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Erstattungsverfahren gemäss Art. 65 Abs. 6 und 7 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 und Art. 70 der Verordnung (EG) Nr. 987/2009

C 57/4 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 25.2.2012

COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE

DECISIONE N. U4 del 13 dicembre 2011 relativa alle procedure di rimborso di cui all'articolo 65, paragrafi 6 e 7, del regolamento (CE) n. 883/2004 e all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 987/2009 (Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)

(2012/C 57/04)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO periodo di rimborso del periodo di esportazione delle DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE, prestazioni di cui al paragrafo 5, lettera b) di tale articolo, gli altri periodi di erogazione di prestazioni di disoccu­ pazione da parte dello Stato in cui l'interessato ha eser­ visto l'articolo 72, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 citato la sua ultima attività [in particolare a norma del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, dell'articolo 65, paragrafo 1, o dell'articolo 65, paragrafo relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, ai 2, ultima frase, del regolamento (CE) n. 883/2004] non sensi del quale la commissione amministrativa è incaricata di sono detratti. trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione deri­ vante dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009, (4) L'applicazione di buone pratiche, determinate di comune accordo, contribuisce ad un regolamento rapido ed effi­ visto l'articolo 65, paragrafi 6 e 7, del regolamento (CE) n. ciente dei rimborsi fra le istituzioni. 883/2004,

(5) Occorrono trasparenza e linee-guida affinché le istitu­ visto l'articolo 70 del regolamento (CE) n. 987/2009, zioni garantiscano un'applicazione uniforme e coerente delle disposizioni dell'UE relative alle procedure di rim­ deliberando secondo le modalità stabilite all'articolo 71, para­ borso di cui all'articolo 65, paragrafi 6 e 7, del regola­ grafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 883/2004, mento (CE) n. 883/2004 e all'articolo 70 del regola­ mento (CE) n. 987/2009,

considerando quanto segue: DECIDE: (1) Il regolamento (CE) n. 883/2004 introduce, all'articolo 65, un meccanismo di rimborso inteso a ga­ I. PRINCIPI GENERALI DELLA PROCEDURA DI RIMBORSO rantire un più giusto equilibrio finanziario tra Stati mem­ bri nei casi relativi a disoccupati che risiedono in uno 1. Nei casi in cui le prestazioni di disoccupazione sono state Stato membro diverso dallo Stato competente. I rimborsi erogate all'interessato dal suo Stato di residenza a norma devono compensare l'onere finanziario supplementare a dell'articolo 65, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CE) carico dello Stato membro di residenza, che eroga pre­ n. 883/2004 (di seguito «regolamento di base»), le disposizioni stazioni di disoccupazione a norma dell'articolo 65, pa­ in materia di rimborso di cui ai paragrafi 6 e 7 di detto articolo ragrafo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 prevedono che l'onere finanziario sia ripartito tra lo Stato di ma non ha ricevuto alcun contributo dagli interessati nel residenza (di seguito «Stato creditore») e lo Stato alla cui legi­ corso dell'ultima attività da essi svolta in un altro Stato slazione il disoccupato era da ultimo assoggettato (di seguito membro. «Stato debitore»).

(2) Le prestazioni di disoccupazione erogate, a norma dell'articolo 65, paragrafo 5, lettera a), del regolamento 2. Una richiesta di rimborso non può essere respinta per il (CE) n. 883/2004, dallo Stato membro di residenza nel fatto che l'interessato non sarebbe ammesso a beneficiare delle periodo prescritto, sono rimborsate dallo Stato alla cui prestazioni di disoccupazione a norma della legislazione nazio­ legislazione il disoccupato è stato da ultimo assoggettato nale dello Stato debitore. a prescindere dalle condizioni di ammissibilità alle pre­ stazioni di disoccupazione previste dalla legislazione di detto Stato. 3. Lo Stato creditore può chiedere il rimborso solo se l'inte­ ressato, prima di diventare disoccupato, ha maturato periodi di occupazione o di attività lavorativa autonoma nello Stato debi­ (3) Benché l'articolo 65, paragrafo 6, quarta frase, del rego­ tore e se tali periodi sono riconosciuti ai fini delle prestazioni di lamento (CE) n. 883/2004 consenta la detrazione dal disoccupazione in quest'ultimo Stato.

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II. DETERMINAZIONE DEL PERIODO DI RIMBORSO e di cui all'articolo 70, ultima frase, di detto regolamento è notificato alla commissione amministrativa entro sei mesi dalla 1. Il periodo di 3 o 5 mesi per il quale può essere chiesto un fine dell'anno civile in questione. La notifica è effettuata da rimborso, previsto all'articolo 65, paragrafi 6 e 7, del regola­ ciascuno degli Stati membri elencati nell'allegato 5 e comprende mento di base (di seguito «periodo di rimborso»), decorre dal l'indicazione dell'importo massimo valido per l'anno civile in primo giorno per cui le prestazioni di disoccupazione sono questione nonché una descrizione del metodo utilizzato per effettivamente dovute. Il periodo di rimborso si conclude allo calcolare tale importo. scadere del termine di cui all'articolo 65, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base (tre o cinque mesi), indipendentemente da qualsiasi riduzione, sospensione o soppressione del diritto alle prestazioni o del versamento delle stesse nel corso di tale pe­ V. DISPOSIZIONI VARIE riodo a norma della legislazione dello Stato creditore.

1. Qualora una richiesta di rimborso sia stata notificata allo

Stato debitore, ogni successiva modifica dell'importo delle pre­ stazioni di disoccupazione oggetto di rimborso che avvenga

2. Una nuova richiesta di rimborso può essere presentata

retroattivamente in conformità della legislazione dello Stato solo quando l'interessato soddisfa le condizioni previste dalla creditore non ha alcun effetto sulla richiesta notificata dallo legislazione dello Stato creditore a norma dell'articolo 65, para­ Stato creditore. grafo 5, lettera a), del regolamento di base per un nuovo diritto alle prestazioni nel caso in cui tale diritto non sia la continua­ zione di una precedente decisione di concessione di prestazioni di disoccupazione. 2. «L'intero importo» delle prestazioni erogate dall'istituzione del luogo di residenza (articolo 65, paragrafo 6, seconda frase, del regolamento di base) comprende il costo totale delle pre­ 3. Fatto salvo l'articolo 65, paragrafo 6, quarta frase, del stazioni di disoccupazione sostenuto dallo Stato creditore prima regolamento di base, nessun altro periodo di erogazione di di qualsiasi detrazione («importo lordo»). prestazioni di disoccupazione in applicazione della legislazione dello Stato debitore è detratto dal periodo di rimborso. VI. DISPOSIZIONI FINALI III. PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DI RIMBORSO DI CUI 1. Le disposizioni in materia di rimborso di cui ALL'ARTICOLO 65, PARAGRAFO 7, DEL REGOLAMENTO DI all'articolo 65, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base riguar­ BASE dano esclusivamente le prestazioni concesse sulla base dell'articolo 65, paragrafo 5, lettera a), del regolamento di base.

1. Il periodo di rimborso è prolungato a cinque mesi a

norma dell'articolo 65, paragrafo 7, del regolamento di base purché l'interessato abbia maturato periodi di occupazione o di attività autonoma pari ad almeno 12 mesi, riconosciuti ai 2. Nell'applicazione delle procedure di rimborso, i principi fini delle prestazioni di disoccupazione, nei 24 mesi precedenti cui ispirarsi sono la buona collaborazione tra istituzioni, il il giorno in cui le prestazioni di disoccupazione sono effettiva­ pragmatismo e la flessibilità. mente dovute.

3. La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale

2. Il prolungamento del periodo di rimborso di cui dell'Unione europea.

all'articolo 65, paragrafo 7, del regolamento di base non può essere rifiutato per il fatto che l'interessato non sarebbe am­ messo a beneficiare delle prestazioni di disoccupazione a norma della legislazione nazionale dello Stato debitore. 4. La presente decisione si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione per tutte le richieste di rimborso che non siano ancora state saldate prima IV. DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO MASSIMO DEL di tale data. RIMBORSO A NORMA DELL'ARTICOLO 70 DEL REGOLA- MENTO (CE) N. 987/2009 (DI SEGUITO «REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE»)

1. L'importo massimo del rimborso applicabile tra gli Stati La presidente della commissione amministrativa membri elencati nell'allegato 5 del regolamento di applicazione Elżbieta ROŻEK

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