giudiziaria [OG])
(OG)

del 16 dicembre 1943 (Stato 28 dicembre 2001)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto gli articoli 103 e 106 a 114bis della Costituzione federale2;3 visto il messaggio del Consiglio federale del 9 febbraio 1943, decreta:

Titolo primo Disposizioni generali

Capo primo Organizzazione del Tribunale federale

Art. 1 Giudici, supplenti; elezione

Il Tribunale federale si compone di 30 giudici e di 15 supplenti.4

I giudici e i supplenti sono eletti dall’Assemblea federale. Nella loro elezione si avrà riguardo a che siano rappresentate tutte e tre le lingue ufficiali.

Non sono contati nel numero dei supplenti quelli eletti tra i membri uscenti del Tribunale federale.5

Art. 2 Eleggibilità

A giudice o supplente del Tribunale federale può essere eletto ogni cittadino svizzero che è eleggibile al Consiglio nazionale

I membri dell’Assemblea federale e del Consiglio federale ed i funzionari nominati da queste autorità non possono essere giudici o supplenti del Tribunale federale.6 CS 3 499

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992

[CS 1 3]. Queste disposizioni corrispondono agli art. 143-145, 168 cpv. 1, 177 cpv. 3, 187 cpv. 1 lett. d e 188-191 (entrato in vigore che sia il DF dell’8 ott. 1999 sulla riforma giudiziaria [FF 1999 7454]: art. 188-191c) della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RS 272).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288;

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1978, in vigore dal 1° ago. 1978 (RU 1978 1450 1451; FF 1977 II 1113 III 598). Vedi anche la disp. fin. mod. del

giu. 1978 alla fine della presente L.

Art. 3 Incompatibilità Mandato di arbitro e di perito

I giudici del Tribunale federale non possono occupare alcun’altra carica al servizio della Confederazione o di un Cantone né esercitare qualsiasi altra professione od industria.

Essi non possono neppure occupare il posto di direttore, di gerente, di amministratore, di membro dell’ufficio di vigilanza o di quello di revisione di società o di istituti che si propongono uno scopo di lucro.

È vietato ai membri del Tribunale federale esercitare una funzione ufficiale per uno Stato estero o accettare titoli e insegne cavalleresche da autorità estere.7

Il Tribunale federale può autorizzare i suoi membri a svolgere attività di perito o di arbitro, come anche altre attività accessorie, soltanto nella misura in cui non risultino pregiudicati l’adempimento regolare della funzione di giudice, l’indipendenza e la dignità del Tribunale.

Il Tribunale stabilisce in un regolamento la competenza e i presupposti per l’autorizzazione.

Art. 4 Parentela

I parenti e gli affini in linea retta e fino al quarto grado inclusivo in linea collaterale, come anche i coniugi e i coniugi di fratelli e sorelle non possono occupare nel medesimo tempo la carica di giudice o supplente del Tribunale federale, di giudice istruttore federale, di procuratore generale della Confederazione o di altro rappresentante del Ministero pubblico federale.9

...10

Chi, contraendo matrimonio, viene a trovarsi in un siffatto rapporto di parentela, rinuncia per ciò stesso alla sua carica.

Art. 5 Durata della carica

I giudici e i supplenti del Tribunale federale stanno in carica sei anni.

Divenendo vacante un seggio, l’Assemblea federale elegge, nella sessione immediatamente successiva, il nuovo giudice o supplente per il resto del periodo.

Introdotto dal n. I 4 della LF del 23 giu. 2000 concernente le liberalità e le onorificenze di autorità estere, in vigore dal 1° feb. 2001 (RU 2001 114 117; FF 1999 6784).

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288;

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992

Art. 6 Presidenza

Il presidente e il vicepresidente del Tribunale federale sono eletti per due anni, tra i giudici, dall’Assemblea federale.

Il presidente del Tribunale federale esercita la direzione generale degli affari e la vigilanza sui funzionari ed impiegati.

In caso d’impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente e, se anche questi è impedito, dal giudice più anziano per elezione o, se l’elezione è avvenuta contemporaneamente, dal più anziano d’età.

Art. 7 Cancellieri, segretari e collaboratori personali11

L’Assemblea federale fissa con il bilancio di previsione il numero dei cancellieri, dei segretari e degli altri collaboratori scientifici, compresi i collaboratori personali dei giudici.12

I cancellieri e i segretari sono nominati dal Tribunale federale dopo ogni rinnovamento integrale per un periodo di sei anni o per il resto del periodo se sono nominati nel corso di questo.

Art. 8 Compiti dei funzionari ed impiegati

Il Tribunale federale determina, mediante regolamento, i compiti dei suoi funzionari ed impiegati.

Art. 9 Giuramento

Prima di assumere il loro ufficio per la prima volta, i magistrati e i funzionari giudiziari federali prestano giuramento di adempiere fedelmente il loro dovere.

I giudici e i supplenti del Tribunale federale prestano giuramento davanti al Tribunale federale a meno che l’abbiano già prestato davanti all’Assemblea federale.

I cancellieri e i segretari prestano giuramento davanti al Tribunale federale.

Il Tribunale può incaricare un’autorità cantonale di far prestare giuramento ai giudici istruttori.

I giudici istruttori fanno prestare giuramento ai loro segretari.

Il Procuratore generale della Confederazione e gli altri rappresentanti del Ministero pubblico federale prestano giuramento davanti al Consiglio federale.

Il giuramento può essere sostituito da una promessa solenne.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992

Art. 10 Votazione

Il Tribunale federale e le sue sezioni deliberano le sentenze, prendono le decisioni e procedono alle nomine a maggioranza assoluta dei voti, salvo che la legge disponga altrimenti.

In caso di parità di voti, è preponderante il voto del presidente; se si tratta di nomine, decide la sorte.

Art. 11 Seduta plenaria

Sono riservati al Tribunale federale riunito in seduta plenaria:

  1. le nomine;

  2. gli affari relativi all’organizzazione e all’amministrazione del Tribunale;

  3. le cause che sono ad esso attribuite dalla legge o dal regolamento, come pure le questioni giuridiche previste nell’articolo 16;

  4. l’emanazione di ordinanze, regolamenti e circolari destinati alle autorità ed uffici cantonali.

Perché il Tribunale federale possa deliberare validamente in seduta plenaria, occorre la presenza di almeno due terzi dei giudici.

Art. 12 Sezioni

Il Tribunale federale costituisce nel proprio seno, per un periodo di due anni civili, le sezioni seguenti:

  1. 13 due o tre Corti di diritto pubblico per le cause di diritto pubblico e amministrativo, non spettanti in virtù del regolamento ad un’altra corte o, in virtù degli articoli 122 e seguenti, al Tribunale federale delle assicurazioni;

  2. due Corti civili, le quali giudicano le cause di diritto civile e le altre cause loro attribuite dal regolamento del Tribunale federale;

  3. la Camera di esecuzione e dei fallimenti composta di tre giudici ed incaricata degli affari che competono al Tribunale federale come autorità di vigilanza in materia di esecuzione e fallimenti;

  4. la Camera d’accusa di tre giudici, i quali non possono appartenere alla Corte penale federale;

  5. ...14

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 federali (RU 2000 505 ; FF 1999 6784 ).

  1. 15 la Corte penale federale, composta di cinque giudici, nella quale devono essere rappresentate le tre lingue ufficiali;

  2. la Corte di cassazione penale, incaricata di giudicare i ricorsi per cassazione contro le decisioni prese nei Cantoni dai tribunali penali o dalle autorità di accusa.

I ricorsi per cassazione contro le sentenze della Corte penale federale e le domande di revisione delle sentenze stesse sono giudicati dalla Corte di cassazione straordinaria, formata del presidente, del vicepresidente e dei cinque giudici più anziani per elezione, purché non appartengano né alla Camera d’accusa né alla Corte penale federale.16

Ciascun giudice può essere tenuto a fungere in una sezione diversa dalla sua.

Art. 13 Presidente delle sezioni

Il Tribunale federale nomina, per lo stesso periodo, i presidenti delle sezioni e designa il supplente del presidente della Camera d’accusa.17

È applicabile per analogia l’articolo 6 capoverso 3.

Il presidente di ciascuna sezione designa i giudici d’istruzione e i relatori.

La Corte penale federale designa il suo presidente per ogni singolo caso.18

Il presidente di ciascuna sezione può far espellere dalla sala d’udienza le persone che non ottemperano ai suoi ordini. Egli può inoltre punirle con una multa disciplinare fino a 300 franchi e con gli arresti fino a ventiquattro ore. Le stesse facoltà spettano al giudice d’istruzione durante le udienze da lui dirette.19

Art. 14 Ripartizione degli affari

IlTribunale federale determina, mediante regolamento, la ripartizione degli affari.

Quando si tratta di affari assegnati ad una sezione, tutte le volte che la legge parla del Tribunale federale o del suo presidente, si deve intendere questa sezione o il suo presidente.

Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’8 ott. 1999 concernente la soppressione delle

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992

Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’8 ott. 1999 concernente la soppressione delle

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992

Art. 1520 Quorum

Le sezioni giudicano di regola nella composizione di tre giudici.

Se la questione di diritto è d’importanza fondamentale o se lo ordina il presidente della sezione, le corti di diritto pubblico, le corti civili e la Corte di cassazione penale giudicano nella composizione di cinque giudici.

Le corti di diritto pubblico giudicano nella composizione di sette giudici i ricorsi di diritto pubblico contro atti legislativi cantonali sottoposti a referendum e contro decisioni sull’ammissibilità di un’iniziativa o sull’esigenza di un referendum, salvo nel caso di ricorsi in materia comunale.

Art. 16 Sezioni riunite

Quando una sezione del Tribunale federale voglia derogare alla giurisprudenza seguita da un’altra sezione o da più sezioni riunite o dall’intero Tribunale, essa non può farlo che col consenso dell’altra sezione ovvero su decisione presa, senza dibattimento e a porte chiuse, dalle sezioni interessate in seduta comune o dal Tribunale in seduta plenaria. Questa decisione vincola la sezione che deve giudicare la causa.

Più sezioni riunite comprendono tutti i giudici che sono ad esse attribuiti; il presidente di sezione più anziano per elezione dirige la seduta.

È applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 2.

Art. 1721 Pubblicità

I dibattimenti, le deliberazioni e le votazioni sono pubblici, eccezion fatta per le deliberazioni e le votazioni delle sezioni penali, della Camera di esecuzione e dei fallimenti e, in affari disciplinari, delle corti di diritto pubblico.22

In materia d’imposte, soltanto le parti e i loro rappresentanti possono assistere al dibattimento, alle deliberazioni e alle votazioni.

Il Tribunale può ordinare che il dibattimento si svolga, in tutto o parzialmente, a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume ovvero se ciò è richiesto dall’interesse di una parte o di altra persona che ha partecipato alla causa.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal l° ott. 1969

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992

Art. 18 Assistenza dei Cantoni

Le autorità e i funzionari incaricati dell’amministrazione della giustizia federale possono procedere a tutti gli atti di loro competenza in tutto il territorio della Confederazione senza chiedere in precedenza l’assenso delle autorità cantonali.

Le autorità cantonali hanno l’obbligo di assisterli.

A richiesta della cancelleria del Tribunale federale, esse devono riscuotere, insieme con le loro spese, quelle del Tribunale.

Art. 19 Sede

La sede del Tribunale federale è Losanna.

I giudici del Tribunale federale possono scegliere liberamente il loro luogo di residenza; devono comunque fare in modo di potersi recare rapidamente in sede.23

Art. 20 Ferie e congedi

Il Tribunale può ordinare ogni anno sei settimane di ferie al massimo, durante le quali il presidente provvede al disbrigo degli affari urgenti.

A domanda motivata, il Tribunale può accordare un congedo ai giudici, funzionari e impiegati.

Art. 21 Relazioni con l’Assemblea federale

Il Tribunale federale è posto sotto l’alta vigilanza dell’Assemblea federale.

Esso le presenta ogni anno un rapporto sulla sua gestione.

Con riserva della disposizione dell’articolo 85 numero 13 della Costituzione federale24, il Tribunale federale pronuncia d’ufficio sulla propria competenza in tutte le questioni delle quali è adito; nell’esercizio delle sue attribuzioni giudiziarie esso è indipendente e soggiace soltanto alla legge. Le sue sentenze non possono essere annullate o modificate che da esso medesimo e conformemente alle disposizioni della legge.

Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 9 ott. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1987 226 227; FF 1985 II 499, 1986 II 69).

[CS 1 3]. A questa disposizione corrisponde ora l’art. 173 lett. i della Cost. federale del Capo secondo: Astensione e ricusazione

Art. 22 Astensione obbligatoria

I membri o supplenti del Tribunale federale, il rappresentante del Ministero pubblico della Confederazione, i giudici istruttori e i loro segretari devono astenersi:25

  1. in qualsiasi causa nell’esito della quale abbiano un interesse diretto essi stessi, la loro moglie, la loro fidanzata, i loro parenti od affini fino al grado indicato nell’articolo 4, il marito della sorella o la moglie del fratello della loro moglie, la persona di cui sono tutori o curatori, o con la quale siano uniti da vincolo di adozione;

  2. in qualsiasi causa nella quale essi abbiano già avuto parte in altra qualità, sia come membri di un’autorità amministrativa o giudiziaria, sia come funzionari giudiziari, sia come consulenti, rappresentanti o avvocati di una parte, sia come periti o testimoni;

  3. ...26 2 Inoltre, un giudice o supplente del Tribunale federale deve astenersi quando sia parente o affine in linea diretta o fino al secondo grado in linea collaterale con il rappresentante o con l’avvocato della parte.27

Art. 23 Ricusazione facoltativa

I giudici o supplenti del Tribunale federale, il rappresentante del Ministero pubblico della Confederazione, i giudici istruttori e i loro segretari possono essere ricusati dalle parti o dichiarare essi stessi che si astengono:28

  1. nella causa di una persona giuridica di cui fanno parte;

  2. se sono in stretta amicizia ovvero in inimicizia personale o in particolari rapporti di obbligo o di dipendenza con una delle parti in causa;

  3. se vi sono circostanze tali da dar loro l’apparenza di prevenzione nella causa.

Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’8 ott. 1999 concernente la soppressione delle

Art. 24 Avviso obbligatorio

Allorquando un magistrato o un funzionario giudiziario si trova in uno dei casi previsti nell’articolo 22 o 23, egli deve avvertire in tempo utile il presidente della sezione competente. Nel caso dell’articolo 23, deve inoltre dichiarare se si astiene o se lascia alle parti la cura di domandare la sua ricusazione. Se egli si decide in quest’ultimo senso, è dato alle parti un breve termine per proporre la ricusazione.

Art. 25 Domanda di ricusazione

Le parti che intendono far uso del diritto di ricusa (art. 22 e 23) devono dichiararlo per iscritto al Tribunale federale non appena la causa della ricusazione sia sorta o giunta a loro notizia.

La dichiarazione deve indicare i fatti sui quali essa si fonda e fornirne la prova documentata. Nel caso in cui tale prova non sia possibile, il magistrato o il funzionario ricusato si spiegherà sulla causa della ricusazione. Non sono ammesse altre prove.

Chiunque presenta tardivamente una domanda di ricusazione può essere condannato al pagamento delle spese derivate dal ritardo.

Art. 26 Decisione

Se la causa della ricusazione (art. 22 e 23) è contestata, la sezione competente del Tribunale federale, o la Camera di accusa se si tratta di giudici istruttori o di loro segretari, pronuncia sulla domanda, senza il concorso dei giudici ricusati.29

La decisione può essere presa senza che sia udita la controparte.

Se il numero dei giudici e supplenti ricusati fosse tale da render impossibile una deliberazione valida, il presidente del Tribunale federale tirerà a sorte, tra i presidenti dei tribunali supremi dei Cantoni non interessati nella causa, il numero necessario di supplenti straordinari per pronunciare sulla domanda di ricusazione e, occorrendo, sul merito.

Art. 27 Procuratore gefederazione

Ricusazione del 1 Spetta al Consiglio federale di pronunciare sulla ricusazione del Pronerale della Con- curatore generale della Confederazione.

Sono applicabili per analogia gli articoli 24, 25 e 26 capoverso 2.

Art. 28 Violazione delle norme sulla ricusazione

Gli atti ai quali ha partecipato un magistrato o un funzionario giudiziario che si sarebbe dovuto astenere possono essere impugnati da cia-

Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’8 ott. 1999 concernente la soppressione delle scuna delle parti, se si tratta di una sentenza, in conformità dell’articolo 136, altrimenti nel termine di trenta giorni dalla scoperta della causa della ricusazione.

In caso di ricusazione facoltativa, sono nulle soltanto le operazioni di procedura posteriori alla domanda di ricusazione.

Capo terzo: Disposizioni comuni di procedura

Art. 29 Difensori. Elezione di domicilio

I difensori delle parti devono giustificare il loro mandato mediante procura scritta da unire agli atti: questa può essere richiesta in ogni tempo.

Sono ammessi come difensori nelle cause civili e penali solo gli avvocati patentati e i professori di diritto delle Università svizzere. Sono riservate le cause provenienti dai Cantoni in cui l’esercizio dell’avvocatura è libero.

Con riserva di reciprocità, possono in via eccezionale essere ammessi come difensori gli avvocati stranieri.

Le parti domiciliate all’estero devono eleggere domicilio nella Svizzera, dove possano essere loro fatte le notificazioni. Se omettono di far ciò, le notificazioni non avranno luogo o saranno fatte mediante diffida pubblica.

Quando una parte non sia manifestamente in grado di condurre essa medesima la sua causa, il Tribunale può invitarla a designare un difensore. Se non lo fa entro il termine assegnato, il Tribunale le designa un difensore a spese di essa.

Art. 3030 Atti scritti

Gli atti scritti destinati al Tribunale devono essere redatti in una lingua nazionale, firmati e presentati, con gli allegati prescritti, in numero di copie sufficiente per il Tribunale e ogni controparte, ma almeno in doppio.

Se mancano la firma di una parte, di un difensore legittimato o la relativa procura oppure gli allegati prescritti, ovvero se il firmatario non è legittimato come difensore, è fissato un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria che altrimenti l’atto non sarà preso in considerazione.

Gli atti illeggibili, sconvenienti o prolissi sono rimandati alla parte interessata, con l’invito a rifarli.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992

Art. 3131 Disciplina

Chiunque, nel corso della procedura orale o scritta, offende le convenienze o turba l’andamento della causa, è punibile con una riprensione o con una multa disciplinare fino a 300 franchi.

La parte o il suo difensore che usano di mala fede o di procedimenti temerari possono essere condannati ad una multa disciplinare fino a 600 franchi e, in caso di recidiva, fino a 1500 franchi.

Art. 32 Termini a. Computo, osservanza32

Nel computo dei termini non è compreso il giorno iniziale.

Se l’ultimo giorno del termine è una domenica o un giorno riconosciuto come festivo dal diritto cantonale33, il termine scade il primo giorno feriale seguente.

Le operazioni processuali devono essere compiute entro il termine. Gli atti devono pervenire all’autorità competente, ovvero essere stati consegnati, al suo indirizzo, alla Posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera, l’ultimo giorno del termine al più tardi.34

Ove la legge non disponga altrimenti, un termine si reputa osservato:

  1. se un atto, che doveva essere presentato al Tribunale, perviene tempestivamente a un altra autorità federale o all’autorità cantonale che ha preso la decisione;

  2. se un atto, che doveva essere presentato a un’autorità cantonale, perviene tempestivamente al Tribunale o ad un’altra autorità federale.35 5 Questi atti devono essere trasmessi senza indugio all’autorità competente.36

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992

Nei termini legali di diritto federale e in quelli stabiliti in virtù dello stesso, il sabato è ora parificato a un giorno festivo riconosciuto ufficialmente (art. 1 della LF del 21 giu. 1963 sulla decorrenza dei termini nei giorni di sabato - RS 173.110.3).

Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. alla LF del 30 apr. 1997 sull’organizzazione delle poste, in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 783.1).

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288;

Art. 33 b. Proroga

I termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati.

Quelli fissati dal giudice possono essere prorogati per motivi sufficienti e debitamente giustificati, se ne è stata fatta domanda prima della scadenza.37

Art. 34 c. Sospensione dei termini

I termini stabiliti dalla legge o fissati dal giudice non decorrono:

  1. dal 7° giorno precedente al 7° giorno successivo alla Pasqua;

  2. dal 15 luglio al 15 agosto incluso;

  3. dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso.38 2 Questa regola non si applica in materia penale nè di esecuzione e fallimenti.

Art. 35 d. Restituzione per inosservanza di termine

La restituzione per l’inosservanza di un termine può essere accordata solo quando il richiedente o il suo difensore è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine fissato. La domanda deve indicare l’impedimento ed essere presentata entro dieci giorni da che questo è cessato. Entro lo stesso termine deve essere compiuto l’atto omesso.

La decisione è presa in base ad una procedura scritta senza deliberazione pubblica; è applicabile l’articolo95.

Art. 36 sa Procedure speciali a. Procedura semplificata b. Procedura per circolazione degli atti

Valore della cau- 1 Il valore litigioso è determinato dalle conclusioni della domanda.

Se nelle conclusioni non è chiesta una somma di denaro determinata, il Tribunale fissa anzitutto d’ufficio, in forma sommaria e secondo il suo libero apprezzamento, quale sia questo valore; occorrendo, consulterà un perito.

Nella determinazione del valore litigioso non entrano in linea di conto gli interessi, i frutti, le spese giudiziarie e ripetibili fatti valere come pretese accessorie, nè i diritti riservati, nè la pubblicazione della sentenza.

Le rendite e le prestazioni periodiche hanno il valore del capitale che rappresentano.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 dic. 1966, in vigore dal 1° ott. 1969

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 dic. 1966, in vigore dal 1° ott. 1969

Se la durata di esse è incerta o illimitata, è considerato come capitale l’importo dell’annua rendita o prestazione moltiplicato per venti o, se si tratta di rendite vitalizie, il valore attuale del capitale corrispondente alla rendita.

Le sezioni, nella composizione di tre giudici, decidono all’unanimità, senza deliberazione pubblica, di:

  1. non entrare nel merito di un ricorso o di un’azione manifestamente inammissibili;

  2. respingere un ricorso manifestamente infondato;

  3. accogliere un ricorso manifestamente fondato.

I ricorsi e le azioni fondati su modi di procedere da querulomani o altrimenti abusivi sono inammissibili.

Le sezioni motivano le loro decisioni sommariamente. Possono rinviare ai motivi della decisione impugnata o all’atto scritto di una parte o di un’autorità.

Il Tribunale prende decisioni per circolazione degli atti in caso d’unanimità e se nessun giudice chiede una discussione orale.

Art. 37 Comunicazione delle sentenze

Se le parti non sono state presenti all’udienza, la cancelleria del Tribunale comunica loro immediatamente il dispositivo della sentenza.

Il testo integrale della sentenza con l’indicazione del nome dei giudici che hanno preso parte all’udienza è notificato alle parti e all’autorità la cui decisione era impugnata.

Con il consenso delle parti e dell’autorità la cui decisione è impugnata, il Tribunale può rinunciare a una motivazione scritta.43

La sentenza è redatta in una lingua ufficiale, di regola in quella della decisione impugnata. Se le parti parlano un’altra lingua ufficiale, la

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288;

Vedi anche il n. 3 cpv. 2 delle disp. fin. della modificazione del 4 ott. 1991 alla fine della

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288;

Vedi anche il n. 3 cpv. 2 delle disp. fin. della modificazione del 4 ott. 1991 alla fine della

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288;

sentenza può essere redatta in questa lingua. Nei processi diretti, è tenuto conto della lingua delle parti.44

Art. 38 Forza di cosa giudicata

Le sentenze del Tribunale federale acquistano forza di cosa giudicata immediatamente dopo essere state pronunciate.

Art. 39 Esecuzione

I Cantoni devono eseguire le sentenze delle autorità giudiziarie federali nello stesso modo di quelle definitive dei loro tribunali.

Nel caso di esecuzione manchevole, è ammesso il ricorso al Consiglio federale, il quale prende i provvedimenti necessari.

Art. 4045 Relazione con la procedura civile federale

In tutti i casi per i quali la presente legge non contiene disposizioni speciali sul procedimento, si applica la legge del 4 dicembre 194746 di procedura civile federale.

Titolo secondo: Dell’amministrazione della giustizia civile

Capo primo Del Tribunale federale giurisdizione unica

Art. 4147 Cause dirette

Il Tribunale federale giudica in istanza unica le cause di diritto civile tra la Confederazione e un Cantone e quelle tra Cantoni.

Se il Tribunale federale non è competente, la competenza territoriale per le azioni di diritto civile contro la Confederazione si determina secondo la legge sul foro del 24 marzo 200048.

Art. 4249

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 33 cpv. 1 LRC) tenuto conto dell’entrata in vigore della LF sul foro, RS 272.

Capo secondo: Del Tribunale federale giurisdizione di ricorso per riforma

Art. 43 Motivi di ricorso a. Diritto federale50 b. Diritto straniero

Il ricorso per riforma è ammissibile per violazione del diritto federale, compresi i trattati internazionali conclusi dalla Confederazione. È riservato il ricorso di diritto pubblico per violazione di diritti costituzionali dei cittadini.51

Il diritto federale è violato quando un principio consacrato esplicitamente da una prescrizione federale o risultante implicitamente da essa non è stato applicato od ha avuto una falsa applicazione.

Il diritto federale non è violato da accertamenti di fatto, salvo che non siano state osservate disposizioni federali in materia di prove.

L’apprezzamento giuridico erroneo di un fatto è parificato alla violazione del diritto.

Il ricorso per riforma è ammissibile anche per far valere che:

  1. la decisione impugnata non ha applicato il diritto straniero contrariamente a quanto prescritto dal diritto internazionale privato svizzero;

  2. la decisione impugnata ha accertato a torto l’impossibilità di determinare il diritto straniero.

Nelle cause civili per diritti di carattere non pecuniario, può essere inoltre fatta vedere la falsa applicazione del diritto straniero.

Art. 4453 Procedimenti civili di carattere non pecuniario

Il ricorso per riforma è ammissibile nelle cause civili per diritti di carattere non pecuniario, come pure nei seguenti casi:

a. 54 diniego del cambiamento del nome (art. 30 cpv. 1 e 2 CC55;

Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’all. alla LF del 18 dic. 1987 sul diritto privato

Introdotto dal n. II 1 dell’all. alla LF del 18 dic. 1987 sul diritto privato internazionale,

Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 25 giu. 1976 che modifica il CC (Filiazione), in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237 264; FF 1974 II 1).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992

  1. 56 rifiuto del consenso del rappresentante legale al matrimonio dell’interdetto (art. 94 CC); bbis57. pronuncia o diniego del divorzio su richiesta comune (art. 111, 112 e 149 CC);

  2. astrazione del consenso di un genitore per l’adozione e diniego dell’adozione (art. 265c n. 2 e 268 cpv. 1 CC);

  3. 58 regolamentazione delle relazioni personali (art. 273 cpv. 3, 274 cpv. 2, 274a e 275 cpv. 1 e 2 CC), istituzione o revoca di una curatela, privazione o ripristino della custodia o dell’auto- CC);

  4. 59 interdizione e istituzione di una curatela (art. 369–372 e 392– 395 CC) nonché revoca di questa misura;

  5. 60 privazione della libertà a scopo d’assistenza (art. 397a–397f,

Art. 45 Procedimenti civili di carattere pecuniario a. Senza riguardo al valore litigioso

In procedimenti civili per diritti di carattere pecuniario il ricorso per riforma è ammissibile senza riguardo al valore litigioso:

  1. 61 nelle cause relative all’uso di una ditta di commercio, alla protezione dei marchi di fabbrica e di commercio, delle indicazioni di provenienza delle merci, delle menzioni di ricompense industriali, dei disegni e modelli industriali, come pure in quelle concernenti i brevetti d’invenzione, la protezione delle novità vegetali, i diritti d’autore sulle opere letterarie ed artistiche e i cartelli;

  2. nella procedura concernente l’annullazione di titoli di pegno o di loro tagliandi (art. 870 e 871 CC62, l’ammortamento di titoli di credito (art. 971 e 972 CO63, in modo particolare di titoli nominativi (art. 977 e disp. trans. art. 9 CO), di titoli al portatore (art. 981 a 989 CO), di cambiali (art. 1072 a 1080 e

Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. della LF del26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000

Introdotta dal n. 1 dell’all. della LF del26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000

Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. della LF del26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000

Introdotta dal n. IV della LF del 6 ott. 1978 che modifica il CC (Privazione della libertà a scopo d’assistenza) (RU 1980 31; FF 1977 III 1). Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. della LF del26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 1098 CO), di assegni bancari (art. 1143 n. 19 CO), di titoli affini alle cambiali e di altri titoli all’ordine (art. 1147, 1151 e 1152 CO52), come pure di polizze di assicurazione (art. 13 della LF del 2 apr. 190864 sul contratto d’assicurazione.

c. 65 nelle contestazioni relative a sinistri nucleari (legge del 18 mar. 198366 sulla responsabilità civile in materia nucleare).

Art. 4667 b. Con riguardo al valore litigioso

Nelle cause civili per altri diritti di carattere pecuniario, il ricorso per riforma è ammissibile solo quando, secondo le conclusioni delle parti, il valore litigioso davanti all’ultima giurisdizione cantonale, raggiungeva ancora 8000 franchi almeno.

Art. 47 c. Pluralità di pretese. Domanda riconvenzionale

Le diverse pretese fatte valere da un attore o da diversi liteconsorti in una causa civile per diritti di carattere pecuniario sono addizionate anche quando non si riferiscono al medesimo oggetto, purché non si escludano a vicenda.

L’importo della domanda riconvenzionale non è sommato con quello della domanda principale.

Se le pretese della domanda principale e quelle della domanda riconvenzionale si escludono a vicenda, il ricorso per riforma è ammissibile a riguardo di tutte e due le domande, purché una di esse rientri nella competenza del Tribunale federale.

Art. 48 Decisioni impugnabili a. Decisioni finali

Il ricorso per riforma non è di regola ammissibile che contro le decisioni finali emanate dai tribunali o altre autorità supreme dei Cantoni e che non possono essere impugnate con un mezzo di ricorso ordinario del diritto cantonale.

Sono eccettuate le decisioni cantonali pronunciate in virtù dell’articolo 191 capoverso 2 della legge federale del 18 dicembre 198768 sul diritto internazionale privato.69

Introdotta dall’art. 36 n. 1 della L del 18 mar. 1983 sulla responsabilità civile in materia nucleare, in vigore dal 1° gen. 1984 (RS 732.44).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 1959, in vigore dal 1° gen. 1960 (RU 1959 921 926).

Introdotto dal n. II 1 dell’all. alla LF del 18 dic. 1987 sul diritto privato internazionale,

Il ricorso per riforma è ammissibile contro le decisioni finali emanate dai tribunali inferiori solo:70

  1. se essi hanno giudicato in ultima istanza, ma non come giurisdizione cantonale unica, o

  2. se hanno giudicato come giurisdizione cantonale unica prevista dal diritto federale.

Il ricorso per riforma diretto contro la decisione finale si riferisce anche alle decisioni che l’hanno preceduta; sono tuttavia eccettuate le decisioni incidentali circa la competenza che sarebbero potute essere impugnate presso il Tribunale federale già anteriormente in virtù dell’articolo49, come pure le altre decisioni incidentali che sono state ad esso sottoposte e sulle quali ha giudicato conformemente all’articolo 50.

Art. 4971 b. Decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza

Contro le decisioni pregiudiziali o incidentali emanate, separatamente dal merito, dalle autorità previste nell’articolo 48 capoversi 1 e 2, il ricorso per riforma è ammissibile per violazione delle prescrizioni di diritto federale sulla competenza per materia, per territorio o internazionale.

Sono eccettuate le decisioni cantonali pronunciate in virtù dell’articolo 191 capoverso 2 della legge federale del 18 dicembre 198772 sul diritto internazionale privato.

È riservato il ricorso di diritto pubblico per violazione dell’articolo

della Costituzione federale73.

Art. 50 incidentali

c. Altre decisioni 1 Il ricorso per riforma è ammissibile eccezionalmente contro altre decisioni pregiudiziali o incidentali emanate, separatamente dal merito, dalle giurisdizioni previste nell’articolo 48 capoversi 1 e 2, allorquando una decisione finale può in tal modo essere provocata immediatamente e la durata e le spese dell’assunzione delle prove sarebbero così considerevoli da giustificare, per evitarle, il ricorso immediato al Tribunale.

Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’all. alla LF del 18 dic. 1987 sul diritto privato

[CS 1 3]. A queste disposizioni corrispondono ora gli art. 7 e 30 della Cost. federale del

Sono eccettuate le decisioni cantonali pronunciate in virtù dell’articolo 191 capoverso 2 della legge federale del 18 dicembre 198774 sul diritto internazionale privato.75

Il Tribunale decide secondo il suo libero apprezzamento e a porte chiuse se questi requisiti sono adempiti.

Art. 51 Procedura cantonale a. Esigenze

La procedura davanti alle autorità cantonali e la redazione delle loro decisione sono regolate dalla legislazione cantonale, salvo le riserve seguenti:

  1. 76 nelle cause di carattere pecuniario, se non è chiesta una somma di denaro determinata in cifre, la domanda indicherà e, ove ciò sia possibile senza rilevanti complementi, la decisione accerterà se il valore litigioso richiesto è raggiunto;

  2. Quando la procedura davanti alle autorità cantonali è orale e non è steso processo verbale particolareggiato dei dibattimenti che devono servire di fondamento alla decisione, le autorità devono esporre in essa, in modo completo: le conclusioni delle parti, i fatti addotti a sostegno, le dichiarazioni delle parti (ammissioni, contestazioni), come pure i mezzi di prova e di controprova da esse invocati. In questo caso, ogni parte ha inoltre il diritto di unire agli atti, prima che sia chiusa la procedura cantonale, un riassunto scritto delle sue arringhe, che enunci le conclusioni da essa prese, i fatti e gli argomenti di diritto addotti a loro sostegno, come pure i mezzi di prova che essa ha invocato e le dichiarazioni che ha fatto. Se le parti fanno uso di questo diritto, la decisione può, nell’esposizione dei fatti, riferirsi agli scritti da esse prodotti. Se questi concordano nel contraddire l’esposizione, essi solo fanno regola.

  3. La decisione deve accertare il risultato dell’assunzione dei mezzi di prova ed indicare in quale misura essa è presa in applicazione delle leggi federali, cantonali o straniere. Quando le autorità cantonali prescindono dal consultare periti date le cognizioni speciali di singoli loro membri, le esposizioni di questi ultimi devono essere inserite nel processo verbale.

  4. Le decisioni impugnabili al Tribunale federale devono essere comunicate alle parti d’ufficio e per iscritto. Come comunicazione scritta vale anche l’avviso dato per iscritto che la deci-

Introdotto dal n. II 1 dell’all. alla LF del 18 dic. 1987 sul diritto privato internazionale,

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 sione è depositata presso l’autorità e che può essere ivi consultata.

e. Gli atti non possono essere restituiti prima che sia spirato il termine del ricorso per riforma al Tribunale federale.

Nelle cause da trattarsi con procedura accelerata secondo gli articoli 148, 250 e 284 della legge federale dell’11 aprile 188977 sull’esecuzione e sul fallimento (contestazioni relative alla graduatoria nella procedura di pignoramento e di fallimento, od alla reintegrazione, nei locali appigionati o affittati, di oggetti asportati clandestinamente o con violenza), la comunicazione per iscritto della sentenza deve essere fatta entro dieci giorni da quando fu pronunciata.

Art. 52 b. Vizi

Se gli atti o la decisione non sono conformi alle norme dell’articolo 51, il presidente o il Tribunale possono invitare l’autorità cantonale a modificarli. Se il difetto non può essere tolto in altro modo, il Tribunale annulla d’ufficio la decisione e rimanda la causa all’autorità cantonale affinché venga di nuovo decisa, dopo che il procedimento sia stato, se occorre, completato.

Art. 53 Chiamati in causa ed intervenienti

I terzi chiamati in causa e gli intervenienti accessori possono essi pure proporre ricorso per riforma o farvi adesione, purché la legislazione cantonale riconosca loro gli stessi diritti che alle parti ed essi abbiano partecipato al processo davanti all’ultima giurisdizione cantonale. La legislazione cantonale determina la loro posizione nel processo.

La denuncia della lite e l’intervento accessorio non sono più ammessi davanti al Tribunale federale.

Art. 54 Termine di ricorso: forza esecutiva

L’atto di ricorso per riforma dev’essere depositato presso l’autorità, che ha emanato la decisione, entro il termine di trenta giorni78 dal ricevimento della comunicazione scritta della decisione stessa (art. 51 lett. d). Il termine non è prorogato nè se è proposto un rimedio straordinario di diritto cantonale nè se al rimedio è stato conferito, mediante ordinanza, effetto sospensivo.

Le decisioni finali non sono esecutive prima della scadenza del termine di ricorso per riforma o di adesione ad esso, salvo nella misura in cui la loro forza di cosa giudicata sia una condizione per l’esercizio di rimedi straordinari di diritto cantonale. Se è ammissibile, il ricorso

Nuovo termine giusta il n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° ott. 1969 per riforma o l’adesione ad esso sospende l’esecuzione della decisione nei limiti delle conclusioni presentate.

Il ricorso per riforma contro una misura di privazione della libertà a scopo d’assistenza (art. 44 lett. f) ha questo effetto sospensivo soltanto se il presidente della corte giudicante l’ordina su richiesta del ricorrente.79

Art. 55 Atto di ricorso

Oltre la designazione della decisione impugnata e della controparte, l’atto di ricorso deve contenere:

  1. 80 nelle cause di carattere pecuniario, il cui oggetto litigioso non consiste in una somma di denaro determinata in cifre, l’indicazione che il valore litigioso è raggiunto, come pure, se è il caso, i motivi per i quali il ricorrente contesta un accertamento contrario della giurisdizione inferiore;

  2. l’indicazione esatta dei punti impugnati della decisione e delle modificazioni proposte. Non basta il semplice rimando alle conclusioni presentate nella procedura cantonale. Non possono essere presentate conclusioni nuove;

  3. 81 la motivazione delle conclusioni. Essa deve esporre in modo conciso quali sono le norme di diritto federale violate dalla decisione impugnata e in che consiste la violazione. Non deve criticare accertamenti di fatto, nè addurre fatti nuovi, nè proporre eccezioni, contestazioni e mezzi di prova nuovi, nè prevalersi della violazione del diritto cantonale;

  4. quando è impugnato come dovuto manifestamente ad una svista l’accertamento di un fatto che la giurisdizione cantonale deve valutare secondo il diritto federale: l’indicazione esatta di questo accertamento e il passo dell’atto che lo contraddice;

  5. se è il caso, la domanda di assistenza giudiziaria (art. 152).

L’atto di ricorso per riforma, la cui motivazione non è conforme alle norme sopra esposte, può essere rimandato e la parte diffidata a modificarlo entro breve termine con la comminatoria d’inammissibilità del ricorso.

Introdotto dal n. IV della LF del 6 ott. 1978 che modifica il CC (Privazione della libertà a scopo d’assistenza), in vigore dal 1° gen. 1981 (RU 1980 31 35; FF 1977 III 1).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992

Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’all. alla LF del 18 dic. 1987 sul diritto privato

Art. 56 Comunicazione: trasmissione degli atti

L’autorità cantonale avvisa immediatamente la controparte delle conclusioni del ricorso, anche se quest’ultimo sembri tardivo, e trasmette al Tribunale federale, nel termine di una settimana, gli atti di ricorso, una copia della decisione finale e delle decisioni incidentali che l’hanno preceduta, come pure l’incartamento completo e, se è il caso, le sue osservazioni; essa indica inoltre al Tribunale la data della notificazione della decisione impugnata, la data alla quale l’atto di ricorso è stato ricevuto o consegnato alla posta e quella alla quale è stato comunicato alla controparte.

Art. 57 Rimedi straordinari di diritto cantonale

Quando contro la decisione impugnata è pendente davanti all’autorità cantonale competente un ricorso per nullità o una domanda d’interpretazione o di revisione, il Tribunale federale soprassiede alla sentenza fino a che l’autorità cantonale abbia pronunciato. Intanto resta sospesa la trasmissione degli atti del procedimento cantonale al

Il Tribunale può parimente soprassedere alla sua sentenza quando è in corso una procedura penale che prepara una domanda di revisione.

L’autorità cantonale adita comunica immediatamente al Tribunale in qual senso ha deciso. Se la sua decisione ammette l’interpretazione o respinge la revisione, essa deve trasmetterla con i nuovi atti.

Sui risultati della procedura di interpretazione e di revisione, può essere ordinato un ulteriore scambio di atti. Il Tribunale deve tenerne conto nella sua sentenza.

Di regola il Tribunale federale soprassiede parimente alla sentenza sul ricorso per riforma fino a decisione di un ricorso di diritto pubblico.

Art. 58 Provvedimenti d’urgenza

Anche se della causa è stato adito il Tribunale federale, le autorità cantonali rimangono sole competenti ad ordinare, in conformità della legislazione cantonale, provvedimenti d’urgenza.

Art. 5982 Risposta, ricorso adesivo

Alla parte contro la quale è diretto il ricorso per riforma è assegnato un termine di 30 giorni per rispondere, eccetto che il Tribunale, giudicando in procedura semplificata, non entri nel merito del ricorso o lo respinga.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992

La parte contro la quale il ricorso è diretto può presentare, nella risposta, un ricorso adesivo in cui domanda modifiche della sentenza contro il ricorrente.

Le disposizioni formali relative all’atto di ricorso sono applicabili, per analogia, alla risposta e al ricorso adesivo.

Alle controparti è assegnato un termine di risposta al ricorso adesivo.

Di regola, non ha luogo un altro scambio di scritti.

Il ricorso adesivo cade se il ricorso per riforma è ritirato o se il Tribunale non entra nel merito.

Art. 60 e 6183

Art. 62 Dibattimento

Il presidente può ordinare un dibattimento.84

...85

Le parti citate possono patrocinare esse stesse la loro causa o farla difendere da rappresentanti (art. 29).

La parola è accordata una volta sola ad ogni parte; eccezionalmente, le parti possono essere ammesse a replicare e a duplicare.

La mancata comparsa delle parti non pregiudica i loro diritti.

Quando non vi è dibattimento, le parti sono avvertite del giorno in cui sarà pronunciata la sentenza.

Art. 63 Limiti dell’esame a. In generale

Il Tribunale non può andar oltre i limiti delle conclusioni delle parti.

Esso non è vincolato dai motivi che queste invocano.

Esso pone a fondamento della sua sentenza i fatti così come sono stati accertati dall’ultima autorità cantonale, salvo che siano state violate disposizioni federali in materia di prove. E inoltre riservata la rettificazione d’ufficio degli accertamenti dovuti manifestamente ad una svista.

Nei limiti indicati nell’articolo 43, il Tribunale apprezza liberamente il valore giuridico dei fatti.

Abrogati(o) dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 288; FF 1991 II 413).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992

Abrogati(o) dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 288; FF 1991 II 413).

Art. 64 b. Accertamenti di fatto incompleti

Se è necessario completare gli accertamenti di fatto dell’autorità cantonale, il Tribunale annulla, con decisione motivata, la sentenza impugnata e rimanda la causa all’autorità cantonale perché completi, se occorre, gli atti e decida di nuovo.

Se si tratta di completarli su punti puramente accessori, il Tribunale può tuttavia procedervi esso medesimo, per quanto sia possibile con la scorta degli atti del processo, e pronunciare la nuova decisione.

Art. 65 c. Diritto cantonale e straniero

Se la causa richiede l’applicazione non solo di disposizioni di leggi federali, ma anche di leggi cantonali o straniere, delle quali non ha tenuto conto la decisione impugnata, il Tribunale federale può applicare esso medesimo il diritto cantonale o straniero, oppure rimandare la causa all’autorità cantonale.

Art. 66 Effetto del rimando della causa all’autorità cantonale

L’autorità cantonale, a cui è stata rimandata una causa, può tener conto di nuove allegazioni, in quanto lo consenta la procedura cantonale, ma deve porre a fondamento della sua nuova decisione i considerandi di diritto contenuti nella sentenza di rinvio del Tribunale federale.

Il ricorso per riforma è ammissibile contro la nuova decisione, senza riguardo al valore litigioso.

Art. 6786 Particolarità delle cause in materia di brevetti

Nelle cause in materia di brevetti d’invenzione, sono applicabili le seguenti disposizioni:

1. l Tribunale federale può, a domanda o d’ufficio, riesaminare i fatti di natura tecnica accertati dall’autorità cantonale e ordinare a questo scopo le misure probatorie necessarie; in particolare, esso può invitare il perito consultato dall’autorità cantonale a completare la sua perizia o assumere uno o più nuovi periti o procedere a una ispezione locale. 2. Se il perito assunto dal Tribunale presenta fatti nuovi, il Tribunale può, se necessario, ordinare in proposito nuove misure probatorie. e parti possono allegare fatti e mezzi di prova nuovi relativi a questioni tecniche, se esse non lo hanno potuto fare o non avevano motivo di farlo innanzi all’autorità cantonale.

Nuovo testo giusta l’art. 118 della LF del 25 giu. 1954 sui brevetti d’invenzione, in vigore dal 1° gen. 1956 (RU 1955 899).

3. Le domande nel senso dei numeri 1 e 2 capoverso 2 saranno presentate e motivate nell’atto di ricorso o nella risposta. Per le domande presentate conformemente al numero 2 capoverso

il Tribunale può, se ne è fatta la domanda, concedere un termine supplementare e il Tribunale ha ordinato una perizia, le domande nel senso del numero 2 capoverso 2 possono ancora essere presentate e motivate entro il termine che è assegnato alle parti conformemente all’articolo 60 capoverso 1 della legge di procedura civile federale, del 4 dicembre 194787. 4. li articoli 36 a 65 e 68 della legge di procedura civile federale, del 4 dicembre 194788 sono applicabili per analogia per quanto concerne le misure probatorie. 5. l Tribunale può, all’atto del dibattimento, fare capo al perito o ai periti da esso assunti.

Capo terzo: Del Tribunale federale giurisdizione di ricorso per nullità

Art. 68 Casi di ricorso

Nei procedimenti civili nei quali non può essere interposto ricorso per riforma in virtù degli articoli 44 a46, è ammissibile il ricorso per nullità contro le decisioni pronunciate in ultima istanza da autorità cantonali:

  1. quando sia stato applicato diritto cantonale in luogo del diritto federale applicabile;

  2. quando sia stato applicato diritto straniero in luogo del diritto federale applicabile o viceversa;

  3. quando non sia stato applicato il diritto straniero contrariamente a quanto prescritto dal diritto internazionale privato svizzero;

  4. quando il diritto straniero applicabile giusta il diritto internazionale privato svizzero non sia stato determinato o non lo sia stato con la debita cura;

  5. quando siano state violate prescrizioni del diritto federale, compresi i trattati internazionali conclusi dalla Confederazione, sulla competenza delle autorità per materia, per territo- rio o internazionale. È riservato il ricorso di diritto pubblico per violazione dell’articolo 59 della Costituzione federale89.90 1bis Sono eccettuate le decisioni cantonali pronunciate in virtù dell’articolo 191 capoverso 2 della legge federale del 18 dicembre 198791 sul diritto internazionale privato.92 2 Quando una decisione separata sulla competenza non è stata impugnata, non può più essere impugnata in seguito insieme con la decisione finale.

Art. 69 Termine di ricorso

L’atto di ricorso deve essere depositato presso l’autorità che ha emanato la decisione, entro trenta giorni93 dalla comunicazione fatta in conformità del diritto cantonale.

Se successivamente sono stati notificati d’ufficio considerandi scritti della decisione, il ricorso può ancora essere interposto entro trenta giorni94 da questa notificazione.

I termini non sono prorogati nè se è proposto un rimedio straordinario di diritto cantonale, nè se al rimedio è stato conferito mediante ordinanza effetto sospensivo.

Art. 70 Forza di cosa giudicata. Esecuzione

Il ricorso non impedisce che la decisione acquisti forza di cosa giudicata.

Il presidente del Tribunale federale può, a richiesta, ordinare che si soprassieda all’esecuzione della decisione impugnata e far dipendere questa sospensione dalla prestazione di garanzie.

Art. 71 Atto di ricorso

Oltre l’indicazione della decisione impugnata, l’atto di ricorso deve contenere:

a. le conclusioni del ricorrente;

[CS 1 3]. A queste disposizioni corrispondono ora gli art. 7 e 30 della Cost. federale del

Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’all. alla LF del 18 dic. 1987 sul diritto privato

Introdotto dal n. II 1 dell’all. alla LF del 18 dic. 1987 sul diritto privato internazionale, in vigore dal 1° gen. 1989 (RS 291).

Nuovo termine giusta il n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° ott. 1969

  1. il tenore della decisione impugnata, a meno che quest’ultima sia allegata con i suoi motivi. Se la decisione motivata per iscritto è stata notificata, essa dev’essere prodotta; se essa non è prodotta entro il termine suppletorio a ciò assegnato, il ricorso è inammissibile;

  2. un’esposizione concisa della pretesa violazione della legge.

Art. 72 Procedura

L’autorità cantonale trasmette immediatamente l’atto di ricorso e l’incartamento completo al Tribunale federale, indicando la data della notificazione della decisione impugnata e quella alla quale l’atto di ricorso è stato ricevuto o consegnato alla posta.

...95

Il Tribunale federale, se ordina uno scambio di scritti, comunica l’atto di ricorso all’autorità da cui emana la decisione impugnata e alla parte contro la quale il ricorso è diretto. Assegna loro un congruo termine per la risposta.96

Se i motivi della decisione sono indicati soltanto nella risposta dell’autorità, può essere assegnato al ricorrente un termine perché completi il suo atto di ricorso.

Art. 73 Sentenza

Il Tribunale pronuncia sul ricorso senza dibattimento.

Se dichiara fondato il ricorso, il Tribunale rimanda la causa all’autorità cantonale perché decida di nuovo; nel caso previsto nell’articolo

capoverso 1 lettera e può peraltro pronunciare esso medesimo sulla questione della competenza, se essa è in istato d’essere giudicata.97

Art. 74 Disposizioni suppletorie

Del rimanente, si applicano per analogia le norme sul ricorso per riforma.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992

Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 Titolo terzo: Dell’amministrazione della giustizia in materia di esecuzione e di fallimenti

Art. 7598

Art. 76 Procedura di ricorso a. Atti

L’autorità cantonale di vigilanza riunisce tutti gli atti, comprese le richieste dirette all’autorità inferiore di vigilanza, e li trattiene fino al terzo giorno feriale successivo alla scadenza del termine di ricorso al

Art. 77 b. Notificazione delle decisioni

...99

L’autorità cantonale di vigilanza accerta la data della notificazione della decisione impugnabile; tale data è determinante per la decorrenza del termine di ricorso.100

Art. 78 Ricorso al Tribunale federale a. Luogo del deposito

Gli atti di ricorso a norma dell’articolo 19 della legge federale dell’11 ottobre 1889101 sull’esecuzione e sul fallimento alla Camera di esecuzione e dei fallimenti del Tribunale federale devono essere depositati in duplo presso l’autorità cantonale di vigilanza che ha deciso.

Il termine di ricorso non è interrotto da una domanda di revisione o d’interpretazione della decisione impugnata.

Art. 79 b. Atto di ricorso 101 RS 281.1

L’atto di ricorso deve indicare le modificazioni della decisione impugnata che sono proposte, ed esporre in modo conciso le norme di diritto federale violate dalla decisione e in che consiste la violazione. Non sono ammessi conclusioni, fatti, impugnazioni e mezzi di prova nuovi, che avrebbero potuto essere proposti nella procedura cantonale.

Il ricorrente deve allegare al suo atto di ricorso la decisione impugnata: se non lo fa, gli è assegnato un breve termine per provvedervi, con la comminatoria d’inammissibilità del ricorso.

100 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

Art. 80 c. Trasmissione degli atti

Anche quando il ricorso sembra tardivo, l’autorità cantonale di vigilanza deve trasmettere alla Camera di esecuzione e dei fallimenti del Tribunale federale, entro cinque giorni, gli atti di ricorso e i loro allegati, l’incartamento completo (art. 76), come pure, se è il caso, le proprie osservazioni; essa indica inoltre la data della notificazione della decisione impugnata e quella alla quale l’atto di ricorso è stato ricevuto o consegnato alla posta.

Quando il ricorso è accompagnato da una domanda per ottenere l’effetto sospensivo, gli atti devono essere trasmessi immediatamente.

Art. 81 d. Procedura davanti al Tribunale federale

Il Tribunale federale apprezza liberamente se è il caso di provocare rìsposte e di procurarsi altri atti ufficiali. Del rimanente, sono applicabili per analogia gli articoli 43, 52, 57 e 63 a66.

Art. 82 Ricorso al Tribunale federale per diniego di giustizia

Gli articoli91, 93 e 95 si applicano per analogia ai ricorsi per diniego di giustizia contro le autorità cantonali di vigilanza.

Titolo quarto: Della giurisdizione del Tribunale federale in materia di diritto pubblico

Art. 83 Azioni di diritto pubblico

Il Tribunale federale giudica:

  1. i conflitti di competenza tra autorità federali da una parte e autorità cantonali dall’altra;

  2. 102 le contestazioni di diritto pubblico tra Cantoni quando un Governo cantonale invoca il suo giudizio;

  3. i reclami del Consiglio federale relativi all’incorporazione dei privi di patria in virtù della legge federale del 3 dicembre 1850103 sui privi di patria, come pure le contestazioni tra comuni di diversi Cantoni relative al diritto di cittadinanza;

102 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° ott. 1969 103 [CS 1 95. RU 1952 1119 art. 55]

  1. le contestazioni tra autorità di diversi Cantoni relative all’applicazione della legge federale del 25 giugno 1891104 sui rapporti di diritto civile dei domiciliati e dei dimoranti;

  2. le contestazioni tra autorità tutorie di diversi Cantoni relative ai diritti e ai doveri dell’autorità tutoria del luogo di origine e al cambiamento di domicilio di persone sottoposte a tutela.

Art. 84 Ricorsi di diritto pubblico a. In generale

Il ricorso al Tribunale federale è ammissibile contro le decisioni e i decreti cantonali per violazione:

  1. di diritti costituzionali dei cittadini;

  2. di concordati;

  3. di trattati internazionali, salvo che si tratti di una decisione cantonale che violi le loro disposizioni di diritto civile o di diritto penale;

  4. delle norme di diritto federale sulla delimitazione della competenza delle autorità per materia o per territorio.

In tutti questi casi, il ricorso è però ammissibile soltanto se la pretesa violazione di diritto non può essere sottoposta, mediante azione o altro rimedio, al Tribunale federale o ad un’altra autorità federale.

Art. 85 b. Altri casi 105 RS 221.112.742 107 RS 291

Il Tribunale federale giudica inoltre:

  1. i ricorsi riguardanti il diritto di voto dei cittadini e quelli relativi alle elezioni e votazioni cantonali, qualunque sia la norma del diritto costituzionale cantonale e del diritto federale sul quale si fondano;

  2. i ricorsi per rifiuto del patrocinio gratuito, fondati sulla violazione dell’articolo 22 numero 2 della legge federale del 28 marzo 1905105 sulla responsabilità delle imprese di strade ferrate e di piroscafi, e della Posta svizzera;

  3. 106 i ricorsi contro sentenze di tribunali arbitrali giusta gli articoli 190 e seguenti della legge federale del 18 dicembre 1987107 sul diritto internazionale privato.

104 [CS 2 723; RU 1972 2653 n. II 1, 1977 237 n. II 1, 1986 122 n. II 1. RS 1988 1776 all. n. I lett. a] 106 Introdotta dal n. II 1 dell’all. alla LF del 18 dic. 1987 sul diritto privato internazionale, in vigore dal 1 gen. 1989 (RS 291).

Art. 86108 Esaurimento del corso delle istanze cantonali

Il ricorso di diritto pubblico è ammissibile soltanto contro decisioni cantonali di ultima istanza.

In materia di doppia imposizione intercantonale o di sequestro di beni di Stati esteri, non dev’essere necessariamente esaurito il corso delle istanze cantonali.

Art. 87109 Ricorso contro decisioni pregiudiziali e incidentali

Il ricorso di diritto pubblico è ammissibile contro le decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza o sulle domande di ricusazione notificate separatamente dal merito. Tali decisioni non possono più essere impugnate successivamente.

Il ricorso di diritto pubblico è ammissibile contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente dal merito se tali decisioni possono cagionare un pregiudizio irreparabile.

Se il ricorso di diritto pubblico di cui al capoverso 2 non è ammissibile o non è stato interposto, le decisioni pregiudiziali e incidentali interessate possono essere impugnate soltanto mediante ricorso contro la decisione finale.

Art. 88 Diritto di ricorrere

Il diritto di ricorrere spetta ai privati o agli enti collettivi che si trovano lesi nei loro diritti da decreti o decisioni che li riguardano personalmente o che rivestono carattere obbligatorio generale.

Art. 89 Termine di ricorso

L’atto di ricorso dev’essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione, secondo il diritto cantonale, del decreto o della decisione impugnati.

Se successivamente sono stati notificati d’ufficio considerandi del decreto o della decisione impugnati, il ricorso può ancora essere interposto entro trenta giorni da questa notificazione.

Se si tratta di ricorsi per conflitti di competenza tra Cantoni, il termine di ricorso comincia a decorrere solo dopo che i due Cantoni hanno preso decisioni contro le quali è ammesso il ricorso di diritto pubblico.

108 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 109 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF dell’8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 416 418; FF 1999 6784).

Art. 90 Atto di ricorso

Oltre la designazione del decreto o della decisione impugnati, l’atto di ricorso deve contenere:

  1. le conclusioni del ricorrente;

  2. l’esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando in che consista la violazione.

Quando il ricorrente può ottenere una copia della decisione impugnata, deve allegarla al ricorso; se non lo fa, gli è assegnato un breve termine per provvedervi, con la comminatoria d’inammissibilità del ricorso.

Art. 91 Procedura d’istruzione

Di regola, il Tribunale federale decide i ricorsi di diritto pubblico in seguito ad una procedura scritta diretta dal presidente o da un giudice d’istruzione.

A domanda di una delle parti e se esistono motivi speciali, il Tribunale federale può ordinare eccezionalmente un dibattimento.

Art. 92110

Art. 93 Scambio di scritti

Il Tribunale, se ordina uno scambio di scritti, comunica l’atto di ricorso tanto all’autorità che ha preso la decisione o emanato il decreto impugnato, quanto alla controparte e agli altri eventuali interessati; nella comunicazione assegna loro un congruo termine per la risposta e la produzione degli atti.111

Se i motivi della decisione sono indicati soltanto nella risposta dell’autorità, può essere assegnato al ricorrente un termine perché completi il suo atto di ricorso.

Un ulteriore scambio di scritti ha luogo solo eccezionalmente.

Art. 94 Provvedimenti d’urgenza

Il presidente del tribunale federale può, a domanda di una parte e dopo aver ricevuto l’atto di ricorso, ordinare i provvedimenti d’urgenza necessari per mantenere lo stato di fatto o tutelare provvisoriamente interessi giuridici minacciati.

111 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992

Art. 95 Assunzione dei mezzi di prova

Il giudice d’istruzione ordina l’assunzione delle prove necessarie a chiarire i fatti. Può procedere egli stesso alla loro assunzione, oppure incaricarne le autorità competenti della Confederazione o del Cantone.

Il Tribunale apprezza liberamente queste prove.

Art. 96 Relazioni con altre autorità federali

Se un ricorso è stato proposto in tempo utile al Tribunale federale, al Consiglio federale o ad un’autorità federale specialmente investita di giurisdizione amministrativa, il termine per ricorrere è reputato osservato anche quando il ricorso rientra nella competenza di un’altra di queste autorità; il ricorso è trasmesso d’ufficio all’autorità competente.

Quando due o più di queste autorità siano adite simultaneamente dello stesso ricorso ovvero quando l’una di esse abbia dei dubbi sulla propria competenza, esse procederanno, prima di decidere, ad uno scambio di opinioni sulla questione della competenza.

L’autorità federale competente nel merito deve decidere anche tutte le questioni pregiudiziali e incidentali.

Titolo quinto: Della giurisdizione amministrativa del Tribunale federale112

Capo primo Del ricorso di diritto amministrativo

Art. 97 I. Norma fondamentale

Il Tribunale federale giudica in ultima istanza i ricorsi di diritto amministrativo contro le decisioni nel senso dell’articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968113 sulla procedura amministrativa.

Alla decisione è assimilato l’ingiustificato rifiuto o ritardo di statuire.

Art. 98 II. Istanze inferiori 113 RS 172.021 114 RS 172.021 IIa. Ultime istanze cantonali

Il ricorso di diritto amministrativo, riservato l’articolo 47 capoversi 2 a 4 della legge federale del 20 dicembre 1968114 sulla procedura amministrativa, è ammissibile contro le decisioni:

112 Nuovo testo del presente tit. (art. 97 a 121) giusta il n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° ott. 1969 (RU 1969 784 805; FF 1965 II 1029).

  1. del Consiglio federale concernenti il rapporto di servizio del personale federale, in quanto il diritto federale preveda che il Consiglio federale decide come autorità di prima istanza;

  2. dei suoi Dipartimenti e della Cancelleria federale;

  3. dei servizi, degli istituti o delle aziende dell’amministrazione federale dipendenti dai Dipartimenti e dalla Cancelleria federale, che giudicano su ricorso o su opposizione, purché non sia prima competente una commissione federale di ricorso: se giudicano come prima istanza, il ricorso è ammissibile direttamente, in quanto il diritto federale lo preveda contro queste decisioni;

  4. delle ultime istanze di istituti o aziende federali autonomi, in quanto il diritto federale non preveda dapprima il ricorso o l’azione a un’istanza nel senso delle lettere b, c o g;

  5. 115 delle commissioni federali di ricorso o di arbitrato, compresi i tribunali arbitrali istituiti in virtù di contratti di diritto pubblico;

  6. di altre commissioni federali, in quanto il diritto federale preveda contro le loro decisioni direttamente il ricorso di diritto amministrativo;

  7. fbis. 116 degli organi dell’Assemblea federale concernenti il rapporto di servizio del personale federale, compreso il rifiuto dell’autorizzazione a procedere, in quanto il diritto federale non preveda contro tali decisioni dapprima il ricorso a un’istanza inferiore nel senso della lettera e;

  8. delle ultime istanze cantonali, in quanto il diritto federale non preveda contro le loro decisioni dapprima il ricorso a una istanza inferiore nel senso delle lettere b a f;

  9. di altre autorità od organismi indipendenti dall’amministrazione federale, in quanto decidano nell’adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione e in quanto il diritto federale preveda contro queste decisioni direttamente il ricorso di diritto amministrativo.

115 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 116 Introdotto dal n. 6 dell’all. della LF dell’8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 273 277; FF 1999 4178 4961).

I Cantoni istituiscono autorità giudiziarie di ultima istanza cantonale, nella misura in cui le decisioni di quest’ultime siano direttamente impugnabili con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

Essi ne disciplinano la competenza, l’organizzazione e la procedura nell’ambito delle pertinenti disposizioni del diritto federale.

Il diritto di ricorrere e i motivi di ricorso devono essere garantiti almeno nella misura stabilita per il ricorso di diritto amministrativo al

Art. 99 III. Inammissibilità del ricorso 1. per l’oggetto della decisione

Il ricorso di diritto amministrativo non è ammissibile contro:

a. le decisioni di approvazione di atti legislativi;

  1. abis. 118 decisioni sul conferimento dell’obbligatorietà generale a contratti-quadro di locazione;

  2. le decisioni sulle tariffe, salvo in materia di assicurazioni private e di riscossione dei diritti d’autore;

  3. le decisioni concernenti i piani, in quanto non siano state emanate su opposizione contro espropriazioni o rilottizzazioni;

  4. 119 il rilascio o il rifiuto di concessioni, al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto, le contemporanee decisioni di conferimento o di rifiuto del diritto di espropriazione ai concessionari e l’autorizzazione o il rifiuto di trasferire queste concessioni;

  5. 120 il rilascio o il rifiuto di permessi di costruire o di mettere in esercizio impianti tecnici o veicoli, fatti salvi gli impianti per la navigazione aerea;

  6. le decisioni sul risultato degli esami di professione o di maestro o di altri esami di capacità;

  7. le decisioni sul condono o sulla moratoria di contribuzioni dovute;

117 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 cpv. 1; FF 1991 II 413). Vedi anche il n. 1 cpv. 1 delle disp. fin. di questa modificazione alla fine della presente L. 118 Introdotta dall’art. 17 della LF del 23 giu. 1995 sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell’obbligatorietà generale, in vigore dal 1° mar. 1996 (RU 1996 750 755; FF 1993 III 753). 119 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’appendice alla LF del 3 feb. 1995 sull’esercito e sull’amministrazione militare, in vigore dal 1° gen. 1996 (RS 510.10). 120 Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).

  1. l’assegnazione o il rifiuto di sussidi, crediti, garanzie, indennità e altre liberalità di diritto pubblico, al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto;

  2. 121 le decisioni della Commissione di ricorso in materia di indennità estere.

Il capoverso 1 non è applicabile:

  1. alle concessioni per lo sfruttamento di forze idrauliche;

  2. alle autorizzazioni per costruzioni e impianti militari;

  3. 122alle concessioni d’esercizio, alle autorizzazioni d’esercizio, alle approvazioni di regolamenti d’esercizio e di piani per gli aerodromi;

  4. 123 alle approvazioni di piani d’impianti ferroviari, di filoveicoli, della navigazione pubblica, di trasporto in condotta, di impianti elettrici e delle strade nazionali. 124

Art. 100 2. per la materia

Il ricorso di diritto amministrativo non è inoltre ammissibile contro:125

  1. 126 le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna della Confederazione, neutralità, protezione diplomatica, cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario e altri affari esteri;

  2. in materia di polizia degli stranieri: 1. il rifiuto, la limitazione e il divieto d’entrata; 2.127 e decisioni sulla concessione o il diniego dell’asilo; 3. il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento il diritto federale non conferisce un diritto;

121 Introdotta dall’art. 12 cpv. 1 della LF del 21 mar. 1980 sulle domande d’indennità nei confronti dell’estero, in vigore dal 1° gen. 1981 (RS 981). 122 Introdotta dall’art. 1 della LF del 21 dic. 1995 (RU 1996 1158). Nuovo testo giusta il

n. I 2 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029). 123 Introdotta dal n. I 2 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029). 124 Introdotto dal n. 4 dell’appendice alla LF del 3 feb. 1995 sull’esercito e sull’amministrazione militare, in vigore dal 1° gen. 1996 (RS 510.10). 125 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. della LF del 6 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo, 126 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 127 Nuovo testo giusta l’art. 52 n. 2 della L del 5 ott. 1979 sull’asilo, in vigore dal 1° gen. 1981 [RU 1980 1718].

4. l’espulsione fondata sull’articolo 70 della Costituzione federale128 e il rinvio; 5.129 le decisioni sull’ammissione provvisoria di stranieri;

c. in materia di cittadinanza svizzera: la concessione o il rifiuto della naturalizzazione ordinaria;

d. in materia di difesa nazionale, militare o civile, nonché di servizio civile:130 1. le decisioni in affari di carattere non pecuniario concernenti il servizio militare e il servizio della protezione civile; 2. le decisioni degli organi di stima nel senso dell’articolo

lettera c della legge federale del 20 dicembre 1968131 sulla procedura amministrativa; 3. le decisioni sulla protezione degli impianti militari e contro le misure prese nell’esercizio della sorveglianza degli sbarramenti; 4.132 le decisioni in affari concernenti il servizio civile; 5.133 le decisioni concernenti la gratuità dell’equipaggiamento dei militari.

e. 134 in materia di rapporti di lavoro del personale federale: decisioni in virtù della legge sul personale federale del 24 marzo 2000135, ad eccezione delle decisioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro;

  1. 136 le decisioni in materia di procedimento penale, salvo quelle concernenti il rifiuto dell’autorizzazione a procedere contro agenti della Confederazione e, nella misura in cui il diritto federale non disponga altrimenti, quelle concernenti l’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale;

  2. le decisioni in materia di vigilanza sulle autorità di tutela;

128 [CS 1 3]. A queste disposizioni corrispondono ora gli art. 121 e 185 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101). 129 Introdotto dal n. II della LF del 20 giu. 1986, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 1665 1668; FF 1986 I 1). 130 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. della LF del 6 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo, 132 Introdotto dal n. 2 dell’all. della LF del 6 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo, 133 Introdotto dal n. I 2 della LF dell’8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 416 418; FF 1999 6784). 134 Nuovo testo giusta l’art. 40 n. 3 della LF del 24 mar. 2000 sul personale federale, in vigore per le FFS dal 1° gen. 2001 e dal 1° gen. 2002 per l’Amministrazione federale e per la Posta (RS 172.220.1). 136 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992

h. in materia di dazi: le decisioni sulla loro imposizione, in quanto essa dipenda dalla classificazione tariffaria o dalla determinazione del peso;

i. in materia di brevetti d’invenzione: le decisioni nell’ambito dell’esame preventivo;

k. 137 in materia di scuole: 1. il riconoscimento o il rifiuto di riconoscere certificati svizzeri di maturità; 2. il riconoscimento, il rifiuto di riconoscere o la revoca del riconoscimento di scuole svizzere all’estero;

l. in materia di circolazione stradale: 1. le misure disciplinanti la circolazione secondo le condizioni locali; 2. le decisioni sulla classificazione dei veicoli; 3. le decisioni disapprovanti la costruzione o l’equipaggiamento dei veicoli a motore;

m. 138 in materia d’agricoltura: 1. le decisioni concernenti la riduzione della durata dell’affitto, l’affitto particella per particella, l’affitto complementare e l’ammontare del fitto; 2.139 le decisioni concernenti il contingentamento lattiero;

n. 140 in materia di protezione delle novità vegetali: le decisioni relative all’ammissibilità della protezione di varietà vegetali;

o. 141 in materia di navigazione marittima: le decisioni concernenti il nome, l’idoneità alla navigazione, la sicurezza e l’equipaggiamento di una nave svizzera o di una nave di diporto svizzera;

p. 142 in materia di diritti politici: i ricorsi su votazioni ed elezioni;

137 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 138 Introdotta dall’art. 18 della LF del 27 giu. 1969 sul disciplinamento del mercato caseario [RU 1969 1067]. Nuovo testo giusta l’art. 59 n. 1 della LF del 4 ott. 1985 sull’affitto agricolo, in vigore dal 20 ott. 1986 (RS 221.213.2). 139 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. della LF del 29 apr. 1998 sull’agricoltura, in vigore dal 1° gen. 1999 (RS 910.1). 140 Introdotta dall’art. 52 n. 2 della LF del 20 mar. 1975 sulla protezione delle novità vegetali, in vigore dal 1° giu. 1977 (RS 232.16). 141 Introdotta dal n. III della LF del 17 dic. 1976 che modifica la L sulla navigazione marittima, in vigore dal 1° ago. 1977 (RU 1977 1323 1327; FF 1976 II 1165). 142 Introdotta dall’art.88 n. 3 della LF del 17 dic. 1976 sui diritti politici, in vigore dal 1° lug. 1978 (RS 161.1).

  1. 143 in materia di promovimento culturale: le decisioni sulle domande di sussidio alla Fondazione «Pro Helvetia»;

  2. ...

  3. 144 le decisioni in materia di promovimento della ricerca, nella misura in cui il diritto federale preveda che il Consiglio federale giudichi come istanza unica;

  4. 145 in materia di protezione dell’ambiente: le decisioni del Consiglio federale sullo smaltimento dei rifiuti

  5. 146 in materia di energia nucleare: le decisioni su autorizzazioni concernenti impianti nucleari o provvedimenti preparativi;

  6. 147 in materia di formazione professionale: le decisioni concernenti l’ammissione a esami e corsi e le decisioni sul risultato di esami.

  7. 148 in materia di protezione dei marchi: le decisioni nell’ambito della procedura di opposizione;

  8. 149 decisioni in materia di acquisti pubblici;

  9. 150 decisioni in materia di promozione delle esportazioni.

Il capoverso 1 non si applica:

  1. alle decisioni nell’ambito della protezione dei dati;

  2. alle decisioni concernenti la parità dei sessi nell’ambito dei rapporti di lavoro del personale federale;

143 Introdotta dal n. II della LF del10 ott. 1980 che modifica la LF conc. la Fondazione «Pro Helvetia», in vigore dal 1° lug. 1981 (RU 1981 821 822; FF 1980 II 109). 144 Introdotta dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; 145 Introdotta dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 288; FF 1991 II 413). Nuovo testo giusta il n. 6 dell’all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213). 146 Introdotta dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; 147 Introdotta dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; 148 Introdotto dall’art. 75 n. 1 della LF del 28 ago. 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, in vigore dal 1° apr. 1993 (RS 232.11). 149 Introdotta dall’art. 36 della LF del 16 dic. 1994 sugli acquisti pubblici, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 508 517; FF 1994 IV 923). 150 Introdotta dall’art. 11 cpv. 2 della LF del 6 ott. 2000 sulla promozione delle esportazioni, in vigore dal 1° mar. 2001 (RS 946.14).

c. 151 alle autorizzazioni per costruzioni e impianti nucleari.152

Art. 101 3. per la natura procedurale della decisione

Il ricorso di diritto amministrativo non è nemmeno ammissibile contro:

  1. le decisioni incidentali e le decisioni su ricorso per denegata o ritardata giustizia, se il ricorso di diritto amministrativo non è ammissibile contro la decisione finale;

  2. le decisioni sulle spese processuali e ripetibili, se il ricorso di diritto amministrativo non è ammissibile nel merito;

  3. le misure esecutive di una decisione;

  4. 153 le decisioni sulla revoca totale o parziale di decisioni contro le quali il ricorso di diritto amministrativo non è ammissibile, salvo quelle sulla revoca di decisioni attributive di vantaggi giusta gli articoli99 lettere c-f ed h e 100 lettera b numero 3, lettere c ed e numero 1, lettera k numero 1 e lettere l e v.

Art. 102 4. per la sussidiarietà

Per il rimanente, il ricorso di diritto amministrativo non è ammissibile se è data la possibilità:

  1. dell’azione di diritto amministrativo, conformemente all’articolo 116, o di ogni altra azione o ricorso davanti al Tribunale federale, salvo il ricorso di diritto pubblico;

  2. del ricorso o dell’azione di diritto amministrativo davanti al Tribunale federale delle assicurazioni, conformemente agli articoli 128 e seguenti;

  3. ...154

  4. di ogni altro ricorso o opposizione preliminari.

151 Inserito dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 33 LRC). 152 Introdotto dal n. 4 dell’appendice alla LF del 3 feb. 1995 sull’esercito e sull’amministrazione militare (RS 510.10). Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. della LF del 24 mar. 1995 sulla parità dei sessi, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 1498 1503; FF 1993 I 987). 153 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 federali (RU 2000 416; FF 1999 6784).

Art. 103 IV. Procedura 1. Diritto di ricorrere

Ha diritto di ricorrere:

  1. chiunque è toccato dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa;

  2. il Dipartimento competente o, se è previsto dal diritto federale, la divisione competente dell’amministrazione federale contro la decisione di una commissione federale di ricorso, di una commissione arbitrale federale, dell’ultima istanza cantonale o di un’istanza inferiore nel senso dell’articolo98 lettera h; queste devono comunicare senza indugio e gratuitamente alle autorità federali, aventi il diritto di ricorrere, tutte le decisioni, contro le quali il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile;

  3. ogni altra persona, organismo o autorità, cui la legislazione federale conferisce il diritto di ricorrere.

Art. 104 2. Motivi di ricorso

Il ricorrente può far valere:

  1. la violazione del diritto federale, compreso l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento;

  2. l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti, riservato l’articolo 105 capoverso 2;

  3. 155 l’inadeguatezza: 1. di decisioni di prima istanza concernenti la determinazione di contribuzioni o di indennità di diritto pubblico; 2. ...156 3. altre decisioni, qualora il diritto federale preveda tra i motivi di ricorso l’inadeguatezza.

Art. 105 3. Accertamenti di fatto

Il Tribunale federale può verificare d’ufficio gli accertamenti di fatto.

L’accertamento dei fatti vincola il Tribunale federale, se l’istanza inferiore è un’autorità giudiziaria e i fatti non risultino manifestamente 155 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 inesatti o incompleti oppure siano stati accertati violando norme essenziali di procedura.157

Art. 106 4. Termine di ricorso a. Principio

Il ricorso dev’essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni o, se si tratta di un ricorso contro una decisione incidentale, entro dieci giorni dalla notificazione della decisione; se si tratta di decisioni del governo cantonale sul diritto di voto in materia federale, il termine di ricorso è di cinque giorni.158

La parte può interporre ricorso in ogni tempo contro l’ingiustificato rifiuto o ritardo di statuire.

Art. 107 b. Casi speciali

Il termine è reputato osservato anche quando il ricorso è indirizzato in tempo utile a un’autorità incompetente.

L’autorità incompetente trasmette il ricorso immediatamente al Tribunale federale.

Una notificazione irregolare, in particolare la mancata, incompleta o inesatta indicazione del rimedio giuridico, non può cagionare alcun pregiudizio alle parti.

Art. 108 5. Atto di ricorso

L’atto di ricorso dev’essere depositato presso il Tribunale federale almeno in due esemplari: deve esserlo almeno in tre esemplari, se il ricorso è diretto contro la decisione di una commissione federale di ricorso, di una commissione federale arbitrale, di un ultima istanza cantonale o di un’autorità inferiore nel senso dell’articolo98 lettera h.

Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l’indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.

Se gli allegati mancano o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l’autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi, con la comminatoria d’inammissibilità.

157 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 158 Nuovo testo giusta l’art.88 n. 3 della LF del 17 dic. 1976 sui diritti politici, in vigore dal 1° lug. 1978 (RS 161.1).

Art. 109159 6. ...

Art. 110 7. Scambio di scritti

Il Tribunale federale, se ordina uno scambio di scritti, comunica l’atto di ricorso all’istanza inferiore e a eventuali altre parti o interessati.160 se la decisione impugnata è stata presa da una commissione federale di ricorso, da una commissione federale arbitrale, da un’ultima istanza cantonale o da una istanza inferiore nel senso dell’articolo 98 lettera h, il Tribunale federale comunica il ricorso anche all’autorità amministrativa federale, che, in virtù dell’articolo 103 lettera b, avrebbe avuto il diritto di ricorrere.

Nel contempo, esso assegna un termine per la risposta e invita l’istanza inferiore a produrre gli atti entro tale termine. Può chiedere il parere dell’autorità amministrativa federale che avrebbe avuto diritto di ricorrere secondo l’articolo 103 lettera b.161

Esso invita l’ultima istanza cantonale a rispondere anche quando la decisione di questa istanza è stata dapprima giudicata su ricorso da un’autorità federale inferiore e che il ricorrente impugna con ricorso di diritto amministrativo la decisione di questa autorità.

Un ulteriore scambio di scritti ha luogo solo eccezionalmente.

Art. 111 8. Effetto sospensivo

Il ricorso contro una decisione, che obbliga a una prestazione pecuniaria, ha effetto sospensivo.

Il ricorso contro un’altra decisione ha effetto sospensivo solo se il presidente della Corte giudicante lo accorda, d’ufficio o su domanda di una parte; sono riservate le disposizioni contrarie del diritto federale.162

Art. 112163 9. Dibattimento

Il presidente può ordinare un dibattimento.

160 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 161 Per. introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 162 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1978, in vigore dal 1° feb. 1979 (RU 1979 42 45; FF 1978 I 1165). 163 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992

Art. 113 10. Altre norme di procedura

Alla procedura sino alla sentenza sono inoltre applicabili per analogia gli articoli 94,95 e 96 capoversi 2 e 3.

Art. 114 11. Sentenza

Il Tribunale federale non può scostarsi dalle conclusioni delle parti, a loro vantaggio o pregiudizio, salvo in materia di contribuzioni pubbliche per violazione del diritto federale o per accertamento inesatto o incompleto dei fatti; esso non è vincolato dai motivi che le parti invocano.

Se annulla la decisione impugnata, il Tribunale federale giudica esso medesimo nel merito o rimanda la causa per nuova decisione alla precedente istanza; se questa ha giudicato come istanza di ricorso, il Tribunale federale può rimandarla alla prima istanza.

Se reputa ingiustificato lo scioglimento disciplinare del rapporto di servizio di un agente federale, il Tribunale federale può, senza essere vincolato dalle conclusioni delle parti, assegnare al ricorrente una equa indennità a carico della Confederazione, invece di annullare o modificare la decisione impugnata.

Il Tribunale federale comunica la sua sentenza alle parti e agli altri interessati invitati a rispondere al ricorso.

Art. 115 12. Disposizioni speciali di procedura per l’espropriazione 166 RS 711 167 RS 711

La procedura di ricorso di diritto amministrativo contro le decisioni delle commissioni federali di stima è regolata dagli articoli 104 a 109 della presente legge.164

Per il rimanente, sono applicabili gli articoli77 a87 e 116165 della legge federale del 20 giugno 1930166 sull’espropriazione.

L’articolo 116 della legge sull’espropriazione167 è pure applicabile ai ricorsi di diritto amministrativo contro le decisioni di altre autorità in materia d’espropriazione.

164 Ora: è regolata dagli articoli 104 a 109 della presente legge, in quanto la legge federale del 20 giu. 1930 sulla espropriazione non stabilisca altrimenti (art.77 cpv. 2 di tale legge, nel testo del 18 mar. 1971 - RS 711). 165 Ora: gli articoli77 a 82, 86 e 116.

Capo secondo: Del tribunale federale giurisdizione unica

Art. 116168 I. Ammissibilità dell’azione di diritto amministrativo

Il Tribunale federale giudica come istanza unica, riservato l’articolo 117, le contestazioni fondate sul diritto amministrativo federale concernenti:

  1. i rapporti tra Confederazione e Cantoni, salvo quelle in materia di approvazione di atti legislativi;

  2. i rapporti tra Cantoni;

  3. le pretese di risarcimento risultanti dall’attività ufficiale di persone di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a-c della legge del 14 marzo 1958169 sulla responsabilità;

Art. 117 II. Inammissibilità dell’azione di diritto amministrativo

L’azione di diritto amministrativo non è ammissibile quando:

  1. 170 è data l’azione di diritto civile o di diritto pubblico conformemente agli articoli 41 o 83;

  2. bis171 è dato ricorso per riforma in virtù dell’articolo 45 lettera c;

  3. è data l’azione di diritto amministrativo davanti al Tribunale federale delle assicurazioni;

  4. 172 la trattazione della vertenza spetta, secondo altre leggi federali, a un’autorità nel senso dell’articolo98 lettere b-h; le decisioni di questa autorità sono impugnabili, in ultima istanza, con ricorso di diritto amministrativo.

Art. 118173 III. ... 169 RS 170.32

168 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 170 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 171 Introdotta dall’art. 36 n. 1 della L del 18 mar. 1983 sulla responsabilità civile in materia nucleare, in vigore dal 1o gen. 1984 (RS 732.44). 172 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994

Art. 119 IV. Procedura 1. Rappresentanza della Confederazione

Il dipartimento competente o, in quanto sia previsto dal diritto federale, la divisione competente dell’amministrazione federale rappresenta la Confederazione nelle azioni di diritto amministrativo presentate dalla Confederazione o contro di essa. 174

Nelle contestazioni di carattere pecuniario, le autorità menzionate nel capoverso 1 possono delegare la rappresentanza all’Amministrazione federale delle finanze.

Se l’azione è presentata contro la Confederazione, senza che la pretesa sia stata preventivamente sottoposta all’autorità competente nel senso del capoverso 1, e questa in seguito la riconosca, è applicabile l’articolo 156 capoverso 6.

Art. 120175 2. Disposizioni completive di procedura

Nel rimanente, sono applicabili per analogia l’articolo 105 capoverso

della presente legge e gli articoli 3 a 85 della legge di procedura civile federale176.

Capo terzo: Delle contestazioni amministrative in materia cantonale

Art. 121 176 RS 273

Le contestazioni amministrative in materia cantonale deferite al Tribunale federale in virtù dell’articolo 114bis capoverso 4 della Costituzione federale177 sono giudicate secondo la procedura da seguire dal Tribunale federale come giurisdizione di ricorso o giurisdizione unica nelle cause amministrative, salvo che l’Assemblea federale disponga diversamente.

174 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. alla LF del 20 mar. 1998 sulle ferrovie federali svizzere, in vigore dal 1° gen. 1999 (RS 742.31). 175 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 177 [CS 1 3]. A questa disposizione corrisponde ora l’art. 190 cpv. 2 della Cost. federale del Titolo sesto: Del Tribunale federale delle assicurazioni178

Art. 122 I. Organizzazione 1. Principio

Il Tribunale federale delle assicurazioni funge da Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale federale, organizzata in modo autonomo.

Art. 123 2. Composizione e nomina

Il Tribunale federale delle assicurazioni si compone di 9-11 giudici e di 9-11 supplenti.179

Gli articoli da 1 a 5 sono applicabili per analogia alla nomina dei giudici e dei supplenti, l’articolo 6 alla nomina del presidente e del vicepresidente.180

Il Tribunale federale delle assicurazioni nomina i suoi cancellieri e segretari; l’articolo 7 è applicabile per analogia.

Art. 124 3. Sede

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha la sua sede a Lucerna.

Art. 125181 4. Disposizioni completive a. Applicabilità della presente legge

Il Tribunale federale delle assicurazioni si organizza inoltre applicando per analogia gli articoli 8, 9 capoversi 1-3 capoversi 1-3 e 7,10, 11, 13 capoversi 1-3 e 5,14, 15 capoversi 1 e 2, 16 a 18, 19 capoverso 2, 20-26 e 28.182 L’articolo 17 capoverso 2 è pure applicabile ai dibattimenti, alle deliberazioni e votazioni del Tribunale federale delle assicurazioni, in quanto giudichi su prestazioni o premi assicurativi.

Art. 126 b. Applicabilità di altri atti legislativi

Le disposizioni di altri atti legislativi che regolano la posizione giuridica dei giudici e supplenti del Tribunale federale, dei suoi cancellieri, dei suoi segretari e delle altre persone al suo servizio, sono applicabili per analogia alle corrispondenti persone al servizio del Tribunale federale delle assicurazioni; rimangono riservate le disposizioni speciali sull’onorario del suo presidente.

178 Nuovo testo del presente tit. (art. 122 a 135) giusta il n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° ott. 1969 (RU 1969 784 805; FF 1965 II 1029). 179 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 180 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 181 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1978, in vigore dal 1° feb. 1979 (RU 1979 42 45; FF 1978 II 1165). 182 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992

Art. 127 c. Relazioni con il Tribunale federale

...183

L’articolo 16 è pure applicabile alle relazioni tra il Tribunale federale delle assicurazioni e il Tribunale federale.

Il Tribunale federale delle assicurazioni e le Corti di diritto pubblico del Tribunale federale procedono periodicamente ad uno scambio di opinioni su altri quesiti di comune interesse.184

Inoltre, i due tribunali si comunicano vicendevolmente e senza ritardo le sentenze su questioni giuridiche da loro definite di comune interesse.

IlTribunale federale delle assicurazioni pubblica le sue sentenze fondamentali nell’ambito della raccolta ufficiale delle sentenze del

Art. 128185 II. Competenza 1. Come istanza di ricorso a. Principio

Il Tribunale federale delle assicurazioni giudica in ultima istanza i ricorsi di diritto amministrativo contro le decisioni nel senso degli articoli 97,98 lettere b-h e 98a in materia di assicurazioni sociali.

Art. 129 b. Inammissibilità del ricorso di diritto amministrativo

Il ricorso di diritto amministrativo non è ammissibile contro decisioni concernenti:

  1. l’approvazione di atti legislativi;

  2. le tariffe;

  3. l’assegnazione o il rifiuto di liberalità pecuniarie al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto, eccettuate le decisioni sulla moratoria o sul condono di premi d’assicurazione;

  4. istruzioni a casse o altri organi dell’assicurazione sociale;

  5. 186 la garanzia delle cure nell’assicurazione contro le malattie;

  6. il premio di base nell’assicurazione contro la disoccupazione.

Il ricorso di diritto amministrativo non è inoltre ammissibile contro decisioni nel senso dell’articolo 101 lettere a a c.

184 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1978, in vigore dal 1° feb. 1979 (RU 1979 42 45; FF 1978 I 1165). 185 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 186 Nuovo testo giusta il n. 13 dell’all. alla LF del 20 mar. 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RS 832.20, 832.201 art. 1 cpv. 1).

Nel rimanente, il ricorso di diritto amministrativo non è ammissibile nel caso dell’articolo 102 lettere a, c e d.

Art. 130187 2. Come istanza unica a. Principio

Il Tribunale federale delle assicurazioni giudica in istanza unica azioni di diritto amministrativo nel senso dell’articolo 116 in materia di assicurazioni sociali.

Art. 131 b. Inammissibilità dell’azione di diritto amministrativo

L’azione di diritto amministrativo non è ammissibile nel caso dell’articolo 117 lettere a e c; nel caso della lettera c, è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo.

Art. 132 III. Procedura 1. Ricorso di diritto amministrativo

Alla procedura del ricorso di diritto amministrativo sono applicabili gli articoli 103 a 114: gli articoli 104, 105 e 114 tuttavia, in quanto la decisione impugnata concerna l’assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, con le deroghe seguenti:

  1. il ricorrente può pure invocare l’inadeguatezza della decisione impugnata;

  2. l’accertamento dei fatti non vincola in alcun caso il Tribunale federale delle assicurazioni;

  3. il Tribunale federale delle assicurazioni può scostarsi dalle conclusioni delle parti, a loro vantaggio o pregiudizio.

Art. 133 2. Azione di diritto amministrativo

Alla procedura dell’azione di diritto amministrativo sono applicabili gli articoli 119 e 120.

Art. 134 3. Spese

Nella procedura di ricorso in materia d’assegnazione o di rifiuto di prestazioni assicurative il Tribunale federale delle assicurazioni non può, di regola, addossare alle parti le spese processuali.

Art. 135 4. Disposizioni completive

Nel rimanente, alla procedura del Tribunale federale delle assicurazioni si applicano gli articoli 29 a 40 e 136 a 162.

187 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 Titolo settimo: Della revisione e dell’interpretazione188

Art. 136 Motivi di revisione a. Vizi di procedura

La revisione d’una sentenza del Tribunale federale è ammissibile:

  1. quando sono state violate le norme della presente legge sulla composizione del Tribunale o l’articolo 57 sui casi nei quali si soprassiede ad una sentenza, come pure nel caso previsto nell’articolo 28;

  2. quando il Tribunale ha aggiudicato a una parte sia più di quanto essa abbia domandato, sia altra cosa senza che una speciale norma legale lo consenta, sia meno di quanto la controparte abbia riconosciuto;

  3. quando non è stato deciso su singole conclusioni;

  4. quando il Tribunale, per svista, non ha apprezzato fatti rilevanti che risultano dagli atti.

Art. 137 b. Fatti nuovi

La revisione di una sentenza del Tribunale federale è inoltre ammissibile:

  1. quando da un procedimento penale risulta che un crimine o un delitto ha influito sulla sentenza a pregiudizio dell’istante, anche se una condanna non fu pronunciata. Se il procedimento penale non è possibile, la prova può essere fatta in altro modo;

  2. quando l’istante, dopo la sentenza, ha conoscenza di fatti nuovi rilevanti o trova prove decisive che non aveva potuto fornire nella procedura precedente.

Art. 138 Motivi cantonali di revisione

La revisione d’una sentenza del Tribunale federale che conferma una decisione cantonale non può più essere chiesta per un motivo che fu scoperto già prima dell’emanazione della sentenza del Tribunale federale, e che avrebbe potuto dar luogo alla procedura cantonale di revisione.

188 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° ott. 1969

Art. 139189 Riserva della legge federale sulla procedura penale Violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo

La legge federale del 15 giugno 1934190 sulla procedura penale è applicabile alla revisione delle sentenze emanate dalle autorità giudiziarie penali della Confederazione sull’azione penale.

La domanda di revisione di una decisione del Tribunale federale o di una istanza inferiore è ammissibile quando la Corte europea dei diritti dell’uomo o il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha accolto un ricorso individuale per violazione della Convenzione del 4 novembre 1950192 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali o dei suoi protocolli e la riparazione è possibile soltanto mediante una revisione.

Il Tribunale federale, se accerta che la revisione è necessaria ma che è di competenza di un’istanza inferiore, rimette il caso a quest’ultima per lo svolgimento della procedura di revisione.

L’autorità inferiore cantonale deve entrare nel merito della domanda di revisione anche se il diritto cantonale non prevede questo motivo di revisione.

Art. 140 Domanda di revisione

La domanda di revisione deve specificare il motivo invocato e giustificare che è fatto valere in tempo utile, adducendo i mezzi di prova; essa deve inoltre indicare la modificazione della sentenza e la restituzione che sono chieste.

Art. 141 Procedura a. Termine 190 RS 312.0 192 RS 0.101

La domanda di revisione dev’essere depositata presso il Tribunale federale, a pena di perenzione:

  1. per i casi previsti nell’articolo 136, entro trenta giorni dal ricevimento del testo della sentenza;

  2. per i casi previsti nell’articolo 137, entro novanta giorni dalla scoperta del motivo di revisione, non prima però del ricevimento del testo della sentenza del Tribunale federale o della chiusura del procedimento penale;

189 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 191 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288;

c. 193per i casi previsti nell’articolo 139a, entro 90 giorni dal momento in cui l’Ufficio federale di giustizia ha notificato alle parti la decisione delle autorità europee.

Dopo dieci anni, la revisione non può più essere domandata che in caso di crimine o di delitto.

Art. 142 b. Effetto sospensivo

Durante la procedura, il Tribunale federale o il presidente può, esigendo, se è il caso, garanzie, sospendere l’esecuzione della sentenza impugnata e ordinare altri provvedimenti d’urgenza.

Art. 143 c. Altre norme

Se il tribunale considera all’unanimità la domanda di revisione inammissibile o infondata, può statuire senza deliberazione pubblica.

In caso diverso, la domanda è comunicata alla controparte, alla quale è assegnato un termine adeguato per rispondere ed è ingiunto di produrre gli atti.

Un ulteriore scambio di scritti o un dibattimento ha luogo solo eccezionalmente.

Se l’ammissibilità della domanda di revisione dipende dall’accertamento di fatti contestati, l’articolo95 è applicabile per analogia.

Art. 144 d. Sentenza di revisione

Il Tribunale federale, se ammette il motivo di revisione, annulla la sentenza precedente e pronuncia di nuovo, anche sulla restituzione per quel che concerne il merito e le spese.

L’annullamento di una sentenza di rinvio della causa trae seco la nullità della sentenza finale che fu pronunciata dal giudice cantonale in seguito al rinvio.

Art. 145 Interpretazione

Quando in una sentenza del Tribunale federale si riscontrino dispositivi oscuri o incompleti o ambigui, ovvero che si contraddicano o siano in contraddizione con i motivi, o quando nei dispositivi siano incorsi errori di redazione o di calcolo, il Tribunale federale, a richiesta scritta di una delle parti, li interpreta o li rettifica.

L’interpretazione d’una sentenza di rinvio può essere domandata soltanto prima che il tribunale cantonale abbia pronunciato il suo giudizio finale.

Gli articoli 142 e 143 sono applicabili per analogia.

193 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288;

Titolo ottavo194: Delle indennità e spese giudiziarie

Capo primo Delle indennità

Art. 146195 Spese di viaggio e diarie

Le indennità da corrispondere ai giudici federali per le loro trasferte, come pure quelle dovute ai supplenti, ai giudici istruttori in materia penale e ai loro segretari, sono fissate da un’ordinanza del Consiglio federale.

Art. 147 Indennità ai testimoni e ai periti

Il testimoni hanno diritto al rimborso delle spese indispensabili e ad una indennità adeguata per perdita di tempo. Il Tribunale federale può emanare a questo proposito norme generali.

Il Tribunale federale fissa secondo il suo libero apprezzamento l’indennità dei periti.

Art. 148 Ausiliari del Tribunale

La rimunerazione del personale ausiliario del Tribunale (guardie e altri) è fissata ogni volta dal Tribunale federale, che s’intenderà, ove occorra, con le autorità cantonali e avrà riguardo agli usi locali.

Capo secondo: Delle spese processuali e ripetibili

Art. 149196 Regola generale

Le spese processuali e le spese ripetibili sono determinate dalle norme qui appresso. Sono salve nelle cause penali le disposizioni contrarie della legge federale sulla procedura penale197.

Art. 150198 Garanzie per spese processuali e ripetibili

Chiunque adisce il Tribunale federale deve, su ordine del presidente, fornire garanzie per le spese presunte del processo (art. 153 e 153a).

194 Nuova numerazione giusta il n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° ott. 1969 195 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’8 ott. 1999 concernente la soppressione delle 196 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 198 Vedi anche il n. 3 cpv. 2 delle disp. fin. della modificazione del 4 ott. 1991 alla fine della Per motivi speciali, il Tribunale può dispensare interamente o parzialmente dalla prestazione di garanzie.199

Se una parte non ha domicilio fisso nella Svizzera o se è accertato che è insolvibile, le può essere ingiunto dal presidente o dal giudice d’istruzione, a domanda della controparte, di fornire garanzie per le spese ripetibili (art. 159 e 160).

Le garanzie devono essere depositate in contanti alla cassa del Tribunale federale.

Se le garanzie, a norma del capoverso 1 o 2 non sono fornite nel termine assegnato, la proposta della parte è dichiarata inammissibile.

Art. 151 Anticipazione degli sborsi

Inoltre, ogni parte deve anticipare i disborsi che saranno causati dalle proprie domande durante la procedura, e proporzionalmente i disborsi che saranno causati dalle domande comuni o da atti ordinati d’ufficio dal Tribunale.

Se l’anticipazione non è fornita entro il termine stabilito, l’atto per cui essa è stata chiesta non è eseguito.

Art. 152 Assistenza giudiziaria

Il Tribunale federale dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese processuali e i disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese ripetibili. Sono eccettuati i casi di proroga di giurisdizione.

Se occorre, il Tribunale può far assistere questa parte da un avvocato; se essa non vince la causa o se non le è possibile riscuotere le spese ripetibili, gli onorari dell’avvocato sono fissati dal Tribunale conformemente alla tariffa prevista nell’articolo 160 e sopportati dalla cassa del Tribunale.

Quando la parte sia più tardi in grado di pagare, sarà tenuta alla rifusione verso la cassa del Tribunale.

Art. 153200 Spese processuali a. In generale b. Tassa di giustizia

Le spese processuali a carico delle parti comprendono la tassa giustizia, le spese per la traduzione in o da una lingua che non è lingua nazionale, le spese di perizia, le indennità ai testimoni e le spese di detenzione preventiva.

199 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 200 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992

Nel caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare, in tutto o in parte, alla riscossione delle spese processuali.

La tassa di giustizia è fissata in funzione del valore litigioso, dell’ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti.

Essa oscilla:

  1. tra 1000 e 100000 franchi, nelle cause giudicate dal Tribunale federale in istanza unica;

  2. tra 200 e 5000 franchi per i ricorsi di diritto pubblico e di diritto amministrativo senza interesse pecuniario;

  3. tra 200 e 50000 franchi nelle altre cause.

Il Tribunale federale può aumentare tali importi, al massimo sino al doppio, qualora motivi particolari lo giustifichino.

Art. 154202 c. Eccezioni in materia di contestazioni di diritto pubblico

In contestazioni di diritto pubblico, il Tribunale federale può prescindere, per motivi particolari ed eccezionalmente, dalla tassa di giustizia e dalle spese ripetibili, quando non si tratta di un procedimento civile né esiste un interesse pecuniario.

Art. 155203 c. In materia di ferrovie e di navigazione

Per la liquidazione forzata e la procedura in materia di concordato o di comunione di creditori che riguardano una impresa ferroviaria o di navigazione, la tassa di giustizia è di 200 a 10000 franchi.

Art. 156 Onere delle spese processuali davanti al Tribunale federale a. Spese del Tribunale federale

Di regola, le spese processuali sono messe a carico della parte soccombente.

Sono generalmente dispensati dal pagamento delle spese processuali, la Confederazione, i Cantoni o i Comuni, quando senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale nell’esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o quando le loro decisioni in siffatte contestazioni sono oggetto di ricorso.

201 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; 202 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF dell’8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 416 418; FF 1999 6784). 203 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° ott. 1969

Quando nessuna delle parti ha interamente vinto la causa o quando la parte soccombente fu spinta in buona fede a piatire, le spese possono essere ripartite proporzionalmente tra di esse.

...204

Quando, in materia disciplinare, il ricorso è ritirato o quando la decisione impugnata è riconosciuta giustificata, le spese processuali sono messe totalmente o parzialmente a carico del ricorrente, altrimenti le spese processuali sono sostenute dalla cassa del Tribunale.

Le spese inutili sono sostenute da chi le ha cagionate.

Salvo disposizione contraria, le spese processuali messe congiuntamente a carico di più persone sono sostenute tra di esse in parti eguali; la loro responsabilità rimane però solidale.

Art. 157 b. Spese cantonali

Quando il Tribunale federale modifica la sentenza di un’autorità inferiore, esso può ripartire diversamente l’onere delle spese della procedura anteriore.

Art. 158205

Art. 159 Spese ripetibili

Il Tribunale federale decide, statuendo sulla contestazione stessa, se e in quale misura le spese della parte vincente saranno sostenute da quella soccombente.

Di regola, quest’ultima è tenuta a rimborsare tutte le spese indispensabili causate dalla contestazione; nelle procedure di ricorso e di azione di diritto amministrativo, nessuna indennità per ripetibili è, di regola, assegnata alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico.206

Quando la sentenza non dà interamente ragione a una parte o quando la parte soccombente fu spinta in buona fede a piatire, le spese possono essere ripartite proporzionalmente tra le parti.

Quando la decisione disciplinare impugnata è dichiarata infondata, è assegnata al ricorrente un’indennità per spese ripetibili.

L’articolo 156 capoversi 6 e 7 è applicabile per analogia.207 206 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° ott. 1969 207 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° ott. 1969

Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda della sentenza nel merito, la decisione dell’autorità cantonale che ha condannato una delle parti a pagare spese ripetibili alla controparte. Può fissarle esso medesimo secondo la tariffa del Cantone, o delegarne la determinazione all’autorità cantonale competente.

Art. 160 Importo delle spese ripetibili

L’importo delle spese ripetibili per la procedura davanti al Tribunale federale, comprese quelle di patrocinio, è fissato da una tariffa stabilita dal Tribunale stesso.

Capo terzo: Onorari dei difensori

Art. 161

In caso di contestazione a proposito degli onorari dovuti da una parte al suo difensore per la procedura davanti al Tribunale federale, questo li fissa, senza dibattimento, dopo aver dato modo al difensore o alla parte di presentare le proprie osservazioni per iscritto.

Titolo nono:208 Disposizioni diverse, disposizioni finali e transitorie

Art. 162209

Art. 163 Regìa degli alcool

La Regìa federale degli alcool è considerata come un servizio dell’amministrazione federale nel senso della presente legge.

Art. 164210

Art. 165 Modificazione a. Della procedura civile federale

La legge di procedura civile federale del 22 novembre 1850211 è modificata come segue:

I. Gli articoli 28,64, 192 numero 2, e 193 assumono il tenore seguente:

208 Nuova numerazione giusta il n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° ott. 1969 211 [RU II 75, III 182 art. 2 n. 10, 28 127 art. 227 cpv. 1 n. 5. RU 1948 421 art. 87 cpv. 2] ...212 II. Gli articoli 43 capoverso 2,66 periodo 2, e 182 sono abrogati.

Art. 166 b. Dell’organizzazione dell’amministrazione federale

L’articolo 23bis della legge federale del 26 marzo 1914213 sull’organizzazione dell’Amministrazione federale assume il tenore seguente: ...

Art. 167 c. Della legge sul servizio delle poste

L’articolo55 della legge del 2 ottobre 1924214 sul servizio delle poste assume il tenore seguente: ...

Art. 168 d. Della legge sulla procedura penale

La legge federale del 15 giugno 1934215 sulla procedura penale è modificata come segue: I. Gli articoli 1, 2, 12, 17, 24, 132 capoverso 1, 135, 213, 245 capoversi 2 e 4, e 264 assumono il tenore seguente: ...216 II. Il capo V della terza parte (art. 268 a 278) assume il tenore seguente: ...217

Art. 169 Disposizione abrogativa

Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate, segnatamente: la legge federale del 22 marzo 1893218 sull’organizzazione giudiziaria federale, comprese le modificazioni che vi sono state introdotte più tardi, ad eccezione dell’articolo 197 che è mantenuto nel testo del decreto federale del 13 giugno 1928219;

212 [RU 60 275] 213 [CS 1 247; RU 1969 755 art. 80 lett. a. RU 1979 114 art. 72 lett. a] 214 [CS 7 698; RU 1949 851, 1967 1527, 1969 1139, 1972 2500, 1974 1857 all. n. 17, 1975 2027, 1977 2117, 1979 1170, 1986 1974, 1993 3128 art. 22, 1995 5489. RU 1997 2452 all. n. 1]. Questo articolo è ora abrogato; per quello quivi modificato vedi CS 7 698. 216 Testo inserito nella L menzionata, salvo gli art. 1 cpv. 2 e 245 che hanno ora un nuovo tenore. 217 Testo inserito nella L menzionata, salvo gli art. 268, 271 cpv. 2, 275bis, 276 cpv. 3 e 278 nel frattempo modificati. 218 [RU 28 127 393, 37 802, 43 453 art. 80 cpv. 2, 44 749; RU 1969 755 art. 16 lett. c e in fine, disp. fin. mod. del 20 giu. 1947; CS 3 286 art. 342 cpv. 2 n. 4] 219 [RU 44 749, 1969 755 in fine, disp. fin. mod. del 20 giu. 1947] la legge federale dell’11 giugno 1928220 sulla giurisdizione amministrativa e disciplinare; l’articolo 23 della legge federale del 26 marzo 1914221 sull’organizzazione dell’Amministrazione federale e gli articoli 8,62, 62bis e 63 della legge federale del 4 ottobre 1917222 sulle tasse di bollo rimangono però in vigore nel testo degli articoli 50 lettera a, e 51 della legge sulla giurisdizione amministrativa e disciplinare; il decreto federale del 21 giugno 1935223 per garantire la sicurezza della Confederazione; l’articolo 31 capoverso 4 della legge federale dell’11 aprile 1889224 sull’esecuzione e sul fallimento; l’articolo 38 della legge federale del 25 giugno 1891225 sui rapporti di diritto civile dei domiciliati e dei dimoranti; l’articolo 110 capoverso 2 della legge federale del 20 giugno 1930226 sull’espropriazione; l’ordinanza del Tribunale federale del 3 novembre 1910227 relativa alle regole da seguirsi nei ricorsi per esecuzione e fallimenti.

Art. 170 Attuazione

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1945.

Art. 171 Disposizioni transitorie 220 [RU 44 821] 224 RS 281.1 227 [RU 26 1101]

Le disposizioni anteriori in materia di competenza e di procedura restano applicabili ai casi già pendenti davanti al Tribunale federale prima del 1° gennaio 1945 e a quelli per i quali il termine di ricorso ha cominciato a decorrere avanti il 1° gennaio 1945.

La revisione delle sentenze emanate dal Tribunale federale durante gli anni dal 1940 al 1944 ha luogo conformemente alle disposizioni nuove; in questi casi, la domanda di revisione è ammissibile sino al 31 marzo 1945, se essa è presentata per fatti nuovi rilevanti che l’istante ha scoperto avanti il 1° gennaio 1945.

221 [CS 1 247; RU 1969 784 n. II cpv. 1 n. 3, 1979 114 art. 72 lett. a] 222 [CS 6 105; RU 1966 384 art. 68 n. 1. RU 1974 11 art. 53 cpv. 1 lett. a] 223 [RU 51 583, 54 799 art. 398 lett. p] 225 [CS 2 723; RU 1972 2653 n. II 1, 1977 237 n. II 1, 1986 122 n. II 1. RU 1988 1776 all. n. I lett. a] in fine alla presente legge). Ora tale articolo ha un nuovo testo.

Disposizioni finali della modificazione del 20 dicembre 1968228 II

All’entrata in vigore della presente legge, le seguenti disposizioni sono modificate o abrogate: 1. Decreto federale del 28 marzo 1917229 concernente l’organizzazione e la procedura del Tribunale federale delle assicurazioni, e atti completivi: Abrogati 2. Legge federale del 18 giugno 1915230 di complemento della legge federale del 13 giugno 1911 sull’assicurazione contro le malattie e gli infortuni: Gli articoli10 e 11 sono abrogati. L’articolo 12 è modificato come segue: ... 3. Legge federale del 26 marzo 1914231 sull’organizzazione dell’amministrazione federale: L’articolo 23 capoverso 2 è completato come segue: ... 4. Legge federale del 30 giugno 1927232 sull’ordinamento dei funzionari federali: L’articolo 33233 è modificato come segue: ... 5. Legge federale del 26 marzo 1931234 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri: L’articolo 20235 è modificato come segue: ... 6. Legge federale del 28 settembre 1962236 sulla cinematografia: L’articolo 16 capoverso 2 è abrogato.

229 [CS 3 571; RU 1949 II 1736 art. 9 cpv. 2; RU 1993 3043 art. 58] 230 [CS 8 310; RU 1969 784 n. II cpv. 1 n. 2. RU 1983 1968 art. 116 cpv. 1 lett. b] 231 [CS 1 247. RU 1997 2022 art. 72 lett. a] 233 L’art. 33 ha ora un nuovo testo. 235 L’art. 20 cpv. 1 ha ora un nuovo testo.

Gli articoli 17 e 20 capoverso 2237 sono modificati come segue: ...238 7. Decreto federale del 23 marzo 1961239 concernente l’autorizzazione per l’acquisto di fondi da parte di persone all’estero: L’articolo 8 capoverso 1 è modificato come segue: ... L’articolo 8 capoversi 2, 3 e 4 è abrogato. 8. Legge federale del 21 giugno 1932240 sulle bevande distillate (Legge sull’alcool); L’articolo 47 capoverso 1 e gli articoli49 e 50 sono modificati come segue241: ... L’articolo 6 capo verso 4, l’articolo 40 capoverso 7242, l’articolo64 capoverso 3 ultimo periodo e l’articolo 67 capoverso

ultimo periodo sono abrogati. 9. Legge federale del 23 giugno 1944243 su la concessione delle distillerie domestiche. L’articolo 11 è abrogato. 10. Legge federale del 20 giugno 1930244 sulla espropriazione: L’articolo77 capoversi 1 a 3 e l’articolo 110 sono abrogati245.

Sono inoltre abrogate le altre disposizioni contrarie alla presente legge.

È riservato il numero III capoverso 3.

III Consiglio federale stabilisce il giorno in cui la presente legge entra in vigore246.

Essa non è applicabile alle cause di diritto amministrativo pendenti davanti al Tribunale federale o al Tribunale federale delle assicura- 237 Gli art. 17 cpv. 2 e 20 cpv. 2 hanno ora un nuovo testo. 238 Testo inserito nella L menzionata. 239 [RU 1961 213, 1965 1240, 1970 1195, 1974 83, 1977 1689 n. II, 1982 1914. RU 1984 1148 art. 37 cpv. 1] 241 Gli art. 47 e 49 hanno ora un nuovo testo e l’art. 50 è stato abrogato. 242 L’art. 40 ha ora un nuovo testo. 245 Ora questi articoli hanno un nuovo testo. 246 Questa legge è entrata in vigore il 1° ott. 1969 (RU 1969 805).

zioni alla data della sua entrata in vigore nè ai ricorsi o altri rimedi giuridici presentati contro decisioni anteriori alla sua entrata in vigore.

Ai casi menzionati nel capoverso 2 rimangono applicabili le precedenti disposizioni di competenza e di procedura.

Disposizione finale della modificazione del 3 giugno 1978247 La presente modificazione non si applica ai membri dell’Assemblea federale già nominati giudici supplenti al momento dell’entrata in vigore.

Disposizioni finali della modificazione del 4 ottobre 1991248 1. Disposizioni esecutive

I Cantoni emanano, entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge, le disposizioni esecutive disciplinanti la competenza, l’organizzazione e la procedura delle ultime istanze cantonali secondo l’articolo 98a.

Sino alla promulgazione della legislazione esecutiva, i Cantoni possono, se necessario, emanare tali disposizioni provvisoriamente in forma di atti legislativi non sottoposti a referendum.

Il Consiglio federale emana, entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, le disposizioni esecutive concernenti:

  1. l’organizzazione e la procedura delle commissioni federali di ricorso e di arbitrato giusta gli articoli 71a-71c della legge federale sulla procedura amministrativa249;

  2. la competenza decisionale nei casi in cui l’azione di diritto amministrativo davanti al Tribunale federale o al Tribunale federale delle assicurazioni quale istanza unica era ammissibile secondo il diritto previgente, ma non lo è più giusta gli articoli 116 e 130. La competenza decisionale va trasferita a un’autorità federale competente secondo la materia, che sia direttamente o indirettamente un’istanza inferiore del Tribunale federale o del Tribunale federale delle assicurazioni. Come istanze direttamente inferiori devono essere designate commissioni federali di ricorso o di arbitrato competenti secondo la materia. Sono salve le disposizioni di altre leggi federali che trasferiscono la competenza decisionale a un’autorità cantonale.

2. Abrogazione di disposizioni contrarie

Le disposizioni di diritto cantonale e federale contrarie alla presente legge sono abrogate con la sua entrata in vigore.

Sono eccettuate le disposizioni contrarie sulla competenza, l’organizzazione e la procedura delle autorità cantonali di ultima istanza, come anche sull’ammissibilità dell’azione di diritto amministrativo; esse rimangono in vigore sino al momento in cui i Cantoni e il Consiglio federale avranno emanato le disposizioni esecutive della presente legge.

IlConsiglio federale può adeguare redazionalmente alla presente legge le disposizioni di leggi e decreti federali ad essa contrarie, che non hanno però subito modificazioni formali nel quadro della presente revisione. 3. Disposizioni transitorie

La presente legge è applicabile ai procedimenti avviati innanzi al Tribunale federale o al Tribunale federale delle assicurazioni dopo la sua entrata in vigore. Ai procedimenti di ricorso è però applicabile soltanto se anche la decisione impugnata è posteriore alla sua entrata in vigore.

Gli articoli 15, 36a, 36b, 150, 153 e 153a della presente legge sono inoltre applicabili a tutti i procedimenti pendenti innanzi al Tribunale federale o al Tribunale federale delle assicurazioni al momento della sua entrata in vigore.

I Cantoni ed il Consiglio federale emanano disposizioni transitorie corrispondenti per le rispettive disposizioni esecutive. 4. Referendum ed entrata in vigore

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.250

Esso rinvia l’entrata in vigore delle disposizioni concernenti l’organizzazione e la procedura delle commissioni federali di ricorso e di arbitrato, come anche l’ammissibilità dell’azione di diritto amministrativo, sino al momento in cui emanerà corrispondenti disposizioni esecutive.251 250 La presente legge è entrata in vigore il 15 feb. 1992 (RS 173.110.0). 251 Queste disposizioni entrano in vigore il 1° gen. 1994.