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Prioritätsregeln beim Zusammentreffen von Familienleistungen (Art. 68 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004)

24.4.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 106/11

DECISIONE F1 del 12 giugno 2009 relativa all’interpretazione dell’articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle regole di priorità in caso di cumulo delle prestazioni familiari (Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)

(2010/C 106/04)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO di «attività autonoma» come «qualsiasi attività o situa­ DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE, zione assimilata considerata tale ai fini dell’applicazione della legislazione di sicurezza sociale dello Stato membro in cui è esercitata l’attività in questione o in cui esiste Visto l’articolo 72, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 detta situazione». del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), ai sensi del quale la commissione amministrativa è incaricata (4) È essenziale conoscere l’ampiezza dei «diritti conferiti a di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione titolo di un’attività professionale subordinata o auto­ derivante dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 noma» di cui all’articolo 68 del regolamento (CE) n. e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e 883/2004, per evitare incertezze di qualsiasi tipo o dif­ del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità ferenze d’interpretazione. di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2), (5) Nel caso di una persona il cui status di lavoratore attivo era stato sospeso a causa del congedo non retribuito da visto l’articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004, essa goduto dopo la nascita di un bambino e allo scopo di allevarlo, la Corte di giustizia dell’Unione europea (3) si è riferita all’articolo 73 del regolamento (CEE) n. visto l’articolo 1, lettere a) e b) del regolamento (CE) n. 1408/71 del Consiglio (4) in combinato disposto con 883/2004, l’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 (5). Anche tale congedo non retribuito va dunque qualificato come attività subordinata o auto­ considerando che quanto segue: noma ai fini dell’articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004. In questo contesto la Corte ha ripetuto che le suddette disposizioni si possono applicare solo finché (1) Nel caso di prestazioni familiari dovute da più Stati la persona interessata abbia lo status di lavoratore subor­ membri, i diritti a prestazioni familiari di uno Stato dinato o autonomo come definito dall’articolo 1, lettera membro conferiti a titolo dell’erogazione di una pensione a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 (6), il che richiede

o di una rendita o a titolo della residenza sono sospesi che l’interessato sia coperto da almeno uno dei settori fino a concorrenza dell’importo delle prestazioni familiari della sicurezza sociale. Ciò esclude le persone in congedo previste dallo Stato membro in cui i diritti sono conferiti non retribuito non più coperte da alcun regime di sicu­ in base a un’attività subordinata o autonoma. Per fissare rezza sociale dello Stato membro competente. l’ordine di priorità in caso di cumulo, occorre perciò sapere quali altri periodi vadano considerati come attività subordinata o autonoma. (6) Data la varietà dei regimi riguardanti il congedo non retribuito negli Stati membri e i continui cambiamenti delle legislazioni nazionali, può esistere soltanto un (2) Le legislazioni di alcuni Stati membri prevedono che i elenco non esaustivo dei casi in cui, durante un periodo periodi di sospensione o di interruzione dell’effettiva at­ di congedo, una persona è considerata svolgere un’attività tività subordinata o autonoma, dovuti a vacanze, disoc­ subordinata o autonoma. Non è perciò opportuno defi­ cupazione, incapacità lavorativa temporanea, scioperi o nire tutti i casi in cui tale congedo non retribuito equi­ serrate, siano trattati come periodi di attività subordinata valga a un’attività subordinata o autonoma e quelli in cui o autonoma ai fini del conferimento dei diritti alle pre­ non esiste il necessario stretto collegamento con l’attività stazioni familiari; secondo altre legislazioni, sono invece retribuita. trattati come periodi di inattività che danno luogo even­ tualmente, in quanto tali o in seguito a un’attività subor­ dinata o autonoma precedente, all’erogazione di presta­ zioni familiari. Deliberando secondo le modalità stabilite all’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004,

(3) L’articolo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. (3) Sentenza del 7 giugno 2005 nella causa C-543/03, Dodl e Ober­ 883/2004 dà una definizione di «attività subordinata» e hollenzer/Tiroler Gebietskrankenkasse. (4) GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. (5) Ora, articolo 67 e articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regola­ (1) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1. mento (CE) n. 883/2004. (2) GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1. (6) Ora, articolo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 883/2004.

C 106/12 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 24.4.2010

DECIDE: ii) durante un congedo retribuito, uno sciopero o una serrata; ovvero

1. Ai fini dell’articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004, le

prestazioni familiari saranno considerate «conferite a titolo di un’attività professionale subordinata o autonoma» in partico­ iii) durante un congedo non retribuito per allevare un lare: bambino, per il periodo in cui il congedo è assimilato a un’attività subordinata o autonoma in conformità alla legislazione pertinente. a) in caso di effettiva attività subordinata o autonoma; non­ ché

2. La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale

b) durante un periodo di sospensione temporanea di una dell’Unione europea. Essa si applica a decorrere dalla data di tale attività subordinata o autonoma: entrata in vigore del regolamento (CE) n. 987/2009.

i) dovuto a malattia, maternità, infortunio sul lavoro, malattia professionale o disoccupazione purché la re­ munerazione o le prestazioni, pensioni escluse, siano La presidente della commissione amministrativa erogate in relazione alle suddette eventualità; oppure Gabriela PIKOROVÁ

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