RU 2002 555
Ordinanza dell’UFAG
concernente la valutazione di animali da macello
della specie suina e l’impiego di apparecchi tecnici
di classificazione della qualità
Modifica del 23 gennaio 2002
L’Ufficio federale dell’agricoltura
ordina:
I
L’ordinanza dell’UFAG del 23 settembre 19991 concernente la valutazione di animali da macello della specie suina e l’impiego di apparecchi tecnici di classificazione della qualità è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 3-5
La procedura per la prima omologazione e il controllo di un apparecchio denominato «AUTOFOM» o di un altro degli apparecchi di classificazione menzionati nell’allegato 2 è descritta nell’allegato 3.
La procedura per l’iscrizione di un nuovo apparecchio di classificazione nell’allegato1 o 2 è descritta nell’allegato 4.
Gli apparecchi considerati difettosi dall’organizzazione incaricata della prima omologazione o del controllo non possono essere utilizzati per la classificazione della qualità fino a quando non sia eliminato l’eventuale difetto.
II
Alla presente ordinanza sono aggiunti i nuovi allegati 3 e 4 conformemente alla versione qui annessa.
III
La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2002.
23 gennaio 2002 Ufficio federale dell’agricoltura: Manfred Bötsch
Allegato 3
(art. 2 cpv. 3) Procedura per la prima omologazione e il controllo di un apparecchio di classificazione di cui all’allegato 2 1. Prima di utilizzare per la prima volta un apparecchio denominato «AUTO- FOM» o uno degli apparecchi di classificazione menzionati nell’allegato 2, così come durante i controlli periodici, l’organizzazione incaricata effettua un collaudo tecnico e una comparazione dei valori di misurazione con l’apparecchio di riferimento scanner a ultrasuoni Logiq 200 Pro. 2. Il collaudo tecnico consiste nella verifica dell’installazione (misurazione della distanza, distanza fra i trasportatori, velocità di trasporto) nonché in una verifica del sistema (hardware e software), procedendo come previsto dai documenti (CD di verifica, ecc.) della Stazione federale di ricerche sulla carne (BAFF) di Kulmbach, Germania. I risultati vanno elencati in un verbale, nel quale vanno anche descritti i documenti BAFF di riferimento. 3. Nella comparazione dei valori di misurazione devono essere prese in considerazione almeno 130 carcasse. Il campione deve essere composto almeno come segue:
dorsale in mm (inclusa la cotenna) Animale da macello 6 animali 12 animali 14 animali 10 animali 0 animali Animale da macello 6 animali 10 animali 14 animali 10 animali 6 animali 80-90 kg peso di Animale da macello 0 animali 10 animali 14 animali 12 animali 6 animali Possibilmente per ogni campo dovrebbero essere presi in considerazioni castrati e femmine in ugual numero. 4. La misurazione con l’ausilio dello scanner a ultrasuoni Logiq 200 Pro avviene al momento della consueta classificazione e pesatura circa un’ora dopo l’abbattimento dell’animale. Dopo la pesatura le mezzene vengono appese e misurate. Si misura: x1 = spessore, in mm, del lardo dorsale (inclusa la cotenna), misurato a 7 cm lateralmente alla linea media della carcassa calda, al livello fra la penultima e la terzultima costola.
x2 = spessore, in mm, del muscolo allo stesso tempo e nello stesso punto Ogni mezzena viene misurata due volte. Nel caso di differenze tra i valori registrati superiori a1 mm la misurazione va ripetuta. Questi valori sono utilizzati nella formula valida per l’apparecchio denominato «Fat-O-Meater». Il tenore di carne magra (in percentuale) viene paragonato con quello stabilito con un apparecchio di classificazione. 5. Per l’omologazione di un apparecchio di classificazione fisso in un determinato luogo si applicano i seguenti limiti di errore massimo nella valutazione del tenore di carne magra: Differenza media tra l’apparecchio di classificazione e lo scanner a ultrasuoni Logiq 200 Pro: <0,5% Variazione delle singole differenze tra l’apparecchio di classificazione e lo scanner a ultrasuoni Logiq 200 Pro: <2,5% 6. L’organizzazione incaricata sottopone all’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale) i risultati del collaudo tecnico e della comparazione dei valori di misurazione. All’Ufficio federale spetta la decisione, per iscritto, relativa alla prima omologazione e legata a un determinato luogo dell’apparecchio di classificazione. 7. È vietato apportare modifiche tecniche o spostare un apparecchio di classificazione omologato.
Allegato 4
(art. 2 cpv. 4) Procedura per l’iscrizione di un nuovo apparecchio di classificazione nell’allegato1 o 2 1. Prima di iscrivere un nuovo apparecchio di classificazione nell’allegato1 o 2, l’organizzazione incaricata esegue un collaudo tecnico e una comparazione dei valori di misurazione con l’apparecchio di riferimento scanner a ultrasuoni Logiq 200 Pro. 2. La procedura si effettua analogamente ai punti 2 a 5 nell’allegato 3. Se il fabbricante dispone di un apparecchio per l’esecuzione di test, va utilizzato tale apparecchio. 3. L’organizzazione incaricata sottopone all’Ufficio federale tutta la documentazione necessaria (descrizione dell’apparecchio, istruzioni d’uso, omologazioni, se disponibili), nonché i risultati del collaudo tecnico e della comparazione dei valori di misurazione relativi ad un nuovo apparecchio di classificazione.
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