RU 2021 684
RU 2021
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La versione elettronica firmata
è quella determinante
Ordinanza
concernente la consulenza agricola e
in economia domestica rurale
(Ordinanza sulla consulenza agricola)
del 3 novembre 2021
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 136 capoversi 4 e 5, nonché 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura (LAgr),
ordina:
Sezione 1 Oggetto e campo di applicazione
Art. 1
La presente ordinanza disciplina:
gli obiettivi e i compiti: 1. della centrale di consulenza nazionale, 2. dei servizi di consulenza dei Cantoni, 3. dei servizi di consulenza di organizzazioni o istituzioni sovraregionali o nazionali attive in ambiti speciali (servizi di consulenza delle organizzazioni);
i requisiti del personale specializzato della centrale di consulenza e dei servizi di consulenza;
gli aiuti finanziari alla centrale di consulenza e ai servizi di consulenza delle organizzazioni;
gli aiuti finanziari per progetti di consulenza e per accertamenti preliminari in vista dello sviluppo di progetti innovativi.
RS 915.1 2021-3618 RU 2021 684
Sezione 2 Obiettivi e compiti della consulenza
Art. 2 Obiettivi della consulenza
La consulenza sostiene le persone secondo l’articolo 136 capoverso 1 LAgr nei loro sforzi per:
produrre generi alimentari sani di alta qualità;
essere competitive e orientarsi al mercato;
salvaguardare le risorse naturali e il paesaggio e promuovere la loro protezione;
svolgere un ruolo attivo nello sviluppo dello spazio rurale;
promuovere la qualità della vita e la posizione sociale delle persone attive nell’agricoltura.
attuare le misure di politica agricola.
La consulenza fornisce segnatamente un contributo affinché l’agricoltura possa incrementare, con spirito professionale, innovativo e imprenditoriale, la creazione di valore aggiunto nello spazio rurale nonché le prestazioni sostenibili delle aziende.
La consulenza promuove in particolare:
il perfezionamento professionale e lo sviluppo personale delle persone secondo l’articolo 136 capoverso 1 LAgr;
la diffusione di informazioni adeguate alla pratica per le persone attive nell’agricoltura e per l’esecuzione;
lo scambio di conoscenze tra la ricerca e la pratica nonché all’interno del settore agricolo e di quello dell’economia domestica rurale;
la collaborazione dell’agricoltura con altri settori nell’ambito dello sviluppo dello spazio rurale, della sicurezza alimentare e della salvaguardia delle risorse naturali.
La consulenza tiene conto delle condizioni quadro della politica agricola e delle particolarità di politica regionale.
Art. 3 Coordinamento
Le istituzioni di cui all’articolo1 lettera a coordinano i loro compiti al fine di ottenere il massimo beneficio possibile della consulenza per la filiera agroalimentare.
Art. 4 Compiti della centrale di consulenza
La centrale di consulenza ha i compiti seguenti:
elabora e valuta metodi per la consulenza e il perfezionamento professionale nonché appronta basi e dati;
introduce i consulenti alla loro professione e si occupa del loro perfezionamento professionale;
elabora informazioni e conoscenze provenienti dalla ricerca, dalla pratica, dall’amministrazione pubblica, dai mercati e dalle organizzazioni, sviluppa documentazione e mezzi ausiliari orientati all’applicazione e li diffonde;
sostiene i servizi di consulenza dei Cantoni e di organizzazioni nonché altre organizzazioni nel loro sviluppo organizzativo e di gruppo nonché in relazione a progetti innovativi;
promuove la collaborazione tra ricerca, formazione, consulenza e pratica nella filiera agroalimentare assumendo a tal fine funzioni di rete.
Art. 5 Agridea
Agridea è la centrale di consulenza agricola nazionale ai sensi dell’articolo 136 capoverso 3 LAgr.
È organizzata come associazione. I membri sono segnatamente tutti i Cantoni.
Agridea sostiene in particolare i suoi membri e i servizi di consulenza dei Cantoni.
L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) e la Conferenza dei direttori cantonali dell’agricoltura stipulano una convenzione sulle prestazioni nella quale indicano ad Agridea i campi d’attività prioritari e attività specifiche.
Art. 6 Compiti dei servizi di consulenza dei Cantoni e di organizzazioni
I servizi di consulenza dei Cantoni e di organizzazioni sono attivi negli ambiti seguenti:
salvaguardia delle risorse naturali e del paesaggio nonché conseguimento di obiettivi ambientali;
sviluppo dello spazio rurale e potenziamento di catene del valore;
accompagnamento del cambiamento strutturale;
produzione sostenibile e qualità dei prodotti;
economia aziendale, economia domestica, tecnologia agricola, digitalizzazione, orientamento al mercato e competitività;
sviluppo della professionalità, dello spirito imprenditoriale e promozione dell’innovazione 2 Lavorano nelle categorie di prestazioni seguenti:
acquisizione di basi e dati;
informazione e documentazione;
manifestazioni informative e per il perfezionamento professionale;
consulenza individuale e moderazione in piccoli gruppi;
sostegno nella realizzazione di progetti e processi;
interconnessione di ricerca, formazione e consulenza con la pratica nella filiera agroalimentare.
Art. 7 Requisiti del personale specializzato
Il personale specializzato di Agridea e dei servizi di consulenza di organizzazioni ha acquisito le più recenti competenze tecniche e qualifiche metodologiche-didattiche necessarie all’esercizio dell’attività.
Sezione 3 Aiuti finanziari
Art. 8 Aiuti finanziari per Agridea
Nell’ambito dei crediti autorizzati, sulla base della convenzione sulle prestazioni di cui all’articolo 5 capoverso 4, l’UFAG concede ad Agridea aiuti finanziari per eseguire i compiti di cui all’articolo 4.
La concessione degli aiuti finanziari è disciplinata sotto forma di un contratto tra l’UFAG e Agridea. Questo disciplina l’importo dell’aiuto finanziario nel quadro dei mezzi finanziari autorizzati dal Parlamento, la durata dell’aiuto finanziario e il resoconto annuale.
Agridea fa un resoconto annuale all’UFAG sulle sue attività e sull’impiego dei mezzi finanziari. A tal fine fornisce all’UFAG i documenti seguenti:
il rapporto d’esercizio;
il consuntivo;
il preventivo;
il programma d’attività annuale;
il rapporto annuale sul conseguimento degli obiettivi secondo la convenzione sulle prestazioni;
Per l’adempimento dei suoi compiti può ricorrere a prestazioni di terzi.
Art. 9 Aiuti finanziari per i servizi di consulenza delle organizzazioni
Nell’ambito dei crediti autorizzati, l’UFAG concede aiuti finanziari ai servizi di consulenza di organizzazioni se:
sono attivi almeno in un’intera regione linguistica o a livello nazionale;
sono attivi in ambiti speciali in cui Agridea e i servizi di consulenza dei Cantoni non lo sono principalmente; e
coordinano il loro lavoro con Agridea e con i servizi di consulenza dei Cantoni o con organizzazioni specializzare intercantonali.
L’UFAG stipula un contratto con l’organizzazione. Questo disciplina l’importo e la durata dell’aiuto finanziario nonché il resoconto annuale.
L’organizzazione presenta all’UFAG un rapporto annuale sul conseguimento degli obiettivi stabiliti nel contratto e sull’impiego dei mezzi finanziari.
Art. 10 Aiuti finanziari per progetti di consulenza
Nell’ambito dei crediti autorizzati, l’UFAG, su richiesta, può concedere aiuti finanziari per l’esecuzione di progetti di consulenza.
I progetti di consulenza sono finalizzati allo sviluppo di nuovi contenuti o metodi di consulenza.
Criteri determinanti per la concessione di aiuti finanziari sono in particolare la rilevanza dal profilo della politica agricola o i benefici attesi per la pratica, la qualità dal profilo metodologico del procedimento, la diffusione sovraregionale o nazionale dei risultati nonché la competenza tecnica dei richiedenti.
Gli aiuti finanziari ammontano al 50 per cento al massimo dei costi comprovati. I costi infrastrutturali non sono computabili.
L’UFAG stipula un contratto con il richiedente. Questo disciplina l’importo e la durata dell’aiuto finanziario nonché il resoconto.
Nel resoconto si informa sullo stato del progetto e sull’impiego dei mezzi finanziari.
Art. 11 Aiuti finanziari per accertamenti preliminari in vista dello sviluppo di progetti innovativi
L’UFAG, su richiesta, può concedere aiuti finanziari a promotori provenienti dalla filiera agroalimentare per accertamenti preliminari in vista dello sviluppo di progetti innovativi.
Gli accertamenti preliminari in vista dello sviluppo di progetti innovativi sono finalizzati a consentire al promotore di pianificare progetti innovativi e di verificarne la fattibilità, in particolare nell’ottica di progetti di sviluppo regionale di cui all’articolo 93 capoverso1 lettera c LAgr e di progetti sulle risorse secondo gli articoli 77a
Criteri determinanti per la concessione di aiuti finanziari sono:
l’orientamento degli obiettivi del progetto, degli obiettivi parziali, delle fasi d’intervento e dei gruppi target ai requisiti per lo sviluppo di un progetto innovativo, in particolare ai requisiti dei progetti di cui al capoverso2;
le competenze e le responsabilità dei promotori; e
il preventivo con la comprova dei fondi propri del promotore.
Gli aiuti finanziari ammontano al 50 per cento al massimo dei costi per gli accertamenti preliminari, ma al massimo a 20 000 franchi.
L’UFAG emana una decisione.
Sezione 4 Disposizioni finali
Art. 12 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 14 novembre 20072 sulla consulenza agricola è abrogata.
Art. 13 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
3 novembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |