RU 2007 6215

Ordinanza
concernente la consulenza agricola e
in economia domestica rurale
(Ordinanza sulla consulenza agricola)

del 14 novembre 2007

Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 136 capoversi 4 e 5 e 177 capoverso1 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura (LAgr),
ordina:

Sezione 1 Oggetto e campo di applicazione

Art. 1

La presente ordinanza disciplina:

  1. gli obiettivi e i compiti: 1. dei centri di consulenza, 2. dei servizi di consulenza dei Cantoni, 3. dei servizi di consulenza di organizzazioni o istituzioni di livello sovraregionale o nazionale attive in ambiti speciali (servizi di consulenza delle organizzazioni);

  2. i requisiti minimi per i centri di consulenza, per i servizi di consulenza delle organizzazioni e per i consulenti di tali istituzioni;

  3. l’aiuto finanziario della Confederazione per i centri di consulenza e i servizi di consulenza delle organizzazioni;

  4. l’aiuto finanziario della Confederazione ai gruppi di interesse o alle organizzazioni per le attività di consulenza finalizzate all’esame preliminare dei loro progetti comuni.

Sezione 2 Obiettivi e compiti della consulenza

Art. 2 Obiettivi della consulenza

La consulenza sostiene le persone secondo l’articolo 136 capoverso 1 LAgr nei loro sforzi per:

RS 915.1

  1. produrre generi alimentari sani e di grande pregio qualitativo;

  2. essere competitive e adeguarsi al mercato;

  3. salvaguardare le risorse naturali e il paesaggio;

  4. svolgere un ruolo attivo nello sviluppo delle aree rurali;

  5. promuovere la qualità della vita e la situazione sociale delle famiglie contadine.

La consulenza fornisce segnatamente un contributo affinché l’agricoltura possa incrementare, con spirito innovativo e imprenditoriale, la creazione di valore aggiunto nelle aree rurali.

La consulenza promuove in particolare:

  1. il perfezionamento professionale e lo sviluppo della personalità delle persone secondo l’articolo 136 capoverso 1 LAgr;

  2. la diffusione di informazioni con largo raggio d’azione;

  3. lo scambio di conoscenze tra ricerca e prassi nonché all’interno del settore agricolo e di quello dell’economia domestica rurale;

  4. la collaborazione dell’agricoltura con altri settori nell’ambito dello sviluppo delle aree rurali, della sicurezza delle derrate alimentari e della salvaguardia delle basi naturali della vita.

La consulenza tiene conto delle condizioni quadro della politica agricola e delle particolarità di politica regionale.

Art. 3 Coordinamento

Le istituzioni di cui all’articolo1 lettera a coordinano i loro compiti al fine di ottenere il massimo beneficio per i destinatari della consulenza.

Art. 4 Compiti dei centri di consulenza

I centri di consulenza sostengono segnatamente:

  1. i servizi di consulenza dei Cantoni;

  2. i servizi di consulenza delle organizzazioni;

  3. altre organizzazioni attive nell’ambito dell’articolo 136 capoverso 1 LAgr.

I centri di consulenza hanno i compiti seguenti:

  1. elaborano e valutano i metodi per la consulenza e il perfezionamento e acquisiscono basi e dati;

  2. introducono i consulenti alla loro professione, si occupano del loro perfezionamento professionale e ne sostengono la qualificazione;

  3. elaborano le informazioni e le conoscenze provenienti dalla ricerca, dalla prassi e dall’amministrazione pubblica come anche da mercati e organizzazioni, le riuniscono e le diffondono ulteriormente. Sviluppano, mettono a disposizione e vendono documentazioni e mezzi ausiliari;

  1. sostengono i servizi di consulenza e altre organizzazioni nel loro sviluppo organizzativo e di gruppo e in merito a progetti innovativi;

  2. promuovono la collaborazione tra la ricerca, la formazione. la consulenza e la prassi assumendo funzioni di rete.

Art. 5 Compiti dei servizi di consulenza dei Cantoni e delle organizzazioni

I servizi di consulenza dei Cantoni e delle organizzazioni sono attivi negli ambiti seguenti:

  1. salvaguardia delle basi naturali della vita;

  2. sviluppo delle aree rurali;

  3. accompagnamento della trasformazione delle strutture;

  4. produzione sostenibile;

  5. economia aziendale, economia domestica, tecnologia agricola e orientamento al mercato;

  6. sviluppo della personalità dal profilo professionale e formazione in gestione aziendale.

I servizi di consulenza dei Cantoni e delle organizzazioni lavorano nelle categorie di prestazioni seguenti:

  1. acquisizione di basi e dati;

  2. informazione e documentazione;

  3. manifestazioni di perfezionamento professionale e informative;

  4. consulenza individuale e moderazione in piccoli gruppi;

  5. sostegno nella realizzazione di progetti e processi.

Sezione 3 Requisiti minimi

Art. 6 Centri di consulenza

Gli aiuti finanziari sono versati ai centri di consulenza che sono attivi in almeno una regione linguistica o a livello nazionale negli ambiti in cui i servizi di consulenza dei Cantoni o i servizi di consulenza delle organizzazioni chiedono prestazioni di sostegno secondo l’articolo 4.

La collaborazione tra i centri di consulenza e i Cantoni deve essere disciplinata in modo vincolante.

Art. 7 Servizi di consulenza delle organizzazioni

Ai servizi di consulenza delle organizzazioni sono versati aiuti finanziari se:

  1. sono attivi in almeno una regione linguistica o a livello nazionale;

  2. lavorano in ambiti speciali in cui i servizi di consulenza dei Cantoni non sono principalmente attivi;

  3. lavorano d’intesa con i centri di consulenza e i servizi di consulenza dei Cantoni.

Art. 8 Consulenti

I consulenti dei centri di consulenza e dei servizi di consulenza delle organizzazioni devono possedere, oltre alle competenze specialistiche, anche le necessarie qualificazioni pedagogiche.

Sezione 4 Aiuti finanziari

Art. 9 Aiuti finanziari per i centri di consulenza e i servizi di consulenza delle organizzazioni

L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) stabilisce di regola in una convenzione sulle prestazioni con i centri di consulenza e i servizi di consulenza delle organizzazioni:

  1. le prestazioni da fornire secondo gli articoli 4 e 5;

  2. l’importo degli aiuti finanziari;

  3. la durata della convenzione;

  4. il rendiconto.

Nel caso di richieste di prestazioni uniche l’UFAG pronuncia mediante decisione.

L’aiuto finanziario è calcolato in funzione delle prestazioni da fornire secondo gli articoli 4 e 5. È versato nell’anno in cui le prestazioni sono fornite. Nell’anno successivo, i beneficiari presentano all’UFAG un rapporto sulle prestazioni fornite.

Art. 10 Aiuti finanziari per l’esame preliminare di progetti comuni

Per l’attività di consulenza relativa all’esame preliminare di progetti comuni, per ogni richiesta sono convenuti contrattualmente le prestazioni sollecitate e l’importo massimo. Una volta concluso l’esame preliminare devono in particolare essere disponibili i documenti seguenti:

a. un’analisi del contesto indicante le esigenze e i potenziali di sviluppo della regione come anche una stima del potenziale di creazione di valore aggiunto o dell’impatto ecologico;

b. un piano strategico o un piano di realizzazione indicante gli obiettivi del progetto, le misure previste, i promotori, le modalità di finanziamento come pure la redditività o l’utilità ecologica.

L’aiuto finanziario ammonta al 50 per cento dei costi computabili, tuttavia a

000 franchi al massimo.

Sezione 5 Disposizioni finali

Art. 11 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 26 novembre 20032 concernente la consulenza agricola è abrogata.

Art. 12 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1°gennaio 2008.

14 novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz