RU 2006 1039

Decreto federale
che approva e traspone nel diritto svizzero
l’Accordo bilaterale con la CE sulla partecipazione della Svizzera
ai programmi MEDIA Plus e MEDIA Formazione

del 17 dicembre 2004

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso1 e 166 capoverso2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° ottobre 20042,
decreta:

Art. 1

L’Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nel settore audiovisivo che stabilisce modalità e condizioni della partecipazione della Confederazione Svizzera ai programmi comunitari MEDIA Plus e MEDIA Formazione è approvato.

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2

La legge federale del 21 giugno 19913 sulla radiotelevisione è modificata come segue:

Art. 6a Proporzioni minime di opere europee e di produzioni indipendenti

Il Consiglio federale emana disposizioni concernenti le proporzioni minime di opere europee e di produzioni indipendenti per le emittenti di programmi televisivi attive a livello internazionale, nazionale e di regione linguistica.

Obbliga le emittenti a presentare annualmente un rapporto concernente la realizzazione delle proporzioni di cui al capoverso1 e disciplina i dettagli di tale rapporto.

Emana tali disposizioni basandosi sulle corrispondenti disposizioni del diritto dell’Unione europea.

sulla partecipazione della Svizzera ai programmi MEDIA Plus e MEDIA Formazione. DF

Art. 3

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv.1 lett. d n. 3

Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore della modifica legislativa di cui all’articolo2.

Consiglio degli Stati, 17 dicembre 2004

Consiglio nazionale, 17 dicembre 2004

Il presidente: Bruno Frick

Il presidente: Jean-Philippe Maitre

Il segretario: Christoph Lanz

Il segretario: Christophe Thomann

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

Il termine referendario per il presente decreto è scaduto inutilizzato 31 marzo 2005.4

Conformemente all’articolo3 capoverso2, la modifica della legge di cui all’articolo2 entra in vigore il 1° aprile 20065.

28 marzo 2006 Cancelleria federale

Il decreto sull’entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale il 21 marzo 2006.