930.114
Ordinanza
sulla sicurezza delle attrezzature a pressione
(Ordinanza sulle attrezzature a pressione, OSAP)
del 25 novembre 2015 (Stato 19 luglio 2016)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 4 della legge federale del 12 giugno 20091 sulla sicurezza
dei prodotti (LSPro);
visto l’articolo 83 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 19812 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF);
in esecuzione della legge federale del 24 giugno 19023 sugli impianti elettrici (LIE);
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19954 sugli ostacoli tecnici
al commercio (LOTC),
ordina:
Art. 1 Oggetto, campo d’applicazione, definizioni e diritto applicabile
La presente ordinanza disciplina l’immissione sul mercato e la successiva messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione e di insiemi ai sensi della direttiva 2014/68/UE5 (direttiva UE sulle attrezzature a pressione) nonché la sorveglianza del mercato di questi prodotti.
Il campo d’applicazione è retto dall’articolo 1 della direttiva UE sulle attrezzature a pressione.
Sono applicabili le definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva UE sulle attrezzature a pressione. Le definizioni di cui all’articolo 2 numeri 24–26 vanno intese secondo la legislazione svizzera sulla sicurezza dei prodotti e sull’accreditamento. Si applica inoltre la concordanza terminologica riportata al numero 1 dell’allegato alla presente ordinanza.
Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni della direttiva UE sulle attrezzature a pressione che, a loro volta, rimandano ad altre normative UE, in luogo di tali normative UE si applica il diritto svizzero di cui al numero 2 dell’allegato alla presente ordinanza.
Salvo disposizioni particolari della presente ordinanza, alle attrezzature a pressione e agli insiemi si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 19 maggio 20106 sulla sicurezza dei prodotti (OSPro).
Art. 2 Condizioni per l’immissione sul mercato e la messa a disposizione sul mercato
Le attrezzature a pressione e gli insiemi possono essere immessi sul mercato e messi a disposizione sul mercato soltanto se:
correttamente installati, sottoposti a manutenzione adeguata e usati ai fini cui sono destinati, o in condizioni d’uso ragionevolmente prevedibili, non mettono in pericolo la salute e la sicurezza di persone e la sicurezza di animali domestici e dei beni; e
soddisfano i requisiti vigenti al momento della loro immissione sul mercato di cui all’articolo 4 della direttiva UE sulle attrezzature a pressione7 e agli allegati I e II menzionati in tale disposizione.
Art. 3 Classificazione delle attrezzature a pressione, conformità, organismi di valutazione della conformità e autorità di designazione
La classificazione delle attrezzature a pressione è retta dall’articolo 13 della direttiva UE sulle attrezzature a pressione8 e dall’allegato II menzionato in tale disposizione.
Alla valutazione della conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi si applicano i principi e le procedure di cui agli articoli 12, 14, 15 e 17 della direttiva UE sulle attrezzature a pressione e agli allegati I, III e IV menzionati in tali disposizioni.
L’obbligo di apporre la marcatura CE non è applicabile. Se è già stata apposta in conformità alle prescrizioni UE, la marcatura CE può essere mantenuta. All’apposizione di altre indicazioni e marcature si applica l’articolo 19 paragrafi 4 e 5 della direttiva UE sulle attrezzature a pressione.
Gli organismi di valutazione della conformità devono, ciascuno per il campo di sua competenza:
essere accreditati ai sensi dell’ordinanza del 17 giugno 19969 sull’accreditamento e sulla designazione (OAccD);
essere riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; oppure
essere altrimenti abilitati dal diritto federale.
Gli ispettorati degli utilizzatori sottostanno ai requisiti menzionati agli articoli 16 e 25 della direttiva UE sulle attrezzature a pressione.
Le condizioni e la procedura per la designazione degli organismi di valutazione della conformità e per la revoca della designazione, i diritti e gli obblighi degli organismi designati e i criteri applicabili alle autorità di designazione sono retti dal capitolo 3 (art. 24–34c) dell’OAccD.
Art. 4 Disposizioni concernenti gli operatori economici
Gli obblighi cui devono ottemperare gli operatori economici riportati qui di seguito sono retti dalle seguenti disposizioni della direttiva UE sulle attrezzature a pressione10:
fabbricanti, articolo 6;
rappresentanti autorizzati, articolo 7;
importatori, articolo 8;
distributori, articolo 9.
L’applicazione degli obblighi dei fabbricanti agli importatori e ai distributori è retta dall’articolo 10 della direttiva UE sulle attrezzature a pressione.
L’identificazione degli operatori economici nei confronti delle autorità di sorveglianza del mercato è retta dall’articolo 11 della direttiva UE sulle attrezzature a pressione.
Art. 5 Definizione delle norme tecniche
La definizione delle norme tecniche è retta dall’articolo 6 LSPro. La competenza in materia spetta alla Segreteria di Stato dell’economia.
Art. 6 Sorveglianza del mercato
La sorveglianza del mercato relativa alle attrezzature a pressione e agli insiemi è retta dagli articoli 19–29 OSPro11.
Art. 7 Abrogazione e modifica di altri atti normativi
L’ordinanza del 20 novembre 200212 sulle attrezzature a pressione è abrogata.
...13
Art. 8 Disposizioni transitorie
Le attrezzature a pressione e gli insiemi immessi sul mercato prima del 19 luglio 2016 secondo il diritto anteriore possono essere messi a disposizione sul mercato e messi in servizio anche dopo il 19 luglio 2016.
I certificati rilasciati e le decisioni emesse dagli organismi di valutazione della conformità secondo il diritto anteriore rimangono validi anche con la presente ordinanza.
Art. 9 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 19 luglio 2016.
Concordanza terminologica e del diritto applicabile
(art. 1 cpv. 3 e 4)
1. Per la corretta interpretazione delle espressioni menzionate nella direttiva UE sulle attrezzature a pressione14 a cui si riferisce la presente ordinanza si applica la seguente concordanza:
Espressioni tedesche
UE | Svizzera |
|---|---|
Union | Schweiz |
Mitgliedstaat | Schweiz |
Drittstaat | Anderer Staat |
Unionsmarkt | Schweizer Markt |
EU-Rechtsvorschriften | Rechtsvorschriften |
Amtsblatt der Europäischen Union | Bundesblatt |
Notifizierte Stelle | Konformitätsbewertungsstelle |
Notifizierende Behörde | Bezeichnungsbehörde |
Einführer | Importeur |
Gute Ingenieurpraxis | Stand des Wissens und der Technik |
Stand der Technik | Stand des Wissens und der Technik |
EU-Konformitätserklärung | Konformitätserklärung |
EU-Baumusterprüfung | Baumusterprüfung |
EU-Baumusterprüfbescheinigung | Baumusterprüfbescheinigung |
EU-Entwurfsprüfbescheinigung | Entwurfsprüfbescheinigung |
Europäische Werkstoffzulassung | Werkstoffzulassung |
Gemische | Zubereitungen |
Espressioni francesi
UE | Svizzera |
|---|---|
Union | Suisse |
État membre | Suisse |
Pays tiers | Autre pays |
Journal officiel de l’Union européenne | Feuille fédérale |
Organisme notifié | Organisme d’évaluation de la conformité |
Autorité notifiante | Autorité de désignation |
Règles de l’art | État des connaissances et de la technique |
État d’avancement de la technique | État des connaissances et de la technique |
Déclaration UE de conformité | Déclaration de conformité |
Examen UE de type | Examen de type |
Attestation d’examen UE de type | Attestation d’examen de type |
Attestation d’examen UE de la conception | Attestation d’examen de la conception |
Approbation européenne de matériaux | Approbation de matériaux |
Mélanges | Préparations |
Espressioni italiane
UE | Svizzera |
|---|---|
Unione | Svizzera |
Stato membro | Svizzera |
Paese terzo | Altro Paese |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | Foglio federale |
Organismo notificato | Organismo di valutazione della conformità |
Autorità di notifica | Autorità di designazione |
Corretta prassi costruttiva | Stato della scienza e della tecnica |
Stato della tecnica | Stato della scienza e della tecnica |
Dichiarazione di conformità UE | Dichiarazione di conformità |
Esame UE del tipo | Esame del tipo |
Certificato di esame UE del tipo | Certificato di esame del tipo |
Certificato di esame UE del progetto | Certificato di esame del progetto |
Approvazione europea di materiali | Approvazione di materiali |
Miscele | Preparati |
2. Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni della direttiva UE sulle attrezzature a pressione che, a loro volta, rimandano ad altre normative UE, in luogo di tali normative UE si applica il seguente diritto svizzero:
Direttiva 2014/29/UE: direttiva 2014/29/UE dell’Unione europea e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione, GU L 96 del 29.3.2014, pag. 45. | Ordinanza del 25 novembre 2015 sulla sicurezza dei recipienti semplici a pressione (OSRP, RS 930.113930.113) |
Direttiva 75/324/CEE: direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol, GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40. | Ordinanza emanata dal Dipartimento federale dell’interno (DFI) in virtù dell’articolo 45 dell’ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (RS 817.02) |
Direttiva 2007/46/CE: direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, | Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV, RS 741.41741.41) |
Direttiva 2006/42/CE: direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE, GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24. | Ordinanza del 2 aprile 2008 concernente la sicurezza |
Direttiva 2014/33/UE: direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori, GU L 96 del 29.3.2014, pag. 251. | Ordinanza del 25 novembre 2015 sulla sicurezza degli ascensori (RS 930.112930.112) |
Direttiva 2014/35/UE: direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione, GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357. | Ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione |
Direttiva 93/42/CEE: direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici, GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1. | Ordinanza del 17 ottobre 2001 relativa ai dispositivi medici |
Direttiva 2009/142/CE: direttiva 2009/142/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, in materia di apparecchi a gas, GU L 330 del 16.12.2009, pag. 10. | Ordinanza del 19 maggio 2010 sulla sicurezza dei prodotti |
Direttiva 2014/34/UE: direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, GU L 96 del 29.3.2014, pag. 309. | Ordinanza del 25 novembre 2015 sugli apparecchi e i sistemi di protezione utilizzati in ambienti esplosivi (OASAE, RS 734.6734.6) |
Direttiva 2008/68/CE: direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose, GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13. | Ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR, RS 741.621741.621) Ordinanza del 31 ottobre 2012 concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti |
Direttiva 2010/35/UE: direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE, GU L 165 | Ordinanza del 31 ottobre 2012 sui mezzi di contenimento per merci pericolose (OMCont, RS 930.111.4930.111.4) |
Regolamento (UE) n. 167/2013: regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali, GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1. | Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli e i loro rimorchi |
Regolamento (UE) n. 168/2013: regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli, GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52. | Ordinanza del 2 settembre 1998 concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (OETV 3, |
Articolo 346 paragrafo 1 lettera b Trattato sul funzionamento dell’Unione europea | Ordinanza emanata dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) in virtù dell’articolo 4 capoverso 2 dell’ordinanza del 7 marzo 2003 sull’organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (OOrg-DDPS, RS 172.214.1). |
Articolo 2 numeri 7 e 8 e allegato I parti 2 e 3 del | Articolo 4 capoverso 1 lettera c della legge federale del 15 dicembre 2000 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (LPChim, RS 813.1) e articolo 2 capoverso 1 lettera a e articoli 6–7 e allegato 2 numero 1 dell’ordinanza del 5 giugno 2015 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi |