RU 2006 2705

Ordinanza
sugli emolumenti per il traffico di animali
(OEm-BDTA)

del 16 giugno 2006

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 15b della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie,
ordina:

Art. 1 Campo d’applicazione

La presente ordinanza disciplina gli emolumenti riscossi presso i detentori di animali per l’identificazione e la registrazione degli animali ad unghia fessa, nonché per la registrazione del traffico di animali nella banca dati sul traffico di animali.

Essa non si applica alle prestazioni mediante le quali i dati della banca dati sul traffico di animali sono affidati a terzi per un’utilizzazione commerciale. Per siffatte prestazioni è convenuta una retribuzione secondo il principio della copertura totale dei costi e adeguata alle condizioni del mercato.

Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042 sugli emolumenti (OgeEm).

Art. 3 Riscossione degli emolumenti

Gli emolumenti sono riscossi sui marchi auricolari e, per gli animali della specie bovina, sulla base delle notifiche di macellazione, secondo le aliquote di cui all’allegato.

Una tassa amministrativa è riscossa per:

  1. le notifiche mancanti, tardive o lacunose;

  2. i solleciti per fatture non saldate.

I costi di spedizione dei marchi auricolari sono fatturati separatamente.

Il gestore della banca dati sul traffico di animali giusta l’ordinanza del 23 novembre 20053 concernente la banca dati sul traffico di animali fattura gli emolumenti ai detentori di animali su incarico dell’Ufficio federale dell’agricoltura.

RS 916.404.2

Art. 4 Decisione sugli emolumenti

Chi non è d’accordo con la fattura può chiedere all’Ufficio federale dell’agricoltura, entro 30 giorni, di pronunciare una decisione sugli emolumenti.

Art. 5 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 28 marzo 20014 sugli emolumenti per il traffico di animali è abrogata.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2006.

16 giugno 2006 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Allegato

(art. 3) Emolumenti per il traffico di animali 1. Emolumento sui marchi auricolari con un termine di consegna di tre settimane: fr.

  1. per animali della specie bovina (marchio auricolare doppio) compresi i bufali5.—

  2. per animali delle specie ovina e caprina –.60

  3. per animali della specie suina –.35

  4. per la selvaggina dell’ordine degli artiodattili tenuta in parchi, ad eccezione degli animali da zoo –.35 2. Se è chiesto un termine di consegna inferiore a tre settimane, il supplemento per ogni marchio auricolare (per i bovini: marchio auricolare doppio) è fissato come segue: fr.

  1. entro cinque giorni feriali5.—

  2. entro 24 ore 7.50 3. Emolumento per la sostituzione di ogni marchio auricolare andato perduto, con un termine di consegna di cinque giorni feriali2.50 4. Supplemento per la spedizione entro 24 ore di marchi auricolari sostitutivi 7.50 5. Emolumento per ogni bovino macellato5.— 6. Tassa amministrativa secondo l’articolo3 capoverso2 in funzione del dispendio di tempo, alla tariffa oraria di 75.– 7. Costi forfettari per la fatturazione più le spese di spedizione secondo la tariffa postale1.50 8. Emolumento per le consultazioni ai sensi dell’articolo 6 capoverso2 dell’ordinanza del 23 novembre 20055 sugli in funzione emolumenti per il traffico di animali, sempre che non siano del dispendio gratuite di tempo, alla tariffa oraria di 75.– 9. Per estratti di dati non consultabili in Internet o per la loro in funzione valutazione all’attenzione dei servizi ufficiali autorizzati del dispendio di tempo, alla tariffa oraria di 75.–; i primi 500.– sono gratuiti