RU 2006 1039
Decreto federale
che approva e traspone nel diritto svizzero
l’Accordo bilaterale con la CE sulla partecipazione della Svizzera
ai programmi MEDIA Plus e MEDIA Formazione
del 17 dicembre 2004
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso1 e 166 capoverso2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° ottobre 20042,
decreta:
Art. 1
L’Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nel settore audiovisivo che stabilisce modalità e condizioni della partecipazione della Confederazione Svizzera ai programmi comunitari MEDIA Plus e MEDIA Formazione è approvato.
Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.
Art. 2
La legge federale del 21 giugno 19913 sulla radiotelevisione è modificata come segue:
Art. 6a Proporzioni minime di opere europee e di produzioni indipendenti
Il Consiglio federale emana disposizioni concernenti le proporzioni minime di opere europee e di produzioni indipendenti per le emittenti di programmi televisivi attive a livello internazionale, nazionale e di regione linguistica.
Obbliga le emittenti a presentare annualmente un rapporto concernente la realizzazione delle proporzioni di cui al capoverso1 e disciplina i dettagli di tale rapporto.
Emana tali disposizioni basandosi sulle corrispondenti disposizioni del diritto dell’Unione europea.
sulla partecipazione della Svizzera ai programmi MEDIA Plus e MEDIA Formazione. DF
Art. 3
Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv.1 lett. d n. 3
Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore della modifica legislativa di cui all’articolo2.
Consiglio degli Stati, 17 dicembre 2004 | Consiglio nazionale, 17 dicembre 2004 |
|---|---|
Il presidente: Bruno Frick | Il presidente: Jean-Philippe Maitre |
Il segretario: Christoph Lanz | Il segretario: Christophe Thomann |
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore
Il termine referendario per il presente decreto è scaduto inutilizzato 31 marzo 2005.4
Conformemente all’articolo3 capoverso2, la modifica della legge di cui all’articolo2 entra in vigore il 1° aprile 20065.
28 marzo 2006 Cancelleria federale
Il decreto sull’entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale il 21 marzo 2006.