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24.4.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 106/23

DECISIONE S1 del 12 giugno 2009 riguardante la tessera europea di assicurazione malattia (Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)

(2010/C 106/08)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO sanitarie e al rimborso delle spese. Tali informazioni DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE, possono anche essere inserite in un supporto elettronico. In un secondo tempo, si provvederà a generalizzare l’uso del supporto elettronico. visto l’articolo 72, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), ai sensi del quale la commissione amministrativa è incaricata (3) La tessera europea di assicurazione malattia sarà con­ di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione forme a un modello unico definito dalla commissione derivante dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 amministrativa, che dovrà permettere sia di facilitare l’ac­ e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e cesso alle cure sanitarie sia di impedire l’uso illegittimo, del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità abusivo o fraudolento della tessera. di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2),

(4) Le istituzioni dello Stato membro fissano il periodo di visto l’articolo 19 del regolamento (CE) n. 883/2004 riguar­ validità delle tessere europee di assicurazione malattia da dante il diritto della persona assicurata e dei suoi familiari, essi rilasciate. Il periodo di validità della tessera europea che dimorano in uno Stato membro diverso dallo Stato mem­ di assicurazione malattia terrà conto della presunta du­ bro competente, alle prestazioni in natura che si rendono ne­ rata dei diritti dell’assicurato. cessarie sotto il profilo medico, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista della dimora,

(5) In circostanze eccezionali, va rilasciato un certificato so­ visto l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. stitutivo provvisorio di durata limitata. Per «circostanze 883/2004, eccezionali» si può intendere il furto o la perdita della tessera europea di assicurazione malattia nonché una partenza improvvisa che non permetta il rilascio di una tessera vera e propria. Il certificato sostitutivo provvisorio visto l’articolo 25, lettere A) e C), del regolamento (CE) n. può essere richiesto dall’assicurato o dall’istituzione dello 987/2009, Stato di dimora.

considerando quanto segue: (6) La tessera europea di assicurazione malattia andrà usata in tutte le situazioni di dimora temporanea durante le (1) Il Consiglio europeo di Barcellona, tenutosi il 15 e quali un assicurato abbia bisogno di cure sanitarie, indi­ 16 marzo 2002, ha deciso «che la tessera europea di pendentemente dal fatto che lo scopo della dimora sia assicurazione malattia sostituirà gli attestati attualmente turistico, professionale o di studio. La tessera europea di necessari per beneficiare dei trattamenti sanitari in un assicurazione malattia non può tuttavia essere usata altro Stato membro. A tal fine la Commissione presen­ quando lo scopo della dimora all’estero è solo quello di terà una proposta prima del Consiglio europeo di prima­ ottenere cure sanitarie. vera del 2003. La tessera semplificherà le procedure ma non modificherà i diritti e gli obblighi esistenti.» (punto 34). (7) In conformità all’articolo 76 del regolamento (CE) n. 883/2004, gli Stati membri devono mettere in atto pro­ (2) Poiché l’uso delle tessere sanitarie e di previdenza sociale cedure per evitare che, quando una persona cessi di aver differisce ampiamente da uno Stato membro all’altro, la diritto a prestazioni sanitarie in natura per conto di uno tessera europea di assicurazione malattia avrà, in un Stato membro e acquisisca il diritto a prestazioni in na­ primo tempo, un formato che permetta la lettura ad tura per conto di un altro Stato, continui a usare la occhio nudo dei dati necessari alla fornitura delle cure tessera europea di assicurazione malattia rilasciata dall’istituzione del primo Stato membro oltre la data a (1) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1. partire dalla quale non ha più diritto a prestazioni in (2) GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1. natura per conto di esso.

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(8) La validità della tessera europea di assicurazione malattia 6. La tessera europea di assicurazione malattia e il certificato rilasciata prima dell’entrata in vigore dei regolamenti (CE) sostitutivo provvisorio devono essere conformi al modello n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 permane fino alla data unico che soddisfa le caratteristiche tecniche fissate dalla di scadenza su di essa indicata. decisione della commissione amministrativa.

Procedendo secondo le modalità stabilite all’articolo 71, Dati da indicare sulla tessera europea di assicurazione malattia paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004,

7. La tessera europea di assicurazione malattia conterrà i se­

guenti dati:

DECIDE:

— cognome e nome del titolare della tessera,

Principi generali

1. La tessera europea di assicurazione malattia attesta che un — numero d’identificazione personale del titolare della tes­ assicurato, o un pensionato, e i membri della sua famiglia, sera o, se tale numero non esiste, numero dell’assicurato che dimorino in uno Stato membro diverso da quello com­ da cui derivano i diritti del titolare della tessera, petente, hanno diritto alle prestazioni in natura che si ren­ dono necessarie sotto il profilo medico tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista della dimora. — data di nascita del titolare,

La tessera europea di assicurazione malattia non può essere usata se lo scopo della dimora temporanea è quello di — data di scadenza della tessera, ottenere un trattamento sanitario.

— codice ISO dello Stato membro che rilascia la tessera,

2. La tessera europea di assicurazione malattia è individuale e

rilasciata solo a nome del suo titolare. — numero d’identificazione e acronimo dell’istituzione competente,

3. L’istituzione che rilascia la tessera europea di assicurazione

malattia ne fissa il periodo di validità. — numero d’ordine della tessera.

4. Le prestazioni in natura fornite dall’istituzione dello Stato

membro di dimora in base a una tessera europea di assi­ Modalità d’uso della tessera europea di assicurazione malattia curazione malattia valida saranno rimborsate dall’istituzione competente secondo le disposizioni in vigore. Una tessera 8. La tessera europea di assicurazione malattia può essere europea di assicurazione malattia è valida quando il periodo usata in tutte le situazioni di dimora temporanea durante di validità su di essa indicato non è scaduto. le quali un assicurato abbia bisogno di prestazioni in natura indipendentemente dal fatto che lo scopo del soggiorno sia turistico, professionale o di studio. L’istituzione competente non può rifiutare il rimborso del costo delle prestazioni invocando il fatto che l’interessato abbia cessato di essere assicurato presso l’istituzione che ha 9. Nello Stato membro di dimora, la tessera europea di assi­ rilasciato la tessera europea di assicurazione malattia, se tali curazione malattia attesta il diritto del suo titolare a pre­ prestazioni sono state corrisposte al titolare della tessera o stazioni sanitarie in natura divenute necessarie sotto il pro­ del certificato sostitutivo provvisorio nel periodo di validità filo medico e corrisposte durante la dimora temporanea in di tali attestati. un altro Stato membro affinché il titolare della tessera non sia costretto, prima della fine del periodo di dimora previ­ sto, a rientrare nello Stato competente o di residenza per ottenervi il trattamento di cui ha bisogno.

5. Se circostanze eccezionali impediscono il rilascio di una

tessera europea di assicurazione malattia, l’istituzione com­ petente rilascerà un certificato sostitutivo provvisorio do­ tato di un periodo di validità limitato. Il certificato sostitu­ Le prestazioni hanno lo scopo di permettere all’assicurato tivo provvisorio può essere richiesto dall’assicurato o di continuare la sua dimora in condizioni medico/sanitarie dall’istituzione dello Stato di dimora. sicure.

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10. La tessera europea di assicurazione malattia non copre pre­ slazione di un altro Stato, le istituzioni degli Stati membri stazioni sanitarie in natura se lo scopo della dimora è interessati cooperano perché l’assicurato cessi di usare la quello di ricevere il trattamento medico. tessera europea di assicurazione malattia rilasciata dall’isti­ tuzione del primo Stato membro a partire dalla data in cui ha perso il diritto a prestazioni in natura per conto di esso. 11. La tessera europea di assicurazione malattia garantisce che il L’istituzione del secondo Stato membro rilascerà eventual­ titolare della tessera riceve nello Stato membro di dimora lo mente una nuova tessera europea di assicurazione malattia. stesso trattamento (procedure e tariffe) di un assicurato del sistema di assicurazione malattia di tale Stato.

13. La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea. Essa si applica a decorrere dalla data di Cooperazione tra istituzioni per evitare abusi nell’utilizzo entrata in vigore del regolamento (CE) n. 987/2009. della tessera europea di assicurazione malattia

12. Se una persona cessa di avere diritto a prestazioni sanitarie

in natura secondo la legislazione di uno Stato membro e La presidente della commissione amministrativa acquisisce il diritto a prestazioni in natura secondo la legi­ Gabriela PIKOROVÁ