Direttive sull’osservazione nelle assicurazioni so ciali (DOAS) (Direttive sull’osservazione)
Valide dal 15 novembre 2019
Stato: 1°febbraio 2024
318.107.14 i DOAS
02.2024
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Premessa alla versione del 1° febbraio 2024
I numeri dei campi nell'appendice 1 sono stati adattati per corrispon dere a quelli del questionario dell'indagine statistica.
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Premessa alla versione del 1°novembre 2023
Il 1° ottobre 2023 è entrata in vigore la convenzione di sicurezza so ciale conclusa tra la Confederazione Svizzera e l’Albania. Essa coor dina i sistemi di sicurezza sociale dei due Stati contraenti per quanto riguarda la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e disciplina in partico lare il pagamento delle rendite all’estero.
Di conseguenza, nelle presenti direttive sono stati adeguati il numero marginale 2022 e l’allegato 2.
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Premessa alla versione del 1° ottobre 2022
Il 1° ottobre 2022 è entrata in vigore la convenzione di sicurezza so ciale conclusa tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Tuni sina. L’accordo prevede, tra l’altro, una base per la collaborazione nella lotta agli abusi.
Di conseguenza, nelle presenti direttive sono stati adeguati il numero marginale 2022 e l’allegato 2.
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Premessa alla versione del 15 giugno 2022
Nella primavera del 2022 l’UFAS ha svolto la seconda rilevazione sul numero delle osservazioni effettuate ai sensi del numero margi nale 6001. Per rendere meglio comparabili i dati forniti, si è proceduto all’adeguamento dell’allegato 1.
D’ora in poi occorrerà indicare esplicitamente i risparmi soltanto per le rendite e le indennità giornaliere (nel caso delle prestazioni com plementari, soltanto la prestazione complementare annua secondo l’art. 3 cpv. 1 lett. a LPC). Non vanno dunque considerati tra i risparmi ad esempio gli assegni per grandi invalidi, le indennità per menoma zione dell’integrità e le prestazioni in natura (p. es. le spese di cura).
È stata inoltre soppressa la colonna C, compensata da una nuova riga. La colonna C non è necessaria, poiché i campi nella riga 4 / co lonne B e C non rientrano nella riga 4 / colonna A (numerazione se condo la versione precedente). Gli incarti trasmessi nel processo della lotta agli abusi assicurativi in un determinato anno non vengono sempre chiusi nello stesso anno.
La numerazione dei campi sarà adeguata di conseguenza nella rile vazione online.
Alla riga 8 / colonne A e B (numerazione secondo la presente ver sione) è stata inoltre corretta un’imprecisione linguistica: l’espres sione «per i quali il sospetto di riscossione indebita di prestazioni è stato confermato» è stata sostituita con «per i quali il sospetto di ten tata riscossione indebita di prestazioni è stato confermato». Poiché nei casi di cui alla riga 8 / colonne A e B non sono ancora state ver sate prestazioni, non è infatti possibile rilevare una riscossione inde bita di prestazioni.
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Premessa alla versione del 1° gennaio 2021
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore la revisione della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, il cui nuovo articolo 45 capoverso 4 disciplina l’addebito delle spese supplemen tari che gli assicuratori hanno sostenuto a causa del ricorso a specia listi nell’ambito della lotta contro la riscossione indebita di prestazioni. Di conseguenza, nelle presenti direttive sono stati aggiunti i numeri marginali 3006 segg.
Nell’autunno del 2020 l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha svolto una rilevazione pilota sul numero delle osservazioni svolte ai sensi del numero marginale 6001. Dai riscontri pervenuti in merito da gli assicuratori è emersa la necessità di una precisazione delle diret tive, ragion per cui sono stati adeguati i numeri marginali 6001 e 6002 nonché l’allegato 1.
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Indice
Abbreviazioni ................................................................................. 9 1 In generale ..................................................................... 10
1.1 Campo d’applicazione e definizione ................................ 10
1.2 Distinzione tra provvedimenti d’accertamento e
osservazione ................................................................... 10 2 Osservazione ................................................................. 10
2.1 Ordine di svolgere l’osservazione .................................... 10
2.2 Durata dell’osservazione ................................................. 11 2.3 Mezzi impiegabili ............................................................. 11
2.4 Specialisti incaricati dell’osservazione ............................. 12
2.5 Istruzione e accompagnamento degli specialisti incaricati
dell’osservazione............................................................. 12
2.6 Gestione dell’osservazione ............................................. 13
2.7 Informazione dell’assicurato ............................................ 14
2.8 Emanazione di una decisione nei casi in cui l’osservazione
non determina una modifica della prestazione in questione ........................................................................................ 14 2.9 Osservazioni all’estero .................................................... 15
3 Utilizzazione dei mezzi di prova ................................... 16
3.1 In generale ...................................................................... 16
3.2 Utilizzazione di materiale ottenuto in occasione di
osservazioni di altri assicuratori....................................... 16 3a Addebito delle spese dell’osservazione ...................... 16
4 Denuncia penale............................................................ 17
5 Documentazione / Gestione degli atti / Consultazione
degli atti ......................................................................... 18
5.1 Definizione di materiale ottenuto in occasione
dell’osservazione............................................................. 18
5.2 Conservazione degli atti / Utilizzazione del materiale
ottenuto in occasione dell’osservazione .......................... 18
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5.3 «Atti interni» .................................................................... 19
5.4 Consultazione del materiale ottenuto in occasione
dell’osservazione (consultazione degli atti)...................... 19
5.5 Distruzione del materiale ottenuto in occasione
dell’osservazione da parte dell’assicuratore .................... 20
6 Rilevazione statistica / Resoconto ............................... 21
Allegati ........................................................................................ 22 1 Rilevazione statistica ....................................................... 22
2 Convenzioni di sicurezza sociale con disposizioni sulla lotta
agli abusi ......................................................................... 25
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Abbreviazioni
art. articolo/i
AVS Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
CP Codice penale (RS 311.0)
cpv. capoverso/i
LAA Lotta agli abusi assicurativi
LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità (RS 831.20)
LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10)
LPC Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni comple mentari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’in validità (RS 831.30)
LPGA Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto alle assicurazioni sociali (RS 830.1)
LSA Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza de gli assicuratori; RS 961.01)
OAI Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’inva lidità (RS 831.201)
OAVS Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i super stiti (RS 831.101)
OPGA Ordinanza dell’11 settembre 2002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.11)
VSI VSI/AHI-Praxis, rivista destinata alle casse di compensa zione, pubblicata in versione francese e tedesca dall’UFAS
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1 In generale
1.1 Campo d’applicazione e definizione
1001 Le presenti direttive si applicano a tutte le assicurazioni so
ciali soggette alla vigilanza dell’Ufficio federale delle assicu razioni sociali (UFAS) che svolgono un’osservazione ai sensi dell’articolo 43a LPGA.
1002 Le assicurazioni sociali rette dalla LPGA sono denominate
«assicuratori», analogamente a quanto previsto nella LPGA. Questo termine comprende sia le assicurazioni sociali in quanto tali che i rispettivi organi esecutivi.
1.2 Distinzione tra provvedimenti d’accertamento e os
servazione
1003 I provvedimenti d’accertamento possono consistere anche
in sopralluoghi, per esempio l’accertamento del domicilio di una persona tramite la verifica dei dati indicati sulla bucalet tere. Se però il sopralluogo diventa una verifica sistematica, per esempio con il ripetuto passaggio davanti all’abitazione dell’assicurato per verificare se la sera ci siano luci accese, si tratta di un’osservazione. In tal caso occorre quindi proce dere conformemente all’articolo 43a LPGA.
2 Osservazione
2001 Un’osservazione può essere ordinata, se sono soddisfatte le
condizioni di cui all’articolo 43a capoverso 1 LPGA.
2.1 Ordine di svolgere l’osservazione
2002 Un’osservazione secondo l’articolo 43a capoverso 1 LPGA
può essere ordinata da una persona autorizzata a farlo se condo l’articolo 43a capoverso 2 LPGA. L’assicuratore com petente deve garantire nella propria organizzazione che la persona autorizzata a decidere in merito adempia i requisiti legali.
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Nel campo d’applicazione delle presenti direttive, per l’or dine di svolgere un’osservazione è competente il gerente della cassa o il responsabile dell’ufficio AI o PC.
2003 Conformemente all’articolo 43b LPGA, prima che venga or
dinato, l’impiego di strumenti tecnici deve essere sottoposto per approvazione al competente tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale amministrativo federale. La do manda al tribunale competente deve essere firmata da una persona autorizzata a ordinare l’osservazione secondo l’arti colo 43a capoverso 2 LPGA.
2.2 Durata dell’osservazione
2004 È considerato giorno dell’osservazione qualsiasi giorno ci
vile in cui si è proceduto a un’operazione di osservazione, a prescindere dal numero di ore in cui questa è stata effettiva mente svolta e dal numero di specialisti che hanno operato contemporaneamente.
2005 Se a un’osservazione partecipano più specialisti, in ordine
successivo o alternativamente, per il calcolo della durata e dei giorni dell’osservazione vengono sommate le rispettive attività svolte nell’ambito dell’osservazione.
2006 Se è necessario prorogare la durata iniziale di sei mesi di
un’osservazione, occorre indicarne dettagliatamente i motivi nell’incarto.
2.3 Mezzi impiegabili
2007 Registrazioni su supporto sonoro
La registrazione di conversazioni è vietata. Qualora insieme a registrazioni su supporto visivo autoriz zate dovessero essere registrate conversazioni, è possibile utilizzare soltanto le prime, senza le registrazioni di conver sazioni.
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2008 Strumenti tecnici per la localizzazione (art. 7i cpv. 3 OPGA)
A titolo di strumenti tecnici per la localizzazione sono am messi soltanto apparecchi di geolocalizzazione satellitare, quali i localizzatori GPS, da installare su veicoli. Non è pos sibile apporli su altri oggetti, come ad esempio abiti o baga gli. Non è ammesso nemmeno l’impiego di altri strumenti tecnici che eventualmente potrebbero essere utilizzati a fini di localizzazione, quali ad esempio droni, telecamere termi che o simili.
2.4 Specialisti incaricati dell’osservazione
2009 Gli assicuratori possono commissionare un’osservazione a
specialisti interni o esterni. Questi devono soddisfare le esi genze necessarie e disporre di un’autorizzazione dell’UFAS secondo gli articoli 7a segg. OPGA.
2010 Incombe all’assicuratore verificare, ogni volta che ordina
un’osservazione, che gli specialisti incaricati dispongano delle autorizzazioni necessarie e che queste siano docu mentate negli atti. Se un assicuratore viene a sapere che un titolare di autorizzazione non soddisfa o non soddisfa più le condizioni necessarie per il rilascio della medesima, è te nuto a informarne per iscritto l’UFAS.
2.5 Istruzione e accompagnamento degli specialisti in
caricati dell’osservazione
2011 Se un’osservazione è commissionata a uno specialista
esterno, il mandato deve essere conferito per iscritto.
2012 Nel mandato di osservazione lo specialista incaricato deve
confermare di essere stato reso attento dal mandante in me rito alle disposizioni legali e di rispettarle. Deve inoltre di chiarare di disporre di tutte le autorizzazioni necessarie per il mandato in questione (autorizzazione secondo l’art. 7d OPGA ed eventuali autorizzazioni necessarie a livello canto nale), di soddisfare le prescrizioni legali e di impegnarsi a ri spettare rigorosamente l’obbligo del segreto.
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2013 Se lo svolgimento di un’osservazione è affidato a specialisti
esterni, il mandato deve contenere soltanto i dati e le indica zioni indispensabili per l’osservazione. Inoltre, vanno forniti loro (in copia) soltanto i documenti necessari allo scopo pre visto. Qualora vi sia uno scambio di informazioni elettronico, i dati devono essere trasmessi in forma crittografata (v. an che N. 5002 segg.) Dopo la conclusione dell’osservazione, i documenti e i dati devono essere restituiti all’assicuratore. In caso di scambio di informazioni elettronico, gli specialisti esterni sono tenuti a cancellare i dati in modo irrevocabile.
2014 Prima della consegna degli atti e dei dati, gli specialisti
esterni devono essere informati riguardo alle disposizioni le gali in materia di protezione e trattamento dei dati e devono dichiarare che le rispetteranno.
2015 L’obbligo del segreto di cui all’articolo 33 LPGA va rispet
tato. In particolare occorre vegliare a che non vengano for nite informazioni a terzi, né direttamente né indirettamente, salvo se la loro comunicazione è autorizzata da una disposi zione legale (p. es. l’art. 6a LAI) o se l’assicurato ha dato il suo consenso.
2016 Il mandato di osservazione deve inoltre comprendere gli ele
menti seguenti:
– spiegazione del mandato concreto, in particolare con l’in dicazione delle prove che vanno fornite con l’osserva zione; – indicazione dei mezzi che possono essere impiegati per l’osservazione nel caso specifico; – modalità di informazione e rapporto; – menzione dell’obbligo di consegnare tutto il materiale otte nuto in occasione dell’osservazione.
2.6 Gestione dell’osservazione
2017 Durante l’osservazione è necessario garantire che lo specia
lista incaricato tenga costantemente aggiornato l’assicura tore sulla situazione e su eventi particolari, per permettergli
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di decidere i passi successivi oppure di interrompere l’osser vazione.
2018 Al più tardi dopo la conclusione dell’osservazione, lo specia
lista incaricato consegna un rapporto scritto, con tutto il ma teriale ottenuto in occasione dell’osservazione. L’assicura tore verifica il contenuto del rapporto e la legalità del mate riale ottenuto in occasione dell’osservazione.
2019 Se l’osservazione porta alla luce elementi che scagionano
l’assicurato, questi vanno menzionati nel rapporto.
2.7 Informazione dell’assicurato
2020 Se l’osservazione determina una modifica della prestazione
in questione, al più tardi nel quadro del diritto di audizione concessogli prima dell’emanazione della nuova decisione sulla prestazione o nell’ambito della procedura di preavviso, l’assicurato viene informato per iscritto circa il motivo, il tipo e la durata dell’osservazione svolta (art. 43a cpv. 7 LPGA). L’assicurato può anche essere informato preventivamente in forma orale, ad esempio in occasione di una consultazione del materiale ottenuto in occasione dell’osservazione (v. N. 5008).
2.8 Emanazione di una decisione nei casi in cui l’osser
vazione non determina una modifica della presta zione in questione
2021 Se l’osservazione non determina una modifica della presta
zione in questione, l’assicurato viene informato mediante decisione circa il motivo, il tipo e la durata dell’osservazione svolta (art. 43a cpv. 8 LPGA). Nella decisione va inoltre se gnalato che il materiale ottenuto in occasione dell’osserva zione verrà distrutto, se l’assicurato non avrà richiesto espli citamente il contrario (v. anche N. 5011).
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2.9 Osservazioni all’estero
2022 In linea di massima, le osservazioni possono essere svolte
unicamente sul territorio svizzero. Con gli Stati indicati di se guito, però, la Svizzera ha concluso convenzioni di sicu rezza sociale contenenti una disposizione sulla lotta agli abusi nell’ambito delle assicurazioni sociali, che a determi nate condizioni consente lo svolgimento di osservazioni nello Stato in questione (v. allegato 2, tenore delle pertinenti disposizioni). In caso di sospetto, va avviata un’apposita procedura tramite l’organismo di collegamento competente.
Stato contraente Settori in cui, a determinate con dizioni, sono possibili osserva zioni
Brasile AVS/AI/AINF
Kosovo AVS/AI
Montenegro AVS/AI/AINF
Serbia AVS/AI/AINF
Uruguay AVS/AI/AINF
Bosnia ed Erzego AVS/AI vina
Repubblica Tuni AVS/AI sina
L’Accordo sulla libera circolazione delle persone e la Con venzione AELS non contemplano alcun disciplinamento al riguardo. Non è dunque possibile svolgere osservazioni sul territorio di Stati membri dell’UE o dell’AELS.
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Negli altri Stati non è possibile in alcun caso svolgere osser vazioni, a prescindere dal fatto che con lo Stato in questione sia stata conclusa una convenzione di sicurezza sociale.
3 Utilizzazione dei mezzi di prova
3.1 In generale
3001 Il materiale ottenuto in occasione dell’osservazione senza ri
spettare le prescrizioni degli articoli 43a e 43b LPGA non può essere utilizzato.
3.2 Utilizzazione di materiale ottenuto in occasione di
osservazioni di altri assicuratori
3004 L’assicuratore può utilizzare il materiale di un’osservazione
svolta in proprio da un altro assicuratore o da un assicura tore secondo la LSA o da essi commissionata, se per l’os servazione in questione sono state soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 43a capoversi 1–5 LPGA.
3a Addebito delle spese dell’osservazione
3006 In linea di principio, la procedura e i provvedimenti d’accer
1/21 tamento nell’ambito delle assicurazioni sociali sono gratuiti. I capoversi 3 e 4 dell’articolo 45 LPGA prevedono un’ecce zione a questo principio. Rispetto al capoverso 3, le spese di cui al capoverso 4 sono peculiari all’osservazione, con condizioni proprie, indipendenti dal capoverso 3.
3007 Secondo il capoverso 4, l’osservazione deve essere stata
1/21 resa necessaria dal fatto che l’assicurato ha fornito indica zioni inesatte o agito in altro modo illecito. Per «indicazioni inesatte» si intendono affermazioni orali o scritte dell’assicu rato. Per «in altro modo illecito» si intende per esempio l’isti gazione o la coazione di un medico o di terze persone, da parte dell’assicurato, a redigere un certificato medico falso. Questo può verificarsi anche in caso di dissimulazione col posa. In ogni caso è necessario un comportamento attivo
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teso a ottenere una prestazione assicurativa cui non si ha diritto. Non è sufficiente una semplice negligenza o svista.
3008 Le spese dell’osservazione non possono essere addossate
1/21 all’assicurato, se non è stato possibile comprovare l’otteni mento illecito della prestazione in questione (o un tentativo dello stesso). Per esempio, a un assicurato che ha sempre collaborato e fornito informazioni esatte non potranno es sere addebitate tali spese soltanto per il fatto che a causa di accertamenti insufficienti ha percepito per anni prestazioni cui non avrebbe avuto diritto, se l’assicuratore avesse debi tamente ottemperato alle prescrizioni legali.
3009 All’assicurato possono essere addossate soltanto le spese
1/21 supplementari che l’assicuratore ha sostenuto a causa del ricorso a specialisti incaricati di eseguire osservazioni nell’ambito della lotta contro la riscossione indebita di pre stazioni. Concretamente, si tratta dunque delle spese per gli investigatori che hanno svolto l’osservazione secondo l’arti colo 43a LPGA. Non possono invece essergli addossate le spese sostenute dall’assicuratore per altre misure di lotta agli abusi assicurativi.
3010 Se nell’ambito della lotta contro la riscossione indebita di
1/21 prestazioni l’assicuratore incarica specialisti interni (ovvero suoi collaboratori), è tenuto a indicare le relative spese in modo trasparente.
4 Denuncia penale
4001 Occorre valutare se il comportamento dell’assicurato abbia
rilevanza penale (p. es. secondo gli art. 146 e 148a CP o gli art. 87 e 88 LAVS, nonché l’art. 31 LPC). Se del caso, l’assi curatore deve sporgere una denuncia penale (v. anche l’art. 208 OAVS in combinato disposto con l’art. 89 OAI). Nel decidere in merito a una denuncia penale va anche conside rato che, a seconda delle circostanze, un comportamento penalmente rilevante può determinare un prolungamento del termine assoluto previsto all’articolo 25 capoverso 2 LPGA
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per la restituzione delle prestazioni (v. sentenza del Tribu nale federale 9C_870/2013 del 29 aprile 2014 consid. 5.3).
5 Documentazione / Gestione degli atti / Consultazione
degli atti
5.1 Definizione di materiale ottenuto in occasione
dell’osservazione
5001 Sono considerati come materiale ottenuto in occasione
dell’osservazione ogni genere di materiale visivo e sonoro nonché le registrazioni di strumenti per la localizzazione pro dotti nel corso dell’intera durata dell’osservazione, come pure il rapporto redatto dallo specialista incaricato all’atten zione dell’assicuratore.
5.2 Conservazione degli atti / Utilizzazione del materiale
ottenuto in occasione dell’osservazione
5002 Mediante il contratto l’assicuratore impegna lo specialista in
caricato a conservare e proteggere il materiale ottenuto in occasione dell’osservazione conformemente all’articolo 8a OPGA.
5003 Il materiale ottenuto in occasione dell’osservazione deve es
sere fornito all’assicuratore integralmente, ovvero in tutte le sue componenti e in tutta la sua durata.
5004 Dopo aver consegnato all’assicuratore il materiale ottenuto
in occasione dell’osservazione, al più tardi alla conclusione del mandato lo specialista incaricato cancella e distrugge tutto il materiale e tutti i dati sui suoi supporti di dati. Lo spe cialista incaricato non è autorizzato a conservare copie del materiale e deve confermare all’assicuratore la distruzione del materiale ottenuto in occasione dell’osservazione. L’as sicuratore garantisce per contratto che ciò avvenga.
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5.3 «Atti interni»
5005 Se la loro comunicazione può compromettere la riuscita dei
successivi accertamenti, i documenti generati nel quadro di un’osservazione sono da trattare per principio come atti in terni e sono quindi esclusi dal diritto di consultazione. Que sto vale anche per le denunce di terzi o le segnalazioni pro venienti da altre assicurazioni in merito alla riscossione in debita di prestazioni.
5006 Per principio, dopo la conclusione dell’osservazione, gli atti
summenzionati non sono più da considerare come atti in terni e vanno quindi resi noti all’assicurato nel quadro del di ritto di audizione o della procedura di preavviso oppure della procedura d’opposizione (v. N. 5008 segg.).
5.4 Consultazione del materiale ottenuto in occasione
dell’osservazione (consultazione degli atti)
5008 Se l’assicuratore informa oralmente l’assicurato presso i
propri locali sull’osservazione svolta, deve presentargli tutto il materiale ottenuto in occasione dell’osservazione di cui al N. 5001 e garantirgliene la consultazione. Al contempo deve segnalargli che ha la possibilità di esigere copie di tutto il materiale in questione (v. art. 8c OPGA). L’assicurato è così pienamente informato sul materiale ottenuto in occasione dell’osservazione e può consultarlo integralmente.
5009 Se l’assicuratore informa per iscritto l’assicurato sull’osser
vazione svolta (il che è obbligatorio e deve avvenire sotto forma di decisione nei casi di cui all’art. 43a cpv. 8 LPGA, ovvero se l’osservazione non ha permesso di confermare gli indizi), deve offrirgli la possibilità di consultare sul posto tutto il materiale ottenuto in occasione dell’osservazione e/o di farsi recapitare copie di tutto il materiale, eventualmente in sieme con l’incarto completo sul suo caso.
5010 Per il resto, nel diritto delle assicurazioni sociali valgono le
disposizioni e la giurisprudenza vigenti in materia di proce dura per la consultazione degli atti (in particolare per quanto
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concerne l’eventuale rifiuto della consultazione), secondo le quali le decisioni in materia di consultazione degli atti sono decisioni incidentali, che possono essere impugnate me diante ricorso, se è adempiuta la condizione per l’entrata in materia del «pregiudizio irreparabile».
5.5 Distruzione del materiale ottenuto in occasione
dell’osservazione da parte dell’assicuratore
5011 In presenza di una decisione secondo l’articolo 43a capo
verso 8 LPGA (v. N. 2021), l’assicuratore è tenuto a distrug gere il materiale ottenuto in occasione dell’osservazione en tro tre mesi dal passaggio in giudicato della decisione, se l’assicurato non ha richiesto esplicitamente che esso resti agli atti.
5012 Vanno distrutti tutti gli atti relativi all’osservazione che imme
diatamente dopo la medesima non servono quali mezzi di prova per una modifica della prestazione. In particolare non è ammesso che l’assicuratore conservi materiale che non sia direttamente necessario quale mezzo di prova per una modifica della prestazione, per esempio al fine di consentire confronti in un secondo momento.
5013 Se il materiale ottenuto in occasione dell’osservazione non
serve quale mezzo di prova, occorre distruggere integral mente questo materiale, vale a dire tutte le registrazioni su supporto visivo e sonoro nonché le registrazioni di strumenti per la localizzazione. Se l’assicuratore ha commissionato l’osservazione a uno specialista esterno, deve garantire per contratto che questi gli fornisca tutto il materiale (anche quello non elaborato, ovvero non soltanto parzialmente) e che non ne conservi alcuna copia.
5014 La distruzione concerne il materiale raccolto nel quadro
dell’osservazione. Per contro, dall’incarto dell’assicurato deve risultare chiaramente il fatto che è stata svolta un’os servazione. In particolare, dagli atti rimanenti nell’incarto deve emergere chi ha ordinato l’osservazione, quando e sulla base di quali indizi. L’incarto deve contenere anche
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una copia della decisione con cui si comunica all’assicurato che è stata svolta un’osservazione e il mandato conferito allo specialista.
5015 Se l’osservazione è stata delegata a uno specialista
esterno, rientrano tra gli atti dell’incarto anche il pertinente contratto scritto e l’eventuale corrispondenza tra lo speciali sta in questione e l’assicuratore.
6 Rilevazione statistica / Resoconto
6001 Tutti gli assicuratori che svolgono osservazioni secondo la
LPGA devono rilevare o registrare i dati statistici secondo l’allegato 1. Se un assicuratore è responsabile per l’esecu zione di più assicurazioni sociali, i dati statistici vanno rile vati e registrati separatamente per ogni assicurazione so ciale.
I dati statistici vanno trasmessi ogni anno all’UFAS mediante l’apposito strumento di rilevazione online entro la fine di feb braio dell’anno successivo. Ogni organo deve designare e comunicare all’UFAS almeno una persona di contatto per la rilevazione statistica e il resoconto. Gli indirizzi e-mail delle persone di contatto saranno inseriti nel questionario. La per sona di contatto potrà definire una password e riceverà così accesso al questionario dell’assicurazione sociale (o delle assicurazioni sociali, se l’assicuratore è responsabile per l’esecuzione di più assicurazioni sociali). I questionari de vono essere compilati anche se nell’anno della rilevazione non è stata svolta alcuna osservazione. In tal caso, va inse rita la cifra 0.
6002 Soppresso
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Allegati
1 Rilevazione statistica
Riga Colonna A Colonna B Numero delle osservazioni commissionate
1 dall’assicuratore stesso a specialisti in ma
teria di osservazione esterni e/o svolte da suoi collaboratori nell’anno civile prece dente Campo n. 1101
Numero delle denunce penali sporte
2 dall’assicuratore nell’anno civile prece
dente in seguito a un’osservazione Campo n. 200
Numero delle richieste di autorizzazione Numero delle richieste secondo la riga 3 / co
3 dell’impiego di strumenti tecnici per la loca lonna A approvate
lizzazione (art. 43b LPGA) nell’anno civile (Secondo l’art. 43b cpv. 2 LPGA, il tribunale deve precedente decidere in merito alla richiesta di autorizzazione Campo n. 310 dell’impiego di strumenti tecnici per la localizza zione dell’assicurato entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della medesima. Se una richiesta presentata a dicembre viene approvata solo nel gennaio dell’anno successivo, la richiesta va indi cata nella statistica dell’anno civile precedente.) Campo n. 320
Numero degli incarti trasmessi al servizio
4 competente nel processo LAA nell’anno ci
vile precedente
(Vanno indicate in particolare le domande rivolte dalle divisioni specializzate alle per sone competenti per le questioni relative alla LAA presso l’assicuratore in merito a
1 Numerazione dei campi secondo la rilevazione online.
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Riga Colonna A Colonna B casi concreti, le segnalazioni della popola zione trattate nel processo LAA e gli incarti trasmessi per ulteriore trattamento nel pro cesso LAA. Il momento in cui è stata effet tuata la richiesta di prestazioni all’AI o la notifica dell’infortunio è irrilevante.) Campo n. 400
Numero degli incarti trattati dopo un primo Numero degli incarti secondo la riga 5 / colonna A 5 triage e chiusi nel processo LAA nell’anno per i quali è stata svolta un’osservazione civile precedente (inclusi gli incarti con os (Per osservazioni si intendono le osservazioni com servazione) missionate dall’assicuratore stesso o congiunta mente a un altro assicuratore oppure quelle riprese da incarti di un altro assicuratore.) (Vanno indicati soltanto gli incarti trasmessi negli anni precedenti nel processo LAA per Campo n. 520 i quali è risultato necessario un accerta mento approfondito e che sono stati chiusi nell’anno civile precedente. Sono conside rati chiusi gli incarti per i quali l’assicura tore ha preso la sua decisione, anche se quest’ultima non è ancora passata in giudi cato. Non vanno rilevati gli incarti per i quali da un esame preliminare non è emersa la necessità di accertamenti LAA approfonditi.) Campo n. 510
Numero delle decisioni negli incarti se Numero delle decisioni negli incarti secondo la 6 condo la riga 5 / colonna A su casi in cui riga 5 / colonna B su casi in cui sono già state ver sono già state versate prestazioni prima sate prestazioni prima dell’avvio del processo LAA dell’avvio del processo LAA e in cui il so e in cui il sospetto di riscossione indebita di presta spetto di riscossione indebita di prestazioni zioni è stato confermato ed è stata svolta un’osser è stato confermato (con o senza osserva vazione zione)
(Non è necessario che le decisioni siano passate in (Non è necessario che le decisioni siano giudicato.) passate in giudicato.) Campo n. 612 Campo n. 611
Somma degli importi mensili effettivamente Somma degli importi mensili effettivamente sospesi 7 sospesi nell’anno civile precedente per gli nell’anno civile precedente per gli incarti/le deci incarti/le decisioni secondo la riga 6 / co sioni secondo la riga 6 / colonna B in seguito a lonna A (inclusi gli incarti con osserva un’osservazione. Vanno considerate soltanto le zione). Vanno considerate soltanto le pre prestazioni seguenti: stazioni seguenti: - AI: rendite (incl. rendite per i figli); - AI: rendite (incl. rendite per i figli); - AINF: rendite (incl. rendite per superstiti) e inden - AINF: rendite (incl. rendite per superstiti) nità giornaliere; e indennità giornaliere - PC: prestazione complementare annua secondo l’art. 3 cpv. 1 lett. a LPC;
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Riga Colonna A Colonna B (Per il calcolo della somma è computato un - AM: rendite (incl. rendite per superstiti) e inden solo importo mensile effettivamente so nità giornaliere; speso per ogni incarto/decisione.)2 - AMal: indennità giornaliere Campo n. 621 (Per il calcolo della somma è computato un solo importo mensile effettivamente sospeso per ogni incarto/decisione.)
Campo n. 622
Numero delle richieste di prestazioni re Numero delle richieste di prestazioni respinte 8 spinte nell’anno civile precedente per gli in nell’anno civile precedente per gli incarti LAA se carti LAA secondo la riga 5 / colonna A, condo la riga 5 / colonna B, per i quali prima per i quali prima dell’inizio del processo dell’inizio del processo LAA non erano ancora state LAA non erano ancora state versate pre versate prestazioni e per i quali il sospetto di ten stazioni e per i quali il sospetto di tentata ri tata riscossione indebita di prestazioni è stato con scossione indebita di prestazioni è stato fermato ed è stata svolta un’osservazione confermato (inclusi gli incarti con osserva Campo n. 632 zione) Campo n. 631
Spese per il personale addetto alla LAA Spese esterne per le osservazioni commissionate 9 (incluse le spese esternalizzate) sostenute dall’assicuratore nell’anno civile precedente e/o dall’assicuratore nell’anno civile prece spese interne per le osservazioni svolte da suoi dente collaboratori nell’anno civile precedente. Le spese per il personale interne comprendono unicamente gli oneri salariali e non i costi totali (In caso di esternalizzazione parziale o in tegrale della LAA, vanno considerate le spese per il personale sia interne che (In caso di mandati conferiti esternamente, è deter esterne, comprese quelle per l’osserva minante la data della fattura.) zione. Le spese per il personale interne Campo n. 720 comprendono unicamente gli oneri salariali e non i costi totali. Gli assicuratori che svol gono la LAA per assicurazioni secondo la LPGA e la LCA devono indicare la quota delle spese per il personale sostenute per l’assicurazione secondo la LPGA.) Campo n. 700
Tutti gli assicuratori devono compilare i campi in grigio, mentre gli uf fici AI e gli assicuratori contro gli infortuni devono compilare anche i campi in giallo.
2 Esempio di rilevazione dei dati: l’assicuratore ha sospeso prestazioni per tre incarti. Nell’in carto 1 l’assicurato ha riscosso una rendita mensile di 2350 franchi e una rendita per i figli di 948 franchi. Nell’incarto 2 all’assicurato è stata versata una rendita mensile di 1100 franchi fino alla sospensione della prestazione e nell’incarto 3 una rendita mensile di 2050 franchi. Occorre ora sommare gli importi mensili nei tre incarti: 2350 + 948 + 1100 + 2050 = 6448 fran chi. L’importo di 6448 franchi corrisponde alla somma da inserire nel campo n. 710.
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2 Convenzioni di sicurezza sociale con disposizioni sulla
lotta agli abusi
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Brasile AVS/AI/AINF Art. 24 Prevenzione della riscossione indebita di prestazioni
(1) Per evitare gli abusi e le frodi ai danni dell’assicurazione, l’isti tuzione competente di una Parte, a sue spese e in accordo con le disposizioni legali nazionali di entrambe le Parti, può effettuare con trolli supplementari se, alla presentazione di richieste o alla riscos sione di prestazioni dell’assicurazione per la vecchiaia, i super stiti e l’invalidità o dell’assicurazione contro gli infortuni, vi è un sospetto fondato che una persona percepisca, abbia percepito o cerchi di percepire indebitamente prestazioni. (2) Se i controlli menzionati al paragrafo 1 non possono essere eseguiti dall’istituzione interpellata, l’istituzione richiedente può affidare l’incarico a un’impresa, che li eseguirà nel rispetto della legislazione dello Stato in cui il controllo deve essere effettuato. Kosovo AVS/AI Art. 23 Prevenzione della riscossione indebita di prestazioni
(1) Le autorità competenti dei due Stati contraenti s’impegnano a prevenire e a lottare contro le frodi e gli abusi in materia di contributi o prestazioni dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, in particolare per quanto riguarda il domicilio effettivo delle persone, lo stato civile, il numero di discendenti, la verifica dei riconoscimenti di paternità, la natura e la durata della formazione nonché il suo svolgimento mirato, l’incapacità al lavoro, la valuta zione delle risorse finanziarie, il calcolo dei contributi e il cumulo di prestazioni. (2) Le autorità e le istituzioni competenti di uno degli Stati con traenti prendono, su richiesta dell’organo competente dell’altro Stato e se del caso a sue spese, tutte le misure per il controllo, la verifica, l’accertamento e lo scambio d’informazioni conformemente alle norme giuridiche nazionali ad essi applicabili. (3) Se le misure di cui al paragrafo 2 non possono essere attuate dall’organo interpellato, l’organo richiedente può affidare l’inca rico a un’impresa riconosciuta dallo Stato contraente in cui la mi sura è attuata. A tal fine vanno prese in considerazione le norme giuridiche dei due Stati contraenti. (4) L’organismo di collegamento di uno Stato contraente mette re golarmente a disposizione dell’organismo di collegamento dell’altro Stato contraente i necessari dati personali dei beneficiari di una rendita versata in virtù delle norme giuridiche del primo Stato che sono domiciliati sul territorio del secondo Stato, ai fini di un con fronto con i dati relativi ai decessi avvenuti nello Stato di domicilio. (5) Se una persona di cui all’articolo 3 chiede in Kosovo una rendita di base in funzione del reddito, l’organo svizzero competente co munica, su richiesta, all’istituzione kosovara competente per la for nitura della prestazione le informazioni necessarie concernenti eventuali rendite svizzere. (6) In deroga alle disposizioni dell’articolo 2, l’organo kosovaro competente comunica, su richiesta, all’organo svizzero competente le informazioni necessarie concernenti il reddito, la sostanza e il domicilio, se una persona di cui all’articolo 3 chiede in Svizzera pre stazioni complementari secondo la legge federale del 6 ottobre
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20063 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vec
chiaia, i superstiti e l’invalidità. Montene AVS/AI/AINF Art. 28 Prevenzione della riscossione indebita di prestazioni gro (1) Per evitare gli abusi e le truffe assicurative al momento della richiesta di prestazioni e durante la riscossione delle medesime nell’ambito dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’in validità nonché dell’assicurazione contro gli infortuni, l’istitu zione svizzera può eseguire ulteriori controlli in conformità con la legislazione nazionale degli Stati contraenti nei casi in cui sussista il fondato sospetto che la persona interessata percepisca, abbia percepito o cerchi di percepire delle prestazioni indebitamente. (2) Nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’istituzione svizzera può incaricare un organo riconosciuto nel Montenegro di eseguire ulteriori controlli in nome e per conto suo in conformità con le norme giuridiche di questo Stato. Serbia AVS/AI/AINF Art. 27 Prevenzione della riscossione indebita di prestazioni
(1) Per evitare gli abusi e le truffe assicurative al momento della richiesta di prestazioni e durante la riscossione delle medesime nell’ambito dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti, l’in validità e contro gli infortuni, l’istituzione di uno Stato contraente può eseguire ulteriori controlli in conformità con la legislazione na zionale degli Stati contraenti nei casi in cui sussista il fondato so spetto che la persona interessata percepisca o abbia percepito e cerchi di percepire indebitamente delle prestazioni. (2) Nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’istituzione di uno degli Stati contraenti può incaricare un organo ricono sciuto nell’altro Stato contraente di eseguire ulteriori controlli a nome e per conto suo in conformità con le norme giuridiche di que sto Stato.
Uruguay AVS/AI/AINF Art. 25 Prevenzione della riscossione indebita di prestazioni
(1) Per evitare gli abusi e la frode ai danni dell’assicurazione, l’isti tuzione competente di uno Stato contraente, in accordo con le di sposizioni legali nazionali di entrambi gli Stati contraenti, può effet tuare controlli supplementari se, alla presentazione di domande o alla riscossione di prestazioni dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità o dell’assicurazione contro gli infor tuni, vi è un sospetto fondato che una persona percepisca, abbia percepito o cerchi di percepire indebitamente prestazioni.
(2) Nei casi di cui al paragrafo 1, l’istituzione competente di uno Stato contraente può incaricare un ente riconosciuto dall’altro Stato contraente di effettuare controlli supplementari, in nome di tale istituzione e a sue spese, nel rispetto delle disposizioni legali del secondo Stato.
3 RS 831.30
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Bosnia ed AVS/AI Art. 31 Erzego (1) Le autorità competenti dei due Stati contraenti s’impegnano a vina prevenire e a lottare contro le frodi e gli abusi in materia di contri buti o prestazioni dell’assicurazione per la vecchiaia, i super stiti e l’invalidità, in particolare per quanto riguarda il domicilio ef fettivo, lo stato civile, il numero di discendenti, la verifica dei rico noscimenti di paternità, la natura e la durata della formazione non ché il suo svolgimento mirato, l’incapacità al lavoro delle persone interessate, la valutazione delle risorse finanziarie, il calcolo dei contributi e il cumulo di prestazioni.
(2) Le autorità, gli organismi di collegamento e le istituzioni competenti di uno degli Stati contraenti prendono, su richiesta delle autorità, degli organismi di collegamento e delle istituzioni competenti dell’altro Stato contraente, e se del caso a spese di questi ultimi, tutte le misure per il controllo, la verifica, l’accerta mento e lo scambio d’informazioni conformemente alle norme giu ridiche nazionali ad essi applicabili.
(3) Se le misure di cui al paragrafo 2 non possono essere attuate dall’organo interpellato, l’organo richiedente può affidare l’inca rico a un’impresa riconosciuta dallo Stato contraente in cui la misura deve essere attuata. A tal fine vanno prese in considera zione le norme giuridiche dei due Stati contraenti.
(4) L’organismo di collegamento di uno Stato contraente mette re golarmente a disposizione dell’organismo di collegamento dell’al tro Stato contraente i necessari dati personali dei beneficiari di una rendita versata in virtù delle sue norme giuridiche che sono domiciliati sul territorio dell’altro Stato contraente, ai fini di un con fronto con i dati relativi ai decessi avvenuti nello Stato di domicilio.
(5) In deroga alle disposizioni dell’articolo 2, l’organo competente della Bosnia ed Erzegovina comunica, su richiesta, all’organo svizzero competente le informazioni necessarie concernenti il red dito, la sostanza e il domicilio, se una persona di cui all’articolo 3 chiede in Svizzera prestazioni complementari secondo la legge fe derale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
Repub AVS/AI Art. 25 Prevenzione e lotta contro gli abusi in materia di contributi e prestazioni blica Tuni sina (1) I due Stati contraenti, tramite le rispettive autorità competenti, s’impegnano a prevenire e a lottare contro gli abusi e le frodi in materia di contributi o prestazioni dovuti in virtù delle legislazioni di cui all’articolo 2, in particolare per quanto riguarda la residenza effettiva delle persone, la loro incapacità al lavoro, lo stato civile, gli eredi, la natura e la durata della formazione dei figli a carico, la valutazione delle risorse, il calcolo dei contributi e il cumulo di pre stazioni.
(2) Le autorità e le istituzioni competenti effettuano, su richiesta dell’organismo dell’altro Stato contraente e se del caso a sue
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spese, controlli, verifiche, inchieste e scambi d’informazioni con formemente alla loro legislazione vigente.
(3) Se le operazioni menzionate al paragrafo 2 non possono es sere eseguite dall’istituzione interpellata, l’istituzione richiedente può affidare l’incarico a un’impresa autorizzata dalla legislazione dello Stato in cui l’operazione è effettuata, che le eseguirà nel ri spetto delle legislazioni dei due Stati contraenti. Le autorità o isti tuzioni competenti degli Stati contraenti s’informano preliminar mente sul loro intento di eseguire tali operazioni.
(4) L’organismo di collegamento di uno Stato contraente mette re golarmente a disposizione dell’organismo di collegamento dell’al tro Stato contraente i dati personali dei beneficiari di una rendita versata secondo la sua legislazione che risiedono sul territorio di questo Stato, al fine di comunicare le date di decessi avvenuti nello Stato di residenza.
(5) In deroga alle disposizioni dell’articolo 2, lo scambio d’informa zioni si applica anche nei casi in cui una persona in Svizzera chiede prestazioni complementari secondo la legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i su perstiti e l’invalidità. Nel quadro dell’assistenza reciproca prevista all’articolo 24, l’istituzione competente tunisina comunica su richie sta all’istituzione competente svizzera le informazioni necessarie concernenti il reddito, la sostanza e il luogo di domicilio. Albania AVS/AI Art. 23 Prevenzione della riscossione indebita di prestazioni
(1) Le autorità competenti dei due Stati contraenti s’impegnano a prevenire e a lottare contro le frodi e gli abusi in materia di contri buti o prestazioni dell’assicurazione per la vecchiaia, i super stiti e l’invalidità, in particolare per quanto riguarda il domicilio ef fettivo delle persone, lo stato civile, il numero di discendenti, la ve rifica dei riconoscimenti di paternità, la natura e la durata della for mazione nonché il suo svolgimento mirato, l’incapacità al lavoro, la valutazione delle risorse finanziarie, il calcolo dei contributi e il cumulo di prestazioni.
(2) Le autorità e le istituzioni competenti di uno degli Stati con traenti prendono, su richiesta dell’organo competente dell’altro Stato e se del caso a sue spese, tutte le misure per il controllo, la verifica, l’accertamento e lo scambio d’informazioni conforme mente alle norme giuridiche nazionali ad esse applicabili.
(3) Se le misure di cui al paragrafo 2 non possono essere attuate dall’organo interpellato, l’organo richiedente può affidare l’inca rico a un’impresa riconosciuta dallo Stato contraente in cui la misura è attuata. A tal fine sono prese in considerazione le norme giuridiche dei due Stati contraenti.
(4) L’organismo di collegamento di uno Stato contraente mette re golarmente a disposizione dell’organismo di collegamento dell’al tro Stato contraente i necessari dati personali dei beneficiari di una rendita versata in virtù delle norme giuridiche del primo Stato
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che sono domiciliati sul territorio del secondo Stato, ai fini di un confronto con i dati relativi ai decessi avvenuti nello Stato di domi cilio.
(5) Se una persona di cui all’articolo 3 chiede in Albania una ren dita sociale in funzione del reddito, l’organo svizzero competente comunica, su richiesta, all’istituzione albanese competente per la fornitura della prestazione le informazioni necessarie concernenti l’importo della rendita ed eventuali altre rendite svizzere.
(6) Se una persona di cui all’articolo 3 chiede in Svizzera presta zioni complementari secondo la legge federale del 6 ottobre
20064 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la
vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, l’organo albanese competente comunica, su richiesta, all’organo svizzero competente le informa zioni necessarie concernenti il reddito, la sostanza e il domicilio.
4 RS 831.30