RU 1999 1660
Ordinanza
sull’applicazione della clausola di salvaguardia speciale
dell’OMC nel settore della carne suina
del 30 aprile 1999
Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 11 capoversi1 e 2 della legge sulla tariffa delle dogane1,
ordina:
Art. 1 Applicazione della clausola di salvaguardia speciale
La clausola di salvaguardia speciale giusta l’articolo 5 dell’allegato 1A.3 dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (Accordo dell’OMC sull’agricoltura2 è applicata alle importazioni di merci sottoposte all’obbligo del permesso generale d’importazione le cui voci di tariffa e i cui prezzi di riferimento sono menzionati qui di seguito:
Voce di tariffa Prezzo di riferimento (Fr. / 100 kg di massa propria) 0203.1299 350 0203.1999 506 0203.2999 585 0209.0019 50 0210.1199 1800 0210.1299 500 0210.1999 1900
Art. 2 Dazi supplementari
Le aliquote del dazio supplementare sono calcolate come segue:
Differenza tra il prezzo di riferimento e il valore Dazio supplementare della merce franco confine svizzero più del 10% fino al 40% 30% della differenza che supera il 10% più del 40% fino al 60% più il 50% della differenza che supera il 40% più del 60% fino al 75% più il 70% della differenza che supera il 60% più del 75% più il 90% della differenza che supera il 75% RS 632.249.163 nel settore della carne suina
Nessuna quota a destinazione vincolata dei dazi supplementari alimenta il fondo per la carne3.
Art. 3 Sdoganamento
Il dazio supplementare è calcolato in base al peso lordo.
Il valore della merce franco confine svizzero deve essere provato, all’atto dello sdoganamento, con giustificativi adeguati.
Art. 4 Entrata in vigore e durata di validità
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 1999 e ha effetto fino al 31 dicembre 1999 al più tardi.
30 aprile 1999 Dipartimento federale dell’economia: Couchepin 1404