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24.4.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 106/9

DECISIONE E1 del 12 giugno 2009 riguardante le disposizioni pratiche per il periodo transitorio previsto per lo scambio dei dati con mezzi elettronici di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)

(2010/C 106/03)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO (2) Occorre chiarire i principi fondamentali che le istituzioni DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE, dovranno applicare durante il periodo transitorio.

visto l’articolo 72, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 (3) Si prevede che dopo la data di entrata in vigore dei nuovi del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, regolamenti, saranno ancora in corso numerose domande relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), per diritti sorti prima di tale data, in base al regolamento ai sensi del quale la commissione amministrativa è incaricata (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (3); si propone che ri­ di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione guardo a tali domande lo scambio di informazioni si derivante dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 basi normalmente sulle procedure di cui al regolamento e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e (CEE) n. 1408/71 e al regolamento (CEE) n. 574/72 del del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità Consiglio (4), compreso l’utilizzo dei modelli della serie E. di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2),

(4) L’articolo 94, paragrafo, del regolamento (CE) n. 987/2009 prevede che, nei casi previsti dal precedente visto l’articolo 72, lettera d), del regolamento (CE) n. 883/2004 considerando, sia effettuata una doppia liquidazione e relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, ai che al beneficiario sia versato l’importo più elevato. sensi del quale la commissione amministrativa deve favorire il maggior ricorso possibile alle nuove tecnologie,

(5) Tuttavia, in pratica, nella maggior parte dei casi, se non in tutti, una prestazione concessa in base ai precedenti visto l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 987/2009 ai sensi del regolamenti non sarà migliorata dall’applicazione dei quale «la trasmissione di dati tra le istituzioni o gli organismi di nuovi regolamenti. È perciò poco realistico ritenere che collegamento avviene per via elettronica […]» e «la commissione in queste circostanze le istituzioni applichino due proce­ amministrativa stabilisce la struttura, il contenuto, il formato e dure, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 574/72 e (CE) n. dettagliate modalità per lo scambio dei documenti e dei docu­ 987/2009. menti elettronici strutturati»,

(6) Il paragrafo 5 della decisione H1 (5) chiarisce la validità visto l’articolo 95 del regolamento (CE) n. 987/2009, riguar­ dei certificati (modelli della serie E) e della tessera euro­ dante il periodo transitorio, secondo il quale «ciascuno Stato pea di assicurazione malattia (compresi i certificati sosti­ membro può beneficiare di un periodo transitorio per lo scam­ tutivi provvisori) rilasciati prima della data di entrata in bio di dati per via elettronica […]» e «tali periodi transitori non vigore dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. superano 24 mesi dalla data di entrata in vigore del regola­ 987/2009. mento di applicazione»,

(7) Durante il periodo transitorio, spetta solo agli Stati mem­ considerando quanto segue: bri decidere quando essi sono pronti per partecipare allo scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza so­ ciale (Electronic Exchange of Social Security Information — EESSI), nel suo complesso o settore per settore. (1) L’articolo 95 del regolamento (CE) n. 987/2009 auto­ rizza la commissione amministrativa a fissare le modalità pratiche per i periodi transitori necessari al fine di assi­ curare lo scambio di dati indispensabile all’applicazione Deliberando secondo le modalità stabilite all’articolo 71, del regolamento di base e del regolamento di applica­ paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004, zione. (3) GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. (1) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1. (4) GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1. (2) GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1. (5) Cfr. pag. 13 della presente Gazzetta ufficiale.

C 106/10 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 24.4.2010

DECIDE: sensi dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009.

1. Durante il periodo transitorio, i principi cui ispirarsi do­

vranno essere la buona collaborazione tra istituzioni, il 6. Ogni Stato membro, nell’attuare lo scambio elettronico di pragmatismo e la flessibilità. Innanzitutto, l’esigenza priori­ informazioni sulla sicurezza sociale (EESSI), può seguire un taria consiste nel garantire una transizione senza scosse ai approccio graduale flessibile, settore per settore, man mano cittadini che esercitano i loro diritti nell’ambito dei nuovi che diventa EESSI-abilitato, attraverso il/i suo/i punto/i d’ac­ regolamenti. cesso. Uno Stato membro può anche scegliere di parteci­ pare all’EESSI quando tutti i suoi settori sono abilitati.

2. A partire dalla data di entrata in vigore dei regolamenti (CE)

n. 883/04 e (CE) n. 987/2009, la versione cartacea dei 7. Essere «EESSI-abilitato» significa che il settore/punto d’ac­ documenti elettronici strutturati (SEDs) sostituirà i modelli cesso interessato può sia inviare che ricevere tutti i mes­ della serie E, basati sui regolamenti (CEE) n. 1408/71 e saggi in quel settore verso/dai punti d’accesso di altri Stati (CEE) n. 574/72. membri.

8. L’informazione su quali settori e quali Stati membri siano

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri che dispongano

collegati all’EESSI figurerà in un elenco accessibile alle isti­ di applicazioni elettroniche nazionali che producono mo­ tuzioni nazionali e si troverà anche nella Directoty EESSI. A duli della serie E o effettuino scambi elettronici (per esem­ tal fine gli Stati membri comunicheranno per iscritto in pio, i progetti Build), che non possono essere ragionevol­ anticipo alla commissione amministrativa la data di connes­ mente modificati entro tale data, possono continuare a sione al sistema. usarli durante il periodo transitorio purché siano piena­ mente garantiti i diritti dei cittadini nell’ambito dei nuovi regolamenti. 9. Durante il periodo transitorio lo scambio di informazioni tra due Stati membri nell’ambito di un settore potrà avve­ nire all’interno o all’esterno dell’EESSI; forme miste non 4. Durante il periodo transitorio, comunque, un’istituzione sono ammesse, fatti salvi eventuali accordi bilaterali che accetterà informazioni pertinenti su qualsiasi documento possono riguardare, ad esempio, fasi di prova o di forma­ rilasciato da un’altra istituzione anche se trasmesso con zione comuni, o ragioni simili. un formato, contenuto o struttura obsoleti. In caso di dub­ bio riguardo ai diritti dell’interessato, in uno spirito di buona cooperazione, l’istituzione contatterà l’istituzione 10. La commissione amministrativa definirà un formato stan­ che ha rilasciato il documento. dardizzato della versione cartacea dei SEDs, che sarà messo a disposizione delle istituzioni.

5. Come indicato al paragrafo 5 della decisione H1, i modelli

della serie E, i documenti e la tessera europea di assicura­ 11. La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale zione malattia (nonché i certificati sostitutivi provvisori) dell’Unione europea. Essa si applica a decorrere dall’entrata in rilasciati prima della data di entrata in vigore dei regola­ vigore del regolamento (CE) n. 987/2009. menti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 continueranno a essere validi; le autorità degli altri Stati membri ne ter­ ranno conto anche dopo tale data, fino alla loro scadenza, La presidente della commissione amministrativa ritiro o sostituzione con documenti rilasciati o trasmessi ai Gabriela PIKOROVÁ