952.721
Regolamento della Commissione federale delle banche (Reg-CFB) del 20 novembre 1997
(Reg-CFB)
Approvato dal Consiglio federale l’8 dicembre 1997 (Stato 29 luglio 2003)
La Commissione federale delle banche (Commissione delle banche), visto l’articolo 23 capoverso 2 della legge federale dell'8 novembre 19341 sulle banche e le casse di risparmio (legge sulle banche), ordina:
Sezione 1 Organizzazione
Art. 1 Commissione delle banche
La Commissione delle banche è composta:
del presidente;
del vicepresidente;
di cinque a nove altri membri;
della Camera delle offerte pubbliche di acquisto;
2 di una Camera per l’assistenza amministrativa internazionale (Camera di assistenza amministrativa);
3 di una segreteria.
Essa può istituire sottocommissioni incaricate dell’esame preliminare e affidare incarichi ad esperti.
La sua sede è a Berna.
Art. 2 Presidente e supplenza
Il presidente esercita le attribuzioni previste nell’ordinanza del 17 maggio 19724 sulle banche (OBCR) e nel presente regolamento.
In caso di impedimento lo supplisce il vicepresidente.
RU 1998 27
Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Commissione delle banche del 24 apr. 2003,
Introdotta dal n. I dell'O della Commissione delle banche del 24 apr. 2003, approvata dal CF il 16 giu. 2003 e in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 2223).
Se il presidente e il vicepresidente non possono adempiere i loro compiti, un altro membro della Commissione delle banche li può supplire.
Art. 3 Segreteria
La segreteria è composta della direzione e dei collaboratori. Questi sono riuniti in divisioni.
La direzione discute gli affari essenziali. Essa comprende:
il direttore;
il direttore supplente;
i capidivisione.
Il direttore è competente della direzione generale degli affari ed è responsabile della segreteria.
In caso di impedimento lo supplisce il direttore supplente. Se entrambi non possono adempiere i loro compiti, un vicedirettore li può supplire.
Sezione 2:5 Camere della Commissione delle banche
Art. 4 Statuto e composizione
Ciascuna Camera si compone del presidente e di due altri membri della Commissione delle banche.
La Commissione delle banche nomina gli altri membri. In caso di loro impedimento a partecipare a sedute delle Camere vengono suppliti da altri membri della Commissione delle banche designati dal presidente.
Art. 5 Decisioni
La Camera delle offerte pubbliche di acquisto prende le decisioni secondo l’articolo 23 capoverso4 della legge del 24 marzo 19956 sulle borse nonché secondo l’articolo 22 capoverso4 e l’articolo 35 capoverso 3 dell’ordinanza del 25 giugno 19977 sulle borse CFB.
La Camera di assistenza amministrativa prende le decisioni secondo gli articoli 4quinquies e 23sexies della legge sulle banche, l’articolo 38 della legge sulle borse nonché l’articolo 63 della legge federale del 18 marzo 19948 sui fondi di investimento.
Le Camere possono decidere quando sono presenti tutti i membri. Una decisione è valida se raccoglie i voti di almeno due membri.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Commissione delle banche del 24 apr. 2003,
Art. 6 Sedute
Le disposizioni degli articoli 13–17 sono applicabili per analogia anche alle Camere.
Sezione 3 Attività
Art. 7 Attività corrente
La segreteria esercita le funzioni previste nelle ordinanze d’esecuzione della legge sulle banche, della legge del 18 marzo 19949 sui fondi di investimento, della legge del 24 marzo 199510 sulle borse e della legge del 25 giugno 193011 sulle obbligazioni fondiarie.
La segreteria informa la Commissione delle banche su tutte le questioni importanti.
Art. 8 Raccomandazioni
Nell’ambito della prassi della Commissione la segreteria può raccomandare a un’impresa assoggettata alla vigilanza un determinato comportamento e fissarle in pari tempo un termine entro il quale deve pronunciarsi sull’accettazione della raccomandazione.
Se l’impresa rifiuta la raccomandazione, la segreteria sottopone l’affare alla Commissione delle banche.
La segreteria informa la Commissione delle banche in merito alle raccomandazioni emanate.
Art. 9 Decisioni
La Commissione delle banche prende le decisioni previste nelle leggi di cui all’articolo7 capoverso1.
In casi urgenti il presidente può decidere su proposta del direttore.
Le decisioni del presidente e quelle delle Camere devono essere comunicate immediatamente ai membri della Commissione delle banche.12
In casi di importanza minore la Commissione delle banche incarica la segreteria di prendere decisioni in sua vece (art. 51a cpv. 2 OBCR).
Art. 10 Firme
Le decisioni della Commissione delle banche sono firmate dal presidente e dal direttore.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Commissione delle banche del 24 apr. 2003,
Le raccomandazioni recano la firma del direttore e di un collaboratore della segreteria.
Se il tempo per ottenere la firma del presidente è troppo breve, le decisioni presidenziali recano la firma del direttore e di un collaboratore della segreteria.
I rimanenti documenti recano di regola la firma a due, conformemente alle istruzioni del direttore.
Art. 11 Circolari
La Commissione delle banche può emanare circolari. In tal modo può informare sull’applicazione delle prescrizioni legali, formulare raccomandazioni oppure raccogliere determinate informazioni.
Art. 12 Designazione della Commissione delle offerte pubbliche d’acquisto
Sulla base dell’articolo 23 capoverso1 della legge del 24 marzo 199513 sulle borse, la Commissione delle banche istituisce una Commissione delle offerte pubbliche d’acquisto composta di sette a undici membri e ne designa il presidente e il vicepresidente.
Sezione 4 Sedute
Art. 13 Convocazione
Il presidente convoca la Commissione delle banche secondo i bisogni, di regola ogni mese.
Indice inoltre una seduta se un membro della Commissione o la segreteria lo chiede indicandone i motivi.
Per norma le sedute sono indette presso la sede della Commissione delle banche.
Art. 14 Preparazione
La segreteria allestisce l’ordine del giorno.
In casi urgenti la Commissione delle banche può decidere anche su affari non menzionati nell’ordine del giorno.
La segreteria presenta alla Commissione delle banche un rapporto su ogni affare da discutere e le sottopone una proposta firmata dal direttore. Essa menziona inoltre l’autore del rapporto.
Art. 15 Deliberazioni
La Commissione delle banche discute e decide nelle sedute.
Può decidere quando è presente almeno la metà dei suoi membri.
Le decisioni sono prese a maggioranza. È possibile astenersi. Una decisione è valida se raccoglie i voti di almeno tre membri.
Il presidente vota; in caso di parità decide il suo voto.
I membri della direzione hanno voto consultivo. Per singoli affari, alle sedute possono partecipare altri collaboratori della segreteria.
I casi d’urgenza possono essere decisi per circolazione degli atti o telecomunicazione, se nessun membro vi si oppone.
Art. 16 Ricusazione
Un membro deve ricusarsi se lui stesso oppure una persona o un’impresa a lui vicina hanno un interesse personale nella causa o se possono avere per altri motivi una prevenzione nella causa (art.10 della LF del 20 dic. 196814 sulla procedura amministrativa).
Art. 17 Verbale
La segreteria tiene il verbale delle sedute.
Il verbale contiene i nomi dei presenti, un riassunto delle deliberazioni, le proposte formulate e le decisioni prese.
Dopo la sua approvazione da parte della Commissione delle banche il verbale è firmato dal presidente e dall’estensore.
Sezione 5 Rendiconti e bollettini
Art. 18 Rapporto annuale
Il rapporto annuale a destinazione del Consiglio federale è redatto dalla segreteria ed è discusso, licenziato e pubblicato dalla Commissione delle banche.
Esso menziona segnatamente i principali problemi trattati nell’anno in rassegna nonché la politica seguita dalla Commissione delle banche e gli obiettivi di quest’ultima.
Art. 19 Rapporti speciali
Su richiesta del Consiglio federale o del Dipartimento federale delle finanze, la Commissione delle banche presenta rapporti speciali su questioni o eventi importanti.
Art. 20 Bollettini
La Commissione delle banche pubblica nei suoi bollettini le decisioni di principio e commenta testi normativi e questioni giuridiche in materia di vigilanza particolarmente importanti.
Sezione 6 Disposizioni finali
Art. 21 Diritto previgente: abrogazione
Il regolamento del 4 dicembre 197515 sull’organizzazione e l’attività della Commissione federale delle banche è abrogato.
Art. 22 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1998.
[RU 1976 852]