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Dipartimento federale dell’interno DFI Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS Ambito AVS, previdenza professionale e PC

11.07.2025

Informativa n. 500 per le casse di compensa- zione AVS e gli organi di esecuzione PC

Assicurazione in caso di maternità e adozione del Cantone di Ginevra – Spese amministrative

Al fine di garantire un'indennità minima alle casse di compensazione che applicano l’assicurazione maternità cantonale ginevrina, il Consiglio di Stato ha adottato, nella seduta del 2 luglio 2025, una mo- difica al regolamento di applicazione della legge.

Fino ad oggi, il rimborso delle spese amministrative era identico per tutte le casse interessate e am- montava allo 0,0064% dei salari e/o redditi soggetti a contribuzione AVS. Questa base resta applica- bile. Tuttavia, essa viene ora completata da una misura che garantisce un importo minimo annuo di CHF 1’500.– per cassa.

Questo minimo garantito consente di assicurare che le casse con una massa salariale ridotta legata alla gestione dell’assicurazione maternità possano comunque coprire le proprie spese, conforme- mente all’articolo 132, capoverso 1, del Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS).

La modifica regolamentare è stata pubblicata dal Cantone di Ginevra nel Foglio ufficiale dell’8 luglio

2025. Essa entrerà in vigore il 1° gennaio 2026.

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