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Informationsschreiben an die Sachverständigen vom 26.01.2022 - Informationen zu Tonaufnahmen der Interviews zwischen dem Sachverständigen und der versicherten Person

Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS Ambito Assicurazione invalidità

POSTA CH SA CH-3003 Berna UFAS; Bam

All’attenzione dei periti

Ns. riferimento: BSV-D-10663401/215 Informativa SuisseMED@P 1/2022 Berna, 26 gennaio 2022

Informazioni sulla registrazione su supporto audio dei colloqui tra l’assicurato e il perito

Gentili Signore, Egregi Signori,

con la presente desideriamo comunicarvi ulteriori informazioni sulla registrazione dei colloqui.

Dichiarazione di rinuncia alla registrazione Secondo l’ordinanza dell’11 settembre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, la dichiarazione di rinuncia alla registrazione può essere rivolta solo all’ufficio AI (art. 7k cpv. 3 lett. a OPGA), e non al perito o al centro peritale.

L’ufficio AI invia il modulo ufficiale di rinuncia all’assicurato quando lo informa del futuro svolgimento di una perizia (N. 3117 CPAI). L’assicurato non riceve in nessun caso il modulo dal perito o dal centro peritale.

Come già menzionato nell’informativa 5/2021, se non è stata presentata una rinuncia, ma prima del colloquio l’assicurato decide di rinunciare alla registrazione su supporto audio o durante la stessa ne chiede l’interruzione, occorre far presente all’assicurato che la registrazione su supporto audio deve essere eseguita, ma che ha il diritto di chiederne la distruzione all’ufficio AI (art. 7k cpv. 3 lett. b OPGA). Se però l’assicurato rifiuta di sottoporsi alla perizia o di proseguire il colloquio in corso, si procede all’interruzione della perizia o del colloquio. L’ufficio AI deve essere immediatamente informato dell’accaduto per permettergli di stabilire assieme all’assicurato i prossimi passi. Per indennizzare il perito o il centro peritale delle spese sostenute, il colloquio interrotto può essere fatturato come mancato appuntamento.

BUfficio federale delle assicurazioni sociali UFAS Magali Baumann Effingerstrasse 20

3003 Berna

Tel. +41 58 462 90 59, Fax +41 58 462 78 80 Magali.Baumann@bsv.admin.ch https://www.bsv.admin.ch

BSV-D-10663401/215

Registrazione su supporto audio nell’ambito degli accertamenti neuropsicologici e della valutazione della capacità funzionale In linea di principio, il legislatore parte dal presupposto che i colloqui tra il perito e l’assicurato vadano registrati su supporto audio e le registrazioni acquisite agli atti (art. 44 cpv. 6 LPGA). A livello di ordinanza (art. 7k OPGA) viene precisato che il colloquio consta dell’indagine anamnestica e della descrizione dei disturbi da parte dell’assicurato.

Nell’ambito degli accertamenti neuropsicologici e della valutazione della capacità funzionale (VCF) si può presumere lo svolgimento di un’indagine anamnestica o di una descrizione dei disturbi da parte dell’assicurato. Pertanto, anche questi accertamenti sono soggetti all’obbligo di registrazione su supporto audio. Occorre tenere presente che la parte della perizia relativa ai test psicologici in caso di esami psichiatrici, neurologici e neuropsicologici o simili non può essere registrata.

Desideriamo inoltre farvi notare che nell’ambito degli accertamenti neuropsicologici e della VCF occorre comunicare all’assicurato i nomi del neuropsicologo o del perito, affinché egli possa esercitare i suoi diritti di partecipazione (art. 44 cpv. 2 LPGA).

Registrazioni su supporti audio privati dell’assicurato Sulla base delle disposizioni giuridiche concernenti la registrazione su supporto audio dei colloqui tra l’assicurato e il perito, in particolare dell’articolo 7k capoverso 5 OPGA secondo cui la registrazione su supporto audio deve essere effettuata dal perito secondo prescrizioni tecniche semplici, la registrazione su un supporto audio privato dell’assicurato non è legittimata né da un suo diritto né da un interesse degno di tutela giuridica.

Adeguamento del modulo per la fatturazione delle perizie mediche pluridisciplinari Per le perizie mediche pluridisciplinari remunerate con un forfait fisso viene ora pagato un forfait anche per l’onere di tempo supplementare per le registrazioni su supporto audio (registrazione vera e propria, spiegazioni all’assicurato, lavoro amministrativo) eseguite a partire dal 1° gennaio 2022. Il modulo

300.002 per la fatturazione sarà adeguato di conseguenza.

Ringraziandovi per l’attenzione, cogliamo l’occasione per porgervi cordiali saluti.

Ralf Kocher, avvocato Magali Baumann, MA in economia Capo del settore Procedura e rendite Settore Procedura e rendite

Copia a: Centro operativo della CUAI

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