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10.2010.68

Tenere sulla persona, portando senza diritto in luogo pubblico un tirapugni di metallo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2010.68

Data decisione, Autorità: 15.11.2010, PRPEN

Titolo:

Tenere sulla persona, portando senza diritto in luogo pubblico un tirapugni di metallo

INFRAZIONE LARM

art. 33 cpv. 1 LARM

Incarto n.

10.2010.68/ds

DA

Bellinzona novembre 2010

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni

per avere, a __________, il __________2009, tenendolo sulla persona, portato senza diritto in luogo pubblico un tirapugni di metallo;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato previsto dall'art. 33 cpv. 1 LArm;

perseguito con decreto d’accusa del 1. febbraio 2010 n. 371/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 150.- (centocinquanta), corrispondente a 5 (cinque) aliquote da fr. 30.- (trenta) (art. 34 e seg. CP).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

2. Alla multa di fr. 100.- (cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro) (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta).

4. Ordina la confisca e la distruzione di 1 tirapugni di metallo. (rep. 13158) (art. 69 cpv. 2 CP).

5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 12 febbraio 2010 dall'accusato;

indetto il dibattimento 15 novembre 2010, al quale hanno preso parte l’accusato, accompagnato dal proprio difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire, postulando la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale ha chiesto che il proprio assistito fosse mandato esente da pena, siccome il reato commesso dev’essere ritenuto di lieve entità;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.ACCU 1 deve essere ritenuto colpevole d’infrazione alla Legge federale sulle armi?

2.In caso affermativo per negligenza, per intenzionalità?

3.In caso affermativo quale deve essere la pena?

4.Può essere mandato esente da pena, in applicazione dell’art. 52 CP o dell’art. 33 cpv. 2 LArm?

5.Deve essere ordinata la confisca e la distruzione del tira pugni in metallo?

6.Chi paga le tasse e spese di giustizia?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli artt. 33 cpv. 2 LArm ; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole infrazione contro la LF sulle armi, art. 33 cpv. 2 LArm per negligenza per avere, a __________, il __________2009, tenendolo sulla persona, portato in luogo pubblico senza diritto e per negligenza un tirapugni di metallo;

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 100.- (cento);

in caso di mancato pagamento di una pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cp. 2 CP);

2. alla confisca e la distruzione del tira pugni in metallo (rep. 13158) - (art. 69 cpv. 2 CP);

3.al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-;

comunica che la condanna non sarà iscritta a casellario giudiziale.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Lugano,

Ufficio reperti, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.- multa

fr. 100.- tassa di giustizia

fr. 100.- spese giudiziarie

fr. 300.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 52, Art. 69, Art. 106 e Art. 369 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 276 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, Art. 33 — letto nella versione del 28 luglio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 dicembre 2010, 16 luglio 2012, 1 settembre 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2016, 15 agosto 2019, 14 dicembre 2019, 1 settembre 2020, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023 e 1 settembre 2023.