Dipartimento federale dell’interno DFI Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS Ambito Assicurazione invalidità
24 gennaio 2012
Lettera circolare AI n. 307
Rimborso delle terapie di medicina complementare da parte dell’AI Il 31 maggio 2011, il Dipartimento federale dell'interno (DFI) ha deciso di reinserire provvisoriamente dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2017, a determinate condizioni, diverse terapie di medicina complementare nel catalogo delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico- sanitarie (AOMS) e nell’Ordinanza sulle prestazioni (OPre). Questo significa che anche l'AI sarà nuovamente tenuta a rimborsarle.
Dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2017 queste terapie di medicina complementare verranno dunque rimborsate anche dall’assicurazione invalidità – secondo le condizioni e gli oneri definiti nell’AOMS / nell'OPre e nel quadro della stessa fase di valutazione prevista nell'AOMS – se e solo se sono state dispensate da medici che hanno seguito una formazione ai sensi dell’OPre riconosciuta dalle rispettive associazioni specializzate. Le terapie in questione sono:
l’agopuntura, la medicina antroposofica, la terapia medicamentosa della medicina tradizionale cinese (medicina cinese), l’omeopatia unicista (classica),
La fitoterapia e la terapia del campo di disturbo (terapia neurale secondo Huneke).
Il N. 1209 CPSI verrà modificato con il prossimo supplemento conformemente alle spiegazioni di cui sopra.
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