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24.4.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 106/43

DECISIONE U2 del 12 giugno 2009 riguardante il campo d’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al diritto all’indennità di disoccupazione per persone in disoccupazione completa, diverse dai lavoratori frontalieri, residenti nel corso della loro ultima attività subordinata o autonoma sul territorio di uno Stato membro diverso da quello competente (Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)

(2010/C 106/12)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO zioni di 2 o più Stati membri insorgessero opinioni di­ DEI SISTEMI DI PREVIDENZA SOCIALE, vergenti su di essa.

visto l’articolo 72, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 (5) Consegue dall’articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, n. 883/2004 che i lavoratori frontalieri risiedono in un relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), paese diverso da quello in cui esercitano la loro attività nell’ambito del quale la commissione amministrativa è incaricata professionale, il quale, in virtù dell’articolo 11, paragrafo di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione 3, lettera a), del suddetto regolamento è lo Stato compe­ derivante dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 tente; senza alcun dubbio, pertanto, a tali lavoratori si e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e applica l’articolo 65 dello stesso regolamento. del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2), (6) È possibile che le categorie di persone di cui all’articolo 11, paragrafo 4, e all’articolo 13 del suddetto visto l’articolo 65, paragrafi 2 e 5 del regolamento (CE) n. regolamento e le persone cui si applica l’accordo men­ 883/2004, zionato all’articolo 16 del suddetto regolamento risie­ dano in taluni casi in uno Stato membro diverso da quello che risulta essere competente a norma di tali ar­ considerando quanto segue: ticoli.

(1) L’articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004 fissa (7) La determinazione dello Stato in cui risiedano le persone norme specifiche relative al riconoscimento e al versa­ appartenenti a queste categorie deve avvenire in base a mento dell’indennità di disoccupazione a disoccupati un esame caso per caso; per le persone di cui che, nel corso della loro ultima attività subordinata o all’articolo 13, paragrafo 1), lettera a) e all’articolo 13, autonoma, risiedevano in uno Stato membro diverso da paragrafo 2), lettera a), del regolamento (CE) n. quello competente. 883/2004, esso va effettuato già ai fini della loro affilia­ zione.

(2) Il fattore determinante ai fini dell’applicazione dell’articolo 65 del suddetto regolamento nel suo insieme (8) Ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 5, del regolamento è il fatto che gli interessati, nel corso della loro ultima (CE) n. 883/2004, la responsabilità del versamento attività subordinata o autonoma, risiedessero in uno dell’indennità passa dallo Stato competente allo Stato di Stato membro diverso da quello alla cui legislazione residenza se l’interessato si mette a disposizione dell’uffi­ erano soggetti e che non è necessariamente identico cio di collocamento di quest’ultimo Stato. allo Stato in cui hanno esercitato un’attività subordinata o autonoma. (9) Sebbene ciò sia attualmente accettabile nel caso dei lavo­ (3) Secondo la definizione di cui all’articolo 1, lettera j), del ratori frontalieri e di alcune categorie di persone che suddetto regolamento, il termine «residenza» indica il mantengono legami stretti con i paesi d’origine, cessa luogo in cui una persona risiede abitualmente; secondo di esserlo se, estendendo eccessivamente il concetto di la definizione di cui all’articolo 1, lettera k), il termine «residenza», il campo d’applicazione dell’articolo 65 del «dimora» indica la residenza temporanea. regolamento (CE) n. 883/2004 venisse ampliato fino a includervi tutte le persone che esercitano abbastanza sta­ bilmente un’attività subordinata o autonoma in uno Stato (4) L’articolo 11 del regolamento (CE) n. 987/2009 fissa i membro, lasciando le loro famiglie nei paesi d’origine. criteri per determinare la residenza laddove tra le istitu­

(1) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1. Deliberando secondo le modalità stabilite all’articolo 71, (2) GU L 284 del 30.10.2009, pag 1. paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004,

C 106/44 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 24.4.2010

DECIDE: 2. Le persone di cui al paragrafo 1 che, nel corso della loro ultima attività, erano soggette alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello in cui esercitavano un’attività 1. L’articolo 65, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 883/2004 subordinata o autonoma, potranno beneficiare delle inden­ si applica in particolare: nità in base alla legislazione dello Stato di residenza come se fossero stati soggetti a tale legislazione. a) alle persone di cui all’articolo 11, paragrafo 4, del sud­ detto regolamento;

3. Ai fini dell’applicazione della presente decisione, lo Stato di

residenza andrà determinato in conformità dell’articolo 11 b) alle persone di cui all’articolo 13 del suddetto regola­ del regolamento (CE) n. 987/2009. mento che normalmente esercitano le loro attività nel territorio di 2 o più Stati membri;

4. La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale

c) alle persone cui si applica un accordo come quello men­ dell’Unione europea. Essa si applica a decorrere dalla data di zionato all’articolo 16, paragrafo 1, del suddetto regola­ entrata in vigore del regolamento (CE) n. 987/2009. mento,

se, nel corso della loro ultima attività, esse risiedono in uno La presidente della commissione amministrativa Stato membro diverso da quello competente. Gabriela PIKOROVÁ